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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 06/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 550/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Camino (AL) difesa dall'avv. Beraudi Tiziana del Foro di Torino
RICORRENTE nei confronti di:
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in Camino (AL) difeso dall'avv. Pivano Flavia del Foro di Torino
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: separazione e divorzio giudiziali ex art. 473bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte attrice
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
Respingere tutte le domande avversarie come formulate in quanto infondate;
Disporre a favore della sig.ra un assegno di mantenimento pari ad € 1000,00, ovvero la Parte_1
maggior o minor somma valutata dalla Giudice alla luce di quanto precisato nelle note di trattazione;
Disporre, qualora la domanda di assegno di mantenimento pari ad € 1000,00 non venga accolta la minor somma di € 500,00 come da presupposti di cui in note di trattazione fino al raggiungimento della completa indipendenza economica
Disporre a favore del figlio maggiorenne, ma non autosufficiente la somma di € 700,00 da versarsi sul conto corrente della sig.ra , che sentito il figlio provvederà o meno a versare Parte_1 Per_1
la somma sul di lui conto corrente. Oltre il 100% delle spese extra a carico completo del sig. e Pt_2 il 50% dell'Assegno Unico da versarsi direttamente sul conto corrente del figlio . Per_1
–- In via equitativa stabilire un risarcimento danni per il mancato sostentamento economico dal mese di giugno 2023 alla declaranda separazione e contestuale mantenimento, valutato sulla maggior somma di cui in narrativa (pari ad € 12.663,66 fino alla data del mese dicembre 2023 come da doc.
17) ponderato sulle spese sostenute fino alla data della concessione della sentenza di separazione, oltre il riconoscimento dei danni morali da quantificarsi, altresì, in via equitativa e si richiede
l'autorizzazione a depositare la documentazione probatoria formatasi dopo il deposito del ricorso e la prima udienza.
Parte convenuta
- Respingere tutte le domande di cui al ricorso, tra cui quella di addebito della separazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti e conseguentemente,
- Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_2 [...]
corrispondendo la somma di euro 500,00 mensili fino a che non sarà economicamente Persona_2
autosufficiente, effettuando il versamento direttamente al medesimo qualora si trasferisca a Torino per frequentare il Politecnico;
pagina 2 di 9 - Disporre che le spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive relative al figlio Persona_2
siano a carico del padre nella misura del 100% sino a che non sarà economicamente
[...]
autosufficiente;
- Disporre che, attesa la capacità lavorativa della SI.ra , il SI. Parte_1 Parte_2
corrisponda in suo favore, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di euro 250,00 fino a che non avrà reperito una stabile attività lavorativa;
- Respingere la domanda di risarcimento danni per il mancato sostentamento dal mese di giugno 2023 quantificata in via equitativa in euro 12.663,66 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio civile in Trino in data 13.06.2019, con Parte_1 Parte_2
atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie C, anno
2019.
Dalla convivenza nasceva in data 18.02.2005 il figlio , oggi maggiorenne ma Persona_2
non economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 02.05.2024, chiedeva di pronunciarsi la separazione con Parte_1
contestuale domanda di divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. Ella chiedeva inoltre di addebitare la separazione al marito (domanda non riproposta nelle conclusioni da ultimo rassegnate e da intendersi quindi rinunciata), di porre a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento del figlio di
€700,00, oltre il 75% delle spese extra, nonché un contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole di €1000,00; chiedeva infine di stabilire in via equitativa un risarcimento danni per il mancato sostentamento da parte del marito a partire dal mese di giugno 2023, quantificato in €12.663,66 fino al mese di dicembre 2023.
Successivamente si costituiva in giudizio parte convenuta, chiedendo di respingere tutte le domande di cui al ricorso, di porre a suo carico un contributo al mantenimento del figlio di €450,00, oltre al 100% delle spese extra, e di rilevare la mancanza dei presupposti per porre un contributo al mantenimento pagina 3 di 9 della ricorrente, stante la capacità lavorativa di quest'ultima; egli chiedeva infine di respingere la domanda di risarcimento danni.
