TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 06/10/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2304 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 2304 /2024 R.G. promosso da:
(C.F.: ), in persona del suo Amministratore Email_1 C.F._1 di sostegno, sig. (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, a seguito di costituzione di nuovo difensore del 19.6.2025 (in sostituzione del precedente difensore Avv. Marco De Chiara che aveva sostituito a sua volta il primo difensore Avv. Alice
Cometto), dall'Avv. GIANCARLO ACCARDO, con studio in Via Ferrante Aporti 4, Roma (RM), presso cui è elettivamente domiciliato anche digitalmente all'indirizzo
, giusta mandato in atti;
Email_2
-PARTE RICORRENTE- contro
, (cod. fisc. ), in persona del Magnifico Controparte_2 P.IVA_1
Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. , rappresentata e difesa, dall'avv. Controparte_3 prof. FRANCESCO RIGANO, presso il cui studio in Milano via E. Besana 9 è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
-PARTE RESISTENTE -
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
17/09/2025, depositate in data 27.8.2025, così chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
Nel merito, in via principale:
➢ accertare e dichiarare la condotta lesiva e discriminatoria tenuta dall'Ateneo nei confronti del
1 sig. durante il suo percorso di studi e, per l'effetto CP_4
➢ condannare l' al risarcimento per i danni biologici, morali ed esistenziali Controparte_2
subiti con una somma pari a € 15.000,00, ovvero altra somma equitativamente determinata dal
Tribunale in base alle circostanze descritte e documentate negli atti di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi direttamente in favore dello scrivente difensore.
Con salvezza di ogni diritto.”
Parte resistente ha concluso come da note scritte per l'udienza del 17.9.2025, depositate in data
10.9.2025 così chiedendo: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disat-tese:
1. in via preliminare:
i) dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo, in riferimento alla richiesta di condanna al ritiro del provvedi-mento sanzionatorio;
2. in via principale nel merito, respingere le domande tutte del ricorrente Signor perché inammissibili e comunque CP_4 infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, comprese quelle generali forfettarie, e di compensi.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. il sig. , in persona del suo amministratore Parte_1 di sostegno, sig. ha agito contro l'Università di , Controparte_1 CP_2 CP_2 rappresentando che, a seguito dell'accertamento svolto dalla Commissione Inps il 6.12.23, lo stesso era stato ritenuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con una necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani e con capacità di deambulazione sensibilmente compromesse e che in particolare erano state riconosciute le seguenti disabilità: mentale;
limitazioni funzionali movimenti articolari;
neurologiche; respiratorie;
cardiovascolari, circolatorie;
malattie infettive (AIDS conclamata e neoplasia timica); oltre alla già riconosciuta neoplasia timica, deficit dello SPE e relative infezioni correlate alla patologia del paziente;
che lo stesso si era iscritto nel 2021 presso la facoltà di comunicazione dell' Controparte_2 studi di al corso di comunicazione L20; allegando tuttavia in sostanza di avere subito da parte CP_2 della convenuta una discriminazione diretta e indiretta a causa delle proprie condizioni di disabilità, consistente in varie condotte dell'ente convenuto nei suoi confronti e ha chiesto conclusivamente di accertare e dichiarare la natura lesiva e discriminatoria dei comportamenti tenuti dall'Ateneo nei suoi confronti e per l'effetto la condanna dell'Ateneo convenuto a ritirare il provvedimento sanzionatorio del 11.3.2024 (con il quale secondo quanto dedotto dal ricorrente stesso era stata irrogata nei confronti
2 del sig. la sanzione disciplinare della sospensione triennale dall'Ateneo e da tutti gli atenei CP_4 del territorio italiano) e il risarcimento del danno per il tempo di sospensione e per i danni biologici, morali, esistenziali subiti per una somma pari ad € 15.000,00, o altra equitativamente determinata dal
Tribunale.
Si è costituita l' convenuta che ha eccepito la tardività della notificazione e CP_2
l'inammissibilità del ricorso;
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo, in riferimento alla richiesta di condanna al ritiro del provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del ricorrente;
ha contestato di avere posto in essere condotte discriminatorie nei confronti di controparte, avendo invece posto attenzione alle condizioni psicofisiche dello studente anche tramite il proprio centro di Servizio assistenza e inclusione studenti con disabilità e
DSA (SaISD) e ha chiesto in definitiva nel merito il rigetto delle domande avversarie.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c., svolta mediante trattazione scritta, del 17 settembre 2025.
******
1. Eccezione della tardività della notifica effettuata.
Sul punto si rileva che il mancato rispetto del termine libero di 40 gg previsto dall'art. 281 undecies cpc, vista anche la costituzione della parte convenuta, non determina certo l'inammissibilità del ricorso, quanto semmai il diritto della parte convenuta di ottenere un termine a difesa al fine di garantire il rispetto dei termini a comparire previsti dalla norma in questione. Ciò in conformità a quanto previsto dall'art 164 c.p.c. co. 3 in caso di mancato rispetto dei termini a comparire e costituzione del convenuto.
A tale proposito, tuttavia, si rileva che la parte convenuta, pure avendo inizialmente eccepito il mancato rispetto del termine a comparire, non ha più insistito nelle note scritte depositate in sostituzione della effettiva prima udienza del 1.7.2025 (dopo un rinvio concesso su richiesta delle parti pendenti trattative e un rinvio concesso alla parte ricorrente per munirsi di nuovo difensore) nella propria richiesta (subordinata rispetto all'eccezione di inammissibilità del ricorso) di fissazione di una ulteriore nuova udienza. Si ritiene pertanto rinunciata l'eccezione in questione da parte del resistente.
2. La produzione da parte del ricorrente di perizia psichiatrica di parte con nota del
12.9.2025.
Sul punto si rileva l'inammissibilità della produzione, in quanto tardiva, prodotta oltre il deposito delle note scritte di udienza di precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente in data 27.8.2025.
3 D'altronde il ricorrente, pure indicando che la stessa sarebbe stata di formazione successiva alla rimessione della causa in decisione, non dimostra per quale ragione, trattandosi comunque di perizia di parte, non avrebbe potuto essere acquisita tempestivamente.
In ogni caso va anche evidenziato come la perizia di parte non può acquisire valore probatorio. Sul punto si veda recente Cassazione secondo la quale: “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso
a tenerne conto.” (Cfr. Cassazione civile sez. I, 04/03/2025, n.5667).
3. Difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda poi rinunciata di condanna al ritiro da parte della convenuta del provvedimento sanzionatorio del 11.3.2024.
Va fin da subito a tale proposito rilevato come tale domanda non sia stata più riproposta da parte del ricorrente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.9.2025, ove il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come sopra riportato, dovendosi pertanto ritenere rinunciata tale domanda.
Ad abundantiam si evidenzia che tale domanda si risolveva in sostanza nell'impugnazione di un atto dell' , il provvedimento sanzionatorio del 11.3.2024, il cui sindacato Controparte_2 presuppone necessariamente una valutazione sull'esercizio del potere autoritativo da parte dell'Ente convenuto, che compete al Giudice amministrativo ai sensi dell'art 7 c.p.a, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
4. La discriminazione diretta e indiretta contestata.
Il ricorrente ha altresì contestato all'amministrazione convenuta una serie di condotte discriminatorie nei suoi confronti più ampie rispetto all'adozione della sanzione disciplinare di cui sopra e che rientrano invece nella competenza del giudice adito anche in forza dell'art. 28 del D. lgs. n. 150/2011
(articolo relativo alle controversie in materia di discriminazione) il quale prevede al primo comma che “
1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge
1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.” e al secondo comma che: “È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.”.
Nel caso di specie le contestazioni svolte con il ricorso in questione rientrano nell'ambito della disciplina della legge n. 67/2006 in materia di misure per la tutela giudiziaria delle persone con
4 disabilità vittime di discriminazioni che all'art. 2 (Nozione di discriminazione) prevede che: “
1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto
o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.”.
Ciò detto, nel caso di specie il ricorrente rappresenta una serie di condotte in sostanza non corrette, imputabili all'Università convenuta e nello specifico:
- la mancata disponibilità di alcuni docenti allìerogazione da remoto di lezioni ed esami (così si legge nel ricorso: “Il sig. ha avuto diverse difficoltà a presentarsi fisicamente a CP_4 lezione. In particolare, con l'esplosione della pandemia da Covid, avendo lo stesso un deficit immunitario importante con CD4<300, non ha più potuto rischiare altre infezioni che si sarebbero potute presentare se avesse presenziato e ciò ha determinato i primi problemi con
l'Ateneo poiché non sono mancate le richieste insistenti da alcuni docenti che non erano disposti all'erogazione da remoto al sig. delle lezioni e che negavano che gli esami CP_4 potessero svolgersi tramite tale modalità . A titolo esemplificativo, quando, il 13.10.22, il sig. ha chiesto tramite mail al Dott. docente presso l'Università di , se CP_4 Tes_1 CP_2 potesse avere degli appunti della sua lezione perché costretto a seguire da remoto per problemi di disabilità , il professore ha risposto “ mi dispiace ma non è possibile soddisfare questa sua richiesta” ).
