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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/09/2025, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del giudice dott. Adrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 2542 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, rimesso in decisione all'udienza del 14 maggio 2025 e pendente
TRA
(CF ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla citazione, dagli avvocati Lucia Fiorillo (CF ) e Claudia Vuolo (CF C.F._1
), elettivamente domiciliati in , alla via Nizza n. 146, presso la C.F._2 Pt_1
S.C. Funzione Affari Legali dell'Azienda
-attrice-
E
(P IVA ), con E_ P.IVA_2
sede legale in Eboli, alla località Tovaliello, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Giovanni Bisogno (CF non indicato in atti), presso il cui studio elettivamente domiciliano in , alla piazza XXIV Maggio n. 21 Pt_1
-convenuta-
NONCHÉ
con sede legale in Roma, alla via Sardegna, n. 50 (CF e P. IVA ), CP_2 P.IVA_3 costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice speciale,
giusto il rogito per notar del 29 aprile 2020, rep. n. 692/381, della Persona_1 CP_3
con sede in Milano, alla via Betteleni n. 3, elettivamente domiciliata in Napoli, alla
[...]
piazza Amedeo 8, presso lo studio dell'avvocato Maria Rosaria Manselli (CF
), che la rappresenta e la difenda, per procura speciale allegata alla C.F._3
comparsa di costituzione
-intervenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 6 marzo 2020, l (che Parte_1
Parte d'ora innanzi s'indicherà, per mera comodità, semplicemente come , evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale di Salerno la E_
, proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 272/2020, emesso dal
[...]
giudice di questo stesso ufficio il 24 gennaio 2020, col quale le era intimato il pagamento di
€ 1.194.661,27, oltre interessi di mora e spese, per differenze tariffarie tra quelle del
D.G.R.C. n. 224/09 e quelle dettate dal DCA n. 153/14, relative agli anni 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013, come da fatture nn. 480, 481, 482, 483 e 484 del 31 dicembre 2014.
L'opponente lamentò l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo, l'inammissibilità dell'avversa domanda, in particolare per l'anno 2012, la prescrizione dell'azionato credito ex art. 2948, n. 4, c.c. e l'infondatezza dell'avversa pretesa di pagamento e chiese: “Preliminarmente accertare e dichiarare la
prescrizione di tutto / parte del credito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo;
Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertata la infondatezza in fatto e in
diritto della pretesa creditoria, revocare il decreto ingiuntivo N. 272/2020. In ogni caso,
condannare l'opposta alle spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Costituendosi, la , premesso E_
che il 6 marzo 2020 aveva ceduto il credito per cui è causa alla eccepì la Controparte_3
sussistenza delle condizioni di legge per la concessione del provvedimento monitorio, l'ammissibilità delle sue domande, l'infondatezza dell'avversa doglianza in punto di prescrizione e l'effettiva sussistenza del preteso credito, anche per gli interessi di mora, e chiese: “previa eventuale disapplicazione delle note e provvedimenti sopra indicati, rigettare
ogni istanza e domanda contrari, siccome infondata in fatto e in diritto, confermando
integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ovvero condannare, anche per diverso titolo, la
menzionata opponente al pagamento del medesimo importo previsto dal prefato decreto per
sorte, ovvero, in subordine, dell'importo minore riconosciuto e non contestato, oltre interessi
come liquidati in fase monitoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al
sottoscritto procuratore antistatario.”
Il 2 dicembre 2020 è intervenuta la procuratrice speciale della CP_4 CP_3
a sua volta argomentando della sussistenza delle condizioni di legge per la
[...]
concessione del decreto ingiuntivo, dell'ammissibilità e fondatezza della domanda monitoria, dell'insussistenza della prescrizione del credito nonché della spettanza degli interessi moratori commerciali, ed ha chiesto: “In rito : 1) atteso che l'opposizione non è
fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo n. 272/2020, emesso in data 28.01.2020, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ; nel
merito: 2) rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.
272/020, e per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante p.t. CP_5
a pagare l'importo par ad euro 1.194.661,27, oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/202,
cosi come riconosciuti in decreto In via subordinata e in via ordinaria 3) accertare e
dichiarare la esistenza del credito azionato a titolo di adeguamenti tariffari maturati sulle
fatture così come rettamente specificate nel decreto e in applicazione del DCA 153/2014 4)
accertare e dichiarare l'avvenuto inadempimento perpetrato dalla e per l'effetto Parte_3
5) condannare la medesima al pagamento dell'importo di € 1194661,27 o quella somma
maggiore o minore che si accerterà in corso di causa oltre interssi moratori e D lgs 231/02
In via ulteriormente subordinata e in via riconvenzionale nel caso in cui il Magistrato ritenga
non esistente la copertura contrattuale 6) Accertare dichiarare l'avvenuta utilitas da parte della con conseguente depauperamento per la medesima somma o quella CP_5
maggiore o minore che si accerterà in corso di causa E per l'effetto 7) Condannare la
opponente all'indennizzo parametrato a quella somma o alla diversa che si accerterà a titolo
risarcitorio oltre interessi legali dal di della maturazione e sino al soddisfo. con vittoria di
spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss.
mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e
successive spese occorrende e con riserva di ammettere i mezzi istruttori nel termine
previsto dalla legge.”
