Art. 6.
L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n; 416, e' soppresso. Conseguentemente nell'articolo 23 del medesimo decreto e' soppresso il riferimento al consiglio di disciplina degli alunni.
Dopo il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , e' aggiunto il seguente:
I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all' articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 , attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto".
All' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , viene aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La giunta esecutiva ha altresi' competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe".
Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe nonche' della giunta esecutiva e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.
L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n; 416, e' soppresso. Conseguentemente nell'articolo 23 del medesimo decreto e' soppresso il riferimento al consiglio di disciplina degli alunni.
Dopo il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , e' aggiunto il seguente:
I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all' articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 , attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto".
All' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , viene aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La giunta esecutiva ha altresi' competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe".
Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe nonche' della giunta esecutiva e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.