TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2102/2023
Udienza del 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2102/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Verre
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 ra pore
- RESISTENTE / CONTUMACE -
E CON
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia
Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
Parisi
- LITISCONSORTE NECESSARIO - avente ad oggetto: inquadramento professionale - mansioni superiori (banconista) - lavoro straordinario e supplementare - 13a e 14 a mensilità
- indennità per ferie non godute - festività e permessi retribuiti non goduti
- TFR - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/09/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio la e l' esponendo: Controparte_1 CP_2
- di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità, a tempo pieno, dal 1° giugno 2016 al 22 ottobre 2022, alle dipendenze della Società resistente;
- che era stato assunto formalmente alle dipendenze della citata
Società (esercente nel settore del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari e non) solo in data 22 giugno 2018, con contratto a tempo indeterminato parziale;
- che nel contratto di assunzione veniva formalmente inquadrato nel V livello del C.C.N.L. di categoria e dal febbraio 2020 nel IV livello del medesimo C.C.N.L.;
- che nel corso del rapporto lavorativo egli aveva prestato la propria attività presso la sede della resistente (punto vendita situato in Tiriolo
(CZ) al viale Mazzini n. 141), osservando un orario di lavoro giornaliero differente rispetto a quello riportato nelle buste paga;
- che, infatti, dal 1° giugno 2016 al 22 ottobre 2022 egli aveva lavorato, dal lunedì al sabato, la mattina dalle ore 8,15 alle ore 13,15 ed il pomeriggio dalle ore 16,15 alle 20,15, per nove ore di lavoro giornaliere, in modo continuativo, per un totale di n. 54 ore lavorative settimanali, osservando quindi un orario di lavoro a tempo pieno;
- che il rapporto lavorativo veniva a cessare in data 22 ottobre 2022 senza alcuna comunicazione e senza, quindi, alcun preavviso;
- che sin dall'assunzione egli era stato adibito effettivamente e
Pagina 2 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
continuativamente alle mansioni di banconista;
- che nel periodo compreso tra il 1° giugno 2016 ed il 22 ottobre 2022 la Società resistente non aveva sempre liquidato la retribuzione allo stesso spettante come previsto dal C.C.N.L. di categoria per il IV livello, in relazione alle mansioni effettivamente svolte;
per tutto il periodo, infatti, la resistente aveva pagato al ricorrente soltanto il complessivo importo di € 26.735,18, senza tuttavia corrispondergli la 13a e la 14a mensilità, né l'indennità dovuta per festività nonché per ferie maturate e non godute, né i consequenziali emolumenti;
- che per il periodo lavorativo compreso tra il 22 giugno 2018 ed il 22 ottobre 2022, la resistente gli aveva consegnato le buste paga CP_3 non corrispondenti alla retribuzione realmente prevista per il livello e la mansione formalmente riconosciutagli (ossia il IV livello del C.C.N.L. di riferimento, con mansioni di banconista) e per l'orario di lavoro effettivamente svolto;
- che nel corso del rapporto per cui è causa, egli aveva, dunque, percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella a lui spettante in considerazione dell'inquadramento che gli deve essere riconosciuto in ragione delle mansioni superiori effettivamente e continuativamente dallo stesso svolte, nonché delle effettive ore di lavoro prestate.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
1) accertare e dichiarare che egli ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ininterrottamente dal Controparte_1
1° giugno 2016 al 22 ottobre 2022, nonché accertare e dichiarare il diritto alla maggiore retribuzione economica dovuta per le effettive ore di lavoro svolte, per tutto il periodo di lavoro compreso tra il 1° giugno 2016 ed il
22 ottobre 2022, per le mansioni effettivamente svolte, per come previsto dal C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro e/o per il diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia;
2) condannare, per l'effetto, al pagamento in suo favore Controparte_1 della somma complessiva di € 79.553,00 (ovvero di quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio), oltre interessi e rivalutazione
Pagina 3 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
monetaria, così suddivisa:
- € 75.832,74 a titolo di paga oraria complessivamente maturata;
- € 4.857,20 per tredicesima mensilità;
- € 1.504,78 per ratei tredicesima mensilità;
- € 5.967,23 per quattordicesima mensilità;
- € 380,99 per ratei quattordicesima mensilità;
- € 377,19 per festività;
- € 6.551,33 per ferie maturate e non godute;
- € 2.115,02 per permessi non goduti;
- € 529,78 per straordinari e lavoro supplementare (35%);
- € 904,00 per indennità di preavviso;
- € 7.267,91 a titolo di saldo T.F.R.; il tutto secondo quanto conteggiato dal rag. nella Persona_1 consulenza tecnica di parte allegata (doc. n. 7), detratta la somma di €
26.735,18, versata nel periodo di lavoro dalla Società resistente;
3) condannare la Società resistente alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale.
