TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 17.09.2025
R.N.G. 8641/2024
Innanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del MOT dott.ssa Valeria Sica e del GOP dott. Gennaro Pagano, sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. IS Antonio;
- per parte convenuta, l'avv. Teresa Santamaria, anche per delega dell'avv. Piscitelli.
Gli avvocati congiuntamente si riportano alle conclusioni e all'accordo depositato in atti.
L'avv. IS chiede, ad integrazione del suddetto accordo, che si impegni a Persona_1 comunicare la data di stipula dell'accordo definitivo della compravendita ed il notaio rogante.
L'avv. Santamaria non si oppone.
Precisa, inoltre, che nell'accordo le parti hanno già rinunciato a proporre impugnazione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1 N. R.G. 8641/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 17/09/2025, nella causa iscritta al n. 8641/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: accertamento della proprietà, vertente
TRA
-avv. LI ON (c.f. ), rappresentato e difeso come in atti da se C.F._1 stesso e dall'avv. DI IORIO GIORGIO, con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA FASOLARA 4 ISCHIA
ATTORE
GI (c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura Per_1 C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. SANTAMARIA TERESA e dall'avv. PISCITELLI
CARMEN MARIA, con queste elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec
[...]
e .salerno.it Email_1 Email_2 CP_1
CONVENUTA
Conclusioni: come precisate negli scritti e in discussione all'udienza del 17/09/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 15/11/2024, LI ON premetteva di essere comproprietario al 50% dell'unità abitativa facente parte del fabbricato sito in Pellezzano (SA), alla via Gigante n. 24; censita in Catasto Fabbricati al fol. 9, p.lla 600, sub 5 (cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, R.C.
€. 159,07). Esponeva, in particolare, che questa quota di proprietà, originariamente intestata a
2 , madre di , con successiva scrittura privata del 22/07/1989 era stata Persona_2 Persona_1 da lei alienata a e che, a seguito della morte di quest'ultimo in data 13/04/2024, si Controparte_2 trasferiva in capo all'attore medesimo, in virtù di successione ereditaria ab intestato. Deduceva che, tuttavia, la scrittura privata del 22/07/1989 non era stata trascritta e che, pertanto, la proprietà dell'immobile risultava intestata nei Pubblici Registri esclusivamente in capo a Persona_1
.
[...]
Pertanto, conveniva quest'ultima in giudizio davanti al Tribunale di Salerno, chiedendo l'accertamento della propria quota di proprietà dell'immobile, pari al 50%, e l'ordine di trascrizione sia della scrittura privata in oggetto fra e , sia del successivo Persona_2 Controparte_2 trasferimento della quota da quest'ultimo in favore del medesimo IS Antonio, con vittoria di spese.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la Persona_1 quale dichiarava di riconoscere la scrittura privata e di essere disponibile alla cointestazione, nella misura del 50% ciascuno, del bene oppure del prezzo ricavato dalla vendita dello stesso.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
A seguito di ampie discussioni concernenti anche reciproche pretese creditorie e la riduzione in pristino di un varco murario, con istanza depositata in data 08/07/2025, le parti congiuntamente dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia e chiedevano breve rinvio per l'acquisizione agli atti della transazione sottoscritta. Esse producevano altresì una prima copia dell'accordo, nella quale rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere nel procedimento R.G. n. 8641/2024 promosso dall'Avv. Antonio IS contro la SI.ra , per intervenuta transazione Persona_1 tra le parti. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa al suddetto procedimento, eseguita in data
17/12/2024. al Reg. Part. n. 43292. e Reg. Gen. n. 53034, con esonero da ogni responsabilità. Dare atto dell'integrale compensazione di tutte le poste dare/avere tra le parti, come specificato nell'Art.
3 del presente atto. Dare atto dell'integrale compensazione delle spese legali tra le parti, come specificato nell'Art. 5 del presente atto”.
