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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/02/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92000237/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 92000237/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
LOMBARDI MATTEO , via Della Croce, 24 , MANFREDONIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GABRIELE ESPOSTO, Corso Roma Parte_1 P.IVA_2
24, MANFREDONIA
ATTORE/I
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BISCEGLIA GIOVANNI, Viale Aldo Moro 61, Controparte_2 P.IVA_3
MANFREDONIA;
CONVENUTA/ OPPOSTA
E
( CF: ) , con il patrocinio dell'Avv. TIZIANA LONGO, Piazzale Controparte_3 P.IVA_4
Perotto 2, MANFREDONIA TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti, e hanno concluso come verbale di udienza del Controparte_1 Controparte_2
12.07.2024 e, in detta data, la causa è stata trattenuta in decisione con espressa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione pagina 1 di 8 “ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed in Parte_1 Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 312/2012, emesso nei loro confronti, nonché nei confronti del , dal Tribunale di Foggia il 28.12.2012, su Controparte_4 ricorso di in qualità di capogruppo-mandataria dell'ATI costituita tra e Controparte_2 Controparte_2 CP_5
per il pagamento della somma di € 148.273,04, a titolo di saldo dei lavori di urbanizzazione, dall'opposta effettuati in
[...] favore dell'opponente, come indicati nel SIL n. 5 e nella fattura n. 55/2012.
Le dette opponenti, deducendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario con tutti gli ulteriori consorziati del CP_4
eccepivano il difetto della loro legittimazione passiva, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria vantata
[...] da nella predetta qualità, nei loro confronti, concludendo affinché, previa integrazione del Controparte_2 contraddittorio nei confronti di tutti gli ulteriori consorziati del , venisse accolta l'opposizione dalle Controparte_4 stesse spiegate con la conseguente revoca del decreto monitorio impugnato.
Si costituiva nel giudizio in qualità di mandataria-capogruppo dell'ATI costituita tra Controparte_2 Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata dalle suddette consorziate, perché infondata in fatto ed in Controparte_5 diritto.
Con autonomo atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo n. 312/2012, emesso nei suoi confronti - nonché nei confronti delle consorziate, e di dando così luogo al Parte_1 Controparte_1 giudizio r.g. n. 92000190/2013.
Il debitore ingiunto, nello spiegare opposizione lamentava l'infondatezza dell'altrui pretesa creditoria, perché non adeguatamente comprovata, ed eccepiva in compensazione il maggior credito, dal medesimo consorzio vantato nei confronti dell'opposta.
Nel detto giudizio si costituiva in qualità di mandataria-capogruppo dell'ATI costituita tra Controparte_2 [...]
e chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata dal predetto consorzio, perché infondata in CP_2 Controparte_5 fatto ed in diritto.
All'udienza del 3.07.2014 ( Rg. n. 92000190/2013) il Tribunale, ritenendo sussistenti ragioni di connessione oggettiva ed in parte soggettiva tra i suddetti giudizi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 312/2012, disponeva la riunione del presente procedimento ( r.g. n. 92000237/2013) al procedimento, di più antica iscrizione al ruolo, r.g. n. 92000190/2013.
Con altro atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore ed il consorziato, , proponevano opposizione (dando così luogo al giudizio r.g. n. 92000394/2013) Parte_2
[.. avverso il decreto ingiuntivo n. 49/2013, emesso nei loro confronti – nonché nei confronti dell'ulteriore consorziata,
- dal Tribunale di Foggia il 6.03.2013, su ricorso di in qualità di Controparte_6 Controparte_2 capogruppo-mandataria dell'ATI costituita tra e per il pagamento della somma di € Controparte_2 Controparte_5
55.627,07, a titolo di corrispettivo dei lavori di urbanizzazione, dall'opposta effettuati in favore degli opponenti, come indicati nel SIL n. 7 e nella fattura n. 66/2012.
pagina 2 di 8 Si costituiva nel predetto giudizio r.g. n. 92000394/2013 in qualità di mandataria-capogruppo dell'ATI Controparte_2 costituita tra e chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata, perché infondata in Controparte_2 Controparte_5 fatto ed in diritto.
Con autonomo atto di citazione ritualmente notificato spiegava, altresì, opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n.
49/2013, – dando così luogo al giudizio r.g. n. 92000496/2013, la quale, deducendo Controparte_6
l'infondatezza dell'altrui pretesa creditoria, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione spiegata, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva nel giudizio r.g. n. 92000496/2013 nella suddetta qualità, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione proposta dalla consorziata p.a., perché infondata in fatto ed in diritto. Controparte_6
Riunito il giudizio r.g. n. 92000496/2013 al procedimento r.g. n. 92000394/2013, all'udienza del 23.10.2014, il Tribunale, ritenuti sussistenti profili di connessione oggettiva ed in parte soggettiva tra i suddetti giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 49/2013 ed i giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 312/2012, disponeva la riunione dei giudizi r.g. nn.
92000496/2013 e 92000394/2013 a quello avente r.g. n. 92000190/2013.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di mandataria-capogruppo dell'ATI costituita tra Controparte_2
e deducendo l'inadempimento del alla transazione, tra le Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 dette parti stipulata il 7.07.2012, agiva in giudizio nei confronti del citato , nonché nei confronti del suo CP_4
Presidente, – così instaurando il procedimento r.g. n. 92000579/2013 – affinché questi ultimi venissero Controparte_7 condannati al pagamento della somma di € 180.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio , in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro-tempore del Controparte_7 CP_4
, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria ex adverso spiegata, perché infondata in fatto ed in diritto.