2. Nonostante la ritualità della notifica (eseguita a mezzo p.e.c. in data
20/09/2023 per l'udienza del 08/04/2025), la Società resistente non si è costituita, sicché all'udienza predetta ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Si è invece regolarmente costituito l' che ha così concluso: CP_2
- ove nel giudizio risultino accertati, relativamente alla posizione del ricorrente, il rapporto di lavoro, le retribuzioni, emolumenti e/o erogazioni soggette per legge ad imposizione contributiva previdenziale - in adesione alla domanda formulata dal ricorrente - accertare i maggiori contributi conseguentemente dovuti all' , nei limiti della prescrizione CP_2 quinquennale ex art. 3, co. 9 e 10, della legge n. 335/1995, con le relative sanzioni civili per evasione maturate e maturande dovute per legge e dichiarare obbligato e condannare il datore di lavoro al Controparte_1 relativo pagamento in favore dell'Istituto previdenziale;
- rigettare ogni altra domanda in ipotesi proposta dal ricorrente contro di esso.
Pagina 4 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
4. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti che di seguito si specificano.
5. Con riferimento alle mansioni superiori reclamate dal ricorrente, la domanda è in parte qua infondata.
Invero dalle buste paga prodotte dal ricorrente (che riguardano il periodo di formale assunzione da giugno 2018 a ottobre 2022 – doc. n. 1 allegato al ricorso) si evince che, contrariamente a quanto sostenuto, egli era stato inquadrato proprio nelle mansioni/qualifica di “banconista”, oggi reclamate (si veda il riquadro “qualifica / categoria” di ciascuna busta paga).
Da febbraio 2020, le buste paga indicano il IV livello (nel quale rientra anche la figura del “banconiere di spacci di carne” - art. 113 del CCNL in atti), mentre quelle antecedenti indicano il V livello. Tuttavia, il ricorrente non deduce (né tanto meno dimostra) alcunché, in relazione alle buste paga antecedenti a febbraio 2020 (pure prodotte), in ordine alla differenza di retribuzione oraria che gli sarebbe spettata rispetto a quella ivi - suo dire - erroneamente indicata.
6. È dunque evidente che, prendendo a riferimento la retribuzione oraria indicata nelle buste paga, si pone solo una questione attinente alla quantità di lavoro effettivamente prestato che, secondo quanto allegato dal ricorrente, sarebbe di gran lunga superiore a quella retribuita.
Ciò vale, ovviamente, sia con riferimento al periodo di lavoro irregolare o “in nero” (dal 01/06/2016 al 21/06/2018) sia con riferimento al periodo di lavoro svolto con regolare assunzione (dal 22/06/2018 al 22/10/2022, data del licenziamento senza preavviso).
7. Ora, dalla prova testimoniale assunta dal G.o.p. di affiancamento all'udienza del 20/05/2025 su delega di questo Giudice, è effettivamente emerso che il ricorrente svolgeva certamente un orario di lavoro maggiore di quello retribuito.
7.1. In particolare, la teste ha dichiarato, con Testimone_1
Pagina 5 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
riferimento al capitolo di prova n. 3 1 articolato in ricorso:
«È vero. Io ho il negozio dal 2013 anche gli orari di apertura del mio negozio erano identici a quelli del supermercato con una differenza di 15 minuti e posso confermare gli orari di lavoro del ricorrente per come formulati nel capitolo di prova. Posso precisare che il sig. Parte_1
lavora tutt'oggi nel supermercato come banconista dei salumi».
[...]
7.2. Anche la teste ha, prima, precisato di conoscere «i Testimone_2 fatti di causa in quanto abito di fronte al supermercato e inoltre ho lavorato dal dicembre 2019 a gennaio 2021 presso la Prosper srl di
Marcellinara con lo stesso proprietario che ha chiuso l'attività da 3 o 4 anni circa». Poi ha dichiarato, sempre con riferimento al capitolo di prova n. 3: «Confermo la circostanza e preciso che a tutt'oggi il ricorrente lavora presso il supermercato. Lavora come banconista ai salumi. Lo vedo quotidianamente in quanto abito di fronte e mi reco spesso al supermercato sia per me che per mia madre».
7.3. Ora, a fronte di tali affermazioni non può che ritenersi provato che, in linea di massima, il ricorrente lavorasse per un numero di ore settimanali certamente superiore a 40 (ovvero l'orario normale di lavoro).
8. Tuttavia, se è pur vero che il diritto (alle differenze retributive) sia assolutamente certo, non può affatto ritenersi, per la qualità dei testi (che non erano sempre presenti sul posto di lavoro e non osservavano, ovviamente, in modo costante il ricorrente), che il ricorrente abbia incessantemente osservato l'orario di lavoro dedotto nel ricorso (ovvero
54 ore settimanali) per tutto il periodo oggetto di causa.