3.1. All'odierna udienza, le parti precisavano le conclusioni così formulate, chiedendo di aggiungere nell'accordo l'impegno a che comunichi la data di stipula dell'accordo definitivo Persona_1 della compravendita ed il notaio rogante;
la causa veniva quindi decisa a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
4. Alla luce di quanto esposto, si prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti, di cui qui si riporta il contenuto: “ART. 1 – OGGETTO DELLA TRANSAZIONE
3 Le parti, con il presente atto, intendono porre fine ad ogni controversia presente e futura relativa alla proprietà e alla gestione dell'immobile sito in Pellezzano (SA), alla via Gigante n. 24, censito in
Catasto Fabbricati al fol. 9, p.lla 600, sub 5 (cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, R.C. €. 159,07), nonché ad ogni pretesa di dare/avere derivante dalla comproprietà e dalle successioni dei rispettivi danti causa,
SI.ra e SI. . Persona_2 Controparte_2
ART. 2 – RICONOSCIMENTO E TRASFERIMENTO DELLA QUOTA
La SI.ra riconosce espressamente la piena titolarità in capo all'Avv. Antonio Persona_1
IS della quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile di cui all'Art. 1, derivante dalla scrittura privata del 22/7/1989 e dalla successione ereditaria del SI. . Con la Controparte_2 stipula del contratto definitivo di compravendita dell'immobile con il SI. , la SI.ra Parte_1
si impegna a versare contestualmente all'incasso del prezzo di vendita, all'Avv. Persona_1
Antonio IS, una somma pari al 50% del prezzo di vendita complessivo dell'immobile ricavato dalla suddetta alienazione. Tale versamento estingue ogni diritto dell'Avv. Antonio IS sulla quota di comproprietà dell'immobile, che si intenderà trasferita al terzo acquirente per effetto della vendita.
ART. 3 – COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE POSTE DARE/AVERE
Le parti dichiarano di aver ampiamente discusso e verificato tutte le reciproche pretese economiche, comprese quelle relative alle spese sostenute per la gestione e manutenzione dell'immobile, nonché quelle derivanti dalle successioni dei rispettivi danti causa. A tal fine, le parti convengono e accettano la compensazione integrale di tutte le poste dare/avere, riconoscendosi reciprocamente quietanza liberatoria per ogni credito o debito pregresso, presente e futuro, relativo all'immobile e alle vicende successorie, con la sola eccezione di quanto specificamente pattuito negli articoli seguenti.
ART. 4 – ONERI SPECIFICI A CARICO DELLE PARTI
La SI.ra si impegna a farsi carico dell'integrale pagamento del compenso per Persona_1
l'intermediazione nella vendita dell'immobile al SI. , nonché della cancellazione Parte_1 della domanda giudiziale, senza alcun aggravio di spesa per l'avv. Antonio IS. L'Avv. Antonio
IS si è fatto carico dei costi di rifacimento del muro divisorio tra l'appartamento in oggetto e l'appartamento adiacente (di esclusiva proprietà dello stesso avv. IS) che attualmente costituiscono un unico appartamento. Tale muro divisorio è stato realizzato così come riportato in planimetria catastale, rispettando l'originaria conformazione e rifinito al grezzo. Resta inoltre espressamente stabilito che: qualora la compravendita di cui sopra, per qualsiasi motivo non fosse stipulata, ulteriori eventuali incarichi di vendita ad agenzie immobiliari dovranno essere concordate tra le parti, così come dovranno essere concordate tra le parti tutte le pattuizioni del caso. La SI.ra
4 si impegna a liberare completamente da ogni sua masserizia il garage di proprietà Persona_1 esclusiva del SI. Antonio IS, sito in Pellezzano alla Via Gigante n. 32, entro la data del rogito.