Alla prima udienza di comparizione avanti al Giudice relatore veniva assegnato a parte convenuta termine per il deposito di documentazione attestante la posizione reddituale degli ultimi tre anni.
Esaminata tale documentazione, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. il Giudice relatore, in via temporanea ed urgente, autorizzava le parti a vivere separate e poneva a carico del padre un contributo al mantenimento indiretto del figlio di €500 mensili, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie sostenute, nonché il mantenimento di €250 mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese al coniuge debole.
Con il deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza di discussione, entrambe le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe, che risultano in parte modificate rispetto a quanto indicato in sede di ricorso introduttivo e comparsa di costituzione.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronuncia non definitiva di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione della parte oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
La domanda di addebito afferente la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, proposta con il ricorso, non è stata reiterata dalla ricorrente nelle conclusioni da ultimo rassegnate e deve ritenersi rinunciata;
in ogni caso, il convenuto ne ha contestato i presupposti nel merito, allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza per comportamenti ascrivibili alla ricorrente (id est infedeltà); talché, in assenza di specifiche allegazioni e di prove dedotte a riguardo, la domanda è in ogni caso risultata sguarnita di idoneo corredo probatorio.
La parte nel ricorso introduttivo ha domandato anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.); non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, con il deposito di note scritte, la conferma delle conclusioni già formulate per il divorzio.
pagina 4 di 9 SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
In merito al contributo al mantenimento della prole e del coniuge debole, considerando che parte convenuta percepisce un reddito da lavoro dipendente di €52.000,00 lordi annui e che tale situazione reddituale ad oggi non risulta essere mutata;
allo stesso modo, la ricorrente, che in passato ha svolto regolare attività lavorativa, risulta ancora essere in cerca di occupazione;
non risulta titolare di beni immobili, e dai conti correnti bancari non si evincono entrate correlate a attività lavorative, ma solo prestiti di familiari.
Pertanto, allo stato, il Collegio ritiene di dover confermare gli importi disposti con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., che il convenuto si è comunque offerto di corrispondere spontaneamente, ossia: €500 mensili per il mantenimento indiretto del figlio, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 100% delle spese straordinarie sostenute con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
€250 mensile a titolo di mantenimento del coniuge da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI.
SULLE DOMANDE ACCESSORIE
Parte ricorrente chiede inoltre la condanna del convenuto al risarcimento dei danni correlati al
“mancato sostentamento economico”, con decorrenza dal mese di giugno 2023 fino al mese di dicembre 2023, quantificato in €12.663,66, oltre il riconoscimento dei danni morali da quantificare in via equitativa.
In tema di filiazione la Suprema Corte in diverse pronunce (si veda, da ultimo, Cass. ord. n. 4594/2024) ha affermato come la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 cc., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (Cass. n. 34986/2022). In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo per il giudice di merito, di tenere
pagina 5 di 9 conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici […] (Cass. n. 23469/2018).
Il Collegio osserva che trattasi di danno di natura compensatoria, cosicché chi lamenti il pregiudizio deve offrirne prova rigorosa, nei termini in cui gli artt. 2043, 2059 c.c. abilitano il ristoro.
Nel caso di specie, la domanda di risarcimento danni è da rigettarsi. Il documento prodotto da parte attrice (si veda, in particolare, doc. n. 17 allegato al ricorso introduttivo) non risulta sufficiente a dimostrare alcunchè, trattandosi di un mero foglio Excel riepilogativo delle spese sostenute per se stessa e per il figlio . Pertanto, il danno non è stato nemmeno validamente allegato (poiché non Per_1
sufficientemente descritto né tantomeno provato).