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato, infine, il e i consorziati, Controparte_4 Parte_3
e , proponevano opposizione (così instaurando il procedimento r.g. n. 92000600/2013) avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 128/2013 ( d.i.117/2013), emesso nei loro confronti dal Tribunale di Foggia il 14.05.2013, su ricorso di
[...]
in qualità di mandataria-capogruppo dell'ATI costituita tra e per il CP_2 Controparte_2 Controparte_5 pagamento della somma di € 143.290,12, a titolo di corrispettivo dei lavori di urbanizzazione, dall'opposta effettuati in favore degli opponenti, come indicati nel SIL n. 8 e nella fattura n. 67/2012.
Si costituiva in giudizio nella predetta qualità, chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata perché Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 28.10.2014, il Tribunale preso atto della sussistenza di ragioni di connessione tra il citato giudizio di risarcimento del danno ed il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 128/2013 ( 117/2013) con gli ulteriori procedimenti innanzi indicati, disponeva la riunione dei procedimenti r.g. nn. 92000579/2013 e 92000600/2013 al giudizio r.g. n. 92000190/2013.
Rigettati i ricorsi per accertamento tecnico preventivo in corso di causa, proposti dalle parti nei giudizi r.g. nn.
92000496/2013 e 92000579/2013, a scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza del 28.10.2014, il Tribunale, concessa la provvisoria esecuzione, con ordinanza del 27.01.2015, dei decreti ingiuntivi opposti nn. 312/2012, 49/2013 e
128/2013 ( 117/2013), autorizzava ed ad integrare il Parte_1 CP_1 Controparte_1 CP_1 contraddittorio nei confronti di tutti gli ulteriori consorziati del . Controparte_4
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la consorziata Cooperativa Stella Polare s.r.l., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 312/2012 impugnato da ed Parte_1 Controparte_1 mentre gli ulteriori chiamati non si costituivano. pagina 3 di 8 In virtù della provvisoria esecuzione concessa e dell'inadempimento dei debitori, la dava impulso a diverse Controparte_2 procedure esecutive (sia mobiliari che immobiliari) per il recupero coattivo della somma dovuta e precettata.
Vi è da precisare che la controversia, e le controversie innanzi citate, traggono origine da un contratto di appalto stipulato in data 10.01.2007 tra il (Committente) e l' (Appaltatore), per la Controparte_4 Controparte_8 CP_5 realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel comparto edificatorio CA4.
Al fine di estinguere le procedure esecutive avviate dall'opposta e nel contempo giungere ad una definizione dell'insorta controversia e di ogni altra insorgenda relativa o connessa al predetto contratto d'appalto, con atto di transazione del
15.04.2015, la da un lato, e il , dall'altro, definivano transattivamente gli Controparte_2 Controparte_4 Cont importi dovuti all' er le opere di urbanizzazione eseguite fino a tale data, rinnovando il credito vantato dall'appaltatore e rinunciando a ulteriori e reciproche pretese ed impegnandosi nel contempo ad estinguere il presente giudizio per abbandono della lite.
La transazione veniva altresì firmata, per il vincolo di solidarietà, anche dalle consorziate Controparte_1
Avvenire – Società Cooperativa Edilizia per azioni, mentre la pur invitata
[...] Pt_2 CP_9 Parte_1 alla stipula, non si presentava.
Si rileva, dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti che, le stesse, hanno transatto ogni ragione e/o azione reciprocamente promossa in relazione al contratto d'appalto innanzi richiamato , per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel comparto edificatorio CA4 e, in ragione e per effetto della transazione, il , a titolo di Controparte_4 Cont corrispettivo ancora dovuto per i lavori realizzati dall' n esecuzione dell'appalto, si riconosceva debitore della
[...]
nella citata qualità, della somma di € 468.000,00 (euro quattrocentosessantottomila/00), IVA inclusa, CP_2 comprensiva anche di interessi e di spese legali da quest'ultima sostenute.
Inoltre, con la sottoscrizione dell'atto transattivo, il rinunciava a richiedere all'ATI le somme che Controparte_4 sosteneva di aver pagato in più rispetto al dovuto per i lavori già eseguiti ed ogni altra azione o ragione di credito comunque connessa e conseguente al contratto d'appalto sopra citato, per il quale dichiarava di non aver nulla più a Cont pretendere nei confronti della stessa
Dall'altra parte, la nella citata qualità, rinunciava alle maggiori somme richieste con le riserve già Controparte_2 formulate e ad ogni ulteriore somma a qualsiasi titolo connessa e conseguente al contratto d'appalto, ivi comprese quelle relative alla transazione stipulata in data 7.7.2012, e dichiarava di non aver null'altro a pretendere nei confronti del
. Controparte_4
Da ultimo, sempre in ragione e per effetto della detta transazione, la si obbligava ad estinguere Controparte_2 immediatamente le procedure esecutive avviate in virtù dei citati decreti ingiuntivi.
Allo stesso modo, le Parti si obbligavano ad estinguere tutti i giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Foggia a seguito delle opposizioni ai citati decreti ingiuntivi, nonché l'altro giudizio iscritto al n. 579/2013 agli stessi riunito, per il pagamento della somma di € 180.000,00.
