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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9147/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Nadia Zampogna Presidente relatore
Dr. Eugenio Troisi Giudice
Dr.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9147 del Ruolo Generale degli Affari Conteziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 05.05.2025, avente ad oggetto un'istanza di modifica ex art. 473bis.
29 c.p.c. delle condizioni del divorzio e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli (Na), alla Parte_1 C.F._1
Via S. Lucia n. 20, presso lo studio dell'avv. Francesca Basso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...]. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 05.05.2025 parte ricorrente concludeva riportandosi alle proprie istanze.
Il P.M. in data 31.01.2025 apponeva il proprio visto senza nulla opporre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 12 e 29 c.p.c. depositato il 19.10.2023 la sig.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo, a parziale modifica delle condizioni accessorie alla sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza nr. 2145/2021, pubblicata il 05.03.2021, disporsi
1 Per_ l'affido super esclusivo in favore di essa istante dei figli minore e deducendo il disinteresse Per_1
del padre per le esigenze dei figli. In particolare, la ricorrente deduceva che: - il sig. , CP_1
terminato il periodo di arresti domiciliari nel giugno 2021, non rispettava il calendario di visite nonché non si sottoponeva agli esami tossicologici così come stabilito dal Tribunale di Napoli;
- a far data dalla
Pasquetta 2022, il resistente non aveva più visto i figli nonché il sig. non versava il CP_1
mantenimento stabilito in sede di divorzio disinteressandosi, pertanto, anche delle esigenze economiche dei figli;
- il figlio minore , a causa degli atteggiamenti del padre, soffriva di crisi di ansia ed Per_1 attacchi di panico che gli impedivano di concludere l'anno scolastico;
- il resistente veniva, peraltro, nuovamente arrestato per il reato di rapina e veniva affidato ad una comunità di recupero sita in Acerra
(Na).
Per questi motivi
, parte ricorrente chiedeva: - a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio,
Per_ disporsi l'affido super esclusivo ad essa ricorrente dei figli e;
- autorizzarsi essa ricorrente a Per_1
richiedere il rilascio di tutti i documenti amministrativi e anagrafici necessari ai minori, compresi passaporto e carta di identità valida per l'espatrio, come richiesto dalle autorità preposte.
All'esito della prima udienza del 20.02.2024 il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente con provvedimento del 23.02.2024, a parziale modifica delle statuizioni accessorie alla sentenza di divorzio intercorsa tra le parti, disponeva l'affido esclusivo dei minori in favore della madre, rimettendo a quest'ultima l'esercizio della responsabilità genitoriale per le decisioni inerenti sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;
quindi, rinviava la causa del 25.06.2024 per l'audizione del minore
. Per_1
Quivi, il Giudice delegato, preso atto della volontà del minore di non essere ascoltato, rinviava la causa all'udienza del 22.01.2025 concedendo i termini di cui all'articolo 473bis. 28 c.p.c.; successivamente acquisita la documentazione allegata ed il parere del PM, all'esito dell'udienza cartolare del 05.05.2025, il G.D., rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva che il resistente sebbene regolarmente citato non si è costituito in giudizio, pertanto ritiene che ne debba essere dichiarata la contumacia.
Ciò detto, giova evidenziare che ai fini della modificabilità delle disposizioni assunte in sede di divorzio e separazione ai sensi dell'art. 473bis. 29 c.p.c., è necessario il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi, ovvero di nuove circostanze di fatto che abbiano alterato la situazione preesistente in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Venendo al merito questo Collegio ritiene che il ricorso sia fondato per le ragioni di seguito esposte.
Per_ Quanto al regime di affido della figlia il Tribunale nulla dispone atteso che la stessa è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio.
2 Con riguardo invece all'affido del figlio minore , il Tribunale ritiene che, pur in considerazione Per_1 dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo alla madre del predetto minore.
Invero, l'accoglimento dell'istanza di affido esclusivo è conforme agli orientamenti giurisprudenziali - di legittimità e di merito – secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ex art. 337 ter c.c. è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. sentenza n. 24526/2010, n. 26587/2009, n. 977/2017) e tale situazione si verifica senza dubbio nel caso in esame, tenuto conto dell'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti del figlio, omettendo di partecipare in qualsivoglia maniera alla vita del minore sin dalla pronuncia di divorzio ed in particolare privandolo di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dalla ricorrente e non smentito dal resistente col proprio comportamento processuale essendo rimasto contumace (cfr. Trib. Napoli sentenza 549/2016 e Trib. Roma sentenza n. 11735/2017).
Ritiene, altresì, il Collegio che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti la vita del minore sia di carattere ordinario Per_1
che straordinario, con esclusione da tali scelte del padre, dovendosi ritenere che il suo totale disinteresse per le esigenze del figlio, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione, alla salute e di ogni altro genere del minore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo tenendo conto della natura dell'impegno professionale profuso nella controversia e dello scaglione di riferimento (da € 26.000,00 a
€ 52.000,00) della tabella di cui all'allegato relativo ai parametri forensi del D.M. del 10.03.2014 n° 55 come modificato dal decreto n. 147/2022 operativo ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del resistente nato a [...] il [...]; CP_1
2) a parziale modifica delle statuizioni accessorie assunte con la sentenza del Tribunale di Napoli n.
2145/2021 pubblicata il 05.03.2021 dispone: l'affido esclusivo del figlio alla madre Persona_3
rimettendo a quest'ultima anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità Parte_1
genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così come specificato in parte motiva;
3) condanna il resistente alla refusione delle spese processuali anticipate da parte CP_1
ricorrente che si liquidano nella somma pari ad € 3.195,5 (e segnatamente per la fase di studio € 3 1.020,6 e per la fase introduttiva (€ 722,4) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14 e per la fase decisionale € 1.452,5, ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile -da € 26.001 a € 52.000-), oltre IVA -se dovuta- , CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio, il 06.05.2025
Il Presidente relatore
Dr.ssa Nadia Zampogna
4
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Nadia Zampogna Presidente relatore
Dr. Eugenio Troisi Giudice
Dr.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9147 del Ruolo Generale degli Affari Conteziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare del 05.05.2025, avente ad oggetto un'istanza di modifica ex art. 473bis.
29 c.p.c. delle condizioni del divorzio e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli (Na), alla Parte_1 C.F._1
Via S. Lucia n. 20, presso lo studio dell'avv. Francesca Basso, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...]. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 05.05.2025 parte ricorrente concludeva riportandosi alle proprie istanze.
Il P.M. in data 31.01.2025 apponeva il proprio visto senza nulla opporre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 12 e 29 c.p.c. depositato il 19.10.2023 la sig.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo, a parziale modifica delle condizioni accessorie alla sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza nr. 2145/2021, pubblicata il 05.03.2021, disporsi
1 Per_ l'affido super esclusivo in favore di essa istante dei figli minore e deducendo il disinteresse Per_1
del padre per le esigenze dei figli. In particolare, la ricorrente deduceva che: - il sig. , CP_1
terminato il periodo di arresti domiciliari nel giugno 2021, non rispettava il calendario di visite nonché non si sottoponeva agli esami tossicologici così come stabilito dal Tribunale di Napoli;
- a far data dalla
Pasquetta 2022, il resistente non aveva più visto i figli nonché il sig. non versava il CP_1
mantenimento stabilito in sede di divorzio disinteressandosi, pertanto, anche delle esigenze economiche dei figli;
- il figlio minore , a causa degli atteggiamenti del padre, soffriva di crisi di ansia ed Per_1 attacchi di panico che gli impedivano di concludere l'anno scolastico;
- il resistente veniva, peraltro, nuovamente arrestato per il reato di rapina e veniva affidato ad una comunità di recupero sita in Acerra
(Na).
Per questi motivi
, parte ricorrente chiedeva: - a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio,
Per_ disporsi l'affido super esclusivo ad essa ricorrente dei figli e;
- autorizzarsi essa ricorrente a Per_1
richiedere il rilascio di tutti i documenti amministrativi e anagrafici necessari ai minori, compresi passaporto e carta di identità valida per l'espatrio, come richiesto dalle autorità preposte.