Peraltro, esaminando la documentazione prodotta da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione, è possibile rilevare che quest'ultimo, nel periodo intercorso tra gli ultimi mesi del 2023 e i primi mesi del 2024, avrebbe consegnato alla ricorrente la propria tessera dei buoni pasto (docc. 1 e 4 allegati alla comparsa di costituzione); egli avrebbe altresì contribuito a sostenere alcune spese a favore di (come emerge, in particolare, ai docc. 3 e 3bis allegati alla comparsa di costituzione) e a Per_1
ricaricare periodicamente la carta di debito del figlio (si veda la lista delle operazioni contabilizzate di cui al doc. 2 in allegato alla comparsa di costituzione).
SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese di lite non occorre stabilire in punto spese, differendosi la decisione alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 550/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
e , che hanno contratto matrimonio civile in Trino in data
[...] Parte_2
13.06.2019, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al n. 11, parte II, serie C, anno 2019.
pagina 6 di 9 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Pone a carico del convenuto un contributo al mantenimento indiretto del figlio di
€500 mensili, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 100% delle spese straordinarie sostenute con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
4. Pone a carico del convenuto il mantenimento da versarsi al coniuge debole di €250 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-
FOI;
5. Respinge la domanda di risarcimento danni di parte ricorrente;
6. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
7. Spese al definitivo.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 4/02/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST. dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 9 R.G. N. 550/2024
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 550/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Camino (AL) difesa dall'avv. Beraudi Tiziana del Foro di Torino
RICORRENTE
nei confronti di:
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in Camino (AL) difeso dall'avv. Pivano Flavia del Foro di Torino
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
pagina 8 di 9 Il Collegio,
RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che la parte nel ricorso introduttivo ha proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.,
RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria, con fissazione di udienza successiva decorsi sei mesi dalla data di prima comparizione avanti al Giudice Relatore (24.09.2024), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Simona Francese per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
visto l'art. 127 ter c.p.c. DISPONE che l'udienza per la precisazione delle conclusioni sia sostituita dal deposito di note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni;
FISSA udienza avanti al Giudice relatore al 7 ottobre 2025 ore 10.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, il 4/02/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 550/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Camino (AL) difesa dall'avv. Beraudi Tiziana del Foro di Torino
RICORRENTE nei confronti di:
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in Camino (AL) difeso dall'avv. Pivano Flavia del Foro di Torino
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: separazione e divorzio giudiziali ex art. 473bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte attrice
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
Respingere tutte le domande avversarie come formulate in quanto infondate;
Disporre a favore della sig.ra un assegno di mantenimento pari ad € 1000,00, ovvero la Parte_1
maggior o minor somma valutata dalla Giudice alla luce di quanto precisato nelle note di trattazione;
Disporre, qualora la domanda di assegno di mantenimento pari ad € 1000,00 non venga accolta la minor somma di € 500,00 come da presupposti di cui in note di trattazione fino al raggiungimento della completa indipendenza economica
Disporre a favore del figlio maggiorenne, ma non autosufficiente la somma di € 700,00 da versarsi sul conto corrente della sig.ra , che sentito il figlio provvederà o meno a versare Parte_1 Per_1
la somma sul di lui conto corrente. Oltre il 100% delle spese extra a carico completo del sig. e Pt_2 il 50% dell'Assegno Unico da versarsi direttamente sul conto corrente del figlio . Per_1
–- In via equitativa stabilire un risarcimento danni per il mancato sostentamento economico dal mese di giugno 2023 alla declaranda separazione e contestuale mantenimento, valutato sulla maggior somma di cui in narrativa (pari ad € 12.663,66 fino alla data del mese dicembre 2023 come da doc.
17) ponderato sulle spese sostenute fino alla data della concessione della sentenza di separazione, oltre il riconoscimento dei danni morali da quantificarsi, altresì, in via equitativa e si richiede
l'autorizzazione a depositare la documentazione probatoria formatasi dopo il deposito del ricorso e la prima udienza.