La giurisprudenza di legittimità ha però ritenuto “perfettamente ammissibile la possibilità di valutare gli elementi di prova, comprese le presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore 1 “Vero che il sig. ha prestato la propria attività lavorativa in Parte_1 favore della della titolare e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore sig. , con sede legale in Viale Mazzini n. 141 - 88056 Testimone_3 TIRIOLO (CZ), dal 1 gennaio 2016 al 22 ottobre 2022, nel punto vendita situato in Tiriolo, viale Mazzini n. 141, da lunedì a sabato, la mattina dalle ore 8,15 alle ore 13,15 ed il pomeriggio dalle ore 16,15 alle 20,15, per nove ore di lavoro giornaliere, in modo continuativo”. Pagina 6 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
prestate in aggiunta all'orario normale”, che è un tipo di valutazione completamente diverso da quello equitativo e, quindi, legittimo (in tal senso, Cass. n. 6623/2001).
8.1. Si può, quindi, in quest'ottica “minimale”, quantificare le differenze retributive prendendo a base di calcolo un orario di lavoro pari a 48 ore settimanali (in luogo delle 54 ore indicate da parte ricorrente).
8.2. Ai fini della quantificazione delle differenze retributive, deve invece farsi riferimento a criteri di valutazione equitativa (art. 432 c.p.c.), secondo il ragionamento che di seguito si espone.
9. Orbene, il periodo di lavoro irregolare (dal 01/06/2016 al
21/06/2018) è composto da 24 mesi e 3 settimane (mese di giugno
2018), equivalenti, sempre in via equitativa, a 96 settimane (24 mesi x
4 settimane) + 3 settimane ovvero, 99 settimane complessive.
Per tale periodo, si può quindi ritenere che il ricorrente abbia lavorato, in via equitativa, per n.
4.752 ore (48 ore sett. x 99 settimane).
Moltiplicando tale dato per la retribuzione oraria di € 8,45512 risultante dalla busta paga più risalente in atti (ovvero proprio quella di giugno
2018) si perviene ad una retribuzione complessiva di € 40.178,73 (€
8,45512 x 4.752 ore).
Appare, tuttavia, scarsamente verosimile che il ricorrente non abbia percepito alcunché in tale periodo (pari ad oltre due anni) a titolo di retribuzione (come parrebbe evincersi dalla consulenza di parte depositata).
Considerato che dalle buste paga emerge che nei primi mesi di assunzione il ricorrente percepiva una retribuzione netta di circa € 750,00 mensili, si deve ritenere che la stessa retribuzione sia stata percepita anche in tale periodo.
In definitiva, si può equitativamente determinare la retribuzione percepita in tale periodo nella somma di € 18.000,00 (€ 750,00 x 24 mesi), oltre € 500,00 per il solo mese di giugno 2018, per un totale di €
18.500,00.
La somma spettante a titolo di retribuzione per il lavoro ordinario
Pagina 7 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
prestato in tale periodo può quindi essere quantificata, in via equitativa, in € 21.678,73 (€ 40.178,73 - € 18.500,00).
9.1. Le ore di lavoro straordinario (ovvero quelle eccedenti le 40 ore settimanali: art. 130 del CCNL in atti) sono pari a 792 (8 ore x 99 settimane).
Tali ore (dalla 41a alla 48a) beneficiano di una maggiorazione retributiva del 15% (art. 149 del CCNL in atti).
La retribuzione ordinaria per 792 ore sarebbe pari ad € 6.696,46 (792 ore x € 8,45512), somma ovviamente già inclusa in quella di € 40.178,73 sopra calcolata. La maggiorazione del 15%, spettante per il lavoro straordinario, è quindi pari, in via equitativa, ad € 1.004,47 (15% di €
6.696,46).
9.2. In definitiva, le differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario spettanti al ricorrente per il periodo di lavoro irregolare
(prestato dal 01/06/2016 al 21/06/2018) sono pari ad € 22.683,20 (€
21.678,73 + € 1.004,47).
10. Per quanto riguarda il periodo di regolare assunzione (dal
22/06/2018 al 22/10/2022) si osserva quanto segue.
Tale periodo è pari a 4 anni (48 mesi) e 4 mesi (per un totale di 52 mesi) che corrispondono (considerando, sempre in un'ottica equitativa, un mese composto da 4 settimane) a 192 settimane + 16 settimane ovvero a 208 settimane complessive.
Moltiplicando le citate 208 settimane per le 48 ore settimanali, si ottiene un numero di ore lavorate pari a 9.984 (208 settimane x 48 ore).
Moltiplicando le ore lavorate per la retribuzione oraria di € 9,63538
(ovvero quella mediana risultante dalle buste paga in atti) si perviene ad una retribuzione per lavoro ordinario pari ad € 96.199,63.
Da tale somma andrebbe poi detratta la retribuzione lorda risultante dalle buste paga in atti (pari al totale delle competenze indicato in ciascuna busta paga).
Il ricorrente non ha infatti dedotto che non gli sia stata corrisposta la retribuzione risultante dalle buste paga, ma solo di aver lavorato per un
Pagina 8 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
numero di ore maggiore di quello retribuito in busta paga.
Tuttavia, il ricorrente non ha prodotto tutte le buste paga del periodo
(mancano, infatti, quelle da settembre 2018 a ottobre 2019, quella di luglio 2020, e quelle da luglio 2022 a settembre 2022).