Con le note del 3 febbraio 2021, l'intervenuta eccepì “il difetto di ius postulandi della
Cont pponente, in quanto il legale richiama una procura notarile generica, rilasciata due anni
prima dal precedente Direttore Generale p.t e in alcun modo collegata al presente giudizio,
né da ultimo supportata da idonea delibera di conferimento, per cui allo stato l'opposizione
appare essere attività tamquam non esset”.
Con ordinanza dell'8 aprile 2021 il giudice designato respinse l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Ripetutamente rinviato per motivi d'ufficio, il processo è stato riassegnato (con decreto n. 74/2025 del 2 aprile 2025 del Presidente del Tribunale) a questo giudice che,
all'udienza del 14 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti, sostanzialmente conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, l'ha trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3 settembre 2025.
2.- Le parti hanno così, rispettivamente, concluso:
Parte
- l “L' si riporta conclusivamente alle eccezioni estintive ,deduzioni e difese CP_5
in atti, siccome espresse e documentate, di cui all'opposizione a decreto ingiuntivo
n.272/2020, memorie ex art.183 comma 6^ c.p.c., note di trattazione scritta, ecc. Contesta
ancora una volta la legittimazione attiva di , e segnatamente della cessionaria CP_2 CP_3
alla luce dell'art. 177 comma 4 bis della L.77 del 17 luglio 2020, che ha convertito il
[...]
D.L. n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ,che modificando il Decreto Rilancio è intervenuto direttamente sul mercato delle cessioni dei crediti sanitari. Si contesta in ogni caso,ancora
una volta, l'esistenza del credito, la sua quantificazione ,le argomentazioni, difese e
documentazione prodotte rispettivamente dalle parti opposta ed interveniente, si ripete,
inconferenti ed inidonei alla soluzione della controversia”;
- la : “si riporta ai propri scritti E_
difensivi ed alle conclusioni che qui si intendano integralmente riportate, chiedendone
l'accoglimento”;
- la “riportandosi ai propri scritti difensivi, alle proprie eccezioni deduzioni e CP_4
documentazione probatoria sinora depositata insiste per l'accoglimento integrale della
domanda contestando le avverse difese siccome ciclostilate e sconfessate dalla copiosa
documentazione in atti. Insiste in ogni caso per l' ammissione delle prove richieste
ritualmente nelle memorie ex art. 183 cpc con rimessione in istruttoria”.
3.- La questione sollevata dalla difesa della società intervenuta in merito alla procura alla lite di parte attrice è priva di pregio.
In tema di azienda sanitaria locale, l'art. 18 della legge reg. Campania 11 marzo 1994,
n. 32, attuativo dell'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha stabilito che le delibere del direttore generale – cui spetta il potere e la responsabilità di gestione dell'azienda sanitaria
– fossero adottate previo parere, non vincolante, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, che hanno natura di atti interni. Ne consegue che, in assenza di specifiche e contrarie disposizioni, il direttore generale non aveva necessità di una preventiva deliberazione autorizzativa per la proposizione di azioni giudiziarie o per la resistenza in giudizio, dovendosi escludere che un organo rappresentativo monocratico debba stare in giudizio con l'autorizzazione di sé stesso (cfr. Cass. n. 14951/2014).
La procura generale ad litem proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, poi, resta valida ed imputabile all'ente finché non venga revocata,
indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava (v. Cass. n. 32880/2019). I principi invocati da parte eccipiente, replicati da recenti pronunciamenti dei giudici di legittimità (sentenze n. 2075/2024 e n. 2077/2024), attengono alla procura speciale per il ricorso in cassazione, non replicabili per la procura generale alle liti, quale quella in esame.
4.- La domanda monitoria proposta dalla ricorrente E_
trovava legittimo fondamento nelle fatture contrassegnate dai
[...]
numeri 480, 481, 482, 483 e 484 del 31 dicembre 2014, regolarmente trasmesse e
Cont protocollate all' in data 14 febbraio 2015, e nell'estratto delle scritture contabili,
regolarmente vidimato e certificato nelle forme notarili, rilevanti ex art. 634 c.p.c. e 2709 e
2710 c.c.
Contrariamente a quanto eccepito dall'attrice col primo motivo di opposizione, deve confermarsi il consolidato insegnamento giurisprudenziale – non essendo emerso, neppure nel dibattito processuale, nessun argomento che ne consenta il superamento – secondo cui la fattura è titolo idoneo per la concessione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, sebbene nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. da ultimo Cass. n. 19944/2023 e n. 5915/2011).
Parte 5.- L' eccepisce la prescrizione degli avversi crediti, invocando la norma dettata dal n. 4 dell'art. 2948 c.c., che, tuttavia, si riferisce a “interessi e in generale tutto ciò che
deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più breve”, quindi a categorie di crediti diversi da quelli azionati dalla ricorrente in via monitoria, riferito alla differenza del prezzo stabilito nel tempo per le erogate prestazioni sanitarie.