- la mancata concessione di ulteriori colloqui, nonostante richiesta del ricorrente, di consulenza psicologica presso il servizio erogato dallìUniversità degli studi di (così si legge nel CP_2 ricorso: “Il sig. ha svolto un percorso di consulenza psicologica presso il relativo CP_4 servizio erogato dall' sotto sollecito di richiesta espressa dello Controparte_2 studente. I colloqui (6 incontri totali) si sono svolti tra ottobre e novembre 2021 e pur richiedendone altri successivamente questi non gli sono stati concessi.” );
5 - violazione del diritto alla privacy da parte dellìUniversità che ha scritto al medico di base del ricorrente, il dott. a seguito del rilascio di alcuni certificati medici da parte di Per_1 questìultimo nei quali venivano indicate allìUniversità le necessità del proprio paziente (così si legge tra lìaltro nel ricorso: “ Il dott. , medico di base del sig. e dei suoi Per_1 CP_4 genitori, malati oncologici entrambi, ha rilasciato, viste le condizioni di salute del sig.
alcuni certificati medici con i quali ha indicato all'Università le necessità del CP_4 proprio paziente, di modo che le lezioni e gli esami potessero essere compatibili con esse.
Il 25.1.23, l'Università ha scritto, in modo irrituale e in totale violazione del diritto alla privacy, direttamente dott. (doc. 6), contestando il contenuto di alcuni certificati con i Per_1 quali lo stesso aveva prescritto l'esigenza di tranquillità e riposo per il sig. e CP_4 chiedendo dei dati personali sensibili che non avrebbero dovuto essere divulgati.” ;
- la mancata messa a disposizione del ricorrente di un insegnante di sostegno (così si legge nel ricorso: “L'Università , tuttavia, con risposta tramite mail, ha considerato tra il resto che
“ Non è in alcun modo prevista nelle Università la figura dell'insegnante di sostegno a favore degli studenti con disabilità iscritti” , indicando la possibilità di rivolgersi a un tutorato generale, rivolto a tutti gli studenti” );
- di nuovo il diniego di lezioni da remoto da parte della facoltà di Giurisprudenza (così si legge nel ricorso: “Il Signor ha deciso, successivamente, di iscriversi ad una seconda CP_4 facoltà , quella di Giurisprudenza;
ma, a seguito del diniego delle lezioni da remoto da parte dei docenti del Dipartimento, ed a seguito di dissapori con alcuni docenti per tali motivazioni, lo stesso studente ha presentato rinuncia a procedere con il corso di Laurea” );
- comportamenti contestati dallo stesso ricorrente durante l'incontro EE (così si legge nel ricorso: “Come si legge nella relazione del l'incontro EE con il sig. del 24.5.22 CP_4
(doc. 12): “ Il Sig. chiede il motivo che ha portato l'ufficio legale a presenziare ad CP_4 una precedente riunione, durante la quale lui non ha avuto la possibilità di avere accanto il suo legale. Chiede inoltre perché il Rettore non ha presenziato all'incontro nonostante il suggerimento del . (… ) riferisce di comportamenti maleducati tenuti da alcuni CP_5 docenti nei suoi confronti (… )” . Ma queste lamentele presentate dallo studente sembrano non essere mai considerate seriamente e per lo più ignorate se non, addirittura, punite, come sarebbe poi avvenuto in seguito.” ;
- adozione di provvedimento disciplinare del 11.3.2024 da parte del Rettore dellìUniversità con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione triennale dallìAteneo e di tutti gli atenei del territorio italiano;
6 - richiesta da parte dell'ufficio del Rettore, a seguito dellìimpugnazione del ricorrente del provvedimento sanzionatorio di cui sopra, tramite mail privata (con violazione di quanto previsto dal regolamento dell'ateneo di che dichiara che le comunicazioni da parte CP_2 dell'ateneo possono pervenire sulla mail istituzionale fornita dall'università e non su altri indirizzi di posta) di rinuncia al ricorso, cosicché sarebbe stata prevista un'interruzione del provvedimento, consentendo al di conseguire la laurea triennale, a fronte della quale CP_4 il signor sarebbe stato costretto a rinunciare agli atti per perseguire la laurea;
CP_4
- successiva aggressione fisica da parte di una guardia universitaria a fronte della quale il signor per non rischiare di perdere il suo titolo di laurea – “ pena” prospettata dallìateneo CP_4 allo studente - evitò di sporgere denuncia, cercando di scrivere all'università chiedendo spiegazioni di questo comportamento illegittimo verso la sua persona;
- discussione della laurea triennale il 19 luglio 2024 da casa per espressa richiesta dell'Ateneo, senza invito a presenziare alla cerimonia di laurea, facendo sentire così il Mancino emarginato dallìUniversità;
- interdizione del signor nonostante la rinuncia agli atti dinanzi al Giudice di Pace, a CP_4
proseguire il percorso universitario, con riattivazione del provvedimento sanzionatorio della sospensione di tre anni, valevole non solo nei confronti dell'Università di ma di tutte le CP_2 università.
Parte ricorrente ha poi indicato come la mancata presenza di un'insegnante di sostegno, per esempio, costituisca un atto di discriminazione indiretta, come altri atti indicati costituenti discriminazione anche più evidente.
Parte ricorrente ha ancora evidenziato l'obbligo della previsione di un'insegnante di sostegno anche presso le università a fronte della legge 104 del 92, richiamando in particolare l'art 13 e la sentenza della corte cost 226/2001; ancora il ricorrente ha evidenziato come allo stesso sia stata negata la nomina di un docente appositamente incaricato all'inclusione e nella maggior parte dei casi anche la possibilità di usufruire di prove equipollenti, misure previste dalla legge 17 del 99, dall'articolo 16 della legge 104 del 92 e dall'art. 4 co. 1 dpr 323/98.
Parte ricorrente ha infine rappresentato che nel corso del tempo le vicende presso l'Ateneo avevano condotto il signor al perseguimento di intenti anticonservativi, come accaduto il 19 Febbraio CP_4
2024 e che successivamente a tale evento, tuttavia, le condotte dell'Ateneo non erano variate, palesando quest'ultimo il completo disinteresse per il malessere psicologico del ricorrente.
L'Università, invece, da parte sua ha contestato di aver posto in essere condotte discriminatorie nei confronti del ricorrente, precisando tra l'altro che l'Università aveva dato in ogni tempo grandissima attenzione alle condizioni psicofisiche dello Studente Signor anche tramite il proprio Centro CP_4
7 di Servizio Assistenza e Inclusione Studenti con Disabilità e DSA (di seguito anche SAISD) ed era certa di mai aver compiuto atti discriminatori, diretti o indiretti, o vessatori nei confronti del Signor
durante tutto il periodo in cui questi era stato Studente iscritto nell'Ateneo, dunque in CP_4 vigenza di quel rapporto giuridico formale che ormai era venuto meno;
ha contestato poi in particolare la sussistenza delle mancanze lamentate dal ricorrente, avendo concesso in sostanza tempi aggiuntivi e adeguate modalità per le prove di ammissione;
avendo in data 30.9.2021 il chiarito - con CP_6 riferimento all'insegnante di sostegno - che, in ottemperanza ai dettami della legge n. 17/99, il Centro si occupava di realizzare le attività e i servizi volti ad assicurare l'assistenza e l'integrazione dello studente disabile in ambito universitario, consentendo la frequenza alle lezioni e l'accesso a tutte le strutture Universitarie e che non era prevista nelle università la figura dell'insegnante di sostegno a favore degli studenti con disabilità, ma quella del tutor, comunque resa disponibile;
essendo ancora stata data la possibilità al ricorrente, di fruire a distanza e con libero accesso alle video – registrazioni delle lezioni, nonché la possibilità di sostenere gli esami a distanza, online;
ha evidenziato in sostanza il proprio corretto comportamento con riferimento ai contatti con il dott. evidenziando che con Per_1
l'inizio dell'A.A. 2022/2023, il Signor aveva iniziato a produrre all'Università un CP_4 consistente numero di certificati medici a firma del suo medico di base, il dott. ; che Persona_2 tali certificati– trasmessi direttamente dal Signor in allegato a numerosissime e-mail e PEC CP_4
– mostravano un tenore che aveva destato non poche perplessità, sorprendendo infatti la circostanza che il medico curante del Signor certificasse la volontà del suo assistito di togliersi la vita, CP_4 unitamente alle quotidiane minacce e al descritto comportamento tenuto in occasione degli esami di profitto, cosicché l'Università si era rivolta direttamente al medico e all'ASL di Alessandria anche con la richiesta di una valutazione psichiatrica e di una valutazione di rischio suicidario dello studente che, inoltre, in data 12 dicembre 2023, l'Università aveva ricevuto conferma del CP_4 disconoscimento di alcuni almeno dei certificati medici, prodotti all'Ateneo dal da parte CP_4 dell'apparente firmatario degli stessi, dott. ha poi precisato l' che il Persona_2 CP_2 procedimento promosso nei confronti del signor aveva avuto ad oggetto le condotte CP_4 ingiuriose e intimidatorie nei confronti di docenti dell' e la produzione di certificati Controparte_2 medici disconosciuti dal medico curante.
Ebbene la domanda del ricorrente nel merito risulta infondata, non rinvenendosi comportamenti discriminatori nei confronti del signor da parte dell' convenuta. CP_4 CP_2
Intanto, si evidenzia che non risulta applicabile nella fattispecie in esame il co. 4 dell'art 28 del D.lgs
150 del 2011 secondo il quale: “
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di
8 carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.”, non risultando forniti nel caso di specie elementi di fatto e neppure dati di carattere statistico dai quali si possa presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori.
Così i fatti indicati dal ricorrente (in sostanza le condotte contestate al resistente) e sopra riportati - talvolta pure genericamente indicati, spesso neanche supportati da idonea documentazione e comunque non suffragati da alcun dato di carattere statistico - non si ritiene possano in alcun modo
(anche per la loro peculiarità rispetto al caso di specie) fare presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, dovendosi quindi applicare le regole ordinarie sull'onere probatorio ex art 2697 c.c..