Parte convenuta
- Respingere tutte le domande di cui al ricorso, tra cui quella di addebito della separazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti e conseguentemente,
- Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento del figlio maggiorenne Parte_2 [...]
corrispondendo la somma di euro 500,00 mensili fino a che non sarà economicamente Persona_2
autosufficiente, effettuando il versamento direttamente al medesimo qualora si trasferisca a Torino per frequentare il Politecnico;
pagina 2 di 9 - Disporre che le spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive relative al figlio Persona_2
siano a carico del padre nella misura del 100% sino a che non sarà economicamente
[...]
autosufficiente;
- Disporre che, attesa la capacità lavorativa della SI.ra , il SI. Parte_1 Parte_2
corrisponda in suo favore, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di euro 250,00 fino a che non avrà reperito una stabile attività lavorativa;
- Respingere la domanda di risarcimento danni per il mancato sostentamento dal mese di giugno 2023 quantificata in via equitativa in euro 12.663,66 in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui al presente atto.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio civile in Trino in data 13.06.2019, con Parte_1 Parte_2
atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie C, anno
2019.
Dalla convivenza nasceva in data 18.02.2005 il figlio , oggi maggiorenne ma Persona_2
non economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 02.05.2024, chiedeva di pronunciarsi la separazione con Parte_1
contestuale domanda di divorzio ex art. 473bis.49 c.p.c. Ella chiedeva inoltre di addebitare la separazione al marito (domanda non riproposta nelle conclusioni da ultimo rassegnate e da intendersi quindi rinunciata), di porre a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento del figlio di
€700,00, oltre il 75% delle spese extra, nonché un contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole di €1000,00; chiedeva infine di stabilire in via equitativa un risarcimento danni per il mancato sostentamento da parte del marito a partire dal mese di giugno 2023, quantificato in €12.663,66 fino al mese di dicembre 2023.
Successivamente si costituiva in giudizio parte convenuta, chiedendo di respingere tutte le domande di cui al ricorso, di porre a suo carico un contributo al mantenimento del figlio di €450,00, oltre al 100% delle spese extra, e di rilevare la mancanza dei presupposti per porre un contributo al mantenimento pagina 3 di 9 della ricorrente, stante la capacità lavorativa di quest'ultima; egli chiedeva infine di respingere la domanda di risarcimento danni.
Alla prima udienza di comparizione avanti al Giudice relatore veniva assegnato a parte convenuta termine per il deposito di documentazione attestante la posizione reddituale degli ultimi tre anni.
Esaminata tale documentazione, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. il Giudice relatore, in via temporanea ed urgente, autorizzava le parti a vivere separate e poneva a carico del padre un contributo al mantenimento indiretto del figlio di €500 mensili, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese straordinarie sostenute, nonché il mantenimento di €250 mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese al coniuge debole.
Con il deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza di discussione, entrambe le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe, che risultano in parte modificate rispetto a quanto indicato in sede di ricorso introduttivo e comparsa di costituzione.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronuncia non definitiva di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione della parte oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
La domanda di addebito afferente la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, proposta con il ricorso, non è stata reiterata dalla ricorrente nelle conclusioni da ultimo rassegnate e deve ritenersi rinunciata;
in ogni caso, il convenuto ne ha contestato i presupposti nel merito, allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza per comportamenti ascrivibili alla ricorrente (id est infedeltà); talché, in assenza di specifiche allegazioni e di prove dedotte a riguardo, la domanda è in ogni caso risultata sguarnita di idoneo corredo probatorio.
La parte nel ricorso introduttivo ha domandato anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.); non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, con il deposito di note scritte, la conferma delle conclusioni già formulate per il divorzio.
pagina 4 di 9 SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
In merito al contributo al mantenimento della prole e del coniuge debole, considerando che parte convenuta percepisce un reddito da lavoro dipendente di €52.000,00 lordi annui e che tale situazione reddituale ad oggi non risulta essere mutata;
allo stesso modo, la ricorrente, che in passato ha svolto regolare attività lavorativa, risulta ancora essere in cerca di occupazione;
non risulta titolare di beni immobili, e dai conti correnti bancari non si evincono entrate correlate a attività lavorative, ma solo prestiti di familiari.
