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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6264 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22351/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22351/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in TORINO (TO), VIA Parte_1 C.F._1
SAN QUINTINO, 40, presso lo studio dell'avv. BERTACCHI STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in TORINO (TO), CP_1 C.F._2
CORSO SEBASTOPOLI 156, presso lo studio dell'avv. LAMBERTO MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
TORINO (TO) il 01/06/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 142 uff. II parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/07/2012. Persona_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 19/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 2383/2024 del 19/04/2024, pubblicata nella stessa data, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che l'abitazione coniugale sita in La Loggia – via Monte Cervino n. 11, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata al proprietario signor CP_1
DISPONE che il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza anagrafica e prevalente collocazione presso la madre in Torino – Via Varaita 9. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed avranno la facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui ciascuno di essi terrà con sé il figlio.
pagina 2 di 4 DISPONE che tenuto conto degli orari di turnazione del signor dovuti all'attività dallo stesso CP_1 svolta, lo stesso si impegna ogni venerdì – o comunque non appena lo stesso ne venga a conoscenza – a comunicare alla signora gli orari di lavoro prefissati per la settimana successiva, in modo da Pt_1 coordinare le giornate/sere infrasettimanali in cui preleverà il figlio da scuola, o dal doposcuola o dall'attività sportiva e lo terrà con sé fino alla mattina successiva, curandone l'accompagnamento a scuola.
In ogni caso, il figlio minore frequenterà il padre seguendo il seguente calendario (salva la Per_1 possibilità per i genitori di accordarsi diversamente con congruo preavviso per entrambi):
-un fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
-un fine settimana al mese (alternato con la madre), la giornata del sabato o quella della domenica, a seconda dei turni di lavoro del padre, avendo cura di trascorrere comunque due notti con il figlio;
-durante il periodo infrasettimanale, due pomeriggi/sere con pernottamento nelle settimane in cui il padre non trascorre il weekend con il figlio, ed un pomeriggio/sera con pernottamento nella settimana in cui trascorre il weekend con il papà; Per_1
-durante le festività di Natale ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale (un anno la prima settimana con la madre ed il secondo con il padre, ad anni alterni). A prescindere da tale alternanza, ogni anno trascorrerà la Vigilia di Natale con padre ed il pranzo Per_1 del 25 Dicembre con la madre;
-le festività Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre;
-durante le vacanze estive, potrà trascorrere con entrambi i genitori fino ad un massimo di tre Per_1 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno. In difetto di accordo,
trascorrerà ad anni alterni le prime due settimane del mese di agosto con il padre negli anni pari Per_1
e le ultime due negli anni dispari;
-le festività infrasettimanali saranno trascorse ad anni alterni ed i cosiddetti ponti saranno trascorsi con il genitore a cui spetta il fine settimana collegato al giorno di festività.
DÀ ATTO che al fine di consentire al figlio minore di elaborare le ricadute negative della Per_1 separazione e del divorzio, i genitori concordemente hanno stabilito di far intraprendere al ragazzo un percorso presso uno specialista in psicologia dell'età evolutiva.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei periodi in cui Per_1 lo terrà con sé. Inoltre, il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di CP_1 Pt_1 contribuzione al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente, da versare entro il giorno 26 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora . Pt_1
DÀ ATTO che l'assegno unico spetterà integralmente alla signora , che si impegna a farne Pt_1 richiesta presentando tutta la necessaria documentazione.