Ciò detto e procedendo all'esame delle condotte contestate dal ricorrente all'Università convenuta si osserva quanto segue.
Innanzitutto, non risulta provata la mancanza di disponibilità, da parte dell'Università convenuta e dei suoi docenti, all'erogazione da remoto di lezioni ed esami, né il fatto che al signor sia CP_4 stata negata la nomina di un docente appositamente incaricato all'inclusione e nella maggior parte dei casi anche la possibilità di usufruire di prove d'esame equipollenti.
Si tratta di circostanze contestate dall'Università e non diversamente provate dal ricorrente. Anzi il fatto che sia stata garantita la possibilità, nel rispetto chiaramente delle procedure previste in tali casi nell'Università, per il ricorrente di seguire le lezioni da remoto risulta anche dalla relazione dell'incontro EE prodotto dallo stesso ricorrente (cfr. doc. 12 ricorso) ove si legge tra l'altro che:
“Un esempio di intermediazione del Centro riguarda la richiesta di avere le lezioni in streaming. Il
Rettore ha emanato la direttiva per il ritorno di tutte le attività in presenza. Questa decisione, è stata serenamente derogata seguendo un iter formale necessario per concedere un'autorizzazione che ha uno specifico percorso e le relative tempistiche. A seguito di questa decisione, tutti i docenti sono stati avvisati e invitati ad adeguarsi alla deroga….”. Il fatto poi che un professore non abbia fornito al signor appunti delle lezioni è circostanza diversa da quella presa in esame e irrilevante CP_4 posto che non risulta esistere alcun obbligo in tale senso in capo ai professori;
oltretutto a fronte proprio della possibilità per il signor di seguire le lezioni da remoto, non si ritiene in alcun CP_4 modo discriminatoria, né direttamente, né indirettamente, potendosi pienamente risolvere l'impossibilità di partecipare alle lezioni in presenza proprio con la possibilità dell'accesso alle lezioni da remoto.
Neanche le doglianze del ricorrente relative alla mancata nomina di un docente appositamente incaricato all'inclusione risultano fondate, essendo emerso invece, come indicato dalla stessa
9 Università, come quest'ultima abbia istituito il Centro di Servizio di Ateneo Servizio di Assistenza
e Integrazione studenti disabili – SAISD e risulta dalla stessa relazione EE del 24.5.2022 (doc. 12 ricorso) l'impegno proprio di tale Servizio, tramite i docenti incaricati all'inclusione del ricorrente, nell'ambito dell'Università convenuta (si veda l'intermediazione del Centro per le lezioni in streaming, la funzione del quale interlocutore anche per superare difficoltà di interazione tra CP_6 studente e docenti, la funzione del SAISD di interlocutore privilegiato e in generale la piena disponibilità data allo studente dal Centro). A tale proposito, oltretutto, si legge nella stessa relazione che lo studente ringrazia il per la sensibilità dimostrata i modi utilizzati nei suoi CP_4 CP_6 confronti, specificando che il personale svolge un lavoro nobile che va riconosciuto.
La doglianza del ricorrente sulla mancata concessione di prove d'esame equipollenti è generica, non facendo riferimento specifico ai casi in cui tali prove non sarebbero state concesse;
in ogni caso tale circostanza è anche sfornita di prova, a forte della contestazione dell' . Non risultano quindi CP_2 discriminazioni in tale senso. Così anche quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione di ulteriori colloqui di consulenza psicologica si rileva di nuovo la genericità della doglianza del ricorrente comunque neanche provata.
Non si ritiene neanche possa costituire un atto discriminatorio da parte dell'Università il fatto che la stessa abbia preso contatti con il medico di base del signor sia considerata le CP_4 anomalie/particolarità dei certificati medici che avrebbe rilasciato lo stesso medico, il quale li ha poi in parte disconosciuti (cfr. tra l'altro la stessa mail prodotta dal ricorrente del 11.9.2024 di cui al doc.
7 del ricorso), sia considerato il contenuto della comunicazione del rivolta al Dott. che CP_6 Per_1 sottolinea, tra l'altro, anche a fronte proprio delle prescrizioni del medico, la necessità di tutelare il signor nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni dall'autorità sanitaria e ove si legge CP_4 infine quanto segue: “Lo Scrivente servizio ha ritenuto di dover allertare direttamente la ASL di
Alessandria a salvaguardia della salute dello studente, con nota che Le è stata inviata per conoscenza. Tuttavia, Le chiediamo di confermarci che Lei abbia effettivamente presentato alla ASL la domanda di presa in carico, dal momento che solo la richiesta del medico curante determina il sorgere in capo all'Autorità sanitaria del dovere di attivarsi. In attesa di conoscere da Lei
l'evoluzione del quadro clinico del Suo paziente, le porgiamo distinti saluti”. (cfr. doc. 6 di parte ricorrente).
Non si ritiene pertanto che tale condotta dell' abbia comportato una discriminazione diretta, CP_2 non rinvenendosi un trattamento sfavorevole del ricorrente da parte della convenuta, né una discriminazione indiretta, non rinvenendosi neanche una posizione di svantaggio creata alla persona con disabilità dall'adozione di un ordinario atto e/o comportamento;
risultando invece il contatto tra il e il medico di base del signor la semplice conseguenza di una particolare e delicata CP_6 CP_4
10 situazione riscontrata dall'Università in relazione alla condotta e alle condizioni di salute del signor senza violazione della privacy di quest'ultimo. CP_4
Quanto alla mancata messa a disposizione dell'insegnante di sostegno si rileva come in effetti non risulti prevista nelle Università tale specifica misura, essendo invece previsti analoghi servizi, come quello volto all'inclusione e il servizio di tutoraggio. L'art. 13 della legge 104/92 così come modificato dalla legge n. 17 del 99 prevede al co. 6 bis che: “Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.”.
I commi 5 e 5bis dell'articolo 16 così dispongono: ““
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.
((5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti
l'integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime))”.
Per completezza si riporta anche il contenuto dei commi 3 e 4 dello stesso art. 16 L. 104/92 in forza dei quali: “
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico
o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.”.
L'insegnante di sostegno è previsto invece nella scuola secondaria (si vedano commi 5 e 6 dell'art 13
l. 104/92: “
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati ((...)). ((18))
11
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.”)
Neanche risulta diversamente da quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con la pronuncia
226/2001 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma
1, Dichiara lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento agli artt. 34 e 38 della
Costituzione, in quanto la stessa pronuncia (che ha dichiarato oltretutto la questione infondata) si è occupata di altra questione e nello specifico del fatto che le norme di cui sopra precludono ai portatori di handicap l'assolvimento dell'obbligo scolastico oltre il diciottesimo anno di età; la Corte
Costituzionale nella motivazione della propria pronuncia indica poi semplicemente che: “Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria - quattordici anni - o nel quale comunque è consentito il completamento della scuola dell'obbligo - anche sino ai diciotto anni
- (da individuarsi nell'anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di eta), per gli alunni handicappati l'istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l'attuazione di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro n. 104 del 1992, …”, senza prevedere quindi che nelle università debba essere previsto l'insegnante di sostegno e facendo comunque riferimento alle misure di sostegno della legge 104 del
92 che appunto come sopra indicato prevede per i corsi universitari tra l'altro il tutorato specializzato.
D'altronde, la stessa università tramite il Centro SAISD aveva comunicato al signor il fatto CP_4 che non fosse prevista nelle università la figura dell'insegnante di sostegno, con indicazione, tuttavia, della possibilità di fruire del tutorato studentesco (cfr. doc. 9 di parte ricorrente) che non risulta neanche che il ricorrente abbia infine richiesto.
Si legge su punto nella relazione EE sopra citata: “…Il prof. prosegue sottolineando che CP_7 un gran numero di richieste pervenute dallo studente hanno trovato accoglimento. Diversamente, per le richieste non esaudite, come ad esempio quella riguardante il docente di sostegno, sono state date precise e puntuali motivazioni. Prende la parola lo studente che ringrazia il per la CP_4 CP_6 sensibilità dimostrata e i modi utilizzati nei suoi confronti, specificando che il personale svolge un lavoro nobile che va riconosciuto.”) (cfr. doc. 12 di parte ricorrente).
12 Quanto poi ai comportamenti contestati dal signor durante l'incontro EE del 24.5.2022 CP_4
(presenza dell'ufficio legale ad una riunione durante la quale il ricorrente non ha avuto la possibilità di avere accanto il suo legale e mancata presenza del Rettore, oltre a doglianze relative a comportamenti maleducati tenuti da alcuni docenti nei confronti del si rileva come il CP_4
abbia fornito adeguato riscontro e adeguata motivazione a tali circostanze;
così si legge infatti CP_6 nella relazione dell'incontro: “Il Sig. chiede il motivo che ha portato l'ufficio legale a CP_4 presenziare ad una precedente riunione, durante la quale lui non ha avuto la possibilità di avere accanto il suo legale. Chiede inoltre perché il Rettore non ha presenziato all'incontro nonostante il suggerimento del . CP_5
Il prof. chiarisce che da parte dell'amministrazione non c'era la volontà di mettere lo CP_7 studente in difficoltà e che la presenza dei legali è una prassi, dovuta al fatto che le numerose missive che il Rettore riceve vengono smistate dalla sua segreteria e indirizzate a chi di competenza. Per questa ragione, di fronte a segnalazioni con risvolti giuridici si coinvolge l'ufficio legale. Prosegue spiegando che il Rettore deve presenziare a diversi impegni istituzionali e che, in caso di necessità, sono autorizzati a partecipare in sua vece i Delegati, i Prorettori e il personale dei Servizi dell'Ateneo.”.