Tale importo non può che essere, quindi, anch'esso determinato in via equitativa.
Calcolando, pertanto, sempre in via equitativa, una retribuzione media mensile lorda di € 1.000,00 (sulla base delle buste paga disponibili), le retribuzioni corrisposte in tale periodo possono essere determinate nella somma di € 52.000,00 (€ 1.000,00 x 52 mesi).
La differenza retributiva spettante per il lavoro ordinario è quindi pari ad € 44.199,63 (€ 96.199,63 - € 52.000,00).
10.1. In tale periodo, le ore di lavoro straordinario (ovvero quelle eccedenti le 40 ore settimanali: art. 130 del CCNL in atti) sono pari a
1.664 (8 ore x 208 settimane).
Tali ore (dalla 41a alla 48a) beneficiano - come si è detto - di una maggiorazione retributiva del 15% (art. 149 del CCNL in atti).
La retribuzione ordinaria per 1.664 ore sarebbe pari ad € 16.033,27
(1.664 ore x € 9,63538), somma ovviamente già inclusa in quella di €
96.199,63 e in quella finale di € 44.199,63 sopra calcolate. La maggiorazione del 15%, spettante per il lavoro straordinario, è quindi pari, in via equitativa, ad € 2.404,99 (15% di € 16.033,27).
10.2. In definitiva, le differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario spettanti al ricorrente per il periodo di lavoro regolare
(prestato dal 22/06/2018 al 22/10/2022) sono pari ad € 46.604,62 (€
44.199,63 + € 2.404,99).
11. In totale, le differenze retributive calcolate (per lavoro ordinario e straordinario) in relazione a tutto il periodo lavorativo (dal
01/06/2016 al 22/10/2022) ammontano ad € 69.287,82 (€
22.683,20 + € 46.604,62).
11.1. Appare a questo punto corretto, sempre in un'ottica equitativa, computare le differenze retributive spettanti al ricorrente per tutto il
Pagina 9 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
periodo lavorativo (dal 01/06/2016 al 22/10/2022) nella somma sopra determinata, da intendersi comprensiva di ogni ulteriore emolumento, considerato che tale somma è già prossima a quella (di € 79.533,00) indicata dal ricorrente come comprensiva anche di altre voci retributive differenziali (tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi non goduti ecc.).
La retribuzione così calcolata appare, infatti, pienamente satisfattiva nonché rispettosa dei criteri di sufficienza e di adeguatezza sanciti dall'art. 36 della Cost.
12. Per quanto attiene ai contributi previdenziali, si deve rilevare che l' si è costituito in data 13/03/2025. La costituzione in giudizio CP_2 rappresenta l'unico atto interruttivo del decorso della prescrizione che si rinviene in atti.
Ne consegue che sono incorsi nella prescrizione quinquennale tutti i contributi antecedenti al 13/03/2020.
Devono essere, invece, versati i contributi previdenziali sulle differenze retributive maturate dal 13/03/2020 al 22/10/2022, in quanto non prescritti.
In questa sede sarà quindi sufficiente determinare le differenze retributive maturate in tale periodo, atteso che l'importo dei contributi da versare all' deriverà da un semplice calcolo matematico ovvero CP_2 dall'applicazione delle aliquote contributive previste per legge.
12.1. Orbene, tenuto conto che le differenze retributive spettanti per tutto il periodo dal 22/06/2018 al 22/10/2022 (52 mesi), nel quale rientra quello relativo alla contribuzione non prescritta (13/03/2020 -
22/10/2022), sono pari ad € 46.604,62, la differenza retributiva mensile può essere calcolata, in via equitativa, nella somma di € 896,24 (€
46.604,62 : 52).