Restano da cedere, anche a titolo gratuito se di interesse del SI. Antonio IS e della sig.ra
[...]
o di terzi dagli stessi indicati, i mobili attualmente presenti nell'immobile oggetto di causa. Per_1
La SI.ra e l'avv. Antonio IS dichiarano sin da ora di rinunciare all'azione di Persona_1 impugnativa della sentenza che definirà il giudizio.
ART. 5 – SPESE LEGALI
Le parti convengono che tutte le spese legali sostenute per il giudizio pendente avanti al Tribunale di Salerno, nonché per ogni altra controversia o pretesa correlata all'immobile e alle vicende successorie, restano integralmente compensate tra loro. Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese e onorari professionali.”
ART.
5.BIS: si impegna a comunicare la data di stipula dell'accordo definitivo Persona_1 della compravendita ed il notaio rogante.”
Essendo dunque venuta meno ogni ragione di contrasto, nonché ogni interesse ad agire e contraddire delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 6909/2009).
In conseguenza di ciò, va altresì ordinata al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del presente procedimento.
Si dà atto, infine, che le parti hanno raggiunto un comune accordo anche sulla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8641/2024 R.G., così provvede:
1. dichiara la cessata materia del contendere avendo le parti raggiunto il seguente accordo:
“ART. 1 – OGGETTO DELLA TRANSAZIONE
Le parti, con il presente atto, intendono porre fine ad ogni controversia presente e futura relativa alla proprietà e alla gestione dell'immobile sito in Pellezzano (SA), alla via Gigante n. 24, censito in
Catasto Fabbricati al fol. 9, p.lla 600, sub 5 (cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, R.C. €. 159,07), nonché ad ogni pretesa di dare/avere derivante dalla comproprietà e dalle successioni dei rispettivi danti causa,
SI.ra e SI. . Persona_2 Controparte_2
ART. 2 – RICONOSCIMENTO E TRASFERIMENTO DELLA QUOTA
La SI.ra riconosce espressamente la piena titolarità in capo all'Avv. Antonio Persona_1
IS della quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile di cui all'Art. 1, derivante dalla
5 scrittura privata del 22/7/1989 e dalla successione ereditaria del SI. . Con la Controparte_2 stipula del contratto definitivo di compravendita dell'immobile con il SI. , la SI.ra Parte_1
si impegna a versare contestualmente all'incasso del prezzo di vendita, all'Avv. Persona_1
Antonio IS, una somma pari al 50% del prezzo di vendita complessivo dell'immobile ricavato dalla suddetta alienazione. Tale versamento estingue ogni diritto dell'Avv. Antonio IS sulla quota di comproprietà dell'immobile, che si intenderà trasferita al terzo acquirente per effetto della vendita.
ART. 3 – COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE POSTE DARE/AVERE
Le parti dichiarano di aver ampiamente discusso e verificato tutte le reciproche pretese economiche, comprese quelle relative alle spese sostenute per la gestione e manutenzione dell'immobile, nonché quelle derivanti dalle successioni dei rispettivi danti causa. A tal fine, le parti convengono e accettano la compensazione integrale di tutte le poste dare/avere, riconoscendosi reciprocamente quietanza liberatoria per ogni credito o debito pregresso, presente e futuro, relativo all'immobile e alle vicende successorie, con la sola eccezione di quanto specificamente pattuito negli articoli seguenti.
ART. 4 – ONERI SPECIFICI A CARICO DELLE PARTI
La SI.ra si impegna a farsi carico dell'integrale pagamento del compenso per Persona_1
l'intermediazione nella vendita dell'immobile al SI. , nonché della cancellazione Parte_1 della domanda giudiziale, senza alcun aggravio di spesa per l'avv. Antonio IS. L'Avv. Antonio
IS si è fatto carico dei costi di rifacimento del muro divisorio tra l'appartamento in oggetto e l'appartamento adiacente (di esclusiva proprietà dello stesso avv. IS) che attualmente costituiscono un unico appartamento. Tale muro divisorio è stato realizzato così come riportato in planimetria catastale, rispettando l'originaria conformazione e rifinito al grezzo. Resta inoltre espressamente stabilito che: qualora la compravendita di cui sopra, per qualsiasi motivo non fosse stipulata, ulteriori eventuali incarichi di vendita ad agenzie immobiliari dovranno essere concordate tra le parti, così come dovranno essere concordate tra le parti tutte le pattuizioni del caso. La SI.ra si impegna a liberare completamente da ogni sua masserizia il garage di proprietà Persona_1 esclusiva del SI. Antonio IS, sito in Pellezzano alla Via Gigante n. 32, entro la data del rogito.