Ebbene, alla luce di ciò risulta quindi come tali situazioni non possano essere considerate in alcun modo discriminatorie nei confronti del ricorrente.
Quanto al fatto che il riferiva di comportamenti maleducati tenuti da alcuni docenti nei suoi CP_4 confronti si rileva come nel ricorso non siano stati neanche specificamente indicati quali sarebbero stati tali comportamenti (che neanche risultano dalla relazione dell'incontro Meet del 24.5.2022 ove viene solo indicato che: “Il Sig. riferisce di comportamenti maleducati tenuti da alcuni CP_4 docenti nei suoi confronti.”) e non risulta neanche possibile pertanto prendere in esame ai fini delle valutazioni del caso delle condotte specifiche.
Quanto all'adozione del provvedimento disciplinare del 11.3.2024 da parte del Rettore dell' si richiama quanto già sopra indicato con riferimento alla mancata riproposizione da CP_2 parte del ricorrente, in sede di p.c., della domanda di condanna al ritiro di tale provvedimento, quindi alla rinuncia di tale domanda precedentemente formulata e si ribadisce, ad abundantiam, come vi sarebbe stato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo, non risultando neanche che lo stesso provvedimento sia stato adottato nell'ambito di un abuso e/o sviamento di potere da parte dell'Ente convenuto, non emergendo quindi alcuna discriminazione nei confronti del signor CP_4
Invero, va rilevato che il relativo procedimento disciplinare, avviato a carico del signor CP_4 risulta, dalla motivazione dello stesso provvedimento, fare seguito a condotte ingiuriose e
13 intimidatorie nei confronti di docenti, nonché a produzione di certificati medici disconosciuti dal medico curante.
Così si legge nello specifico nel provvedimento: “…DATO ATTO che proprio la delicatezza della situazione psico-fisica in cui versa lo studente ha indotto l'Amministrazione Universitaria a mantenere, sino ad oggi, un'eccezionale indulgenza di fronte alle reiterate condotte poste in essere dal sig. anche sulla base delle lettere di scuse che lo stesso ha fatto pervenire all'Ateneo CP_4 in seguito alla commissione dei fatti disciplinarmente rilevanti (cfr. e-mail del 15 ottobre 2021);
RILEVATO che, nondimeno, la reiterazione delle condotte ingiuriose nei confronti dell'Ateneo e del suo personale, avvenuta anche mediante invio di massive comunicazioni a soggetti terzi e
l'accertamento del disconoscimento dei certificati medici da parte del medico apparente firmatario
(comunicato ufficialmente da parte dell'Ordine dei Medici di Torino solamente in data 12 dicembre
2023, con PEC prot. n. 219323) impongono, ora, l'adozione di provvedimenti disciplinari idonei, da un lato, a tutelare l' e la sua reputazione e, dall'altro, ad adempiere alla funzione di alta CP_2 educazione cui l'Ateneo stesso è istituzionalmente chiamato;
CONSIDERATO infatti che – nonostante le sopra riferite lettere di scuse e la ricerca, da parte dell'Università, di un “patto formativo” tra studente e Istituzione, finalizzato a consentire un armonico conseguimento del titolo finale – la veemenza e l'aggressività verbale manifestata dallo studente, unitamente alle reiterate minacce verso docenti e Uffici e all'accertata volontà di produrre all'Amministrazione certificati non genuini, rendono impraticabile l'attuazione di tale “patto formativo”; …”.
Quanto poi alla “richiesta” dell'Università di rinuncia dell'impugnazione del provvedimento davanti al GdP si rileva che non risulta dal contenuto della mail del 30 aprile 2024 (doc. 16 ricorso) che il signor sia stato “costretto” a rinunciare al ricorso davanti al Giudice di Pace. CP_4
Dalla mail risulta solo che l' ha fatto presente in sostanza al signor che la CP_2 CP_4 concessione del beneficio eccezionale del completamento del suo percorso triennale di studi in
- previsto contestualmente alla irrogazione della Parte_2 sanzione disciplinare di cui al provvedimento del 11.3.2024 (cfr. doc. 13 ricorso), poi venuto meno come da provvedimento del Rettore n. 826/24 per le ragioni vi indicate (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione convenuta) e nuovamente concesso con provvedimento del Rettore n. 941/24 (cfr. doc.
5 comparsa di costituzione convenuta) – era comunque condizionato all'accettazione della sanzione irrogata che non poteva sussistere contestualmente all'impugnazione della sanzione stessa, cosicché tale beneficio eccezionale non avrebbe potuto avere effetto ove il ricorrente avesse preferito proseguire con l'impugnazione in questione.
Si legge infatti nella mail: “..Evidentemente la coltivazione del ricorso al Giudice di pace contro la sanzione risulta del tutto in contrasto con l'accettazione della sanzione che forma il presupposto della
14 concessione del beneficio di cui al decreto rettorale: non si può nello stesso tempo accettare una sanzione e opporsi ad essa in sede giurisdizionale. Pertanto, lei si trova di fronte a un'alternativa: o accetta la transazione e conseguentemente rinuncia formalmente al ricorso al Giudice Pace;
oppure sceglie di non accettare la transazione e continua a coltivare il ricorso davanti al Giudice di Pace.
E' una Sua scelta quella di affidarsi alla tutela del Giudice di Pace o accettare la transazione proposta con il D.R. n. 941-2024, ma non può ottenere entrambe le cose, dato che sono in contraddizione tra loro….”.
Si ritiene, quindi, che l'Università con la mail di cui sopra abbia semplicemente chiarito il contenuto dei provvedimenti assunti dal Rettore dell'Università - oltretutto pare proprio su richiesta del ricorrente (si legge nella stessa mail: “…Avendo lei chiesto un chiarimento sulla sua situazione dovuta alla compresenza dell'ordinanza cautelare e del Decreto rettorale n. 941/2024, specifichiamo che …”) - con riferimento in particolare all'efficacia del beneficio eccezionale di cui sopra, non rinvenendosi, pertanto, alcuna condotta discriminatoria da parte dell' nei confronti del CP_2 ricorrente a tale proposito. Neanche poi il fatto che sia stata utilizzata la mail “privata” del signor e non quella istituzionale fornita dall'Università, risulta integrare un atto discriminatorio, CP_4 trattandosi oltretutto di una comunicazione al di fuori della specifica attività di studio svolta nell'Ateneo.
Quanto alla aggressione fisica da parte di una guardia universitaria, dedotta dal ricorrente, si rileva intanto come tale circostanza sia sfornita di prova, non essendosi il ricorrente offerto di fornire adeguata prova sul punto: non dimostrando tale dedotta aggressione né la foto di cui al doc. 19 né la mail inviata dal ricorrente di cui al doc. 20 e ribadendosi in questa sede la genericità dei capitoli di prova sul punto formulati nel ricorso, comunque neanche riproposti in sede di precisazione delle conclusioni, quindi in definitiva rinunciati. In ogni caso si evidenzia che, in relazione ad un tale comportamento della guardia, del tutto anomalo, non parrebbe neanche ravvisabile in astratto un nesso di causa tra le funzioni lavorative della guardia stessa e l'aggressione genericamente dedotta, non potendosi quindi neanche ravvisare una responsabilità dell' . CP_2
Neanche risulta poi provato, anche a fronte della contestazione da parte dell'Università di avere mai posto in essere atti discriminatori, che sia stato impedito al signor di presenziare alla CP_4 cerimonia di laurea.
Ancora, quanto alla riattivazione del provvedimento sanzionatorio della sospensione di tre anni, dopo il conseguimento della laurea triennale di cui sopra, si rileva come ciò fosse previsto nello stesso provvedimento disciplinare, non essendo addebitabile quindi a diverse condotte dell'Ente.
Infine, non si ritiene che vi sia stato disinteresse da parte dell' in relazione alle esigenze e CP_2 al malessere psicologico del sig. anzi da tutto quanto sopra indicato emerge come CP_4
15 l'Università abbia posto una particolare attenzione alle condizioni psicofisiche dello stesso studente, mediante l'ascolto dello stesso e la ricerca di soluzioni alle problematiche espresse (vedi in particolare la relazione Meet di cui al doc. 12 del ricorso), ma anche per esempio mediante l'uso di accorgimenti come la previsione, pure nell'ambito dell'adozione della sanzione disciplinare di cui sopra, del beneficio eccezionale del completamento da parte dello studente del suo percorso triennale di studi in Comunicazione, Innovazione, Multimedialità, che ha permesso al di conseguire la laurea CP_4 triennale.
In definitiva, pertanto, non si rinvengono condotte discriminatorie da parte dell'Università convenuta nei confronti del sig. ne consegue che le domande del ricorrente, come formulate da ultimo CP_4 con la precisazione delle conclusioni di cui sopra, devono essere rigettate.