Inoltre, la prescrizione non può che farsi decorrere dalla pubblicazione della DRGC
n. 153/2014 – 29 dicembre 2014 – che ha adottato le tariffe per gli anni dal 2009 al 2013
per le prestazioni di riabilitazione erogate dalla società convenzionata.
Parte 6.- L' nega la sussistenza del credito reclamato dalla ricorrente in via monitoria,
invocando l'invarianza del tetto di spesa annuale.
Indiscusso e provato il rapporto di convenzionamento tra convenuta e attrice e l'effettiva erogazione delle prestazioni, i contratti inter partes, sottoscritti a norma dell'art.8
quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 dal centro per la erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/1978, contengono l'espressa condizione del contenimento delle prestazioni entro i tetti di spesa fissati dalla Regione Campania. È
insegnamento giurisprudenziale consolidato che il budget annuale di spesa costituisce un limite invalicabile, che trova giustificazione nella necessità di rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e nella circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate, godendo comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento, essendo gli interessi privati cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici (cfr. per tutte Cass. n. 29474/2024 e n.
26334/2021). Tale principio non trova deroga nella circostanza che la domanda di pagamento dipenda da una successiva modifica delle tariffe delle prestazioni, dovendo la retroattività delle stesse essere intesa come operante esclusivamente nel caso in cui non si sia già raggiunto, per gli anni in oggetto, il limite costituito dai tetti di spesa di branca e di struttura.
L'onere della prova del superamento del tetto di spesa è pacificamente a carico
Parte dell' che, nel caso in esame, ha prodotto, per gli anni 2009, 2011 e 2013 (non anche per gli anni 2010 e 2012), le note di credito emesse a seguito della regressione tariffaria
(che tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget) per l'avvenuto sforamento del limite di macroarea, che presuppongono esistente: la legittimità di tali note di credito non è contestata dalla convenuta.
Posto, poi, che la società opposta non nega il superamento dei tetti di spesa,
Parte limitandosi a contestare la mancata dimostrazione da parte dell del rispetto della
“procedura contrattualmente stabilita per la sospensione e/o riduzione dei pagamenti, in presenza del superamento del tetto di spesa” (a pagina 7 della comparsa conclusionale),
va chiarito che l'elemento impeditivo della remunerazione aggiuntiva è integrato dal sol fatto del superamento dei tetti di spesa, restando irrilevante la circostanza che la delibera con cui si accerta tale superamento del limite di spesa sia comunicata o meno alla struttura accreditata, circostanza che non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione. Ancora, va rammentato che nell'ambito del rapporto tra strutture sanitarie private e il Servizio Sanitario Regionale, il contratto scritto tra la struttura sanitaria privata e
Parte l impone alla prima di accettare e rispettare le tariffe stabilite, le condizioni per la determinazione di eventuali regressioni tariffarie e i limiti quantitativi delle prestazioni sanitarie erogabili, in conformità ai tetti di spesa annuali fissati.
La pretesa creditoria della società opposta, quindi, va respinta per gli anni 2009, 2011
Parte e 2013, avendo l' provato l'applicazione della RTU (ovvero la decurtazione subita delle remunerazioni ricevute), a conferma lo sforamento dei tetti di spesa.
7.- L'opponente assume che controparte aveva, con atto sottoscritto il 21 giugno
2013, rinunciato ad ogni credito relativo all'annualità 2012, sicché la relativa domanda proposta in via monitoria era da considerarsi inammissibile o improcedibile.
Con la “DICHIARAZIONE di RINUNCIA” del 21 giugno 2013 (in prod. att.), la
[...]
rinunciò, “in riferimento alle prestazioni CP_1 E_
erogate nell'annualità 2012, ad ogni e qualsivoglia azione legale e/o amministrativa per il
recupero di sorta capitale e/o interessi e/o maggior danno in conseguenza di eventuali
incrementi dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni,
nonché sull'entità dei volumi erogabili sottoscritti in sede contrattuale per l'anno 2012.
Quanto sopra, fatto salvo flussi finanziari aggiuntivi da parte regionale a copertura degli
eventuali incrementi tariffari”
È sufficientemente chiaro, dal tenore letterale e dal significato delle parole, la rinuncia della società a qualsiasi azione per il recupero di eventuali crediti derivanti dall'incremento delle tariffe per querll'anno. Il riconoscimento di ulteriori risorse economiche da parte della Regione Campania, evento al quale era risolutivamente (non sospensivamente)
condizionata tale rinuncia, non è dimostrato da parte opposta, che pure ne aveva l'onere.
Anche la pretesa per l'anno 2012, quindi, va respinta.
Parte 8.- Con l'ultimo motivo di opposizione, l contesta la spettanza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, richiesti dalla ricorrente e riconosciuti in sede monitoria.