Restano da cedere, anche a titolo gratuito se di interesse del SI. Antonio IS e della sig.ra
[...]
o di terzi dagli stessi indicati, i mobili attualmente presenti nell'immobile oggetto di causa. Per_1
La SI.ra e l'avv. Antonio IS dichiarano sin da ora di rinunciare all'azione di Persona_1 impugnativa della sentenza che definirà il giudizio.
ART. 5 – SPESE LEGALI
Le parti convengono che tutte le spese legali sostenute per il giudizio pendente avanti al Tribunale di Salerno, nonché per ogni altra controversia o pretesa correlata all'immobile e alle vicende
6 successorie, restano integralmente compensate tra loro. Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese e onorari professionali.”
ART.
5.BIS: si impegna a comunicare la data di stipula dell'accordo definitivo Persona_1 della compravendita ed il notaio rogante.”;
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del presente procedimento, eseguita in data 17/12/2024 al Reg. Part. n. 43292. e
Reg. Gen. n. 53034, con esonero da responsabilità;
3. dà atto dell'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Così deciso in Salerno, in data 17/09/2025, all'esito della discussione orale.
Il Giudice
Francesco Rossini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio.
7
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 17.09.2025
R.N.G. 8641/2024
Innanzi al dott. Francesco Rossini, con la collaborazione del MOT dott.ssa Valeria Sica e del GOP dott. Gennaro Pagano, sono comparsi:
- per parte attrice l'avv. IS Antonio;
- per parte convenuta, l'avv. Teresa Santamaria, anche per delega dell'avv. Piscitelli.
Gli avvocati congiuntamente si riportano alle conclusioni e all'accordo depositato in atti.
L'avv. IS chiede, ad integrazione del suddetto accordo, che si impegni a Persona_1 comunicare la data di stipula dell'accordo definitivo della compravendita ed il notaio rogante.
L'avv. Santamaria non si oppone.
Precisa, inoltre, che nell'accordo le parti hanno già rinunciato a proporre impugnazione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
Francesco Rossini
1 N. R.G. 8641/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 17/09/2025, nella causa iscritta al n. 8641/2024 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto: accertamento della proprietà, vertente
TRA
-avv. LI ON (c.f. ), rappresentato e difeso come in atti da se C.F._1 stesso e dall'avv. DI IORIO GIORGIO, con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA FASOLARA 4 ISCHIA
ATTORE
GI (c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura Per_1 C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. SANTAMARIA TERESA e dall'avv. PISCITELLI
CARMEN MARIA, con queste elettivamente domiciliata presso gli indirizzi pec
[...]
e .salerno.it Email_1 Email_2 CP_1
CONVENUTA
Conclusioni: come precisate negli scritti e in discussione all'udienza del 17/09/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 15/11/2024, LI ON premetteva di essere comproprietario al 50% dell'unità abitativa facente parte del fabbricato sito in Pellezzano (SA), alla via Gigante n. 24; censita in Catasto Fabbricati al fol. 9, p.lla 600, sub 5 (cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, R.C.
€. 159,07). Esponeva, in particolare, che questa quota di proprietà, originariamente intestata a
2 , madre di , con successiva scrittura privata del 22/07/1989 era stata Persona_2 Persona_1 da lei alienata a e che, a seguito della morte di quest'ultimo in data 13/04/2024, si Controparte_2 trasferiva in capo all'attore medesimo, in virtù di successione ereditaria ab intestato. Deduceva che, tuttavia, la scrittura privata del 22/07/1989 non era stata trascritta e che, pertanto, la proprietà dell'immobile risultava intestata nei Pubblici Registri esclusivamente in capo a Persona_1
.