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo sulla base della Tabella 2) allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00), compensi medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisoria, assai contratte e così per le seguenti somme:
fase di studio Euro 919,00
fase introduttiva Euro 777,00
fase di trattazione Euro 840,00
fase decisoria Euro 851,00 così per complessivi Euro 3.387,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario. I.V.A. se non detraibile e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA le domande formulate da parte ricorrente;
CONDANNA parte ricorrente a rifondere in favore di parte resistente le spese di lite, liquidate in
Euro 3.387,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge;
DISPONE che ex art. 52 del Dlvo 196\2003 in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
16 Alessandria, 03/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Margherita Pastorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 2304 /2024 R.G. promosso da:
(C.F.: ), in persona del suo Amministratore Email_1 C.F._1 di sostegno, sig. (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, a seguito di costituzione di nuovo difensore del 19.6.2025 (in sostituzione del precedente difensore Avv. Marco De Chiara che aveva sostituito a sua volta il primo difensore Avv. Alice
Cometto), dall'Avv. GIANCARLO ACCARDO, con studio in Via Ferrante Aporti 4, Roma (RM), presso cui è elettivamente domiciliato anche digitalmente all'indirizzo
, giusta mandato in atti;
Email_2
-PARTE RICORRENTE- contro
, (cod. fisc. ), in persona del Magnifico Controparte_2 P.IVA_1
Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. , rappresentata e difesa, dall'avv. Controparte_3 prof. FRANCESCO RIGANO, presso il cui studio in Milano via E. Besana 9 è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
-PARTE RESISTENTE -
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
17/09/2025, depositate in data 27.8.2025, così chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
Nel merito, in via principale:
➢ accertare e dichiarare la condotta lesiva e discriminatoria tenuta dall'Ateneo nei confronti del
1 sig. durante il suo percorso di studi e, per l'effetto CP_4
➢ condannare l' al risarcimento per i danni biologici, morali ed esistenziali Controparte_2
subiti con una somma pari a € 15.000,00, ovvero altra somma equitativamente determinata dal
Tribunale in base alle circostanze descritte e documentate negli atti di causa.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi direttamente in favore dello scrivente difensore.
Con salvezza di ogni diritto.”
Parte resistente ha concluso come da note scritte per l'udienza del 17.9.2025, depositate in data
10.9.2025 così chiedendo: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disat-tese:
1. in via preliminare:
i) dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quello amministrativo, in riferimento alla richiesta di condanna al ritiro del provvedi-mento sanzionatorio;
2. in via principale nel merito, respingere le domande tutte del ricorrente Signor perché inammissibili e comunque CP_4 infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, comprese quelle generali forfettarie, e di compensi.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. il sig. , in persona del suo amministratore Parte_1 di sostegno, sig. ha agito contro l'Università di , Controparte_1 CP_2 CP_2 rappresentando che, a seguito dell'accertamento svolto dalla Commissione Inps il 6.12.23, lo stesso era stato ritenuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con una necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani e con capacità di deambulazione sensibilmente compromesse e che in particolare erano state riconosciute le seguenti disabilità: mentale;
limitazioni funzionali movimenti articolari;
neurologiche; respiratorie;
cardiovascolari, circolatorie;
malattie infettive (AIDS conclamata e neoplasia timica); oltre alla già riconosciuta neoplasia timica, deficit dello SPE e relative infezioni correlate alla patologia del paziente;
che lo stesso si era iscritto nel 2021 presso la facoltà di comunicazione dell' Controparte_2 studi di al corso di comunicazione L20; allegando tuttavia in sostanza di avere subito da parte CP_2 della convenuta una discriminazione diretta e indiretta a causa delle proprie condizioni di disabilità, consistente in varie condotte dell'ente convenuto nei suoi confronti e ha chiesto conclusivamente di accertare e dichiarare la natura lesiva e discriminatoria dei comportamenti tenuti dall'Ateneo nei suoi confronti e per l'effetto la condanna dell'Ateneo convenuto a ritirare il provvedimento sanzionatorio del 11.3.2024 (con il quale secondo quanto dedotto dal ricorrente stesso era stata irrogata nei confronti
2 del sig. la sanzione disciplinare della sospensione triennale dall'Ateneo e da tutti gli atenei CP_4 del territorio italiano) e il risarcimento del danno per il tempo di sospensione e per i danni biologici, morali, esistenziali subiti per una somma pari ad € 15.000,00, o altra equitativamente determinata dal
Tribunale.
Si è costituita l' convenuta che ha eccepito la tardività della notificazione e CP_2
l'inammissibilità del ricorso;
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo, in riferimento alla richiesta di condanna al ritiro del provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del ricorrente;
ha contestato di avere posto in essere condotte discriminatorie nei confronti di controparte, avendo invece posto attenzione alle condizioni psicofisiche dello studente anche tramite il proprio centro di Servizio assistenza e inclusione studenti con disabilità e
DSA (SaISD) e ha chiesto in definitiva nel merito il rigetto delle domande avversarie.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c., svolta mediante trattazione scritta, del 17 settembre 2025.
******
1. Eccezione della tardività della notifica effettuata.
Sul punto si rileva che il mancato rispetto del termine libero di 40 gg previsto dall'art. 281 undecies cpc, vista anche la costituzione della parte convenuta, non determina certo l'inammissibilità del ricorso, quanto semmai il diritto della parte convenuta di ottenere un termine a difesa al fine di garantire il rispetto dei termini a comparire previsti dalla norma in questione. Ciò in conformità a quanto previsto dall'art 164 c.p.c. co. 3 in caso di mancato rispetto dei termini a comparire e costituzione del convenuto.
A tale proposito, tuttavia, si rileva che la parte convenuta, pure avendo inizialmente eccepito il mancato rispetto del termine a comparire, non ha più insistito nelle note scritte depositate in sostituzione della effettiva prima udienza del 1.7.2025 (dopo un rinvio concesso su richiesta delle parti pendenti trattative e un rinvio concesso alla parte ricorrente per munirsi di nuovo difensore) nella propria richiesta (subordinata rispetto all'eccezione di inammissibilità del ricorso) di fissazione di una ulteriore nuova udienza. Si ritiene pertanto rinunciata l'eccezione in questione da parte del resistente.
2. La produzione da parte del ricorrente di perizia psichiatrica di parte con nota del
12.9.2025.
Sul punto si rileva l'inammissibilità della produzione, in quanto tardiva, prodotta oltre il deposito delle note scritte di udienza di precisazione delle conclusioni da parte del ricorrente in data 27.8.2025.
3 D'altronde il ricorrente, pure indicando che la stessa sarebbe stata di formazione successiva alla rimessione della causa in decisione, non dimostra per quale ragione, trattandosi comunque di perizia di parte, non avrebbe potuto essere acquisita tempestivamente.
In ogni caso va anche evidenziato come la perizia di parte non può acquisire valore probatorio. Sul punto si veda recente Cassazione secondo la quale: “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso
a tenerne conto.” (Cfr. Cassazione civile sez. I, 04/03/2025, n.5667).
3. Difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda poi rinunciata di condanna al ritiro da parte della convenuta del provvedimento sanzionatorio del 11.3.2024.
Va fin da subito a tale proposito rilevato come tale domanda non sia stata più riproposta da parte del ricorrente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.9.2025, ove il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come sopra riportato, dovendosi pertanto ritenere rinunciata tale domanda.
Ad abundantiam si evidenzia che tale domanda si risolveva in sostanza nell'impugnazione di un atto dell' , il provvedimento sanzionatorio del 11.3.2024, il cui sindacato Controparte_2 presuppone necessariamente una valutazione sull'esercizio del potere autoritativo da parte dell'Ente convenuto, che compete al Giudice amministrativo ai sensi dell'art 7 c.p.a, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
4. La discriminazione diretta e indiretta contestata.
Il ricorrente ha altresì contestato all'amministrazione convenuta una serie di condotte discriminatorie nei suoi confronti più ampie rispetto all'adozione della sanzione disciplinare di cui sopra e che rientrano invece nella competenza del giudice adito anche in forza dell'art. 28 del D. lgs. n. 150/2011
(articolo relativo alle controversie in materia di discriminazione) il quale prevede al primo comma che “
1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge
1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.” e al secondo comma che: “È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.”.
Nel caso di specie le contestazioni svolte con il ricorso in questione rientrano nell'ambito della disciplina della legge n. 67/2006 in materia di misure per la tutela giudiziaria delle persone con
4 disabilità vittime di discriminazioni che all'art. 2 (Nozione di discriminazione) prevede che: “
1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto
o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.”.
Ciò detto, nel caso di specie il ricorrente rappresenta una serie di condotte in sostanza non corrette, imputabili all'Università convenuta e nello specifico:
- la mancata disponibilità di alcuni docenti allìerogazione da remoto di lezioni ed esami (così si legge nel ricorso: “Il sig. ha avuto diverse difficoltà a presentarsi fisicamente a CP_4 lezione. In particolare, con l'esplosione della pandemia da Covid, avendo lo stesso un deficit immunitario importante con CD4<300, non ha più potuto rischiare altre infezioni che si sarebbero potute presentare se avesse presenziato e ciò ha determinato i primi problemi con
l'Ateneo poiché non sono mancate le richieste insistenti da alcuni docenti che non erano disposti all'erogazione da remoto al sig. delle lezioni e che negavano che gli esami CP_4 potessero svolgersi tramite tale modalità . A titolo esemplificativo, quando, il 13.10.22, il sig. ha chiesto tramite mail al Dott. docente presso l'Università di , se CP_4 Tes_1 CP_2 potesse avere degli appunti della sua lezione perché costretto a seguire da remoto per problemi di disabilità , il professore ha risposto “ mi dispiace ma non è possibile soddisfare questa sua richiesta” ).