Si rammenta come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che anche le prestazioni in campo sanitario costituiscono transazioni commerciali ai sensi del richiamato d.Igs. n. 231/2002, alla cui natura di comuni accordi contrattuali non crea ostacolo la circostanza che alla loro stipulazione si addivenga, nel comparto in esame, secondo l'iter delineato dalla indicata norma, le fasi iniziali del quale sono scandite, attraverso l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, connotato da un'evidente manifestazione della potestà di attribuita alla P.A. Quello che prende forma si Per_2
qualifica e assume la forma di un contratto nel quale quelle che sono parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagare. Ricostruita in questi termini, la vicenda negoziale si iscrive perciò senza riserve nell'arco di efficacia del d.lgs. n. 231/2002 e, dunque, comporta nel caso in cui il ritardo nei pagamenti divenga intollerabile, l'adozione delle disposizioni in tema di interessi moratori da esso previste (cfr. tra le tante Cass. n. 17341/2017).
9.- L'eccezione d'inammissibilità della domanda riconvenzionale della cessionaria,
perché tardivamente proposta, è infondata
Vero è che l'interveniente accetta il processo nello stato in cui si trova e, nel caso di specie, la è volontariamente intervenuta il 2 dicembre 2020, ben oltre il termine CP_2
di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata dall'attrice per il 10 luglio 2020,
imposto a pena di decadenza dal combinato disposto degli artt. 167 e 166 c.p.c.
Tuttavia, detta udienza del 10 luglio 2020 era stata differita al 22 dicembre 2020 dal giudice designato, ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c., con decreto del 15 giugno 2020, quindi prima che maturassero le decadenze già maturate a carico di convenuta e interveniente ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (cfr. e plurimis Cass. n. 4411/2025 e n. 2394/2020).
Parte 10.- L' ancora, eccepisce l'inefficacia nei suoi confronti della cessione del credito alla Controparte_3
L'art. 69 del r.d. n. 2440/1923 – che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge – è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse,
sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.
Per altro, innovando il regime previgente, l'art. 177 della legge n. 77/2020,
convertendo il d.l. n. 34/2020, ha stabilito che “I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili,
vantati nei confronti degli Enti del in conseguenza di accordi Parte_4
contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del Dlgs 502/92, ove non certificati
mediante la piattaforma elettronica di cui all'art. 7 del decreto-legge 08.04.2013 n.35,
convertito con modificazioni dalla L. n.64/2013, possono essere ceduti, anche ai sensi della
L.130/99, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore di espressa
accettazione da parte di esso. L'Ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica
al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro 45 giorni
dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In
ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma
elettronica, deve essere notificata all'Ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi
delle singole partite creditorie cedute. L'Ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati
al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione”.
Se, quindi, la cessione del credito di una azienda sanitaria locale si perfeziona solo dopo l'espressa accettazione da parte della debitrice, l'insussistenza di tale accettazione, non provata da parte interveniente (che ha versato in atti: copia del contratto di cessione;
la lettera di cessione indirizzata all' , corredata dalla prova Parte_1
dell'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica certificata, asseritamente contenente in allegato detta comunicazione;
stralcio – di una sola pagina – della Gazzetta
Ufficiale nel quale si dà atto della cessione in blocco e cartolarizzazione di crediti di non specificati soggetti nei confronti della , non dell' ), determina Controparte_6 CP_5
Parte l'inefficacia della cessione nei confronti dell' quindi l'infondatezza di qualsivoglia pretesa della cessionaria nei confronti del soggetto pubblico.
11.- In conclusione, l'opposizione è in buona parte fondata e, previa revoca del
Parte decreto ingiuntivo opposto, l va condannata a pagare alla
[...]
la (minor) somma di € 262.166,84, relativa alle differenze E_
tariffarie dell'anno 2010, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
12.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vanno,
Parte pertanto, poste a carico dell' nei rapporti tra questa e la convenuta e a carico della intervenuta nei rapporti tra questa e l'attrice.
Dette spese vanno liquidate considerando il valore della causa, la natura delle questioni trattate, l'attività processuale effettivamente svolta e le tariffe professionali vigenti,
quindi, rispettivamente, in favore della E_
, in € 403,50 per esborsi, € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase
[...]
introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 2.500,00 per la fase
Parte conclusionale e, in favore dell' in € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 3.300,00 per la fase conclusionale.
Le spese liquidate in favore della E_
, infine, vanno distratte in favore dell'avvocato Giovanni Bisogno, che ne ha chiesto la
[...]
diretta attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n.
272/2020 e condanna l' a pagare alla Parte_1 [...]
la somma di € 262.166,84, oltre interessi ex d.lgs. E_
n. 231/2002;
2) condanna l a pagare alla Parte_1 E_
le spese del giudizio, che liquida in € 403,50 per esborsi, €
[...]