[...]
Pertanto, conveniva quest'ultima in giudizio davanti al Tribunale di Salerno, chiedendo l'accertamento della propria quota di proprietà dell'immobile, pari al 50%, e l'ordine di trascrizione sia della scrittura privata in oggetto fra e , sia del successivo Persona_2 Controparte_2 trasferimento della quota da quest'ultimo in favore del medesimo IS Antonio, con vittoria di spese.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la Persona_1 quale dichiarava di riconoscere la scrittura privata e di essere disponibile alla cointestazione, nella misura del 50% ciascuno, del bene oppure del prezzo ricavato dalla vendita dello stesso.
3. La causa veniva istruita documentalmente.
A seguito di ampie discussioni concernenti anche reciproche pretese creditorie e la riduzione in pristino di un varco murario, con istanza depositata in data 08/07/2025, le parti congiuntamente dichiaravano di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia e chiedevano breve rinvio per l'acquisizione agli atti della transazione sottoscritta. Esse producevano altresì una prima copia dell'accordo, nella quale rassegnavano le seguenti conclusioni:
“Dichiarare la cessazione della materia del contendere nel procedimento R.G. n. 8641/2024 promosso dall'Avv. Antonio IS contro la SI.ra , per intervenuta transazione Persona_1 tra le parti. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa al suddetto procedimento, eseguita in data
17/12/2024. al Reg. Part. n. 43292. e Reg. Gen. n. 53034, con esonero da ogni responsabilità. Dare atto dell'integrale compensazione di tutte le poste dare/avere tra le parti, come specificato nell'Art.
3 del presente atto. Dare atto dell'integrale compensazione delle spese legali tra le parti, come specificato nell'Art. 5 del presente atto”.
3.1. All'odierna udienza, le parti precisavano le conclusioni così formulate, chiedendo di aggiungere nell'accordo l'impegno a che comunichi la data di stipula dell'accordo definitivo Persona_1 della compravendita ed il notaio rogante;
la causa veniva quindi decisa a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
4. Alla luce di quanto esposto, si prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti, di cui qui si riporta il contenuto: “ART. 1 – OGGETTO DELLA TRANSAZIONE
3 Le parti, con il presente atto, intendono porre fine ad ogni controversia presente e futura relativa alla proprietà e alla gestione dell'immobile sito in Pellezzano (SA), alla via Gigante n. 24, censito in
Catasto Fabbricati al fol. 9, p.lla 600, sub 5 (cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, R.C. €. 159,07), nonché ad ogni pretesa di dare/avere derivante dalla comproprietà e dalle successioni dei rispettivi danti causa,
SI.ra e SI. . Persona_2 Controparte_2
ART. 2 – RICONOSCIMENTO E TRASFERIMENTO DELLA QUOTA
La SI.ra riconosce espressamente la piena titolarità in capo all'Avv. Antonio Persona_1
IS della quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile di cui all'Art. 1, derivante dalla scrittura privata del 22/7/1989 e dalla successione ereditaria del SI. . Con la Controparte_2 stipula del contratto definitivo di compravendita dell'immobile con il SI. , la SI.ra Parte_1
si impegna a versare contestualmente all'incasso del prezzo di vendita, all'Avv. Persona_1
Antonio IS, una somma pari al 50% del prezzo di vendita complessivo dell'immobile ricavato dalla suddetta alienazione. Tale versamento estingue ogni diritto dell'Avv. Antonio IS sulla quota di comproprietà dell'immobile, che si intenderà trasferita al terzo acquirente per effetto della vendita.