- la mancata concessione di ulteriori colloqui, nonostante richiesta del ricorrente, di consulenza psicologica presso il servizio erogato dallìUniversità degli studi di (così si legge nel CP_2 ricorso: “Il sig. ha svolto un percorso di consulenza psicologica presso il relativo CP_4 servizio erogato dall' sotto sollecito di richiesta espressa dello Controparte_2 studente. I colloqui (6 incontri totali) si sono svolti tra ottobre e novembre 2021 e pur richiedendone altri successivamente questi non gli sono stati concessi.” );
5 - violazione del diritto alla privacy da parte dellìUniversità che ha scritto al medico di base del ricorrente, il dott. a seguito del rilascio di alcuni certificati medici da parte di Per_1 questìultimo nei quali venivano indicate allìUniversità le necessità del proprio paziente (così si legge tra lìaltro nel ricorso: “ Il dott. , medico di base del sig. e dei suoi Per_1 CP_4 genitori, malati oncologici entrambi, ha rilasciato, viste le condizioni di salute del sig.
alcuni certificati medici con i quali ha indicato all'Università le necessità del CP_4 proprio paziente, di modo che le lezioni e gli esami potessero essere compatibili con esse.
Il 25.1.23, l'Università ha scritto, in modo irrituale e in totale violazione del diritto alla privacy, direttamente dott. (doc. 6), contestando il contenuto di alcuni certificati con i Per_1 quali lo stesso aveva prescritto l'esigenza di tranquillità e riposo per il sig. e CP_4 chiedendo dei dati personali sensibili che non avrebbero dovuto essere divulgati.” ;
- la mancata messa a disposizione del ricorrente di un insegnante di sostegno (così si legge nel ricorso: “L'Università , tuttavia, con risposta tramite mail, ha considerato tra il resto che
“ Non è in alcun modo prevista nelle Università la figura dell'insegnante di sostegno a favore degli studenti con disabilità iscritti” , indicando la possibilità di rivolgersi a un tutorato generale, rivolto a tutti gli studenti” );
- di nuovo il diniego di lezioni da remoto da parte della facoltà di Giurisprudenza (così si legge nel ricorso: “Il Signor ha deciso, successivamente, di iscriversi ad una seconda CP_4 facoltà , quella di Giurisprudenza;
ma, a seguito del diniego delle lezioni da remoto da parte dei docenti del Dipartimento, ed a seguito di dissapori con alcuni docenti per tali motivazioni, lo stesso studente ha presentato rinuncia a procedere con il corso di Laurea” );
- comportamenti contestati dallo stesso ricorrente durante l'incontro EE (così si legge nel ricorso: “Come si legge nella relazione del l'incontro EE con il sig. del 24.5.22 CP_4
(doc. 12): “ Il Sig. chiede il motivo che ha portato l'ufficio legale a presenziare ad CP_4 una precedente riunione, durante la quale lui non ha avuto la possibilità di avere accanto il suo legale. Chiede inoltre perché il Rettore non ha presenziato all'incontro nonostante il suggerimento del . (… ) riferisce di comportamenti maleducati tenuti da alcuni CP_5 docenti nei suoi confronti (… )” . Ma queste lamentele presentate dallo studente sembrano non essere mai considerate seriamente e per lo più ignorate se non, addirittura, punite, come sarebbe poi avvenuto in seguito.” ;
- adozione di provvedimento disciplinare del 11.3.2024 da parte del Rettore dellìUniversità con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione triennale dallìAteneo e di tutti gli atenei del territorio italiano;
6 - richiesta da parte dell'ufficio del Rettore, a seguito dellìimpugnazione del ricorrente del provvedimento sanzionatorio di cui sopra, tramite mail privata (con violazione di quanto previsto dal regolamento dell'ateneo di che dichiara che le comunicazioni da parte CP_2 dell'ateneo possono pervenire sulla mail istituzionale fornita dall'università e non su altri indirizzi di posta) di rinuncia al ricorso, cosicché sarebbe stata prevista un'interruzione del provvedimento, consentendo al di conseguire la laurea triennale, a fronte della quale CP_4 il signor sarebbe stato costretto a rinunciare agli atti per perseguire la laurea;
CP_4
- successiva aggressione fisica da parte di una guardia universitaria a fronte della quale il signor per non rischiare di perdere il suo titolo di laurea – “ pena” prospettata dallìateneo CP_4 allo studente - evitò di sporgere denuncia, cercando di scrivere all'università chiedendo spiegazioni di questo comportamento illegittimo verso la sua persona;
- discussione della laurea triennale il 19 luglio 2024 da casa per espressa richiesta dell'Ateneo, senza invito a presenziare alla cerimonia di laurea, facendo sentire così il Mancino emarginato dallìUniversità;
- interdizione del signor nonostante la rinuncia agli atti dinanzi al Giudice di Pace, a CP_4
proseguire il percorso universitario, con riattivazione del provvedimento sanzionatorio della sospensione di tre anni, valevole non solo nei confronti dell'Università di ma di tutte le CP_2 università.
Parte ricorrente ha poi indicato come la mancata presenza di un'insegnante di sostegno, per esempio, costituisca un atto di discriminazione indiretta, come altri atti indicati costituenti discriminazione anche più evidente.
Parte ricorrente ha ancora evidenziato l'obbligo della previsione di un'insegnante di sostegno anche presso le università a fronte della legge 104 del 92, richiamando in particolare l'art 13 e la sentenza della corte cost 226/2001; ancora il ricorrente ha evidenziato come allo stesso sia stata negata la nomina di un docente appositamente incaricato all'inclusione e nella maggior parte dei casi anche la possibilità di usufruire di prove equipollenti, misure previste dalla legge 17 del 99, dall'articolo 16 della legge 104 del 92 e dall'art. 4 co. 1 dpr 323/98.
Parte ricorrente ha infine rappresentato che nel corso del tempo le vicende presso l'Ateneo avevano condotto il signor al perseguimento di intenti anticonservativi, come accaduto il 19 Febbraio CP_4
2024 e che successivamente a tale evento, tuttavia, le condotte dell'Ateneo non erano variate, palesando quest'ultimo il completo disinteresse per il malessere psicologico del ricorrente.
L'Università, invece, da parte sua ha contestato di aver posto in essere condotte discriminatorie nei confronti del ricorrente, precisando tra l'altro che l'Università aveva dato in ogni tempo grandissima attenzione alle condizioni psicofisiche dello Studente Signor anche tramite il proprio Centro CP_4
7 di Servizio Assistenza e Inclusione Studenti con Disabilità e DSA (di seguito anche SAISD) ed era certa di mai aver compiuto atti discriminatori, diretti o indiretti, o vessatori nei confronti del Signor
durante tutto il periodo in cui questi era stato Studente iscritto nell'Ateneo, dunque in CP_4 vigenza di quel rapporto giuridico formale che ormai era venuto meno;
ha contestato poi in particolare la sussistenza delle mancanze lamentate dal ricorrente, avendo concesso in sostanza tempi aggiuntivi e adeguate modalità per le prove di ammissione;
avendo in data 30.9.2021 il chiarito - con CP_6 riferimento all'insegnante di sostegno - che, in ottemperanza ai dettami della legge n. 17/99, il Centro si occupava di realizzare le attività e i servizi volti ad assicurare l'assistenza e l'integrazione dello studente disabile in ambito universitario, consentendo la frequenza alle lezioni e l'accesso a tutte le strutture Universitarie e che non era prevista nelle università la figura dell'insegnante di sostegno a favore degli studenti con disabilità, ma quella del tutor, comunque resa disponibile;
essendo ancora stata data la possibilità al ricorrente, di fruire a distanza e con libero accesso alle video – registrazioni delle lezioni, nonché la possibilità di sostenere gli esami a distanza, online;
ha evidenziato in sostanza il proprio corretto comportamento con riferimento ai contatti con il dott. evidenziando che con Per_1
l'inizio dell'A.A. 2022/2023, il Signor aveva iniziato a produrre all'Università un CP_4 consistente numero di certificati medici a firma del suo medico di base, il dott. ; che Persona_2 tali certificati– trasmessi direttamente dal Signor in allegato a numerosissime e-mail e PEC CP_4
– mostravano un tenore che aveva destato non poche perplessità, sorprendendo infatti la circostanza che il medico curante del Signor certificasse la volontà del suo assistito di togliersi la vita, CP_4 unitamente alle quotidiane minacce e al descritto comportamento tenuto in occasione degli esami di profitto, cosicché l'Università si era rivolta direttamente al medico e all'ASL di Alessandria anche con la richiesta di una valutazione psichiatrica e di una valutazione di rischio suicidario dello studente che, inoltre, in data 12 dicembre 2023, l'Università aveva ricevuto conferma del CP_4 disconoscimento di alcuni almeno dei certificati medici, prodotti all'Ateneo dal da parte CP_4 dell'apparente firmatario degli stessi, dott. ha poi precisato l' che il Persona_2 CP_2 procedimento promosso nei confronti del signor aveva avuto ad oggetto le condotte CP_4 ingiuriose e intimidatorie nei confronti di docenti dell' e la produzione di certificati Controparte_2 medici disconosciuti dal medico curante.
Ebbene la domanda del ricorrente nel merito risulta infondata, non rinvenendosi comportamenti discriminatori nei confronti del signor da parte dell' convenuta. CP_4 CP_2
Intanto, si evidenzia che non risulta applicabile nella fattispecie in esame il co. 4 dell'art 28 del D.lgs
150 del 2011 secondo il quale: “
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di
8 carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.”, non risultando forniti nel caso di specie elementi di fatto e neppure dati di carattere statistico dai quali si possa presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori.
Così i fatti indicati dal ricorrente (in sostanza le condotte contestate al resistente) e sopra riportati - talvolta pure genericamente indicati, spesso neanche supportati da idonea documentazione e comunque non suffragati da alcun dato di carattere statistico - non si ritiene possano in alcun modo
(anche per la loro peculiarità rispetto al caso di specie) fare presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, dovendosi quindi applicare le regole ordinarie sull'onere probatorio ex art 2697 c.c..