Moltiplicando tale somma per il numero di mesi compreso tra il
13/03/2020 e il 22/10/2022 (2 anni + 7 mesi = 31 mesi) si perviene ad una retribuzione imponibile di € 27.783,44 (€ 896,24 x 31 mesi), sulla quale dovranno essere calcolati i contributi previdenziali da versare
Pagina 10 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
all' , oltre sanzioni e interessi, come per legge. CP_2
13. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e la mentre nulla si deve disporre nei rapporti Controparte_1 con l' che è stato evocato in giudizio quale mero litisconsorte CP_2 necessario (Cass. n. 17320/2020) e senza che alcuna domanda sia stata avanzata nei propri confronti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva
e, per l'effetto, condanna la resistente al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente , della Parte_1 somma di € 69.287,82 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
- condanna la al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali in favore dell'INPS da calcolarsi su una retribuzione imponibile di € 27.783,44 per il periodo dal 13/03/2020 al
22/10/2022, oltre sanzioni ed interessi, come per legge;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la resistente al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano nella somma di € 8.000,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Fabio Verre;
- nulla per le spese di lite nei rapporti con l . CP_2
Così deciso in Catanzaro, in data 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 11 di 11
Udienza del 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2102/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Verre
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 ra pore
- RESISTENTE / CONTUMACE -
E CON
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia
Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
Parisi
- LITISCONSORTE NECESSARIO - avente ad oggetto: inquadramento professionale - mansioni superiori (banconista) - lavoro straordinario e supplementare - 13a e 14 a mensilità
- indennità per ferie non godute - festività e permessi retribuiti non goduti
- TFR - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15/09/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio la e l' esponendo: Controparte_1 CP_2
- di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità, a tempo pieno, dal 1° giugno 2016 al 22 ottobre 2022, alle dipendenze della Società resistente;
- che era stato assunto formalmente alle dipendenze della citata
Società (esercente nel settore del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari e non) solo in data 22 giugno 2018, con contratto a tempo indeterminato parziale;
- che nel contratto di assunzione veniva formalmente inquadrato nel V livello del C.C.N.L. di categoria e dal febbraio 2020 nel IV livello del medesimo C.C.N.L.;
- che nel corso del rapporto lavorativo egli aveva prestato la propria attività presso la sede della resistente (punto vendita situato in Tiriolo
(CZ) al viale Mazzini n. 141), osservando un orario di lavoro giornaliero differente rispetto a quello riportato nelle buste paga;
- che, infatti, dal 1° giugno 2016 al 22 ottobre 2022 egli aveva lavorato, dal lunedì al sabato, la mattina dalle ore 8,15 alle ore 13,15 ed il pomeriggio dalle ore 16,15 alle 20,15, per nove ore di lavoro giornaliere, in modo continuativo, per un totale di n. 54 ore lavorative settimanali, osservando quindi un orario di lavoro a tempo pieno;
- che il rapporto lavorativo veniva a cessare in data 22 ottobre 2022 senza alcuna comunicazione e senza, quindi, alcun preavviso;
- che sin dall'assunzione egli era stato adibito effettivamente e
Pagina 2 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
continuativamente alle mansioni di banconista;
- che nel periodo compreso tra il 1° giugno 2016 ed il 22 ottobre 2022 la Società resistente non aveva sempre liquidato la retribuzione allo stesso spettante come previsto dal C.C.N.L. di categoria per il IV livello, in relazione alle mansioni effettivamente svolte;
per tutto il periodo, infatti, la resistente aveva pagato al ricorrente soltanto il complessivo importo di € 26.735,18, senza tuttavia corrispondergli la 13a e la 14a mensilità, né l'indennità dovuta per festività nonché per ferie maturate e non godute, né i consequenziali emolumenti;
- che per il periodo lavorativo compreso tra il 22 giugno 2018 ed il 22 ottobre 2022, la resistente gli aveva consegnato le buste paga CP_3 non corrispondenti alla retribuzione realmente prevista per il livello e la mansione formalmente riconosciutagli (ossia il IV livello del C.C.N.L. di riferimento, con mansioni di banconista) e per l'orario di lavoro effettivamente svolto;
- che nel corso del rapporto per cui è causa, egli aveva, dunque, percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella a lui spettante in considerazione dell'inquadramento che gli deve essere riconosciuto in ragione delle mansioni superiori effettivamente e continuativamente dallo stesso svolte, nonché delle effettive ore di lavoro prestate.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
1) accertare e dichiarare che egli ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ininterrottamente dal Controparte_1
1° giugno 2016 al 22 ottobre 2022, nonché accertare e dichiarare il diritto alla maggiore retribuzione economica dovuta per le effettive ore di lavoro svolte, per tutto il periodo di lavoro compreso tra il 1° giugno 2016 ed il
22 ottobre 2022, per le mansioni effettivamente svolte, per come previsto dal C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro e/o per il diverso livello che dovesse essere accertato di giustizia;
2) condannare, per l'effetto, al pagamento in suo favore Controparte_1 della somma complessiva di € 79.553,00 (ovvero di quella maggiore o minore che risulterà nel corso del giudizio), oltre interessi e rivalutazione
Pagina 3 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
monetaria, così suddivisa:
- € 75.832,74 a titolo di paga oraria complessivamente maturata;
- € 4.857,20 per tredicesima mensilità;
- € 1.504,78 per ratei tredicesima mensilità;
- € 5.967,23 per quattordicesima mensilità;
- € 380,99 per ratei quattordicesima mensilità;
- € 377,19 per festività;
- € 6.551,33 per ferie maturate e non godute;
- € 2.115,02 per permessi non goduti;
- € 529,78 per straordinari e lavoro supplementare (35%);
- € 904,00 per indennità di preavviso;
- € 7.267,91 a titolo di saldo T.F.R.; il tutto secondo quanto conteggiato dal rag. nella Persona_1 consulenza tecnica di parte allegata (doc. n. 7), detratta la somma di €
26.735,18, versata nel periodo di lavoro dalla Società resistente;
3) condannare la Società resistente alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale.