All'esito della prima udienza del 20.02.2024 il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente con provvedimento del 23.02.2024, a parziale modifica delle statuizioni accessorie alla sentenza di divorzio intercorsa tra le parti, disponeva l'affido esclusivo dei minori in favore della madre, rimettendo a quest'ultima l'esercizio della responsabilità genitoriale per le decisioni inerenti sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;
quindi, rinviava la causa del 25.06.2024 per l'audizione del minore
. Per_1
Quivi, il Giudice delegato, preso atto della volontà del minore di non essere ascoltato, rinviava la causa all'udienza del 22.01.2025 concedendo i termini di cui all'articolo 473bis. 28 c.p.c.; successivamente acquisita la documentazione allegata ed il parere del PM, all'esito dell'udienza cartolare del 05.05.2025, il G.D., rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente il Collegio rileva che il resistente sebbene regolarmente citato non si è costituito in giudizio, pertanto ritiene che ne debba essere dichiarata la contumacia.
Ciò detto, giova evidenziare che ai fini della modificabilità delle disposizioni assunte in sede di divorzio e separazione ai sensi dell'art. 473bis. 29 c.p.c., è necessario il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi, ovvero di nuove circostanze di fatto che abbiano alterato la situazione preesistente in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Venendo al merito questo Collegio ritiene che il ricorso sia fondato per le ragioni di seguito esposte.
Per_ Quanto al regime di affido della figlia il Tribunale nulla dispone atteso che la stessa è divenuta maggiorenne nelle more del giudizio.
2 Con riguardo invece all'affido del figlio minore , il Tribunale ritiene che, pur in considerazione Per_1 dell'intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) ed ha previsto l'affidamento condiviso come la regola, nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo alla madre del predetto minore.
Invero, l'accoglimento dell'istanza di affido esclusivo è conforme agli orientamenti giurisprudenziali - di legittimità e di merito – secondo cui la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ex art. 337 ter c.c. è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. sentenza n. 24526/2010, n. 26587/2009, n. 977/2017) e tale situazione si verifica senza dubbio nel caso in esame, tenuto conto dell'assoluto disinteresse manifestato dal resistente nei confronti del figlio, omettendo di partecipare in qualsivoglia maniera alla vita del minore sin dalla pronuncia di divorzio ed in particolare privandolo di ogni forma di mantenimento, così come dichiarato dalla ricorrente e non smentito dal resistente col proprio comportamento processuale essendo rimasto contumace (cfr. Trib. Napoli sentenza 549/2016 e Trib. Roma sentenza n. 11735/2017).
Ritiene, altresì, il Collegio che debba essere rimesso alla madre l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti la vita del minore sia di carattere ordinario Per_1
che straordinario, con esclusione da tali scelte del padre, dovendosi ritenere che il suo totale disinteresse per le esigenze del figlio, l'assenza di rapporti, la mancata contribuzione all'obbligo di mantenimento siano indici significativi di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall'obbligo genitoriale e contestualmente vi sia il rischio che la sua assenza possa incidere negativamente sulla necessità di adottare scelte relative all'istruzione, alla salute e di ogni altro genere del minore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo tenendo conto della natura dell'impegno professionale profuso nella controversia e dello scaglione di riferimento (da € 26.000,00 a
€ 52.000,00) della tabella di cui all'allegato relativo ai parametri forensi del D.M. del 10.03.2014 n° 55 come modificato dal decreto n. 147/2022 operativo ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del resistente nato a [...] il [...]; CP_1
2) a parziale modifica delle statuizioni accessorie assunte con la sentenza del Tribunale di Napoli n.
2145/2021 pubblicata il 05.03.2021 dispone: l'affido esclusivo del figlio alla madre Persona_3
rimettendo a quest'ultima anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità Parte_1
genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così come specificato in parte motiva;
3) condanna il resistente alla refusione delle spese processuali anticipate da parte CP_1
ricorrente che si liquidano nella somma pari ad € 3.195,5 (e segnatamente per la fase di studio € 3 1.020,6 e per la fase introduttiva (€ 722,4) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14 e per la fase decisionale € 1.452,5, ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile -da € 26.001 a € 52.000-), oltre IVA -se dovuta- , CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio, il 06.05.2025
Il Presidente relatore
Dr.ssa Nadia Zampogna
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