Sentenza 10 gennaio 1974
Massime • 1
La legge 6 giugno 1971 n 441 - che, interpretando l'art 78, paragrafo 6 e 9 lettera a), secondo comma del trattato di pace, esenta dalla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio i cittadini italiani di razza ebraica, i quali siano stati oggetto di provvedimenti razziali in base a norme anche della Repubblica sociale italiana - e applicabile ai giudizi in corso, anche se e entrata in vigore posteriormente alla pubblicazione della sentenza d'appello che ha negato tale esenzione. In tal caso la suprema Corte annulla la sentenza impugnata, prescrivendo al giudice di rinvio di accertare la sussistenza in concreto del requisito della soggezione ai provvedimenti razziali previsti dalla legge medesima. ( Conf 2988'73, mass n 366661).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/1974, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 1974 |
Testo completo
La legge 6 giugno 1971 n 441 - che, interpretando l'art 78, paragrafo 6 e 9 lettera a), secondo comma del trattato di pace, esenta dalla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio i cittadini italiani di razza ebraica, i quali siano stati oggetto di provvedimenti razziali in base a norme anche della Repubblica sociale italiana - e applicabile ai giudizi in corso, anche se e entrata in vigore posteriormente alla pubblicazione della sentenza d'appello che ha negato tale esenzione. In tal caso la suprema Corte annulla la sentenza impugnata, prescrivendo al giudice di rinvio di accertare la sussistenza in concreto del requisito della soggezione ai provvedimenti razziali previsti dalla legge medesima. ( Conf 2988'73, mass n 366661).*