2. Nonostante la ritualità della notifica (eseguita a mezzo p.e.c. in data
20/09/2023 per l'udienza del 08/04/2025), la Società resistente non si è costituita, sicché all'udienza predetta ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Si è invece regolarmente costituito l' che ha così concluso: CP_2
- ove nel giudizio risultino accertati, relativamente alla posizione del ricorrente, il rapporto di lavoro, le retribuzioni, emolumenti e/o erogazioni soggette per legge ad imposizione contributiva previdenziale - in adesione alla domanda formulata dal ricorrente - accertare i maggiori contributi conseguentemente dovuti all' , nei limiti della prescrizione CP_2 quinquennale ex art. 3, co. 9 e 10, della legge n. 335/1995, con le relative sanzioni civili per evasione maturate e maturande dovute per legge e dichiarare obbligato e condannare il datore di lavoro al Controparte_1 relativo pagamento in favore dell'Istituto previdenziale;
- rigettare ogni altra domanda in ipotesi proposta dal ricorrente contro di esso.
Pagina 4 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
4. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti che di seguito si specificano.
5. Con riferimento alle mansioni superiori reclamate dal ricorrente, la domanda è in parte qua infondata.
Invero dalle buste paga prodotte dal ricorrente (che riguardano il periodo di formale assunzione da giugno 2018 a ottobre 2022 – doc. n. 1 allegato al ricorso) si evince che, contrariamente a quanto sostenuto, egli era stato inquadrato proprio nelle mansioni/qualifica di “banconista”, oggi reclamate (si veda il riquadro “qualifica / categoria” di ciascuna busta paga).
Da febbraio 2020, le buste paga indicano il IV livello (nel quale rientra anche la figura del “banconiere di spacci di carne” - art. 113 del CCNL in atti), mentre quelle antecedenti indicano il V livello. Tuttavia, il ricorrente non deduce (né tanto meno dimostra) alcunché, in relazione alle buste paga antecedenti a febbraio 2020 (pure prodotte), in ordine alla differenza di retribuzione oraria che gli sarebbe spettata rispetto a quella ivi - suo dire - erroneamente indicata.
6. È dunque evidente che, prendendo a riferimento la retribuzione oraria indicata nelle buste paga, si pone solo una questione attinente alla quantità di lavoro effettivamente prestato che, secondo quanto allegato dal ricorrente, sarebbe di gran lunga superiore a quella retribuita.
Ciò vale, ovviamente, sia con riferimento al periodo di lavoro irregolare o “in nero” (dal 01/06/2016 al 21/06/2018) sia con riferimento al periodo di lavoro svolto con regolare assunzione (dal 22/06/2018 al 22/10/2022, data del licenziamento senza preavviso).
7. Ora, dalla prova testimoniale assunta dal G.o.p. di affiancamento all'udienza del 20/05/2025 su delega di questo Giudice, è effettivamente emerso che il ricorrente svolgeva certamente un orario di lavoro maggiore di quello retribuito.
7.1. In particolare, la teste ha dichiarato, con Testimone_1
Pagina 5 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
riferimento al capitolo di prova n. 3 1 articolato in ricorso:
«È vero. Io ho il negozio dal 2013 anche gli orari di apertura del mio negozio erano identici a quelli del supermercato con una differenza di 15 minuti e posso confermare gli orari di lavoro del ricorrente per come formulati nel capitolo di prova. Posso precisare che il sig. Parte_1
lavora tutt'oggi nel supermercato come banconista dei salumi».
[...]
7.2. Anche la teste ha, prima, precisato di conoscere «i Testimone_2 fatti di causa in quanto abito di fronte al supermercato e inoltre ho lavorato dal dicembre 2019 a gennaio 2021 presso la Prosper srl di
Marcellinara con lo stesso proprietario che ha chiuso l'attività da 3 o 4 anni circa». Poi ha dichiarato, sempre con riferimento al capitolo di prova n. 3: «Confermo la circostanza e preciso che a tutt'oggi il ricorrente lavora presso il supermercato. Lavora come banconista ai salumi. Lo vedo quotidianamente in quanto abito di fronte e mi reco spesso al supermercato sia per me che per mia madre».
7.3. Ora, a fronte di tali affermazioni non può che ritenersi provato che, in linea di massima, il ricorrente lavorasse per un numero di ore settimanali certamente superiore a 40 (ovvero l'orario normale di lavoro).
8. Tuttavia, se è pur vero che il diritto (alle differenze retributive) sia assolutamente certo, non può affatto ritenersi, per la qualità dei testi (che non erano sempre presenti sul posto di lavoro e non osservavano, ovviamente, in modo costante il ricorrente), che il ricorrente abbia incessantemente osservato l'orario di lavoro dedotto nel ricorso (ovvero
54 ore settimanali) per tutto il periodo oggetto di causa.