DÀ ATTO che il signor si impegna a consegnare alla moglie i buoni ricevuti dal datore di lavoro CP_1 per l'acquisto di abbigliamento, che verranno utilizzati per il vestiario del figlio . Per_1
DISPONE che entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio
, per la cui corretta individuazione si farà riferimento al Protocollo delle Spese Straordinarie Per_1 applicato dal Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che il conto corrente postale cointestato tra i coniugi e contenente somme di spettanza del figlio minore verrà mantenuto, con la specificazione che per l'operatività di tale conto sarà Per_1
pagina 3 di 4 necessaria la firma congiunta di entrambi i correntisti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22351/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in TORINO (TO), VIA Parte_1 C.F._1
SAN QUINTINO, 40, presso lo studio dell'avv. BERTACCHI STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in TORINO (TO), CP_1 C.F._2
CORSO SEBASTOPOLI 156, presso lo studio dell'avv. LAMBERTO MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
TORINO (TO) il 01/06/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 142 uff. II parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/07/2012. Persona_1
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 19/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 2383/2024 del 19/04/2024, pubblicata nella stessa data, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che l'abitazione coniugale sita in La Loggia – via Monte Cervino n. 11, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata al proprietario signor CP_1
DISPONE che il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza anagrafica e prevalente collocazione presso la madre in Torino – Via Varaita 9. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed avranno la facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui ciascuno di essi terrà con sé il figlio.
pagina 2 di 4 DISPONE che tenuto conto degli orari di turnazione del signor dovuti all'attività dallo stesso CP_1 svolta, lo stesso si impegna ogni venerdì – o comunque non appena lo stesso ne venga a conoscenza – a comunicare alla signora gli orari di lavoro prefissati per la settimana successiva, in modo da Pt_1 coordinare le giornate/sere infrasettimanali in cui preleverà il figlio da scuola, o dal doposcuola o dall'attività sportiva e lo terrà con sé fino alla mattina successiva, curandone l'accompagnamento a scuola.
In ogni caso, il figlio minore frequenterà il padre seguendo il seguente calendario (salva la Per_1 possibilità per i genitori di accordarsi diversamente con congruo preavviso per entrambi):
-un fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
-un fine settimana al mese (alternato con la madre), la giornata del sabato o quella della domenica, a seconda dei turni di lavoro del padre, avendo cura di trascorrere comunque due notti con il figlio;
-durante il periodo infrasettimanale, due pomeriggi/sere con pernottamento nelle settimane in cui il padre non trascorre il weekend con il figlio, ed un pomeriggio/sera con pernottamento nella settimana in cui trascorre il weekend con il papà; Per_1
-durante le festività di Natale ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza settimanale (un anno la prima settimana con la madre ed il secondo con il padre, ad anni alterni). A prescindere da tale alternanza, ogni anno trascorrerà la Vigilia di Natale con padre ed il pranzo Per_1 del 25 Dicembre con la madre;
-le festività Pasquali saranno trascorse ad anni alterni con il padre e con la madre;
-durante le vacanze estive, potrà trascorrere con entrambi i genitori fino ad un massimo di tre Per_1 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 Aprile di ogni anno. In difetto di accordo,
trascorrerà ad anni alterni le prime due settimane del mese di agosto con il padre negli anni pari Per_1
e le ultime due negli anni dispari;
-le festività infrasettimanali saranno trascorse ad anni alterni ed i cosiddetti ponti saranno trascorsi con il genitore a cui spetta il fine settimana collegato al giorno di festività.
DÀ ATTO che al fine di consentire al figlio minore di elaborare le ricadute negative della Per_1 separazione e del divorzio, i genitori concordemente hanno stabilito di far intraprendere al ragazzo un percorso presso uno specialista in psicologia dell'età evolutiva.
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei periodi in cui Per_1 lo terrà con sé. Inoltre, il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di CP_1 Pt_1 contribuzione al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente, da versare entro il giorno 26 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora . Pt_1
DÀ ATTO che l'assegno unico spetterà integralmente alla signora , che si impegna a farne Pt_1 richiesta presentando tutta la necessaria documentazione.
DÀ ATTO che il signor si impegna a consegnare alla moglie i buoni ricevuti dal datore di lavoro CP_1 per l'acquisto di abbigliamento, che verranno utilizzati per il vestiario del figlio . Per_1
DISPONE che entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio
, per la cui corretta individuazione si farà riferimento al Protocollo delle Spese Straordinarie Per_1 applicato dal Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che il conto corrente postale cointestato tra i coniugi e contenente somme di spettanza del figlio minore verrà mantenuto, con la specificazione che per l'operatività di tale conto sarà Per_1
pagina 3 di 4 necessaria la firma congiunta di entrambi i correntisti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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