Pertanto, allo stato, il Collegio ritiene di dover confermare gli importi disposti con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., che il convenuto si è comunque offerto di corrispondere spontaneamente, ossia: €500 mensili per il mantenimento indiretto del figlio, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 100% delle spese straordinarie sostenute con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
€250 mensile a titolo di mantenimento del coniuge da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI.
SULLE DOMANDE ACCESSORIE
Parte ricorrente chiede inoltre la condanna del convenuto al risarcimento dei danni correlati al
“mancato sostentamento economico”, con decorrenza dal mese di giugno 2023 fino al mese di dicembre 2023, quantificato in €12.663,66, oltre il riconoscimento dei danni morali da quantificare in via equitativa.
In tema di filiazione la Suprema Corte in diverse pronunce (si veda, da ultimo, Cass. ord. n. 4594/2024) ha affermato come la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 cc., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (Cass. n. 34986/2022). In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo per il giudice di merito, di tenere
pagina 5 di 9 conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici […] (Cass. n. 23469/2018).
Il Collegio osserva che trattasi di danno di natura compensatoria, cosicché chi lamenti il pregiudizio deve offrirne prova rigorosa, nei termini in cui gli artt. 2043, 2059 c.c. abilitano il ristoro.
Nel caso di specie, la domanda di risarcimento danni è da rigettarsi. Il documento prodotto da parte attrice (si veda, in particolare, doc. n. 17 allegato al ricorso introduttivo) non risulta sufficiente a dimostrare alcunchè, trattandosi di un mero foglio Excel riepilogativo delle spese sostenute per se stessa e per il figlio . Pertanto, il danno non è stato nemmeno validamente allegato (poiché non Per_1
sufficientemente descritto né tantomeno provato).
Peraltro, esaminando la documentazione prodotta da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione, è possibile rilevare che quest'ultimo, nel periodo intercorso tra gli ultimi mesi del 2023 e i primi mesi del 2024, avrebbe consegnato alla ricorrente la propria tessera dei buoni pasto (docc. 1 e 4 allegati alla comparsa di costituzione); egli avrebbe altresì contribuito a sostenere alcune spese a favore di (come emerge, in particolare, ai docc. 3 e 3bis allegati alla comparsa di costituzione) e a Per_1
ricaricare periodicamente la carta di debito del figlio (si veda la lista delle operazioni contabilizzate di cui al doc. 2 in allegato alla comparsa di costituzione).
SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese di lite non occorre stabilire in punto spese, differendosi la decisione alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 550/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Pt_1
e , che hanno contratto matrimonio civile in Trino in data
[...] Parte_2
13.06.2019, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al n. 11, parte II, serie C, anno 2019.
pagina 6 di 9 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Pone a carico del convenuto un contributo al mantenimento indiretto del figlio di
€500 mensili, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 100% delle spese straordinarie sostenute con rinvio al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
4. Pone a carico del convenuto il mantenimento da versarsi al coniuge debole di €250 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-
FOI;
5. Respinge la domanda di risarcimento danni di parte ricorrente;
6. Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
7. Spese al definitivo.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 4/02/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST. dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 9 R.G. N. 550/2024
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 550/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Camino (AL) difesa dall'avv. Beraudi Tiziana del Foro di Torino
RICORRENTE
nei confronti di:
(c.f. , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in Camino (AL) difeso dall'avv. Pivano Flavia del Foro di Torino
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
pagina 8 di 9 Il Collegio,
RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che la parte nel ricorso introduttivo ha proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.,
RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria, con fissazione di udienza successiva decorsi sei mesi dalla data di prima comparizione avanti al Giudice Relatore (24.09.2024), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Simona Francese per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
visto l'art. 127 ter c.p.c. DISPONE che l'udienza per la precisazione delle conclusioni sia sostituita dal deposito di note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le sole istanze e conclusioni;
FISSA udienza avanti al Giudice relatore al 7 ottobre 2025 ore 10.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, il 4/02/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese
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