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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 2692 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] e deceduto in data 10/05/2018), Persona_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per la riassunzione del processo RG 2692/2017, dall'avv. Rosadele Giugliano, con studio in Potenza alla via
Brescia n. 26, presso la quale è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, (C.F.: ) in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Carme Ferri, elettivamente domiciliato nella sede dell'Ufficio Legale dell'Ente, in Potenza via N. Sauro, palazzo della Mobilità, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato in data 24/07/2017, , conveniva Persona_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, il per sentirne accertare Controparte_1
la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni subiti, pari ad € 21.874,76 o in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa. Vittoria per le spese di giustizia. In particolare, l'istante esponeva che la sera del 12/02/2016 mentre camminava lungo via Torino in Potenza, l'attore inciampò in una buca profonda presente nel manto stradale e cadeva a terra.
Interveniva sul posto il 118, chiamato dai vicini di casa accorsi nell'immediatezza, che lo trasportava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Potenza, ove gli veniva diagnosticato una “lussazione tibio astragalica esterna con frattura bimalleolare esposta- policontuso”, e sottoposto ad intervento chirurgico.
In data 23/02/2016 veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico, tutto documentato in atti.
Dimesso dall'Ospedale ha dovuto ricorrere alle prestazioni domiciliari delle società
“Pronto Assistenza” e “Privata Assistenza”, per cure e terapie. Successivamente, in data
01/03/2016, veniva ricoverato presso la struttura “Sorridere al Tempo” per i trattamenti riabilitativi.
L'attore, ritenendo sussistere la responsabilità del in data Controparte_1
20/06/2016 a mezzo lettera raccomanda a.r., lo invitava alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita alla quale il non aderì. CP_1
2) Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in atti in data 01/02/2018, chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in subordine in applicazione dell'art. 1227 c.c. riconoscere il concorso di colpa e ridurre il quantum richiesto.
La difesa del comune evidenziava come lo stato dei luoghi, la visibilità della strada e l'assenza di un pericolo insidioso o occulto escludevano qualsiasi responsabilità del
Nella fattispecie, afferma il l'attore avrebbe potuto evitare CP_1 CP_1
l'incidente in quanto le irregolarità presenti erano visibile ed assolutamente evitabili.
Inoltre, evidenziava il convenuto, il luogo dell'incidente era conosciuto dall'attore poiché risiedeva nei pressi del luogo dell'incidente, in via Torino n. 52.
3) In corso di causa a seguito del decesso del Sig. la causa veniva Persona_1
dichiarata interrotta. Con ricorso depositato in data 22/02/2019 , quale Parte_1 erede di , riassumeva la causa che proseguiva innanzi all'intestato Persona_1
Tribunale. Espletata l'istruttoria attraverso l'escussione dei testi ammessi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed all'udienza del 13/12/2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
In data 12/02/2016, verso le ore 19,00 circa, il Sig. nelle immediate Persona_1
vicinanze del civico 52 di via Torino ove risiedeva, era a terra e le sue grida, attiravano l'attenzione del Sig. e della moglie che si Parte_2 Parte_3
trovavano nella cucina della loro abitazione, quindi, si sono affacciati dalla finestra e notavano una persona a terra che il riconosceva, sia dalla voce che dalla Pt_2
mancanza dei capelli, essere il coinquilino . Persona_1
La Sig.ra scese a dare soccorso, mentre il Sig. era impossibilitato a Pt_3 Pt_2
causa di un infortunio, e nel mentre gli teneva sollevata la testa è giunta l'ambulanza del
118. Tanto veniva riferito dai coniugi sentiti a sommarie Parte_4
informazioni in data 24/08/2016.
In corso di causa, all'udienza del 15/06/2023 veniva escusso , il quale Parte_2 confermava che “… nell'anno 2016 intorno alle ore 19:00 mi trovavo a casa con mia moglie e stavo cenando, quando ho sentito delle urla terrificanti e mi sono affacciato assieme a mia moglie … ho visto un uomo che era per terra e dalle grida ho riconosciuto il Sig. … si trovava a circa 15 metri dal portone di ingresso dove Persona_1 abitava pure il Sig. … l'unico lampione … nei pressi del portone … Persona_1 era fulminato … prima che arrivasse il 118 è intervenuta mia moglie …”.
Il teste riferiva che la strada era abbastanza buia e notava una persona Parte_2
a terra, però, non doveva essere abbastanza buio se notava che la persona a terra era senza capelli come aveva riferito in sede di sommarie informazioni in data 24/08/2016.
All'udienza del 24/05/2024 veniva escussa la Sig.ra che Parte_3 riferiva “… il giorno 12 febbraio 2016 alle ore 19:00 circa io mi trovavo all'interno della mia abitazione quando ho sentito qualcuno chiedere aiuto. Quindi, sono scesa in via Torino ho sollevato la testa del Sig. che è rimasto a terra e Persona_1 qualcuno ha chiamato il 118 che è intervenuto sul posto … il manto stradale presentava
e presenta ancora più buche sul manto stradale … confermo la presenza di buche, aghi di pino sulla sede stradale … preciso che vicino le buche non vi erano macchine parcheggiate ma erano parcheggiate sul lato opposto …”.
La testimonianza della Sig.ra contraddice quanto riferito dal Sig. Pt_3 Pt_2 nella dichiarazione rilasciata a sommarie informazioni poiché riferiva che “notavamo una persona a terra tra due auto”. All'udienza del 25/10/2024 veniva escussa la Sig.ra , sorella dell'attrice, Testimone_1 ed anch'essa, quindi, erede di , pertanto, nella fattispecie vi era Persona_1 incapacità a testimoniare, poiché, ai sensi dell'art. 246 cpc, non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, era legittimata a partecipare al giudizio Testimone_1
in quanto erede di , come la sorella. Comunque, di alcuna rilevanza Persona_1
sono le dichiarazioni de relato, riferite da , la quale non era presente al Testimone_1
momento dell'incidente.
5) Sul posto del sinistro nessuna autorità giudiziaria è intervenuta o/e stata chiamata, necessaria al fine di cristallizzare lo stato di fatto in cui versava il manto stradale all'atto dell'occorso e per redigere il verbale di constatazione di incidente.
Nessun documento fotografico è stato prodotto in atti dall'attore, mentre dalle foto allegate al verbale di sopralluogo della Polizia Locale di Potenza del 30/09/2016 che ritrae il luogo dell'incidente è evidente la non uniformità del manto stradale relativa all'area prospiciente il portone d'ingresso dell'attore, questa ampia disconnessione la rendeva visibile e rilevabile da un qualsiasi utente del bene pubblico al quale è richiesta la dovuta attenzione e prudenza per procedere in sicurezza, a fortiori da chi tale luogo lo conosceva molto bene poiché vi risiedeva.
Da evidenziare che nessun teste era presente al momento della presunta caduta, ma sono intervenuti solo successivamente quando era a terra. Persona_1
6) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Orbene, dall'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio si ricava come l'odierna parte attrice invochi, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità, dell'ente convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c.
6.1) Detto ciò, va rilevato, innanzitutto, che, quale proprietaria della strada pubblica,
l'art. 16 lett. b L. n. 2248/1865 All. F, pone l'obbligo della relativa manutenzione in capo alla P.A. e discende non solo da specifiche norme (per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. n. 2248/1865 All. F;
per i Comuni, art. 5 RD n. 2506/1923), ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (per tutte, sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. Civ. n. 9527/2010). Come noto, la norma succitata, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295).
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile
2013, n. 8935).
Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res
(cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto
e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
6.2) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo,
Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per
l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660).
6.3) Differentemente, però, nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Così,
l'ordinanza nr. 11526 del 11/05/2017 pronunciata dalla Sez. 6 - 3 della Corte di
Cassazione che afferma: "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
6.4) Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
c.c. (cfr. Cass.17 gennaio 2001, n. 584). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che con l'ordinanza nr. 30775/17 ribadisce che: "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva."(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, affinché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno discenda dalla cosa;
quando, invece, il pregiudizio si determini con la cosa è configurabile la fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 19 novembre 2009, n.
24428; Cass. 27 novembre 2006, n. 2)
6.5) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
Se, però, come rilevato, l'evento dannoso dipenda non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggrava, avendo ad oggetto anche la pericolosità di questa.
7) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non possa trovare accoglimento, dovendosi valutare il contegno imprudente e sicuramente distratto ed incauto, dell'attore, quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo.
7.1) È, infatti, applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma
1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
"In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).
8) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
8.1) Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
Ed invero, come già accennato, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso di uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010,
Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass.
n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008).
9) Giungendo all'esame della vicenda che ci occupa, in tale prospettiva, va osservato che lo stato dei luoghi così come rappresentato era inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo occulto ed a causare una inevitabile caduta, quindi, era suscettibile di essere evitata o superata attraverso l'adozione delle normali cautele dell'utente del bene pubblico.
Il manto stradale per come raffigurato nelle allegazioni documentali del fascicolo di parte convenuta, non integra in sé l'insidia o il trabocchetto, né può essere definito pericoloso, proprio per la sua disomogeneità distesa che la rendeva visibile e percepibile prima che lo stesso venisse impegnato, richiamando nel pedone quell'attenzione e prudenza necessaria nel percorrerlo, ovvero, che le avrebbe consigliato di utilizzare la parte meno disomogenea, se quello che stava percorrendo poteva rappresentare un potenziale pericolo.
Come sopra evidenziato, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, qualora la cosa in custodia, come nella fattispecie, sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, nonché dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
9.1) Le sconnessioni e le disomogeneità del manto stradale di una vasta area, la rendevano una situazione non occulta, prevedibile ed immediatamente percepibile e, quindi, evitabile;
richiamando il principio di diritto sopra espresso: “… quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).
Il luogo descritto del presunto incidente non poteva, comunque, rappresentare una situazione di pericolo per il semplice motivo che era un luogo ben conosciuto da poiché, come riferito dal teste , “… si trovava a circa 15 Persona_1 Pt_2 metri dal portone di ingresso dove abitava pure il Sig. …”. Persona_1
Ne consegue, alla stregua delle osservazioni dinanzi rassegnate, che deve annettersi rilevanza interruttiva del nesso causale al comportamento distratto ed incauto dell'attore poiché la mancata intrinseca pericolosità del luogo e la sua conoscibilità, comportava all'attore l'onere di dimostrare che lo stato dei luoghi benché conosciuto, presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento.
Quindi, si deve ritenere che il luogo dell'occorso, qualora fosse stata causa dell'incidente, ha rappresentato unicamente l'occasione di verificazione dell'evento lesivo che, ex adverso, trova la propria causa efficiente ed esclusiva nel sopravvenuto contegno abnorme, incauto e distratto dell'attore.
Alla stregua delle osservazioni rassegnate, la domanda, proposta ai sensi dell'art. 2051
c.c., non merita accoglimento e va rigettata. 10) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Come noto, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
n. 1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va, inoltre, evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.
10.1) Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo non prevedibile ed inevitabile, anzi l'estesa disomogeneità del manto stradale erano percepibili e visibili, quindi, utilizzando la normale diligenza richiesta al fruitore del bene pubblico, avrebbe dovuto transitare in sicurezza, anche se fosse stato un luogo sconosciuto all'attore, da escludere, quindi, per come rappresentato che il luogo potesse configurare un ostacolo imprevedibile, inevitabile ed invisibile.
Orbene, le considerazioni dinanzi sviluppate in ordine alla rilevanza causale esclusiva del contegno incauto dell'attrice ex art. 1227 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità custodiale dell'ente convenuto, sono altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità tra la prospettata insidia – della quale, invero, neppure viene fornita prova - e l'evento lesivo.
10.2) Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Detto altrimenti, quale che sia la fattispecie di responsabilità invocata, il comportamento colposo del danneggiato che assurga, in relazione alle circostanze del caso, a fattore causale autonomo ed esclusivo della determinazione dell'evento lesivo, non consente di ritenere integrato l'elemento materiale della fattispecie.
11) In conclusione, va affermato che ai fini del diritto al risarcimento del danno da caduta, non è sufficiente la presenza di un avvallamento del manto stradale o di una buca, ma è necessario che il danneggiato dia prova, non solo di aver tenuto una condotta attenta, prudente e non distratta, ma anche di essersi approcciato con la dovuta diligenza richiesta dal percorso scelto.
12) Assorbita ogni altra questione.
13) Le spese di lite, considerato che la causa è stata riassunta e non instaurata dall'erede, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 2692/2017, tra , erede di Parte_1 Per_1
(attore) contro in persona del legale rappresentante pro-
[...] Controparte_1
tempore (convenuto), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice per quanto in parte motiva;
b) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Potenza in data 31/03/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 2692 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] e deceduto in data 10/05/2018), Persona_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per la riassunzione del processo RG 2692/2017, dall'avv. Rosadele Giugliano, con studio in Potenza alla via
Brescia n. 26, presso la quale è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, (C.F.: ) in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Carme Ferri, elettivamente domiciliato nella sede dell'Ufficio Legale dell'Ente, in Potenza via N. Sauro, palazzo della Mobilità, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato in data 24/07/2017, , conveniva Persona_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, il per sentirne accertare Controparte_1
la responsabilità in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni subiti, pari ad € 21.874,76 o in quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa. Vittoria per le spese di giustizia. In particolare, l'istante esponeva che la sera del 12/02/2016 mentre camminava lungo via Torino in Potenza, l'attore inciampò in una buca profonda presente nel manto stradale e cadeva a terra.
Interveniva sul posto il 118, chiamato dai vicini di casa accorsi nell'immediatezza, che lo trasportava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Potenza, ove gli veniva diagnosticato una “lussazione tibio astragalica esterna con frattura bimalleolare esposta- policontuso”, e sottoposto ad intervento chirurgico.
In data 23/02/2016 veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico, tutto documentato in atti.
Dimesso dall'Ospedale ha dovuto ricorrere alle prestazioni domiciliari delle società
“Pronto Assistenza” e “Privata Assistenza”, per cure e terapie. Successivamente, in data
01/03/2016, veniva ricoverato presso la struttura “Sorridere al Tempo” per i trattamenti riabilitativi.
L'attore, ritenendo sussistere la responsabilità del in data Controparte_1
20/06/2016 a mezzo lettera raccomanda a.r., lo invitava alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita alla quale il non aderì. CP_1
2) Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in atti in data 01/02/2018, chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
in subordine in applicazione dell'art. 1227 c.c. riconoscere il concorso di colpa e ridurre il quantum richiesto.
La difesa del comune evidenziava come lo stato dei luoghi, la visibilità della strada e l'assenza di un pericolo insidioso o occulto escludevano qualsiasi responsabilità del
Nella fattispecie, afferma il l'attore avrebbe potuto evitare CP_1 CP_1
l'incidente in quanto le irregolarità presenti erano visibile ed assolutamente evitabili.
Inoltre, evidenziava il convenuto, il luogo dell'incidente era conosciuto dall'attore poiché risiedeva nei pressi del luogo dell'incidente, in via Torino n. 52.
3) In corso di causa a seguito del decesso del Sig. la causa veniva Persona_1
dichiarata interrotta. Con ricorso depositato in data 22/02/2019 , quale Parte_1 erede di , riassumeva la causa che proseguiva innanzi all'intestato Persona_1
Tribunale. Espletata l'istruttoria attraverso l'escussione dei testi ammessi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed all'udienza del 13/12/2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
In data 12/02/2016, verso le ore 19,00 circa, il Sig. nelle immediate Persona_1
vicinanze del civico 52 di via Torino ove risiedeva, era a terra e le sue grida, attiravano l'attenzione del Sig. e della moglie che si Parte_2 Parte_3
trovavano nella cucina della loro abitazione, quindi, si sono affacciati dalla finestra e notavano una persona a terra che il riconosceva, sia dalla voce che dalla Pt_2
mancanza dei capelli, essere il coinquilino . Persona_1
La Sig.ra scese a dare soccorso, mentre il Sig. era impossibilitato a Pt_3 Pt_2
causa di un infortunio, e nel mentre gli teneva sollevata la testa è giunta l'ambulanza del
118. Tanto veniva riferito dai coniugi sentiti a sommarie Parte_4
informazioni in data 24/08/2016.
In corso di causa, all'udienza del 15/06/2023 veniva escusso , il quale Parte_2 confermava che “… nell'anno 2016 intorno alle ore 19:00 mi trovavo a casa con mia moglie e stavo cenando, quando ho sentito delle urla terrificanti e mi sono affacciato assieme a mia moglie … ho visto un uomo che era per terra e dalle grida ho riconosciuto il Sig. … si trovava a circa 15 metri dal portone di ingresso dove Persona_1 abitava pure il Sig. … l'unico lampione … nei pressi del portone … Persona_1 era fulminato … prima che arrivasse il 118 è intervenuta mia moglie …”.
Il teste riferiva che la strada era abbastanza buia e notava una persona Parte_2
a terra, però, non doveva essere abbastanza buio se notava che la persona a terra era senza capelli come aveva riferito in sede di sommarie informazioni in data 24/08/2016.
All'udienza del 24/05/2024 veniva escussa la Sig.ra che Parte_3 riferiva “… il giorno 12 febbraio 2016 alle ore 19:00 circa io mi trovavo all'interno della mia abitazione quando ho sentito qualcuno chiedere aiuto. Quindi, sono scesa in via Torino ho sollevato la testa del Sig. che è rimasto a terra e Persona_1 qualcuno ha chiamato il 118 che è intervenuto sul posto … il manto stradale presentava
e presenta ancora più buche sul manto stradale … confermo la presenza di buche, aghi di pino sulla sede stradale … preciso che vicino le buche non vi erano macchine parcheggiate ma erano parcheggiate sul lato opposto …”.
La testimonianza della Sig.ra contraddice quanto riferito dal Sig. Pt_3 Pt_2 nella dichiarazione rilasciata a sommarie informazioni poiché riferiva che “notavamo una persona a terra tra due auto”. All'udienza del 25/10/2024 veniva escussa la Sig.ra , sorella dell'attrice, Testimone_1 ed anch'essa, quindi, erede di , pertanto, nella fattispecie vi era Persona_1 incapacità a testimoniare, poiché, ai sensi dell'art. 246 cpc, non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, era legittimata a partecipare al giudizio Testimone_1
in quanto erede di , come la sorella. Comunque, di alcuna rilevanza Persona_1
sono le dichiarazioni de relato, riferite da , la quale non era presente al Testimone_1
momento dell'incidente.
5) Sul posto del sinistro nessuna autorità giudiziaria è intervenuta o/e stata chiamata, necessaria al fine di cristallizzare lo stato di fatto in cui versava il manto stradale all'atto dell'occorso e per redigere il verbale di constatazione di incidente.
Nessun documento fotografico è stato prodotto in atti dall'attore, mentre dalle foto allegate al verbale di sopralluogo della Polizia Locale di Potenza del 30/09/2016 che ritrae il luogo dell'incidente è evidente la non uniformità del manto stradale relativa all'area prospiciente il portone d'ingresso dell'attore, questa ampia disconnessione la rendeva visibile e rilevabile da un qualsiasi utente del bene pubblico al quale è richiesta la dovuta attenzione e prudenza per procedere in sicurezza, a fortiori da chi tale luogo lo conosceva molto bene poiché vi risiedeva.
Da evidenziare che nessun teste era presente al momento della presunta caduta, ma sono intervenuti solo successivamente quando era a terra. Persona_1
6) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Orbene, dall'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio si ricava come l'odierna parte attrice invochi, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità, dell'ente convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c.
6.1) Detto ciò, va rilevato, innanzitutto, che, quale proprietaria della strada pubblica,
l'art. 16 lett. b L. n. 2248/1865 All. F, pone l'obbligo della relativa manutenzione in capo alla P.A. e discende non solo da specifiche norme (per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. n. 2248/1865 All. F;
per i Comuni, art. 5 RD n. 2506/1923), ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (per tutte, sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. Civ. n. 9527/2010). Come noto, la norma succitata, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295).
La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile
2013, n. 8935).
Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res
(cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto
e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
6.2) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo,
Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per
l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660).
6.3) Differentemente, però, nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Così,
l'ordinanza nr. 11526 del 11/05/2017 pronunciata dalla Sez. 6 - 3 della Corte di
Cassazione che afferma: "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
6.4) Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
c.c. (cfr. Cass.17 gennaio 2001, n. 584). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che con l'ordinanza nr. 30775/17 ribadisce che: "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva."(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Pertanto, affinché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno discenda dalla cosa;
quando, invece, il pregiudizio si determini con la cosa è configurabile la fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 19 novembre 2009, n.
24428; Cass. 27 novembre 2006, n. 2)
6.5) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
Se, però, come rilevato, l'evento dannoso dipenda non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggrava, avendo ad oggetto anche la pericolosità di questa.
7) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non possa trovare accoglimento, dovendosi valutare il contegno imprudente e sicuramente distratto ed incauto, dell'attore, quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo.
7.1) È, infatti, applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma
1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
"In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).
8) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
8.1) Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
Ed invero, come già accennato, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso di uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010,
Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass.
n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008).