Ciò detto e procedendo all'esame delle condotte contestate dal ricorrente all'Università convenuta si osserva quanto segue.
Innanzitutto, non risulta provata la mancanza di disponibilità, da parte dell'Università convenuta e dei suoi docenti, all'erogazione da remoto di lezioni ed esami, né il fatto che al signor sia CP_4 stata negata la nomina di un docente appositamente incaricato all'inclusione e nella maggior parte dei casi anche la possibilità di usufruire di prove d'esame equipollenti.
Si tratta di circostanze contestate dall'Università e non diversamente provate dal ricorrente. Anzi il fatto che sia stata garantita la possibilità, nel rispetto chiaramente delle procedure previste in tali casi nell'Università, per il ricorrente di seguire le lezioni da remoto risulta anche dalla relazione dell'incontro EE prodotto dallo stesso ricorrente (cfr. doc. 12 ricorso) ove si legge tra l'altro che:
“Un esempio di intermediazione del Centro riguarda la richiesta di avere le lezioni in streaming. Il
Rettore ha emanato la direttiva per il ritorno di tutte le attività in presenza. Questa decisione, è stata serenamente derogata seguendo un iter formale necessario per concedere un'autorizzazione che ha uno specifico percorso e le relative tempistiche. A seguito di questa decisione, tutti i docenti sono stati avvisati e invitati ad adeguarsi alla deroga….”. Il fatto poi che un professore non abbia fornito al signor appunti delle lezioni è circostanza diversa da quella presa in esame e irrilevante CP_4 posto che non risulta esistere alcun obbligo in tale senso in capo ai professori;
oltretutto a fronte proprio della possibilità per il signor di seguire le lezioni da remoto, non si ritiene in alcun CP_4 modo discriminatoria, né direttamente, né indirettamente, potendosi pienamente risolvere l'impossibilità di partecipare alle lezioni in presenza proprio con la possibilità dell'accesso alle lezioni da remoto.
Neanche le doglianze del ricorrente relative alla mancata nomina di un docente appositamente incaricato all'inclusione risultano fondate, essendo emerso invece, come indicato dalla stessa
9 Università, come quest'ultima abbia istituito il Centro di Servizio di Ateneo Servizio di Assistenza
e Integrazione studenti disabili – SAISD e risulta dalla stessa relazione EE del 24.5.2022 (doc. 12 ricorso) l'impegno proprio di tale Servizio, tramite i docenti incaricati all'inclusione del ricorrente, nell'ambito dell'Università convenuta (si veda l'intermediazione del Centro per le lezioni in streaming, la funzione del quale interlocutore anche per superare difficoltà di interazione tra CP_6 studente e docenti, la funzione del SAISD di interlocutore privilegiato e in generale la piena disponibilità data allo studente dal Centro). A tale proposito, oltretutto, si legge nella stessa relazione che lo studente ringrazia il per la sensibilità dimostrata i modi utilizzati nei suoi CP_4 CP_6 confronti, specificando che il personale svolge un lavoro nobile che va riconosciuto.
La doglianza del ricorrente sulla mancata concessione di prove d'esame equipollenti è generica, non facendo riferimento specifico ai casi in cui tali prove non sarebbero state concesse;
in ogni caso tale circostanza è anche sfornita di prova, a forte della contestazione dell' . Non risultano quindi CP_2 discriminazioni in tale senso. Così anche quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione di ulteriori colloqui di consulenza psicologica si rileva di nuovo la genericità della doglianza del ricorrente comunque neanche provata.
Non si ritiene neanche possa costituire un atto discriminatorio da parte dell'Università il fatto che la stessa abbia preso contatti con il medico di base del signor sia considerata le CP_4 anomalie/particolarità dei certificati medici che avrebbe rilasciato lo stesso medico, il quale li ha poi in parte disconosciuti (cfr. tra l'altro la stessa mail prodotta dal ricorrente del 11.9.2024 di cui al doc.
7 del ricorso), sia considerato il contenuto della comunicazione del rivolta al Dott. che CP_6 Per_1 sottolinea, tra l'altro, anche a fronte proprio delle prescrizioni del medico, la necessità di tutelare il signor nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni dall'autorità sanitaria e ove si legge CP_4 infine quanto segue: “Lo Scrivente servizio ha ritenuto di dover allertare direttamente la ASL di
Alessandria a salvaguardia della salute dello studente, con nota che Le è stata inviata per conoscenza. Tuttavia, Le chiediamo di confermarci che Lei abbia effettivamente presentato alla ASL la domanda di presa in carico, dal momento che solo la richiesta del medico curante determina il sorgere in capo all'Autorità sanitaria del dovere di attivarsi. In attesa di conoscere da Lei
l'evoluzione del quadro clinico del Suo paziente, le porgiamo distinti saluti”. (cfr. doc. 6 di parte ricorrente).
Non si ritiene pertanto che tale condotta dell' abbia comportato una discriminazione diretta, CP_2 non rinvenendosi un trattamento sfavorevole del ricorrente da parte della convenuta, né una discriminazione indiretta, non rinvenendosi neanche una posizione di svantaggio creata alla persona con disabilità dall'adozione di un ordinario atto e/o comportamento;
risultando invece il contatto tra il e il medico di base del signor la semplice conseguenza di una particolare e delicata CP_6 CP_4
10 situazione riscontrata dall'Università in relazione alla condotta e alle condizioni di salute del signor senza violazione della privacy di quest'ultimo. CP_4
Quanto alla mancata messa a disposizione dell'insegnante di sostegno si rileva come in effetti non risulti prevista nelle Università tale specifica misura, essendo invece previsti analoghi servizi, come quello volto all'inclusione e il servizio di tutoraggio. L'art. 13 della legge 104/92 così come modificato dalla legge n. 17 del 99 prevede al co. 6 bis che: “Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.”.
I commi 5 e 5bis dell'articolo 16 così dispongono: ““
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.
((5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti
l'integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime))”.
Per completezza si riporta anche il contenuto dei commi 3 e 4 dello stesso art. 16 L. 104/92 in forza dei quali: “
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico
o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.”.
L'insegnante di sostegno è previsto invece nella scuola secondaria (si vedano commi 5 e 6 dell'art 13
l. 104/92: “
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati ((...)). ((18))
11
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.”)
Neanche risulta diversamente da quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con la pronuncia
226/2001 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma
1, Dichiara lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento agli artt. 34 e 38 della
Costituzione, in quanto la stessa pronuncia (che ha dichiarato oltretutto la questione infondata) si è occupata di altra questione e nello specifico del fatto che le norme di cui sopra precludono ai portatori di handicap l'assolvimento dell'obbligo scolastico oltre il diciottesimo anno di età; la Corte
Costituzionale nella motivazione della propria pronuncia indica poi semplicemente che: “Nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria - quattordici anni - o nel quale comunque è consentito il completamento della scuola dell'obbligo - anche sino ai diciotto anni
- (da individuarsi nell'anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del diciottesimo anno di eta), per gli alunni handicappati l'istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l'attuazione di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro n. 104 del 1992, …”, senza prevedere quindi che nelle università debba essere previsto l'insegnante di sostegno e facendo comunque riferimento alle misure di sostegno della legge 104 del
92 che appunto come sopra indicato prevede per i corsi universitari tra l'altro il tutorato specializzato.
D'altronde, la stessa università tramite il Centro SAISD aveva comunicato al signor il fatto CP_4 che non fosse prevista nelle università la figura dell'insegnante di sostegno, con indicazione, tuttavia, della possibilità di fruire del tutorato studentesco (cfr. doc. 9 di parte ricorrente) che non risulta neanche che il ricorrente abbia infine richiesto.
Si legge su punto nella relazione EE sopra citata: “…Il prof. prosegue sottolineando che CP_7 un gran numero di richieste pervenute dallo studente hanno trovato accoglimento. Diversamente, per le richieste non esaudite, come ad esempio quella riguardante il docente di sostegno, sono state date precise e puntuali motivazioni. Prende la parola lo studente che ringrazia il per la CP_4 CP_6 sensibilità dimostrata e i modi utilizzati nei suoi confronti, specificando che il personale svolge un lavoro nobile che va riconosciuto.”) (cfr. doc. 12 di parte ricorrente).
12 Quanto poi ai comportamenti contestati dal signor durante l'incontro EE del 24.5.2022 CP_4
(presenza dell'ufficio legale ad una riunione durante la quale il ricorrente non ha avuto la possibilità di avere accanto il suo legale e mancata presenza del Rettore, oltre a doglianze relative a comportamenti maleducati tenuti da alcuni docenti nei confronti del si rileva come il CP_4
abbia fornito adeguato riscontro e adeguata motivazione a tali circostanze;
così si legge infatti CP_6 nella relazione dell'incontro: “Il Sig. chiede il motivo che ha portato l'ufficio legale a CP_4 presenziare ad una precedente riunione, durante la quale lui non ha avuto la possibilità di avere accanto il suo legale. Chiede inoltre perché il Rettore non ha presenziato all'incontro nonostante il suggerimento del . CP_5
Il prof. chiarisce che da parte dell'amministrazione non c'era la volontà di mettere lo CP_7 studente in difficoltà e che la presenza dei legali è una prassi, dovuta al fatto che le numerose missive che il Rettore riceve vengono smistate dalla sua segreteria e indirizzate a chi di competenza. Per questa ragione, di fronte a segnalazioni con risvolti giuridici si coinvolge l'ufficio legale. Prosegue spiegando che il Rettore deve presenziare a diversi impegni istituzionali e che, in caso di necessità, sono autorizzati a partecipare in sua vece i Delegati, i Prorettori e il personale dei Servizi dell'Ateneo.”.