1.700,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 2.500,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e direttamente attribuisce in favore dell'avvocato Giovanni Bisogno;
3) rigetta la domanda proposta dalla nella spiegata qualità, che condanna CP_2
a pagare alla le spese del giudizio, che liquida in € Parte_1
1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 3.300,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 10 settembre 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del giudice dott. Adrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 2542 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, rimesso in decisione all'udienza del 14 maggio 2025 e pendente
TRA
(CF ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante in carica, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla citazione, dagli avvocati Lucia Fiorillo (CF ) e Claudia Vuolo (CF C.F._1
), elettivamente domiciliati in , alla via Nizza n. 146, presso la C.F._2 Pt_1
S.C. Funzione Affari Legali dell'Azienda
-attrice-
E
(P IVA ), con E_ P.IVA_2
sede legale in Eboli, alla località Tovaliello, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Giovanni Bisogno (CF non indicato in atti), presso il cui studio elettivamente domiciliano in , alla piazza XXIV Maggio n. 21 Pt_1
-convenuta-
NONCHÉ
con sede legale in Roma, alla via Sardegna, n. 50 (CF e P. IVA ), CP_2 P.IVA_3 costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice speciale,
giusto il rogito per notar del 29 aprile 2020, rep. n. 692/381, della Persona_1 CP_3
con sede in Milano, alla via Betteleni n. 3, elettivamente domiciliata in Napoli, alla
[...]
piazza Amedeo 8, presso lo studio dell'avvocato Maria Rosaria Manselli (CF
), che la rappresenta e la difenda, per procura speciale allegata alla C.F._3
comparsa di costituzione
-intervenuta-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata il 6 marzo 2020, l (che Parte_1
Parte d'ora innanzi s'indicherà, per mera comodità, semplicemente come , evocò in giudizio dinanzi a questo Tribunale di Salerno la E_
, proponendo tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 272/2020, emesso dal
[...]
giudice di questo stesso ufficio il 24 gennaio 2020, col quale le era intimato il pagamento di
€ 1.194.661,27, oltre interessi di mora e spese, per differenze tariffarie tra quelle del
D.G.R.C. n. 224/09 e quelle dettate dal DCA n. 153/14, relative agli anni 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013, come da fatture nn. 480, 481, 482, 483 e 484 del 31 dicembre 2014.
L'opponente lamentò l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. per la concessione del decreto ingiuntivo, l'inammissibilità dell'avversa domanda, in particolare per l'anno 2012, la prescrizione dell'azionato credito ex art. 2948, n. 4, c.c. e l'infondatezza dell'avversa pretesa di pagamento e chiese: “Preliminarmente accertare e dichiarare la
prescrizione di tutto / parte del credito e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo;
Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertata la infondatezza in fatto e in
diritto della pretesa creditoria, revocare il decreto ingiuntivo N. 272/2020. In ogni caso,
condannare l'opposta alle spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Costituendosi, la , premesso E_
che il 6 marzo 2020 aveva ceduto il credito per cui è causa alla eccepì la Controparte_3
sussistenza delle condizioni di legge per la concessione del provvedimento monitorio, l'ammissibilità delle sue domande, l'infondatezza dell'avversa doglianza in punto di prescrizione e l'effettiva sussistenza del preteso credito, anche per gli interessi di mora, e chiese: “previa eventuale disapplicazione delle note e provvedimenti sopra indicati, rigettare
ogni istanza e domanda contrari, siccome infondata in fatto e in diritto, confermando
integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ovvero condannare, anche per diverso titolo, la
menzionata opponente al pagamento del medesimo importo previsto dal prefato decreto per
sorte, ovvero, in subordine, dell'importo minore riconosciuto e non contestato, oltre interessi
come liquidati in fase monitoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al
sottoscritto procuratore antistatario.”
Il 2 dicembre 2020 è intervenuta la procuratrice speciale della CP_4 CP_3
a sua volta argomentando della sussistenza delle condizioni di legge per la
[...]
concessione del decreto ingiuntivo, dell'ammissibilità e fondatezza della domanda monitoria, dell'insussistenza della prescrizione del credito nonché della spettanza degli interessi moratori commerciali, ed ha chiesto: “In rito : 1) atteso che l'opposizione non è
fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo n. 272/2020, emesso in data 28.01.2020, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ; nel
merito: 2) rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.
272/020, e per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante p.t. CP_5
a pagare l'importo par ad euro 1.194.661,27, oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/202,
cosi come riconosciuti in decreto In via subordinata e in via ordinaria 3) accertare e
dichiarare la esistenza del credito azionato a titolo di adeguamenti tariffari maturati sulle
fatture così come rettamente specificate nel decreto e in applicazione del DCA 153/2014 4)
accertare e dichiarare l'avvenuto inadempimento perpetrato dalla e per l'effetto Parte_3
5) condannare la medesima al pagamento dell'importo di € 1194661,27 o quella somma
maggiore o minore che si accerterà in corso di causa oltre interssi moratori e D lgs 231/02
In via ulteriormente subordinata e in via riconvenzionale nel caso in cui il Magistrato ritenga
non esistente la copertura contrattuale 6) Accertare dichiarare l'avvenuta utilitas da parte della con conseguente depauperamento per la medesima somma o quella CP_5
maggiore o minore che si accerterà in corso di causa E per l'effetto 7) Condannare la
opponente all'indennizzo parametrato a quella somma o alla diversa che si accerterà a titolo
risarcitorio oltre interessi legali dal di della maturazione e sino al soddisfo. con vittoria di
spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss.
mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e
successive spese occorrende e con riserva di ammettere i mezzi istruttori nel termine
previsto dalla legge.”