Il detto atto transattivo, per quanto non necessario, veniva anche ratificato dall'Assemblea dei soci del Controparte_4 con delibera n. 2 del 27.04.2015, depositata in giudizio all'udienza del 14.01.2016, avverso la quale nessun
[...] consorziato proponeva opposizione.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa di tutti i consorziati, la e la Controparte_10 [...]
con atto di citazione del 27.03.2015, convenivano in giudizio per l'udienza del 21.05.2015 tutti i restanti Parte_1 trentadue consorziati del . Controparte_4
pagina 4 di 8 In data 25.09.2015, la società assistita dal nuovo difensore, Avv. Gabriele Esposto, rinnovava la Parte_1 chiamata in causa dei restanti consorziati, invitandoli a comparire nel procedimento in epigrafe all'udienza del 14.01.2016, per ivi sentire accogliere le conclusioni già rassegnate nell'originario atto di citazione in opposizione al d.i. iscritto al n.
237/13 R.G.
All'udienza di trattazione del 14.01.2016, nonostante la definizione transattiva della controversia in questione, dichiarata Cont dall' e dal , la e la terza chiamata in causa, Cooperativa Stella Polare srl, Controparte_4 Parte_1 chiedevano la prosecuzione del giudizio e la concessione del triplo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La difesa della e dello stesso , in virtù della definizione transattiva dell'intero rapporto Controparte_2 CP_4 contrattuale e dell'avvenuta novazione del credito, si opponevano alla richiesta di controparte ed evidenziavano l'intervenuta cessazione della materia del contendere e il difetto di interesse ad agire da parte delle citate consorziate.
Il Giudice istruttore, riservandosi di valutare all'esito delle memorie istruttorie la sussistenza o meno dei requisiti per la prosecuzione del giudizio, concedeva il triplo termine di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Con Ordinanza del 10/11/2016, all'esito del deposito delle rispettive memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c., il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/07/2016, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria “dal momento che gli elementi di valutazione apportati dalle terze chiamate in causa non consentono di mettere in discussione quanto già evidenziato nell'ordinanza del 27.01.2015”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/10/2018, poi rinviata da ultimo d'ufficio a seguito della sostituzione della
Dr.ssa Carbonelli con il Dr. Lenoci all'udienza del 26/11/2020.
All'udienza del 26/11/2020, precisate le rispettive conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con Sentenza depositata il 03/06/2021, il Tribunale di Foggia, Giudice Dr. Lenoci, definitivamente pronunciando sulle cause riunite, disponeva la separazione dal giudizio RG n. 92000190/2023 dal presente giudizio , dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine ai giudizi RG nn. 92000190/2013, 92000394/2013, 92000496/2013, 92000579/2013 e
92000600/2013 e per l'effetto revocava il d.i. n. 312/2012 limitatamente al mentre revocava integralmente i CP_4
d.i. nn. 49/2013 e 117/2013, compensando integralmente tra le Parti le spese dei citati giudizi definiti, provvedendo invece con separata ordinanza, di pari data, in ordine al presente giudizio RG 92000237/2013, rimettendolo sul ruolo ari data, il
Tribunale di Foggia rimetteva la procedura per cui è causa RG 92000237/2023 sul ruolo - attesa la necessità che l'opposta,
Cont
quale mandataria dell' ostituita tra e fornisse chiarimenti in Controparte_2 Controparte_2 Controparte_5 merito alla effettiva perdurante sussistenza del proprio interesse ad avvalersi del titolo esecutivo, dato dal decreto ingiuntivo n. 312/2012, nei confronti delle opponenti, ed - Parte_1 Controparte_1 fissando l'udienza del 14/10/2021 per i relativi adempimenti, udienza poi rinviata per i medesimi incombenti al 24/01/2022.
Nelle more, si costituiva per la l'Avv. Matteo Lombardi in sostituzione degli Avv.ti Piera De Padova e CP_1
Antonia De Padova, mentre per la si costituiva l'Avv. Giovanni Bisceglia in sostituzione dell'Avv. Controparte_2
Gaetano Prencipe.
All'udienza del 24/01/2022 la causa veniva rinviata all'udienza del 06/04/2022 per un tentativo di bonario componimento.
All'udienza del 06/04/2022, fallito il tentativo di bonario componimento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/06/2023 e successivamente rinviata all'udienza del 12.07.2024 in cui, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con espressa richiesta delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 8 A seguito dell'ordinanza del 3 giugno 2021 la società che all'udienza del 21.05.2015 aveva dichiarato di aver CP_11 raggiunto l'accordo transattivo con la , e costei aveva confermata la circostanza, si è estraniata dal prosieguo CP_2 del processo e, successivamente si è ripresentata in causa al fine di far accertare la propria mancanza di interesse e , con la propria comparsa di costituzione, ha ribadito di avere aderito alla transazione del 15.04.2015, ed ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Esponeva la detta società che la richiamata transazione aveva novato e posto nel nulla gli effetti di tutti i decreti ingiuntivi opposti, compreso il decreto ingiuntivo n. 312/2012, oggetto del presente giudizio, per cui non vi erano più obbligazioni a carico delle parti derivanti dagli atti opposti.
Peraltro, trattandosi di accordo concluso con il , esso vincolava tutti gli aderenti, per cui, come accade per il CP_4 condominio, la società non poteva sottrarvisi .
Tanto è stato recepito dalla società opposta, la quale non ha più considerato la Controparte_2 Controparte_1
tra i propri opponenti (vedasi le memorie ex art. 183, c.6, c.p.c. ed anche la comparsa conclusionale) che
[...] ha chiesto la condanna solo di e della coop. Stella Polare. Parte_1
Ciò evidenziato si ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo la Controparte_12
e la società concordemente richiesto, alla luce della transazione del 15.04.2015,
[...] CP_2 CP_2
l'emanazione di una pronuncia di cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese processuali.
Ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere è necessario che tutte le parti in causa sottopongano al giudice conclusioni conformi, concordemente ritenendo che il fatto sopravvenuto nel corso del giudizio abbia determinato il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 8/07/2010, n. 16150).
e Cooperativa Stella Polare s.r.l. hanno dichiarato di non voler approfittare della transazione del Parte_1
15.04.2015 e di voler ottenere una pronuncia di accoglimento, nel merito, dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
312/2012 dalle stesse opponenti spiegato.
Ricostruita la vicenda , questo giudice dà atto della cessazione della materia del contendere ritenendo pacifica la circostanza Cont dell'intervenuta definizione transattiva dell'intero rapporto contrattuale intercorso tra il e l' er Controparte_4
l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione del comparto medesimo, che ha comportato peraltro la novazione del credito e la rinuncia reciproca, tra la stessa e il a tutte le richieste e riserve già formulate e ad ogni ulteriore Controparte_4 somma a qualsiasi titolo connessa e conseguente al contratto d'appalto, ivi comprese quelle relative alla transazione stipulata in data 7.7.2012, con l'impegno a estinguere i giudizi in corso.
Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non avendo le parti definito con accordo il regolamento delle spese di lite, consegue da parte del Giudice una valutazione di sussistenza dei presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale che implica una valutazione sulla verosimile fondatezza o meno della domanda.
Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che la domanda di revoca e/o l'annullamento del d.i. opposto, previo accertamento dell'importo di tutti i lavori eseguiti, con richiesta di compensazione con le eventuali somme pagate in più all'ATI e con richiesta di risarcimento dei danni per l'illegittima sospensione dei lavori non avrebbe trovato accoglimento.
Giova chiarire che a seguito della definizione transattiva dell'intera vicenda e della novazione del credito, appare essere venuto meno l'interesse di e Cooperativa Stella Polare s.r.l.alla prosecuzione del giudizio. Parte_1
Dagli atti le richiamate società, e l'altra consorziata chiamata in causa, Cooperativa Stella Polare srl, Parte_1 rivestono, nel presente giudizio, la qualità di coobbligate in solido con il (obbligato principale) solo in via CP_4 sussidiaria, ovvero solo nel caso di mancato adempimento del medesimo all'obbligo di pagare quanto ingiunto CP_4 con l'opposto D.I. n. 312/2012. pagina 6 di 8 Con la richiamata transazione, estinta l'obbligazione principale da parte del e venuto meno il credito per cui CP_4
l'ATI ha agito con il decreto ingiuntivo opposto, viene altresì meno anche il giudizio di opposizione non solo per l'obbligato principale ma anche per i coobbligati in solido che quindi non hanno da temere più alcun pregiudizio per detto titolo.
Venuto meno pertanto il titolo giudiziale, e non hanno più la legittimazione per far Parte_1 Controparte_13 accertare se, in virtù del contratto di appalto, le somme siano dovute all'ATI e se l'ATI abbia percepito più somme di quelle spettanti o se sia inadempiente, trattandosi di un intervento in giudizio a sostegno delle ragioni del , l'unico CP_4 legittimato processualmente a far valere tali azioni.
Da ciò ne discende che alcun interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. può essere ancora riconosciuto alle citate consorziate, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere anche nei loro confronti.
Le eccezioni delle opponenti di difetto di legittimazione passiva della e attiva della Parte_1 Controparte_2 con particolare riferimento alla solidarietà tra Consorzio e singoli Consorziati, nonché l'eccezione circa la percezione da Cont parte dell' i somme in più rispetto al dovuto non possono trovare accoglimento e, all'uopo, si richiama l'ordinanza del
27/01/2015 che, richiamando la disposizione di cui all'art. 1294 c.c., nonché interpretando sistematicamente le obbligazioni assunte dai consorziati il cui unico scopo è la realizzazione delle opere di urbanizzazione, ha pronunciato favorevolmente sulla solidarietà passiva tra i consorziati autorizzando la chiamata in causa degli altri consorziati richiesta dalla difesa della dovendosi considerare meritevole di tutela l'esigenza sottesa di recupero del credito, rappresentata dai Parte_1 consorziati ingiunti.
Parimenti non trova accoglimento l'eccezione formulata da parte opponente di nullità del D.I. opposto in ragione del Cont presunto pagamento da parte del di somme maggiori rispetto ai lavori eseguiti dall' CP_4
Anche in merito a tale eccezione si richiama l'ordinanza del 27/01/2015, che ha già evidenziato che la stipulazione della prima transazione del 07.07.2012, mai contestata, impedisce alle parti di rimettere in discussione il corrispettivo dovuto all'ATI per i lavori realizzati fino al momento del primo accordo transattivo.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo in virtù del principio della soccombenza reale virtuale e sono poste a carico di parte opponente e Parte chiamata in causa Cooperativa Stella Polare s.r.l. nei confronti di Parte_1 parte convenuta opposta in applicazione del d.m. 55/2014 (come aggiornata con dm 147 del 2022) in Controparte_2 base al valore della causa ( E. 133.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa r.g.
n. 92000237/2013 così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere per la posizione della Controparte_14 per l'intervenuta transazione con il riconoscimento e la novazione del credito nei confronti del Consorzio
[...]
CA4, obbligato principale e , per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 312/2012;
- Compensa le spese processuali tra e Controparte_1 Controparte_2
- rigetta le domande di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Cooperativa Stella Parte_1
Polare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
pagina 7 di 8 - condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in E. 8.433,00 per compensi, CP_2 oltre rimborso spese generali, cpa ed iva;
- condanna Cooperativa Stella Polare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in E. 8.433,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva.