La giurisprudenza di legittimità ha però ritenuto “perfettamente ammissibile la possibilità di valutare gli elementi di prova, comprese le presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione “minimale” delle ore 1 “Vero che il sig. ha prestato la propria attività lavorativa in Parte_1 favore della della titolare e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore sig. , con sede legale in Viale Mazzini n. 141 - 88056 Testimone_3 TIRIOLO (CZ), dal 1 gennaio 2016 al 22 ottobre 2022, nel punto vendita situato in Tiriolo, viale Mazzini n. 141, da lunedì a sabato, la mattina dalle ore 8,15 alle ore 13,15 ed il pomeriggio dalle ore 16,15 alle 20,15, per nove ore di lavoro giornaliere, in modo continuativo”. Pagina 6 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
prestate in aggiunta all'orario normale”, che è un tipo di valutazione completamente diverso da quello equitativo e, quindi, legittimo (in tal senso, Cass. n. 6623/2001).
8.1. Si può, quindi, in quest'ottica “minimale”, quantificare le differenze retributive prendendo a base di calcolo un orario di lavoro pari a 48 ore settimanali (in luogo delle 54 ore indicate da parte ricorrente).
8.2. Ai fini della quantificazione delle differenze retributive, deve invece farsi riferimento a criteri di valutazione equitativa (art. 432 c.p.c.), secondo il ragionamento che di seguito si espone.
9. Orbene, il periodo di lavoro irregolare (dal 01/06/2016 al
21/06/2018) è composto da 24 mesi e 3 settimane (mese di giugno
2018), equivalenti, sempre in via equitativa, a 96 settimane (24 mesi x
4 settimane) + 3 settimane ovvero, 99 settimane complessive.
Per tale periodo, si può quindi ritenere che il ricorrente abbia lavorato, in via equitativa, per n.
4.752 ore (48 ore sett. x 99 settimane).
Moltiplicando tale dato per la retribuzione oraria di € 8,45512 risultante dalla busta paga più risalente in atti (ovvero proprio quella di giugno
2018) si perviene ad una retribuzione complessiva di € 40.178,73 (€
8,45512 x 4.752 ore).
Appare, tuttavia, scarsamente verosimile che il ricorrente non abbia percepito alcunché in tale periodo (pari ad oltre due anni) a titolo di retribuzione (come parrebbe evincersi dalla consulenza di parte depositata).
Considerato che dalle buste paga emerge che nei primi mesi di assunzione il ricorrente percepiva una retribuzione netta di circa € 750,00 mensili, si deve ritenere che la stessa retribuzione sia stata percepita anche in tale periodo.
In definitiva, si può equitativamente determinare la retribuzione percepita in tale periodo nella somma di € 18.000,00 (€ 750,00 x 24 mesi), oltre € 500,00 per il solo mese di giugno 2018, per un totale di €
18.500,00.
La somma spettante a titolo di retribuzione per il lavoro ordinario
Pagina 7 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
prestato in tale periodo può quindi essere quantificata, in via equitativa, in € 21.678,73 (€ 40.178,73 - € 18.500,00).
9.1. Le ore di lavoro straordinario (ovvero quelle eccedenti le 40 ore settimanali: art. 130 del CCNL in atti) sono pari a 792 (8 ore x 99 settimane).
Tali ore (dalla 41a alla 48a) beneficiano di una maggiorazione retributiva del 15% (art. 149 del CCNL in atti).
La retribuzione ordinaria per 792 ore sarebbe pari ad € 6.696,46 (792 ore x € 8,45512), somma ovviamente già inclusa in quella di € 40.178,73 sopra calcolata. La maggiorazione del 15%, spettante per il lavoro straordinario, è quindi pari, in via equitativa, ad € 1.004,47 (15% di €
6.696,46).
9.2. In definitiva, le differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario spettanti al ricorrente per il periodo di lavoro irregolare
(prestato dal 01/06/2016 al 21/06/2018) sono pari ad € 22.683,20 (€
21.678,73 + € 1.004,47).
10. Per quanto riguarda il periodo di regolare assunzione (dal
22/06/2018 al 22/10/2022) si osserva quanto segue.
Tale periodo è pari a 4 anni (48 mesi) e 4 mesi (per un totale di 52 mesi) che corrispondono (considerando, sempre in un'ottica equitativa, un mese composto da 4 settimane) a 192 settimane + 16 settimane ovvero a 208 settimane complessive.
Moltiplicando le citate 208 settimane per le 48 ore settimanali, si ottiene un numero di ore lavorate pari a 9.984 (208 settimane x 48 ore).
Moltiplicando le ore lavorate per la retribuzione oraria di € 9,63538
(ovvero quella mediana risultante dalle buste paga in atti) si perviene ad una retribuzione per lavoro ordinario pari ad € 96.199,63.
Da tale somma andrebbe poi detratta la retribuzione lorda risultante dalle buste paga in atti (pari al totale delle competenze indicato in ciascuna busta paga).
Il ricorrente non ha infatti dedotto che non gli sia stata corrisposta la retribuzione risultante dalle buste paga, ma solo di aver lavorato per un
Pagina 8 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
numero di ore maggiore di quello retribuito in busta paga.
Tuttavia, il ricorrente non ha prodotto tutte le buste paga del periodo
(mancano, infatti, quelle da settembre 2018 a ottobre 2019, quella di luglio 2020, e quelle da luglio 2022 a settembre 2022).