ART. 3 – COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE POSTE DARE/AVERE
Le parti dichiarano di aver ampiamente discusso e verificato tutte le reciproche pretese economiche, comprese quelle relative alle spese sostenute per la gestione e manutenzione dell'immobile, nonché quelle derivanti dalle successioni dei rispettivi danti causa. A tal fine, le parti convengono e accettano la compensazione integrale di tutte le poste dare/avere, riconoscendosi reciprocamente quietanza liberatoria per ogni credito o debito pregresso, presente e futuro, relativo all'immobile e alle vicende successorie, con la sola eccezione di quanto specificamente pattuito negli articoli seguenti.
ART. 4 – ONERI SPECIFICI A CARICO DELLE PARTI
La SI.ra si impegna a farsi carico dell'integrale pagamento del compenso per Persona_1
l'intermediazione nella vendita dell'immobile al SI. , nonché della cancellazione Parte_1 della domanda giudiziale, senza alcun aggravio di spesa per l'avv. Antonio IS. L'Avv. Antonio
IS si è fatto carico dei costi di rifacimento del muro divisorio tra l'appartamento in oggetto e l'appartamento adiacente (di esclusiva proprietà dello stesso avv. IS) che attualmente costituiscono un unico appartamento. Tale muro divisorio è stato realizzato così come riportato in planimetria catastale, rispettando l'originaria conformazione e rifinito al grezzo. Resta inoltre espressamente stabilito che: qualora la compravendita di cui sopra, per qualsiasi motivo non fosse stipulata, ulteriori eventuali incarichi di vendita ad agenzie immobiliari dovranno essere concordate tra le parti, così come dovranno essere concordate tra le parti tutte le pattuizioni del caso. La SI.ra
4 si impegna a liberare completamente da ogni sua masserizia il garage di proprietà Persona_1 esclusiva del SI. Antonio IS, sito in Pellezzano alla Via Gigante n. 32, entro la data del rogito.
Restano da cedere, anche a titolo gratuito se di interesse del SI. Antonio IS e della sig.ra
[...]
o di terzi dagli stessi indicati, i mobili attualmente presenti nell'immobile oggetto di causa. Per_1
La SI.ra e l'avv. Antonio IS dichiarano sin da ora di rinunciare all'azione di Persona_1 impugnativa della sentenza che definirà il giudizio.
ART. 5 – SPESE LEGALI
Le parti convengono che tutte le spese legali sostenute per il giudizio pendente avanti al Tribunale di Salerno, nonché per ogni altra controversia o pretesa correlata all'immobile e alle vicende successorie, restano integralmente compensate tra loro. Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese e onorari professionali.”
ART.
5.BIS: si impegna a comunicare la data di stipula dell'accordo definitivo Persona_1 della compravendita ed il notaio rogante.”
Essendo dunque venuta meno ogni ragione di contrasto, nonché ogni interesse ad agire e contraddire delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 6909/2009).
In conseguenza di ciò, va altresì ordinata al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del presente procedimento.
Si dà atto, infine, che le parti hanno raggiunto un comune accordo anche sulla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 8641/2024 R.G., così provvede:
1. dichiara la cessata materia del contendere avendo le parti raggiunto il seguente accordo:
“ART. 1 – OGGETTO DELLA TRANSAZIONE
Le parti, con il presente atto, intendono porre fine ad ogni controversia presente e futura relativa alla proprietà e alla gestione dell'immobile sito in Pellezzano (SA), alla via Gigante n. 24, censito in
Catasto Fabbricati al fol. 9, p.lla 600, sub 5 (cat. A/2, cl. 1, vani 5,5, R.C. €. 159,07), nonché ad ogni pretesa di dare/avere derivante dalla comproprietà e dalle successioni dei rispettivi danti causa,
SI.ra e SI. . Persona_2 Controparte_2
ART. 2 – RICONOSCIMENTO E TRASFERIMENTO DELLA QUOTA
La SI.ra riconosce espressamente la piena titolarità in capo all'Avv. Antonio Persona_1
IS della quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile di cui all'Art. 1, derivante dalla
5 scrittura privata del 22/7/1989 e dalla successione ereditaria del SI. . Con la Controparte_2 stipula del contratto definitivo di compravendita dell'immobile con il SI. , la SI.ra Parte_1
si impegna a versare contestualmente all'incasso del prezzo di vendita, all'Avv. Persona_1
Antonio IS, una somma pari al 50% del prezzo di vendita complessivo dell'immobile ricavato dalla suddetta alienazione. Tale versamento estingue ogni diritto dell'Avv. Antonio IS sulla quota di comproprietà dell'immobile, che si intenderà trasferita al terzo acquirente per effetto della vendita.