Con le note del 3 febbraio 2021, l'intervenuta eccepì “il difetto di ius postulandi della
Cont pponente, in quanto il legale richiama una procura notarile generica, rilasciata due anni
prima dal precedente Direttore Generale p.t e in alcun modo collegata al presente giudizio,
né da ultimo supportata da idonea delibera di conferimento, per cui allo stato l'opposizione
appare essere attività tamquam non esset”.
Con ordinanza dell'8 aprile 2021 il giudice designato respinse l'istanza dell'opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Ripetutamente rinviato per motivi d'ufficio, il processo è stato riassegnato (con decreto n. 74/2025 del 2 aprile 2025 del Presidente del Tribunale) a questo giudice che,
all'udienza del 14 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti, sostanzialmente conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, l'ha trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3 settembre 2025.
2.- Le parti hanno così, rispettivamente, concluso:
Parte
- l “L' si riporta conclusivamente alle eccezioni estintive ,deduzioni e difese CP_5
in atti, siccome espresse e documentate, di cui all'opposizione a decreto ingiuntivo
n.272/2020, memorie ex art.183 comma 6^ c.p.c., note di trattazione scritta, ecc. Contesta
ancora una volta la legittimazione attiva di , e segnatamente della cessionaria CP_2 CP_3
alla luce dell'art. 177 comma 4 bis della L.77 del 17 luglio 2020, che ha convertito il
[...]
D.L. n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ,che modificando il Decreto Rilancio è intervenuto direttamente sul mercato delle cessioni dei crediti sanitari. Si contesta in ogni caso,ancora
una volta, l'esistenza del credito, la sua quantificazione ,le argomentazioni, difese e
documentazione prodotte rispettivamente dalle parti opposta ed interveniente, si ripete,
inconferenti ed inidonei alla soluzione della controversia”;
- la : “si riporta ai propri scritti E_
difensivi ed alle conclusioni che qui si intendano integralmente riportate, chiedendone
l'accoglimento”;
- la “riportandosi ai propri scritti difensivi, alle proprie eccezioni deduzioni e CP_4
documentazione probatoria sinora depositata insiste per l'accoglimento integrale della
domanda contestando le avverse difese siccome ciclostilate e sconfessate dalla copiosa
documentazione in atti. Insiste in ogni caso per l' ammissione delle prove richieste
ritualmente nelle memorie ex art. 183 cpc con rimessione in istruttoria”.
3.- La questione sollevata dalla difesa della società intervenuta in merito alla procura alla lite di parte attrice è priva di pregio.
In tema di azienda sanitaria locale, l'art. 18 della legge reg. Campania 11 marzo 1994,
n. 32, attuativo dell'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha stabilito che le delibere del direttore generale – cui spetta il potere e la responsabilità di gestione dell'azienda sanitaria
– fossero adottate previo parere, non vincolante, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, che hanno natura di atti interni. Ne consegue che, in assenza di specifiche e contrarie disposizioni, il direttore generale non aveva necessità di una preventiva deliberazione autorizzativa per la proposizione di azioni giudiziarie o per la resistenza in giudizio, dovendosi escludere che un organo rappresentativo monocratico debba stare in giudizio con l'autorizzazione di sé stesso (cfr. Cass. n. 14951/2014).
La procura generale ad litem proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, poi, resta valida ed imputabile all'ente finché non venga revocata,
indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava (v. Cass. n. 32880/2019). I principi invocati da parte eccipiente, replicati da recenti pronunciamenti dei giudici di legittimità (sentenze n. 2075/2024 e n. 2077/2024), attengono alla procura speciale per il ricorso in cassazione, non replicabili per la procura generale alle liti, quale quella in esame.
4.- La domanda monitoria proposta dalla ricorrente E_
trovava legittimo fondamento nelle fatture contrassegnate dai
[...]
numeri 480, 481, 482, 483 e 484 del 31 dicembre 2014, regolarmente trasmesse e
Cont protocollate all' in data 14 febbraio 2015, e nell'estratto delle scritture contabili,
regolarmente vidimato e certificato nelle forme notarili, rilevanti ex art. 634 c.p.c. e 2709 e
2710 c.c.
Contrariamente a quanto eccepito dall'attrice col primo motivo di opposizione, deve confermarsi il consolidato insegnamento giurisprudenziale – non essendo emerso, neppure nel dibattito processuale, nessun argomento che ne consenta il superamento – secondo cui la fattura è titolo idoneo per la concessione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, sebbene nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. da ultimo Cass. n. 19944/2023 e n. 5915/2011).
Parte 5.- L' eccepisce la prescrizione degli avversi crediti, invocando la norma dettata dal n. 4 dell'art. 2948 c.c., che, tuttavia, si riferisce a “interessi e in generale tutto ciò che
deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più breve”, quindi a categorie di crediti diversi da quelli azionati dalla ricorrente in via monitoria, riferito alla differenza del prezzo stabilito nel tempo per le erogate prestazioni sanitarie.