Foggia 27.02.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 92000237/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
LOMBARDI MATTEO , via Della Croce, 24 , MANFREDONIA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GABRIELE ESPOSTO, Corso Roma Parte_1 P.IVA_2
24, MANFREDONIA
ATTORE/I
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BISCEGLIA GIOVANNI, Viale Aldo Moro 61, Controparte_2 P.IVA_3
MANFREDONIA;
CONVENUTA/ OPPOSTA
E
( CF: ) , con il patrocinio dell'Avv. TIZIANA LONGO, Piazzale Controparte_3 P.IVA_4
Perotto 2, MANFREDONIA TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti, e hanno concluso come verbale di udienza del Controparte_1 Controparte_2
12.07.2024 e, in detta data, la causa è stata trattenuta in decisione con espressa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att.cpc prevedono che la sentenza deve contenere esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione pagina 1 di 8 “ concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo),ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logica giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed in Parte_1 Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 312/2012, emesso nei loro confronti, nonché nei confronti del , dal Tribunale di Foggia il 28.12.2012, su Controparte_4 ricorso di in qualità di capogruppo-mandataria dell'ATI costituita tra e Controparte_2 Controparte_2 CP_5
per il pagamento della somma di € 148.273,04, a titolo di saldo dei lavori di urbanizzazione, dall'opposta effettuati in
[...] favore dell'opponente, come indicati nel SIL n. 5 e nella fattura n. 55/2012.
Le dette opponenti, deducendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario con tutti gli ulteriori consorziati del CP_4
eccepivano il difetto della loro legittimazione passiva, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria vantata
[...] da nella predetta qualità, nei loro confronti, concludendo affinché, previa integrazione del Controparte_2 contraddittorio nei confronti di tutti gli ulteriori consorziati del , venisse accolta l'opposizione dalle Controparte_4 stesse spiegate con la conseguente revoca del decreto monitorio impugnato.
Si costituiva nel giudizio in qualità di mandataria-capogruppo dell'ATI costituita tra Controparte_2 Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata dalle suddette consorziate, perché infondata in fatto ed in Controparte_5 diritto.
Con autonomo atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore, proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo n. 312/2012, emesso nei suoi confronti - nonché nei confronti delle consorziate, e di dando così luogo al Parte_1 Controparte_1 giudizio r.g. n. 92000190/2013.
Il debitore ingiunto, nello spiegare opposizione lamentava l'infondatezza dell'altrui pretesa creditoria, perché non adeguatamente comprovata, ed eccepiva in compensazione il maggior credito, dal medesimo consorzio vantato nei confronti dell'opposta.
Nel detto giudizio si costituiva in qualità di mandataria-capogruppo dell'ATI costituita tra Controparte_2 [...]
e chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata dal predetto consorzio, perché infondata in CP_2 Controparte_5 fatto ed in diritto.
All'udienza del 3.07.2014 ( Rg. n. 92000190/2013) il Tribunale, ritenendo sussistenti ragioni di connessione oggettiva ed in parte soggettiva tra i suddetti giudizi di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 312/2012, disponeva la riunione del presente procedimento ( r.g. n. 92000237/2013) al procedimento, di più antica iscrizione al ruolo, r.g. n. 92000190/2013.
Con altro atto di citazione ritualmente notificato, il , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore ed il consorziato, , proponevano opposizione (dando così luogo al giudizio r.g. n. 92000394/2013) Parte_2
[.. avverso il decreto ingiuntivo n. 49/2013, emesso nei loro confronti – nonché nei confronti dell'ulteriore consorziata,
- dal Tribunale di Foggia il 6.03.2013, su ricorso di in qualità di Controparte_6 Controparte_2 capogruppo-mandataria dell'ATI costituita tra e per il pagamento della somma di € Controparte_2 Controparte_5
55.627,07, a titolo di corrispettivo dei lavori di urbanizzazione, dall'opposta effettuati in favore degli opponenti, come indicati nel SIL n. 7 e nella fattura n. 66/2012.
pagina 2 di 8 Si costituiva nel predetto giudizio r.g. n. 92000394/2013 in qualità di mandataria-capogruppo dell'ATI Controparte_2 costituita tra e chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata, perché infondata in Controparte_2 Controparte_5 fatto ed in diritto.
Con autonomo atto di citazione ritualmente notificato spiegava, altresì, opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n.
49/2013, – dando così luogo al giudizio r.g. n. 92000496/2013, la quale, deducendo Controparte_6
l'infondatezza dell'altrui pretesa creditoria, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione spiegata, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva nel giudizio r.g. n. 92000496/2013 nella suddetta qualità, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione proposta dalla consorziata p.a., perché infondata in fatto ed in diritto. Controparte_6
Riunito il giudizio r.g. n. 92000496/2013 al procedimento r.g. n. 92000394/2013, all'udienza del 23.10.2014, il Tribunale, ritenuti sussistenti profili di connessione oggettiva ed in parte soggettiva tra i suddetti giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 49/2013 ed i giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo n. 312/2012, disponeva la riunione dei giudizi r.g. nn.
92000496/2013 e 92000394/2013 a quello avente r.g. n. 92000190/2013.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di mandataria-capogruppo dell'ATI costituita tra Controparte_2
e deducendo l'inadempimento del alla transazione, tra le Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4 dette parti stipulata il 7.07.2012, agiva in giudizio nei confronti del citato , nonché nei confronti del suo CP_4
Presidente, – così instaurando il procedimento r.g. n. 92000579/2013 – affinché questi ultimi venissero Controparte_7 condannati al pagamento della somma di € 180.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio , in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro-tempore del Controparte_7 CP_4
, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria ex adverso spiegata, perché infondata in fatto ed in diritto.
[...]