Tale importo non può che essere, quindi, anch'esso determinato in via equitativa.
Calcolando, pertanto, sempre in via equitativa, una retribuzione media mensile lorda di € 1.000,00 (sulla base delle buste paga disponibili), le retribuzioni corrisposte in tale periodo possono essere determinate nella somma di € 52.000,00 (€ 1.000,00 x 52 mesi).
La differenza retributiva spettante per il lavoro ordinario è quindi pari ad € 44.199,63 (€ 96.199,63 - € 52.000,00).
10.1. In tale periodo, le ore di lavoro straordinario (ovvero quelle eccedenti le 40 ore settimanali: art. 130 del CCNL in atti) sono pari a
1.664 (8 ore x 208 settimane).
Tali ore (dalla 41a alla 48a) beneficiano - come si è detto - di una maggiorazione retributiva del 15% (art. 149 del CCNL in atti).
La retribuzione ordinaria per 1.664 ore sarebbe pari ad € 16.033,27
(1.664 ore x € 9,63538), somma ovviamente già inclusa in quella di €
96.199,63 e in quella finale di € 44.199,63 sopra calcolate. La maggiorazione del 15%, spettante per il lavoro straordinario, è quindi pari, in via equitativa, ad € 2.404,99 (15% di € 16.033,27).
10.2. In definitiva, le differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario spettanti al ricorrente per il periodo di lavoro regolare
(prestato dal 22/06/2018 al 22/10/2022) sono pari ad € 46.604,62 (€
44.199,63 + € 2.404,99).
11. In totale, le differenze retributive calcolate (per lavoro ordinario e straordinario) in relazione a tutto il periodo lavorativo (dal
01/06/2016 al 22/10/2022) ammontano ad € 69.287,82 (€
22.683,20 + € 46.604,62).
11.1. Appare a questo punto corretto, sempre in un'ottica equitativa, computare le differenze retributive spettanti al ricorrente per tutto il
Pagina 9 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
periodo lavorativo (dal 01/06/2016 al 22/10/2022) nella somma sopra determinata, da intendersi comprensiva di ogni ulteriore emolumento, considerato che tale somma è già prossima a quella (di € 79.533,00) indicata dal ricorrente come comprensiva anche di altre voci retributive differenziali (tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi non goduti ecc.).
La retribuzione così calcolata appare, infatti, pienamente satisfattiva nonché rispettosa dei criteri di sufficienza e di adeguatezza sanciti dall'art. 36 della Cost.
12. Per quanto attiene ai contributi previdenziali, si deve rilevare che l' si è costituito in data 13/03/2025. La costituzione in giudizio CP_2 rappresenta l'unico atto interruttivo del decorso della prescrizione che si rinviene in atti.
Ne consegue che sono incorsi nella prescrizione quinquennale tutti i contributi antecedenti al 13/03/2020.
Devono essere, invece, versati i contributi previdenziali sulle differenze retributive maturate dal 13/03/2020 al 22/10/2022, in quanto non prescritti.
In questa sede sarà quindi sufficiente determinare le differenze retributive maturate in tale periodo, atteso che l'importo dei contributi da versare all' deriverà da un semplice calcolo matematico ovvero CP_2 dall'applicazione delle aliquote contributive previste per legge.
12.1. Orbene, tenuto conto che le differenze retributive spettanti per tutto il periodo dal 22/06/2018 al 22/10/2022 (52 mesi), nel quale rientra quello relativo alla contribuzione non prescritta (13/03/2020 -
22/10/2022), sono pari ad € 46.604,62, la differenza retributiva mensile può essere calcolata, in via equitativa, nella somma di € 896,24 (€
46.604,62 : 52).
Moltiplicando tale somma per il numero di mesi compreso tra il
13/03/2020 e il 22/10/2022 (2 anni + 7 mesi = 31 mesi) si perviene ad una retribuzione imponibile di € 27.783,44 (€ 896,24 x 31 mesi), sulla quale dovranno essere calcolati i contributi previdenziali da versare
Pagina 10 di 11 R.G. LAV. N. 2102/2023
all' , oltre sanzioni e interessi, come per legge. CP_2
13. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e la mentre nulla si deve disporre nei rapporti Controparte_1 con l' che è stato evocato in giudizio quale mero litisconsorte CP_2 necessario (Cass. n. 17320/2020) e senza che alcuna domanda sia stata avanzata nei propri confronti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva
e, per l'effetto, condanna la resistente al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente , della Parte_1 somma di € 69.287,82 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
- condanna la al versamento dei contributi Controparte_1 previdenziali in favore dell'INPS da calcolarsi su una retribuzione imponibile di € 27.783,44 per il periodo dal 13/03/2020 al
22/10/2022, oltre sanzioni ed interessi, come per legge;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la resistente al pagamento delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano nella somma di € 8.000,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Fabio Verre;
- nulla per le spese di lite nei rapporti con l . CP_2
Così deciso in Catanzaro, in data 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 11 di 11