ART. 3 – COMPENSAZIONE INTEGRALE DELLE POSTE DARE/AVERE
Le parti dichiarano di aver ampiamente discusso e verificato tutte le reciproche pretese economiche, comprese quelle relative alle spese sostenute per la gestione e manutenzione dell'immobile, nonché quelle derivanti dalle successioni dei rispettivi danti causa. A tal fine, le parti convengono e accettano la compensazione integrale di tutte le poste dare/avere, riconoscendosi reciprocamente quietanza liberatoria per ogni credito o debito pregresso, presente e futuro, relativo all'immobile e alle vicende successorie, con la sola eccezione di quanto specificamente pattuito negli articoli seguenti.
ART. 4 – ONERI SPECIFICI A CARICO DELLE PARTI
La SI.ra si impegna a farsi carico dell'integrale pagamento del compenso per Persona_1
l'intermediazione nella vendita dell'immobile al SI. , nonché della cancellazione Parte_1 della domanda giudiziale, senza alcun aggravio di spesa per l'avv. Antonio IS. L'Avv. Antonio
IS si è fatto carico dei costi di rifacimento del muro divisorio tra l'appartamento in oggetto e l'appartamento adiacente (di esclusiva proprietà dello stesso avv. IS) che attualmente costituiscono un unico appartamento. Tale muro divisorio è stato realizzato così come riportato in planimetria catastale, rispettando l'originaria conformazione e rifinito al grezzo. Resta inoltre espressamente stabilito che: qualora la compravendita di cui sopra, per qualsiasi motivo non fosse stipulata, ulteriori eventuali incarichi di vendita ad agenzie immobiliari dovranno essere concordate tra le parti, così come dovranno essere concordate tra le parti tutte le pattuizioni del caso. La SI.ra si impegna a liberare completamente da ogni sua masserizia il garage di proprietà Persona_1 esclusiva del SI. Antonio IS, sito in Pellezzano alla Via Gigante n. 32, entro la data del rogito.
Restano da cedere, anche a titolo gratuito se di interesse del SI. Antonio IS e della sig.ra
[...]
o di terzi dagli stessi indicati, i mobili attualmente presenti nell'immobile oggetto di causa. Per_1
La SI.ra e l'avv. Antonio IS dichiarano sin da ora di rinunciare all'azione di Persona_1 impugnativa della sentenza che definirà il giudizio.
ART. 5 – SPESE LEGALI
Le parti convengono che tutte le spese legali sostenute per il giudizio pendente avanti al Tribunale di Salerno, nonché per ogni altra controversia o pretesa correlata all'immobile e alle vicende
6 successorie, restano integralmente compensate tra loro. Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese e onorari professionali.”
ART.
5.BIS: si impegna a comunicare la data di stipula dell'accordo definitivo Persona_1 della compravendita ed il notaio rogante.”;
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del presente procedimento, eseguita in data 17/12/2024 al Reg. Part. n. 43292. e
Reg. Gen. n. 53034, con esonero da responsabilità;
3. dà atto dell'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Così deciso in Salerno, in data 17/09/2025, all'esito della discussione orale.
Il Giudice
Francesco Rossini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria Sica,
Magistrato ordinario in tirocinio.
7