Articolo 17 della Legge 5 marzo 1990, n. 46
Articolo 16Articolo 18
Versione
13 marzo 1990
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Versione
27 febbraio 2007
Art. 17. Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali 1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge. ((5))

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...] la legge 5 marzo 1990, n. 46 , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma."
Entrata in vigore il 27 febbraio 2007