Inoltre, la prescrizione non può che farsi decorrere dalla pubblicazione della DRGC
n. 153/2014 – 29 dicembre 2014 – che ha adottato le tariffe per gli anni dal 2009 al 2013
per le prestazioni di riabilitazione erogate dalla società convenzionata.
Parte 6.- L' nega la sussistenza del credito reclamato dalla ricorrente in via monitoria,
invocando l'invarianza del tetto di spesa annuale.
Indiscusso e provato il rapporto di convenzionamento tra convenuta e attrice e l'effettiva erogazione delle prestazioni, i contratti inter partes, sottoscritti a norma dell'art.8
quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 dal centro per la erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/1978, contengono l'espressa condizione del contenimento delle prestazioni entro i tetti di spesa fissati dalla Regione Campania. È
insegnamento giurisprudenziale consolidato che il budget annuale di spesa costituisce un limite invalicabile, che trova giustificazione nella necessità di rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e nella circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate, godendo comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento, essendo gli interessi privati cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici (cfr. per tutte Cass. n. 29474/2024 e n.
26334/2021). Tale principio non trova deroga nella circostanza che la domanda di pagamento dipenda da una successiva modifica delle tariffe delle prestazioni, dovendo la retroattività delle stesse essere intesa come operante esclusivamente nel caso in cui non si sia già raggiunto, per gli anni in oggetto, il limite costituito dai tetti di spesa di branca e di struttura.
L'onere della prova del superamento del tetto di spesa è pacificamente a carico
Parte dell' che, nel caso in esame, ha prodotto, per gli anni 2009, 2011 e 2013 (non anche per gli anni 2010 e 2012), le note di credito emesse a seguito della regressione tariffaria
(che tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget) per l'avvenuto sforamento del limite di macroarea, che presuppongono esistente: la legittimità di tali note di credito non è contestata dalla convenuta.
Posto, poi, che la società opposta non nega il superamento dei tetti di spesa,
Parte limitandosi a contestare la mancata dimostrazione da parte dell del rispetto della
“procedura contrattualmente stabilita per la sospensione e/o riduzione dei pagamenti, in presenza del superamento del tetto di spesa” (a pagina 7 della comparsa conclusionale),
va chiarito che l'elemento impeditivo della remunerazione aggiuntiva è integrato dal sol fatto del superamento dei tetti di spesa, restando irrilevante la circostanza che la delibera con cui si accerta tale superamento del limite di spesa sia comunicata o meno alla struttura accreditata, circostanza che non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione. Ancora, va rammentato che nell'ambito del rapporto tra strutture sanitarie private e il Servizio Sanitario Regionale, il contratto scritto tra la struttura sanitaria privata e
Parte l impone alla prima di accettare e rispettare le tariffe stabilite, le condizioni per la determinazione di eventuali regressioni tariffarie e i limiti quantitativi delle prestazioni sanitarie erogabili, in conformità ai tetti di spesa annuali fissati.
La pretesa creditoria della società opposta, quindi, va respinta per gli anni 2009, 2011
Parte e 2013, avendo l' provato l'applicazione della RTU (ovvero la decurtazione subita delle remunerazioni ricevute), a conferma lo sforamento dei tetti di spesa.
7.- L'opponente assume che controparte aveva, con atto sottoscritto il 21 giugno
2013, rinunciato ad ogni credito relativo all'annualità 2012, sicché la relativa domanda proposta in via monitoria era da considerarsi inammissibile o improcedibile.
Con la “DICHIARAZIONE di RINUNCIA” del 21 giugno 2013 (in prod. att.), la
[...]
rinunciò, “in riferimento alle prestazioni CP_1 E_
erogate nell'annualità 2012, ad ogni e qualsivoglia azione legale e/o amministrativa per il
recupero di sorta capitale e/o interessi e/o maggior danno in conseguenza di eventuali
incrementi dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni,
nonché sull'entità dei volumi erogabili sottoscritti in sede contrattuale per l'anno 2012.
Quanto sopra, fatto salvo flussi finanziari aggiuntivi da parte regionale a copertura degli
eventuali incrementi tariffari”
È sufficientemente chiaro, dal tenore letterale e dal significato delle parole, la rinuncia della società a qualsiasi azione per il recupero di eventuali crediti derivanti dall'incremento delle tariffe per querll'anno. Il riconoscimento di ulteriori risorse economiche da parte della Regione Campania, evento al quale era risolutivamente (non sospensivamente)
condizionata tale rinuncia, non è dimostrato da parte opposta, che pure ne aveva l'onere.
Anche la pretesa per l'anno 2012, quindi, va respinta.
Parte 8.- Con l'ultimo motivo di opposizione, l contesta la spettanza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, richiesti dalla ricorrente e riconosciuti in sede monitoria.