Con atto di citazione ritualmente notificato, infine, il e i consorziati, Controparte_4 Parte_3
e , proponevano opposizione (così instaurando il procedimento r.g. n. 92000600/2013) avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 128/2013 ( d.i.117/2013), emesso nei loro confronti dal Tribunale di Foggia il 14.05.2013, su ricorso di
[...]
in qualità di mandataria-capogruppo dell'ATI costituita tra e per il CP_2 Controparte_2 Controparte_5 pagamento della somma di € 143.290,12, a titolo di corrispettivo dei lavori di urbanizzazione, dall'opposta effettuati in favore degli opponenti, come indicati nel SIL n. 8 e nella fattura n. 67/2012.
Si costituiva in giudizio nella predetta qualità, chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata perché Controparte_2 infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 28.10.2014, il Tribunale preso atto della sussistenza di ragioni di connessione tra il citato giudizio di risarcimento del danno ed il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 128/2013 ( 117/2013) con gli ulteriori procedimenti innanzi indicati, disponeva la riunione dei procedimenti r.g. nn. 92000579/2013 e 92000600/2013 al giudizio r.g. n. 92000190/2013.
Rigettati i ricorsi per accertamento tecnico preventivo in corso di causa, proposti dalle parti nei giudizi r.g. nn.
92000496/2013 e 92000579/2013, a scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza del 28.10.2014, il Tribunale, concessa la provvisoria esecuzione, con ordinanza del 27.01.2015, dei decreti ingiuntivi opposti nn. 312/2012, 49/2013 e
128/2013 ( 117/2013), autorizzava ed ad integrare il Parte_1 CP_1 Controparte_1 CP_1 contraddittorio nei confronti di tutti gli ulteriori consorziati del . Controparte_4
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la consorziata Cooperativa Stella Polare s.r.l., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 312/2012 impugnato da ed Parte_1 Controparte_1 mentre gli ulteriori chiamati non si costituivano. pagina 3 di 8 In virtù della provvisoria esecuzione concessa e dell'inadempimento dei debitori, la dava impulso a diverse Controparte_2 procedure esecutive (sia mobiliari che immobiliari) per il recupero coattivo della somma dovuta e precettata.
Vi è da precisare che la controversia, e le controversie innanzi citate, traggono origine da un contratto di appalto stipulato in data 10.01.2007 tra il (Committente) e l' (Appaltatore), per la Controparte_4 Controparte_8 CP_5 realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel comparto edificatorio CA4.
Al fine di estinguere le procedure esecutive avviate dall'opposta e nel contempo giungere ad una definizione dell'insorta controversia e di ogni altra insorgenda relativa o connessa al predetto contratto d'appalto, con atto di transazione del
15.04.2015, la da un lato, e il , dall'altro, definivano transattivamente gli Controparte_2 Controparte_4 Cont importi dovuti all' er le opere di urbanizzazione eseguite fino a tale data, rinnovando il credito vantato dall'appaltatore e rinunciando a ulteriori e reciproche pretese ed impegnandosi nel contempo ad estinguere il presente giudizio per abbandono della lite.
La transazione veniva altresì firmata, per il vincolo di solidarietà, anche dalle consorziate Controparte_1
Avvenire – Società Cooperativa Edilizia per azioni, mentre la pur invitata
[...] Pt_2 CP_9 Parte_1 alla stipula, non si presentava.
Si rileva, dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti che, le stesse, hanno transatto ogni ragione e/o azione reciprocamente promossa in relazione al contratto d'appalto innanzi richiamato , per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel comparto edificatorio CA4 e, in ragione e per effetto della transazione, il , a titolo di Controparte_4 Cont corrispettivo ancora dovuto per i lavori realizzati dall' n esecuzione dell'appalto, si riconosceva debitore della
[...]
nella citata qualità, della somma di € 468.000,00 (euro quattrocentosessantottomila/00), IVA inclusa, CP_2 comprensiva anche di interessi e di spese legali da quest'ultima sostenute.
Inoltre, con la sottoscrizione dell'atto transattivo, il rinunciava a richiedere all'ATI le somme che Controparte_4 sosteneva di aver pagato in più rispetto al dovuto per i lavori già eseguiti ed ogni altra azione o ragione di credito comunque connessa e conseguente al contratto d'appalto sopra citato, per il quale dichiarava di non aver nulla più a Cont pretendere nei confronti della stessa
Dall'altra parte, la nella citata qualità, rinunciava alle maggiori somme richieste con le riserve già Controparte_2 formulate e ad ogni ulteriore somma a qualsiasi titolo connessa e conseguente al contratto d'appalto, ivi comprese quelle relative alla transazione stipulata in data 7.7.2012, e dichiarava di non aver null'altro a pretendere nei confronti del
. Controparte_4
Da ultimo, sempre in ragione e per effetto della detta transazione, la si obbligava ad estinguere Controparte_2 immediatamente le procedure esecutive avviate in virtù dei citati decreti ingiuntivi.
Allo stesso modo, le Parti si obbligavano ad estinguere tutti i giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Foggia a seguito delle opposizioni ai citati decreti ingiuntivi, nonché l'altro giudizio iscritto al n. 579/2013 agli stessi riunito, per il pagamento della somma di € 180.000,00.