Ebbene, alla luce di ciò risulta quindi come tali situazioni non possano essere considerate in alcun modo discriminatorie nei confronti del ricorrente.
Quanto al fatto che il riferiva di comportamenti maleducati tenuti da alcuni docenti nei suoi CP_4 confronti si rileva come nel ricorso non siano stati neanche specificamente indicati quali sarebbero stati tali comportamenti (che neanche risultano dalla relazione dell'incontro Meet del 24.5.2022 ove viene solo indicato che: “Il Sig. riferisce di comportamenti maleducati tenuti da alcuni CP_4 docenti nei suoi confronti.”) e non risulta neanche possibile pertanto prendere in esame ai fini delle valutazioni del caso delle condotte specifiche.
Quanto all'adozione del provvedimento disciplinare del 11.3.2024 da parte del Rettore dell' si richiama quanto già sopra indicato con riferimento alla mancata riproposizione da CP_2 parte del ricorrente, in sede di p.c., della domanda di condanna al ritiro di tale provvedimento, quindi alla rinuncia di tale domanda precedentemente formulata e si ribadisce, ad abundantiam, come vi sarebbe stato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo, non risultando neanche che lo stesso provvedimento sia stato adottato nell'ambito di un abuso e/o sviamento di potere da parte dell'Ente convenuto, non emergendo quindi alcuna discriminazione nei confronti del signor CP_4
Invero, va rilevato che il relativo procedimento disciplinare, avviato a carico del signor CP_4 risulta, dalla motivazione dello stesso provvedimento, fare seguito a condotte ingiuriose e
13 intimidatorie nei confronti di docenti, nonché a produzione di certificati medici disconosciuti dal medico curante.
Così si legge nello specifico nel provvedimento: “…DATO ATTO che proprio la delicatezza della situazione psico-fisica in cui versa lo studente ha indotto l'Amministrazione Universitaria a mantenere, sino ad oggi, un'eccezionale indulgenza di fronte alle reiterate condotte poste in essere dal sig. anche sulla base delle lettere di scuse che lo stesso ha fatto pervenire all'Ateneo CP_4 in seguito alla commissione dei fatti disciplinarmente rilevanti (cfr. e-mail del 15 ottobre 2021);
RILEVATO che, nondimeno, la reiterazione delle condotte ingiuriose nei confronti dell'Ateneo e del suo personale, avvenuta anche mediante invio di massive comunicazioni a soggetti terzi e
l'accertamento del disconoscimento dei certificati medici da parte del medico apparente firmatario
(comunicato ufficialmente da parte dell'Ordine dei Medici di Torino solamente in data 12 dicembre
2023, con PEC prot. n. 219323) impongono, ora, l'adozione di provvedimenti disciplinari idonei, da un lato, a tutelare l' e la sua reputazione e, dall'altro, ad adempiere alla funzione di alta CP_2 educazione cui l'Ateneo stesso è istituzionalmente chiamato;
CONSIDERATO infatti che – nonostante le sopra riferite lettere di scuse e la ricerca, da parte dell'Università, di un “patto formativo” tra studente e Istituzione, finalizzato a consentire un armonico conseguimento del titolo finale – la veemenza e l'aggressività verbale manifestata dallo studente, unitamente alle reiterate minacce verso docenti e Uffici e all'accertata volontà di produrre all'Amministrazione certificati non genuini, rendono impraticabile l'attuazione di tale “patto formativo”; …”.
Quanto poi alla “richiesta” dell'Università di rinuncia dell'impugnazione del provvedimento davanti al GdP si rileva che non risulta dal contenuto della mail del 30 aprile 2024 (doc. 16 ricorso) che il signor sia stato “costretto” a rinunciare al ricorso davanti al Giudice di Pace. CP_4
Dalla mail risulta solo che l' ha fatto presente in sostanza al signor che la CP_2 CP_4 concessione del beneficio eccezionale del completamento del suo percorso triennale di studi in
- previsto contestualmente alla irrogazione della Parte_2 sanzione disciplinare di cui al provvedimento del 11.3.2024 (cfr. doc. 13 ricorso), poi venuto meno come da provvedimento del Rettore n. 826/24 per le ragioni vi indicate (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione convenuta) e nuovamente concesso con provvedimento del Rettore n. 941/24 (cfr. doc.
5 comparsa di costituzione convenuta) – era comunque condizionato all'accettazione della sanzione irrogata che non poteva sussistere contestualmente all'impugnazione della sanzione stessa, cosicché tale beneficio eccezionale non avrebbe potuto avere effetto ove il ricorrente avesse preferito proseguire con l'impugnazione in questione.
Si legge infatti nella mail: “..Evidentemente la coltivazione del ricorso al Giudice di pace contro la sanzione risulta del tutto in contrasto con l'accettazione della sanzione che forma il presupposto della
14 concessione del beneficio di cui al decreto rettorale: non si può nello stesso tempo accettare una sanzione e opporsi ad essa in sede giurisdizionale. Pertanto, lei si trova di fronte a un'alternativa: o accetta la transazione e conseguentemente rinuncia formalmente al ricorso al Giudice Pace;
oppure sceglie di non accettare la transazione e continua a coltivare il ricorso davanti al Giudice di Pace.
E' una Sua scelta quella di affidarsi alla tutela del Giudice di Pace o accettare la transazione proposta con il D.R. n. 941-2024, ma non può ottenere entrambe le cose, dato che sono in contraddizione tra loro….”.
Si ritiene, quindi, che l'Università con la mail di cui sopra abbia semplicemente chiarito il contenuto dei provvedimenti assunti dal Rettore dell'Università - oltretutto pare proprio su richiesta del ricorrente (si legge nella stessa mail: “…Avendo lei chiesto un chiarimento sulla sua situazione dovuta alla compresenza dell'ordinanza cautelare e del Decreto rettorale n. 941/2024, specifichiamo che …”) - con riferimento in particolare all'efficacia del beneficio eccezionale di cui sopra, non rinvenendosi, pertanto, alcuna condotta discriminatoria da parte dell' nei confronti del CP_2 ricorrente a tale proposito. Neanche poi il fatto che sia stata utilizzata la mail “privata” del signor e non quella istituzionale fornita dall'Università, risulta integrare un atto discriminatorio, CP_4 trattandosi oltretutto di una comunicazione al di fuori della specifica attività di studio svolta nell'Ateneo.
Quanto alla aggressione fisica da parte di una guardia universitaria, dedotta dal ricorrente, si rileva intanto come tale circostanza sia sfornita di prova, non essendosi il ricorrente offerto di fornire adeguata prova sul punto: non dimostrando tale dedotta aggressione né la foto di cui al doc. 19 né la mail inviata dal ricorrente di cui al doc. 20 e ribadendosi in questa sede la genericità dei capitoli di prova sul punto formulati nel ricorso, comunque neanche riproposti in sede di precisazione delle conclusioni, quindi in definitiva rinunciati. In ogni caso si evidenzia che, in relazione ad un tale comportamento della guardia, del tutto anomalo, non parrebbe neanche ravvisabile in astratto un nesso di causa tra le funzioni lavorative della guardia stessa e l'aggressione genericamente dedotta, non potendosi quindi neanche ravvisare una responsabilità dell' . CP_2
Neanche risulta poi provato, anche a fronte della contestazione da parte dell'Università di avere mai posto in essere atti discriminatori, che sia stato impedito al signor di presenziare alla CP_4 cerimonia di laurea.
Ancora, quanto alla riattivazione del provvedimento sanzionatorio della sospensione di tre anni, dopo il conseguimento della laurea triennale di cui sopra, si rileva come ciò fosse previsto nello stesso provvedimento disciplinare, non essendo addebitabile quindi a diverse condotte dell'Ente.
Infine, non si ritiene che vi sia stato disinteresse da parte dell' in relazione alle esigenze e CP_2 al malessere psicologico del sig. anzi da tutto quanto sopra indicato emerge come CP_4
15 l'Università abbia posto una particolare attenzione alle condizioni psicofisiche dello stesso studente, mediante l'ascolto dello stesso e la ricerca di soluzioni alle problematiche espresse (vedi in particolare la relazione Meet di cui al doc. 12 del ricorso), ma anche per esempio mediante l'uso di accorgimenti come la previsione, pure nell'ambito dell'adozione della sanzione disciplinare di cui sopra, del beneficio eccezionale del completamento da parte dello studente del suo percorso triennale di studi in Comunicazione, Innovazione, Multimedialità, che ha permesso al di conseguire la laurea CP_4 triennale.
In definitiva, pertanto, non si rinvengono condotte discriminatorie da parte dell'Università convenuta nei confronti del sig. ne consegue che le domande del ricorrente, come formulate da ultimo CP_4 con la precisazione delle conclusioni di cui sopra, devono essere rigettate.
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo sulla base della Tabella 2) allegata al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della domanda (scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00), compensi medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisoria, assai contratte e così per le seguenti somme:
fase di studio Euro 919,00
fase introduttiva Euro 777,00
fase di trattazione Euro 840,00
fase decisoria Euro 851,00 così per complessivi Euro 3.387,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario. I.V.A. se non detraibile e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA le domande formulate da parte ricorrente;
CONDANNA parte ricorrente a rifondere in favore di parte resistente le spese di lite, liquidate in
Euro 3.387,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e oltre IVA e CPA, come dovute per legge;
DISPONE che ex art. 52 del Dlvo 196\2003 in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
16 Alessandria, 03/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
17