TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/05/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 189/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice
nella causa iscritta al n. 189/2025 R.G. promossa da
, c.f. (con l'avv. CLAUDIA SALVINELLI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (con l'avv. PAOLO DI MATTEO) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale»
* * *
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/04/2025 le parti concludono concordemente come segue: “affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
frequentazione: il padre preleverà i figli presso la madre alle 19,00 e li riaccompagnerà presso la madre alle 21,00 nei giorni di martedì e giovedì; terrà con sé i figli a weekend alternati dalle 10,00 del sabato mattina alle 20,30 della domenica sera;
terrà con sé i figli durante le festività nei giorni da concordarsi con la madre, cercando di alternare Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta e festività varie;
terrà con sé i figli durante le vacanze estive per sette giorni consecutivi e per altri sette da concordarsi con la madre, in periodi da stabilirsi entro il 15 giugno di ogni anno;
potrà effettuare due videochiamate al giorno tra le 17,00 e le 21,00 durante la settimana e tre videochiamate nei weekend tra le 10,00 e le 21,00; il IG. verserà alla IG.ra per il CP_1 Pt_1
mantenimento della prole la somma di euro 150,00 per ogni figlio mediante bonifico entro la fine di ciascun mese, con rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra . Le spese del giudizio sono compensate;
Pt_1 le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Lodi il 16/06/2018 (registrato nel Comune di Lodi, Atto n.
21 parte 1 - anno 2018). Dall'unione sono nati i figli (2015) e (2018). Per_1 Per_2
L'odierno giudizio è stato introdotto dalla , che, a fronte dell'intollerabilità della convivenza, ha Pt_1
chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi e di regolare le modalità di affidamento dei figli e di disporre le pertinenti provvidenze economiche.
Si è costituito il non opponendosi alla separazione ed interloquendo sul contenuto delle altre CP_1
domande.
All'udienza del 09/04/2025 le parti hanno rassegnato conclusioni concordi, che risultano conformi all'interesse della prole e che, dunque, possono essere recepite.
In esito all'accordo è cessata la materia del contendere per quanto riguarda le spese processuali (che rispetto alla ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, rimangono, pertanto, a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-pronuncia la separazione personale dei coniugi;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-dispone, quanto all'affidamento ed ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni sopra trascritte;
-nulla per le spese.
Brescia 08/05/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice
nella causa iscritta al n. 189/2025 R.G. promossa da
, c.f. (con l'avv. CLAUDIA SALVINELLI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (con l'avv. PAOLO DI MATTEO) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale»
* * *
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/04/2025 le parti concludono concordemente come segue: “affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre;
frequentazione: il padre preleverà i figli presso la madre alle 19,00 e li riaccompagnerà presso la madre alle 21,00 nei giorni di martedì e giovedì; terrà con sé i figli a weekend alternati dalle 10,00 del sabato mattina alle 20,30 della domenica sera;
terrà con sé i figli durante le festività nei giorni da concordarsi con la madre, cercando di alternare Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta e festività varie;
terrà con sé i figli durante le vacanze estive per sette giorni consecutivi e per altri sette da concordarsi con la madre, in periodi da stabilirsi entro il 15 giugno di ogni anno;
potrà effettuare due videochiamate al giorno tra le 17,00 e le 21,00 durante la settimana e tre videochiamate nei weekend tra le 10,00 e le 21,00; il IG. verserà alla IG.ra per il CP_1 Pt_1
mantenimento della prole la somma di euro 150,00 per ogni figlio mediante bonifico entro la fine di ciascun mese, con rivalutazione annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra . Le spese del giudizio sono compensate;
Pt_1 le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Lodi il 16/06/2018 (registrato nel Comune di Lodi, Atto n.
21 parte 1 - anno 2018). Dall'unione sono nati i figli (2015) e (2018). Per_1 Per_2
L'odierno giudizio è stato introdotto dalla , che, a fronte dell'intollerabilità della convivenza, ha Pt_1
chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi e di regolare le modalità di affidamento dei figli e di disporre le pertinenti provvidenze economiche.
Si è costituito il non opponendosi alla separazione ed interloquendo sul contenuto delle altre CP_1
domande.
All'udienza del 09/04/2025 le parti hanno rassegnato conclusioni concordi, che risultano conformi all'interesse della prole e che, dunque, possono essere recepite.
In esito all'accordo è cessata la materia del contendere per quanto riguarda le spese processuali (che rispetto alla ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, rimangono, pertanto, a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-pronuncia la separazione personale dei coniugi;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-dispone, quanto all'affidamento ed ai rapporti personali ed economici, in conformità alle conclusioni sopra trascritte;
-nulla per le spese.
Brescia 08/05/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni