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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 9299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9299 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico EL UL
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45805/2024 di Ruolo Generale
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Vizzone Parte_2
-ricorrente -
E
(C.F. Via Casal Boccone 98 – 00137 Roma (RM), Controparte_1 P.IVA_2 in persona dell'amministratore l.r.p.t. , a sua volta in persona Controparte_2 dell'amministratore l.r.p.t. Signor rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Ciocca Controparte_3
e NI Soliani
- resistente -
Oggetto: comunicazione elenco condomini morosi ex art. 63 bis disp.att. c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha depositato ricorso ex art. 281 decies c.p.c. esponendo di essere stata Parte_1 incaricata in data 07.01.2020 dal Via di CasalBoccone Controparte_1
n.98-00137 in Roma , di svolgere in favore di quest'ultimo, servizi di pulizia ordinaria, portierato e manutenzione aree verdi . Non avendo il condominio pagato il corrispettivo dovuto su istanza della società il Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo n. 18316/2023 (RGN
44837/2023), con il quale ha ingiunto al , il pagamento in Controparte_1 favore della , della somma di € 23.780,00, oltre gli interessi e spese di Parte_1 procedura.
In assenza di opposizione, nei termini di legge, il decreto veniva dichiarato esecutivo e notificato in data 12/02/2024 atto di precetto per la somma di € 25.881,97.Il Condominio effettuava un pagamento parziale di € 5.894,00 residuando così un importo da pagare pari ad €
19.987,97;
Veniva notificato atto di pignoramento presso terzi al debitore e la procedura CP_1 esecutiva al momento della proposizione del ricorso era pendente dinanzi al Tribunale di pagina 1 di 3 Roma, ma l'unica dichiarazione positiva perveniva da parte di in Controparte_4
p.l.r.p.t. per la somma totale di € 4.971,03
Per tali ragioni, con comunicazione inoltrata in data 15.10.2024 la Ricorrente per il tramite del proprio procuratore, invitava il condominio in persona dell'Amministratore pro-tempore, a voler trasmettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp. Att. c.c., l'elenco dei condomini morosi completo delle generalità degli stessi e degli indirizzi anagrafici ma anche tale ulteriore invito rimaneva inesitato e privo di alcun riscontro.
Ciò premesso la società chiedeva : “- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente ad avere consegnato in via principale l'elenco dei condomini morosi, con l'indicazione delle loro generalità, dei loro domicili e quote millesimali e in via subordinata l'elenco completo dei condomini, corredato dai medesimi dati, in ragione dei titoli di cui in premessa, e per l'effetto, condannare controparte ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., a fornire quanto richiesto senza alcuna ulteriore dilazione;
- condannare parte resistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nella esecuzione successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna pari a €
100,00 – o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi al difensore che si dichiara antistatario.
2. Si è costituito il contestando che sebbene la dichiarazione Controparte_1 originale del terzo riportasse l'importo indicato, controparte al momento della proposizione del ricorso era ben a conoscenza che lo stesso fosse stato alimentato dai versamenti dei condomini e che, pertanto, lo stesso fosse assolutamente capiente sia per il credito, che per quello degli intervenuti e per le spese legali.
Con PEC del 18 giugno 2024, infatti, il confermava al difensore della Ricorrente CP_1 come il conto corrente pignorato avesse provvista sufficiente al saldo di quanto dovuto, ma come lo stesso fosse bloccato dal vincolo pignoratizio.
Il Condominio in data 25.10.2024, a soli dieci giorni di distanza dalla richiesta ha chiarito come non fosse dovuta l'indicazione dei nominativi in quanto i condomini avevano provveduto al pagamento di quanto dovuto sul conto corrente condominiale e come il credito fosse già ampiamente garantito dal saldo del conto corrente. Di fatto, pertanto, i condomini erano in regola con il pagamento degli oneri e non vi era alcun nominativo da segnalare.
Il Condominio rappresentava inoltre che nel procedimento esecutivo rubricato al n.r.g.
8585/2024 all'udienza del 20.02.2025, proprio al fine di vedere soddisfatto il credito di controparte, il si è costituito in giudizio depositando l'estratto conto aggiornato e CP_1 chiedendo che le somme fossero attribuite al creditore e agli intervenuti. Il G.E. ha dovuto tuttavia rinviare al 07.03.2025 in quanto la non aveva mai richiesto l'integrazione Parte_1 della dichiarazione del terzo. A tale successiva udienza la creditrice ha depositato l'integrazione, relativa solo al pignoramento principale, ma il G.E. ha dovuto nuovamente rinviare in quanto nelle more anche la società MA.DI.PUL, dopo l'intervento aveva promosso ulteriore pignoramento sul medesimo conto (r.g. 15710/2024). Il procedimento è stato pertanto rinviato all'11.04.2025 per la riunione.
3. La causa è stata rinviata per attendere l'esito del procedimento esecutivo in corso e con le ultime note depositate le parti hanno rappresentato e documentato che in data 15.04.2025 il GE
Dott.ssa Claudia Negretti, ha disposto l'assegnazione delle somme pignorate a soddisfo del pagina 2 di 3 credito fatto valere e delle spese di esecuzione, chiedendo entrambe la condanna della controparte alla rifusione delle spese del procedimento.
Tanto premesso va dichiarata , alla luce dell'assegnazione delle somme alla società creditrice , l'intervenuta cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la qualità di creditore insoddisfatto della società ricorrente ai sensi dell'art. 63 disp.att. c..c. .
Tenuto conto che la capienza del conto corrente intestato al a soddisfare il credito CP_1 azionato è stata accertata nel giudizio esecutivo soltanto in corso di causa ma che già prima della proposizione del ricorso il aveva già segnalato la presenza sul conto corrente CP_1 intestato al di somme sufficienti a soddisfare il credito, sussistono i presupposti per CP_1
l'integrale compensazione delle spese del procedimento tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando:
- Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Roma, 20 giugno 2025
Il Giudice
EL UL
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