Il detto atto transattivo, per quanto non necessario, veniva anche ratificato dall'Assemblea dei soci del Controparte_4 con delibera n. 2 del 27.04.2015, depositata in giudizio all'udienza del 14.01.2016, avverso la quale nessun
[...] consorziato proponeva opposizione.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa di tutti i consorziati, la e la Controparte_10 [...]
con atto di citazione del 27.03.2015, convenivano in giudizio per l'udienza del 21.05.2015 tutti i restanti Parte_1 trentadue consorziati del . Controparte_4
pagina 4 di 8 In data 25.09.2015, la società assistita dal nuovo difensore, Avv. Gabriele Esposto, rinnovava la Parte_1 chiamata in causa dei restanti consorziati, invitandoli a comparire nel procedimento in epigrafe all'udienza del 14.01.2016, per ivi sentire accogliere le conclusioni già rassegnate nell'originario atto di citazione in opposizione al d.i. iscritto al n.
237/13 R.G.
All'udienza di trattazione del 14.01.2016, nonostante la definizione transattiva della controversia in questione, dichiarata Cont dall' e dal , la e la terza chiamata in causa, Cooperativa Stella Polare srl, Controparte_4 Parte_1 chiedevano la prosecuzione del giudizio e la concessione del triplo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La difesa della e dello stesso , in virtù della definizione transattiva dell'intero rapporto Controparte_2 CP_4 contrattuale e dell'avvenuta novazione del credito, si opponevano alla richiesta di controparte ed evidenziavano l'intervenuta cessazione della materia del contendere e il difetto di interesse ad agire da parte delle citate consorziate.
Il Giudice istruttore, riservandosi di valutare all'esito delle memorie istruttorie la sussistenza o meno dei requisiti per la prosecuzione del giudizio, concedeva il triplo termine di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
Con Ordinanza del 10/11/2016, all'esito del deposito delle rispettive memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c., il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/07/2016, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria “dal momento che gli elementi di valutazione apportati dalle terze chiamate in causa non consentono di mettere in discussione quanto già evidenziato nell'ordinanza del 27.01.2015”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/10/2018, poi rinviata da ultimo d'ufficio a seguito della sostituzione della
Dr.ssa Carbonelli con il Dr. Lenoci all'udienza del 26/11/2020.
All'udienza del 26/11/2020, precisate le rispettive conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con Sentenza depositata il 03/06/2021, il Tribunale di Foggia, Giudice Dr. Lenoci, definitivamente pronunciando sulle cause riunite, disponeva la separazione dal giudizio RG n. 92000190/2023 dal presente giudizio , dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine ai giudizi RG nn. 92000190/2013, 92000394/2013, 92000496/2013, 92000579/2013 e
92000600/2013 e per l'effetto revocava il d.i. n. 312/2012 limitatamente al mentre revocava integralmente i CP_4
d.i. nn. 49/2013 e 117/2013, compensando integralmente tra le Parti le spese dei citati giudizi definiti, provvedendo invece con separata ordinanza, di pari data, in ordine al presente giudizio RG 92000237/2013, rimettendolo sul ruolo ari data, il
Tribunale di Foggia rimetteva la procedura per cui è causa RG 92000237/2023 sul ruolo - attesa la necessità che l'opposta,
Cont
quale mandataria dell' ostituita tra e fornisse chiarimenti in Controparte_2 Controparte_2 Controparte_5 merito alla effettiva perdurante sussistenza del proprio interesse ad avvalersi del titolo esecutivo, dato dal decreto ingiuntivo n. 312/2012, nei confronti delle opponenti, ed - Parte_1 Controparte_1 fissando l'udienza del 14/10/2021 per i relativi adempimenti, udienza poi rinviata per i medesimi incombenti al 24/01/2022.
Nelle more, si costituiva per la l'Avv. Matteo Lombardi in sostituzione degli Avv.ti Piera De Padova e CP_1
Antonia De Padova, mentre per la si costituiva l'Avv. Giovanni Bisceglia in sostituzione dell'Avv. Controparte_2
Gaetano Prencipe.
All'udienza del 24/01/2022 la causa veniva rinviata all'udienza del 06/04/2022 per un tentativo di bonario componimento.
All'udienza del 06/04/2022, fallito il tentativo di bonario componimento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09/06/2023 e successivamente rinviata all'udienza del 12.07.2024 in cui, precisate le conclusioni, veniva trattenuta in decisione con espressa richiesta delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 8 A seguito dell'ordinanza del 3 giugno 2021 la società che all'udienza del 21.05.2015 aveva dichiarato di aver CP_11 raggiunto l'accordo transattivo con la , e costei aveva confermata la circostanza, si è estraniata dal prosieguo CP_2 del processo e, successivamente si è ripresentata in causa al fine di far accertare la propria mancanza di interesse e , con la propria comparsa di costituzione, ha ribadito di avere aderito alla transazione del 15.04.2015, ed ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Esponeva la detta società che la richiamata transazione aveva novato e posto nel nulla gli effetti di tutti i decreti ingiuntivi opposti, compreso il decreto ingiuntivo n. 312/2012, oggetto del presente giudizio, per cui non vi erano più obbligazioni a carico delle parti derivanti dagli atti opposti.
Peraltro, trattandosi di accordo concluso con il , esso vincolava tutti gli aderenti, per cui, come accade per il CP_4 condominio, la società non poteva sottrarvisi .
Tanto è stato recepito dalla società opposta, la quale non ha più considerato la Controparte_2 Controparte_1
tra i propri opponenti (vedasi le memorie ex art. 183, c.6, c.p.c. ed anche la comparsa conclusionale) che
[...] ha chiesto la condanna solo di e della coop. Stella Polare. Parte_1
Ciò evidenziato si ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo la Controparte_12
e la società concordemente richiesto, alla luce della transazione del 15.04.2015,
[...] CP_2 CP_2
l'emanazione di una pronuncia di cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese processuali.
Ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere è necessario che tutte le parti in causa sottopongano al giudice conclusioni conformi, concordemente ritenendo che il fatto sopravvenuto nel corso del giudizio abbia determinato il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 8/07/2010, n. 16150).
e Cooperativa Stella Polare s.r.l. hanno dichiarato di non voler approfittare della transazione del Parte_1
15.04.2015 e di voler ottenere una pronuncia di accoglimento, nel merito, dell'opposizione al decreto ingiuntivo n.
312/2012 dalle stesse opponenti spiegato.
Ricostruita la vicenda , questo giudice dà atto della cessazione della materia del contendere ritenendo pacifica la circostanza Cont dell'intervenuta definizione transattiva dell'intero rapporto contrattuale intercorso tra il e l' er Controparte_4
l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione del comparto medesimo, che ha comportato peraltro la novazione del credito e la rinuncia reciproca, tra la stessa e il a tutte le richieste e riserve già formulate e ad ogni ulteriore Controparte_4 somma a qualsiasi titolo connessa e conseguente al contratto d'appalto, ivi comprese quelle relative alla transazione stipulata in data 7.7.2012, con l'impegno a estinguere i giudizi in corso.
Alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non avendo le parti definito con accordo il regolamento delle spese di lite, consegue da parte del Giudice una valutazione di sussistenza dei presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale che implica una valutazione sulla verosimile fondatezza o meno della domanda.
Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che la domanda di revoca e/o l'annullamento del d.i. opposto, previo accertamento dell'importo di tutti i lavori eseguiti, con richiesta di compensazione con le eventuali somme pagate in più all'ATI e con richiesta di risarcimento dei danni per l'illegittima sospensione dei lavori non avrebbe trovato accoglimento.
Giova chiarire che a seguito della definizione transattiva dell'intera vicenda e della novazione del credito, appare essere venuto meno l'interesse di e Cooperativa Stella Polare s.r.l.alla prosecuzione del giudizio. Parte_1
Dagli atti le richiamate società, e l'altra consorziata chiamata in causa, Cooperativa Stella Polare srl, Parte_1 rivestono, nel presente giudizio, la qualità di coobbligate in solido con il (obbligato principale) solo in via CP_4 sussidiaria, ovvero solo nel caso di mancato adempimento del medesimo all'obbligo di pagare quanto ingiunto CP_4 con l'opposto D.I. n. 312/2012. pagina 6 di 8 Con la richiamata transazione, estinta l'obbligazione principale da parte del e venuto meno il credito per cui CP_4
l'ATI ha agito con il decreto ingiuntivo opposto, viene altresì meno anche il giudizio di opposizione non solo per l'obbligato principale ma anche per i coobbligati in solido che quindi non hanno da temere più alcun pregiudizio per detto titolo.
Venuto meno pertanto il titolo giudiziale, e non hanno più la legittimazione per far Parte_1 Controparte_13 accertare se, in virtù del contratto di appalto, le somme siano dovute all'ATI e se l'ATI abbia percepito più somme di quelle spettanti o se sia inadempiente, trattandosi di un intervento in giudizio a sostegno delle ragioni del , l'unico CP_4 legittimato processualmente a far valere tali azioni.
Da ciò ne discende che alcun interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. può essere ancora riconosciuto alle citate consorziate, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere anche nei loro confronti.
Le eccezioni delle opponenti di difetto di legittimazione passiva della e attiva della Parte_1 Controparte_2 con particolare riferimento alla solidarietà tra Consorzio e singoli Consorziati, nonché l'eccezione circa la percezione da Cont parte dell' i somme in più rispetto al dovuto non possono trovare accoglimento e, all'uopo, si richiama l'ordinanza del
27/01/2015 che, richiamando la disposizione di cui all'art. 1294 c.c., nonché interpretando sistematicamente le obbligazioni assunte dai consorziati il cui unico scopo è la realizzazione delle opere di urbanizzazione, ha pronunciato favorevolmente sulla solidarietà passiva tra i consorziati autorizzando la chiamata in causa degli altri consorziati richiesta dalla difesa della dovendosi considerare meritevole di tutela l'esigenza sottesa di recupero del credito, rappresentata dai Parte_1 consorziati ingiunti.
Parimenti non trova accoglimento l'eccezione formulata da parte opponente di nullità del D.I. opposto in ragione del Cont presunto pagamento da parte del di somme maggiori rispetto ai lavori eseguiti dall' CP_4
Anche in merito a tale eccezione si richiama l'ordinanza del 27/01/2015, che ha già evidenziato che la stipulazione della prima transazione del 07.07.2012, mai contestata, impedisce alle parti di rimettere in discussione il corrispettivo dovuto all'ATI per i lavori realizzati fino al momento del primo accordo transattivo.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo in virtù del principio della soccombenza reale virtuale e sono poste a carico di parte opponente e Parte chiamata in causa Cooperativa Stella Polare s.r.l. nei confronti di Parte_1 parte convenuta opposta in applicazione del d.m. 55/2014 (come aggiornata con dm 147 del 2022) in Controparte_2 base al valore della causa ( E. 133.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa r.g.
n. 92000237/2013 così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere per la posizione della Controparte_14 per l'intervenuta transazione con il riconoscimento e la novazione del credito nei confronti del Consorzio
[...]
CA4, obbligato principale e , per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 312/2012;
- Compensa le spese processuali tra e Controparte_1 Controparte_2
- rigetta le domande di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Cooperativa Stella Parte_1
Polare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
pagina 7 di 8 - condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in E. 8.433,00 per compensi, CP_2 oltre rimborso spese generali, cpa ed iva;
- condanna Cooperativa Stella Polare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in E. 8.433,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva.
Foggia 27.02.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 8 di 8