Si rammenta come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che anche le prestazioni in campo sanitario costituiscono transazioni commerciali ai sensi del richiamato d.Igs. n. 231/2002, alla cui natura di comuni accordi contrattuali non crea ostacolo la circostanza che alla loro stipulazione si addivenga, nel comparto in esame, secondo l'iter delineato dalla indicata norma, le fasi iniziali del quale sono scandite, attraverso l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, connotato da un'evidente manifestazione della potestà di attribuita alla P.A. Quello che prende forma si Per_2
qualifica e assume la forma di un contratto nel quale quelle che sono parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagare. Ricostruita in questi termini, la vicenda negoziale si iscrive perciò senza riserve nell'arco di efficacia del d.lgs. n. 231/2002 e, dunque, comporta nel caso in cui il ritardo nei pagamenti divenga intollerabile, l'adozione delle disposizioni in tema di interessi moratori da esso previste (cfr. tra le tante Cass. n. 17341/2017).
9.- L'eccezione d'inammissibilità della domanda riconvenzionale della cessionaria,
perché tardivamente proposta, è infondata
Vero è che l'interveniente accetta il processo nello stato in cui si trova e, nel caso di specie, la è volontariamente intervenuta il 2 dicembre 2020, ben oltre il termine CP_2
di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata dall'attrice per il 10 luglio 2020,
imposto a pena di decadenza dal combinato disposto degli artt. 167 e 166 c.p.c.
Tuttavia, detta udienza del 10 luglio 2020 era stata differita al 22 dicembre 2020 dal giudice designato, ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c., con decreto del 15 giugno 2020, quindi prima che maturassero le decadenze già maturate a carico di convenuta e interveniente ai sensi dell'art. 167 c.p.c. (cfr. e plurimis Cass. n. 4411/2025 e n. 2394/2020).
Parte 10.- L' ancora, eccepisce l'inefficacia nei suoi confronti della cessione del credito alla Controparte_3
L'art. 69 del r.d. n. 2440/1923 – che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge – è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse,
sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.
Per altro, innovando il regime previgente, l'art. 177 della legge n. 77/2020,
convertendo il d.l. n. 34/2020, ha stabilito che “I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili,
vantati nei confronti degli Enti del in conseguenza di accordi Parte_4
contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del Dlgs 502/92, ove non certificati
mediante la piattaforma elettronica di cui all'art. 7 del decreto-legge 08.04.2013 n.35,
convertito con modificazioni dalla L. n.64/2013, possono essere ceduti, anche ai sensi della
L.130/99, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore di espressa
accettazione da parte di esso. L'Ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica
al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro 45 giorni
dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In
ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma
elettronica, deve essere notificata all'Ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi
delle singole partite creditorie cedute. L'Ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati
al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione”.
Se, quindi, la cessione del credito di una azienda sanitaria locale si perfeziona solo dopo l'espressa accettazione da parte della debitrice, l'insussistenza di tale accettazione, non provata da parte interveniente (che ha versato in atti: copia del contratto di cessione;
la lettera di cessione indirizzata all' , corredata dalla prova Parte_1
dell'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica certificata, asseritamente contenente in allegato detta comunicazione;
stralcio – di una sola pagina – della Gazzetta
Ufficiale nel quale si dà atto della cessione in blocco e cartolarizzazione di crediti di non specificati soggetti nei confronti della , non dell' ), determina Controparte_6 CP_5
Parte l'inefficacia della cessione nei confronti dell' quindi l'infondatezza di qualsivoglia pretesa della cessionaria nei confronti del soggetto pubblico.
11.- In conclusione, l'opposizione è in buona parte fondata e, previa revoca del
Parte decreto ingiuntivo opposto, l va condannata a pagare alla
[...]
la (minor) somma di € 262.166,84, relativa alle differenze E_
tariffarie dell'anno 2010, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
12.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vanno,
Parte pertanto, poste a carico dell' nei rapporti tra questa e la convenuta e a carico della intervenuta nei rapporti tra questa e l'attrice.
Dette spese vanno liquidate considerando il valore della causa, la natura delle questioni trattate, l'attività processuale effettivamente svolta e le tariffe professionali vigenti,
quindi, rispettivamente, in favore della E_
, in € 403,50 per esborsi, € 1.700,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase
[...]
introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 2.500,00 per la fase
Parte conclusionale e, in favore dell' in € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 3.300,00 per la fase conclusionale.
Le spese liquidate in favore della E_
, infine, vanno distratte in favore dell'avvocato Giovanni Bisogno, che ne ha chiesto la
[...]
diretta attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n.
272/2020 e condanna l' a pagare alla Parte_1 [...]
la somma di € 262.166,84, oltre interessi ex d.lgs. E_
n. 231/2002;
2) condanna l a pagare alla Parte_1 E_
le spese del giudizio, che liquida in € 403,50 per esborsi, €
[...]
1.700,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 2.500,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e direttamente attribuisce in favore dell'avvocato Giovanni Bisogno;
3) rigetta la domanda proposta dalla nella spiegata qualità, che condanna CP_2
a pagare alla le spese del giudizio, che liquida in € Parte_1
1.800,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 5.500,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 3.300,00 per la fase conclusionale, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 10 settembre 2025.
Il giudice dott. Andrea Luce