Articolo 25 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 24Articolo 26
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21 aprile 1942
Art. 25. Applicazione analogica.

Quando gli onorari e i diritti non possono essere determinati in virtu' di una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.


Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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