9) Giungendo all'esame della vicenda che ci occupa, in tale prospettiva, va osservato che lo stato dei luoghi così come rappresentato era inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo occulto ed a causare una inevitabile caduta, quindi, era suscettibile di essere evitata o superata attraverso l'adozione delle normali cautele dell'utente del bene pubblico.
Il manto stradale per come raffigurato nelle allegazioni documentali del fascicolo di parte convenuta, non integra in sé l'insidia o il trabocchetto, né può essere definito pericoloso, proprio per la sua disomogeneità distesa che la rendeva visibile e percepibile prima che lo stesso venisse impegnato, richiamando nel pedone quell'attenzione e prudenza necessaria nel percorrerlo, ovvero, che le avrebbe consigliato di utilizzare la parte meno disomogenea, se quello che stava percorrendo poteva rappresentare un potenziale pericolo.
Come sopra evidenziato, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, qualora la cosa in custodia, come nella fattispecie, sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, nonché dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
9.1) Le sconnessioni e le disomogeneità del manto stradale di una vasta area, la rendevano una situazione non occulta, prevedibile ed immediatamente percepibile e, quindi, evitabile;
richiamando il principio di diritto sopra espresso: “… quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).
Il luogo descritto del presunto incidente non poteva, comunque, rappresentare una situazione di pericolo per il semplice motivo che era un luogo ben conosciuto da poiché, come riferito dal teste , “… si trovava a circa 15 Persona_1 Pt_2 metri dal portone di ingresso dove abitava pure il Sig. …”. Persona_1
Ne consegue, alla stregua delle osservazioni dinanzi rassegnate, che deve annettersi rilevanza interruttiva del nesso causale al comportamento distratto ed incauto dell'attore poiché la mancata intrinseca pericolosità del luogo e la sua conoscibilità, comportava all'attore l'onere di dimostrare che lo stato dei luoghi benché conosciuto, presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento.
Quindi, si deve ritenere che il luogo dell'occorso, qualora fosse stata causa dell'incidente, ha rappresentato unicamente l'occasione di verificazione dell'evento lesivo che, ex adverso, trova la propria causa efficiente ed esclusiva nel sopravvenuto contegno abnorme, incauto e distratto dell'attore.
Alla stregua delle osservazioni rassegnate, la domanda, proposta ai sensi dell'art. 2051
c.c., non merita accoglimento e va rigettata. 10) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Come noto, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
n. 1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va, inoltre, evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.
10.1) Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo non prevedibile ed inevitabile, anzi l'estesa disomogeneità del manto stradale erano percepibili e visibili, quindi, utilizzando la normale diligenza richiesta al fruitore del bene pubblico, avrebbe dovuto transitare in sicurezza, anche se fosse stato un luogo sconosciuto all'attore, da escludere, quindi, per come rappresentato che il luogo potesse configurare un ostacolo imprevedibile, inevitabile ed invisibile.
Orbene, le considerazioni dinanzi sviluppate in ordine alla rilevanza causale esclusiva del contegno incauto dell'attrice ex art. 1227 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità custodiale dell'ente convenuto, sono altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità tra la prospettata insidia – della quale, invero, neppure viene fornita prova - e l'evento lesivo.
10.2) Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Detto altrimenti, quale che sia la fattispecie di responsabilità invocata, il comportamento colposo del danneggiato che assurga, in relazione alle circostanze del caso, a fattore causale autonomo ed esclusivo della determinazione dell'evento lesivo, non consente di ritenere integrato l'elemento materiale della fattispecie.
11) In conclusione, va affermato che ai fini del diritto al risarcimento del danno da caduta, non è sufficiente la presenza di un avvallamento del manto stradale o di una buca, ma è necessario che il danneggiato dia prova, non solo di aver tenuto una condotta attenta, prudente e non distratta, ma anche di essersi approcciato con la dovuta diligenza richiesta dal percorso scelto.
12) Assorbita ogni altra questione.
13) Le spese di lite, considerato che la causa è stata riassunta e non instaurata dall'erede, si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 2692/2017, tra , erede di Parte_1 Per_1
(attore) contro in persona del legale rappresentante pro-
[...] Controparte_1
tempore (convenuto), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta la domanda di parte attrice per quanto in parte motiva;
b) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Potenza in data 31/03/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante