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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 16.1.2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 47/2023 R.G., vertente TRA
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Rosario Rubettino, 116, (cod. fisc.: ), rappresentata e difesa, C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Pascuzzi (c.f. ) C.F._2 e dall'avv. Roberto Battimelli (c.f. ) del foro di Lamezia Terme, ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Pascuzzi Gigliotti sito in Soveria CP_1
Mannelli, alla Piazza dei Mille n. 19, come da procura in atti.
Ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia CP_3 Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, dell'Ufficio Legale dell'Ente, come da procura generale ad lites in atti
Resistente
OGGETTO: Fase di Merito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445, comma 6, c.p.c. depositato in data 17.1.2023, , Parte_1 introduceva il giudizio di merito sulle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato in sede di ATP, dott.ssa , che le aveva riconosciuto l'invalidità al 100% senza il Persona_1 diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.18/80. Non condividendo il parere espresso dal nominato CTU, concludeva chiedendo il rinnovo della consulenza. CP_
2. L' costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della pretesa avversaria e la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva e si opponeva alla ammissione di nuova consulenza.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, commi 4, 5 e 6 c.p.c., non avendo controparte rispettato i termini di legge per manifestare il dissenso (trenta giorni dalla comunicazione del decreto di deposito della CTU) e per introdurre il giudizio di merito (ulteriori trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso) nonché, l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis comma 6° c.p.c. in quanto non contenente specifici motivi di contestazione della CTU redatta in via definitiva dal consulente nominato.
Disposta nuova Ctu e acquisita documentazione medica, la causa, lette le note di udienza, veniva decisa a seguito dell'udienza del 16.1.2025, tenutasi con trattazione scritta, mediante deposito di sentenza con motivazione contestuale. CP_
3. Tutte le eccezioni preliminari proposte dall' sono infondate e vanno rigettate in quanto generiche.
Solo per completezza si rileva che quanto alla eccezione relativa alla violazione dei termini di cui all'art. 445 c.p.c, il Giudice della fase di ATP, considerato che il CTU incaricato, ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. I° comma, aveva provveduto a depositare l'elaborato peritale, assegnava alle parti il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione dell'avviso del provvedimento datato 4.1.2023 per contestare le conclusioni del CTU ai sensi dell'art.445 bis, 4° comma, c.p.c..
Parte ricorrente depositava il provvedimento di dichiarazione di dissenso il 9.1.2023 e il ricorso il 17.1.2023, nel rispetto dei termini di legge.
4. Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, nel contestare in maniera specifica, le valutazioni del C.T.U. espresse nella fase dell'ATP, chiedeva, per la fase di merito, la conferma della invalidità civile al 100% (già riconosciuta in fase di ATP), il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché, il riconoscimento dell'handicap grave, con i conseguenti benefici previsti dall'art. 3, comma 3, L. n.104/92.
Insisteva, pertanto, per la rinnovazione della perizia medico-legale, lamentando la mancata valutazione da parte del CTU in fase di ATP delle gravi patologie sofferte dalla ricorrente, attestate dalla produzione di certificazione medica, che influivano in maniera determinante sul riconoscimento del beneficio richiesto.
In particolare, parte ricorrente affermava l'impossibilità per di svolgere in Parte_1 autonomia le attività quotidiane a causa dello stato psichiatrico compromesso da oltre 25 anni, per come era stato più volte certificato da strutture pubbliche (cfr. certificazione in atti del C.S.M. di Lamezia Terme, Dipartimento di Salute Mentate della A.S.P. di Catanzaro e di medici specialisti in Psichiatria) e, quindi, la necessità di una assistenza continua.
5. Esaminata la Ctu della fase ATP, il Tribunale riteneva opportuno, disporre nuova consulenza medico- legale.
Il Consulente medico, dott. dopo aver proceduto alla disamina della nuova Persona_2 documentazione depositata con il ricorso e di quella già esistente agli atti di causa e sottoposta a visita la ricorrente, concludeva che le condizioni di erano tali da consentire il Parte_1 riconoscimento della invalidità al 100% e della indennità di accompagnamento, negando tuttavia la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92 e riconoscendo lo stato di handicap “non grave” di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo. In particolare, CTU, all'esito dell'esame clinico, affermava:
“valutati gli accertamenti sia contenuti nel fascicolo e sia consegnati successivamente durante visita peritale e dopo mia richiesta e fatto calcolo riduzionistico con invalidità 100%,su mia richiesta fa una visita psichiatrica in data 1 ottobre 2024 in cui risulta peggioramento rispetto precedenti visite e controlli viene certificato con un referto che viene trascritto globalmente in qs perizia nella parte della documentazione, che oltre a descrivere un soggetto con gravi disturbi comportamentali non completamente autonoma nella sua vita relazionale e nei rapporti con lepersone che gli stanno accanto e persino dal medico( aggressione verbale) che la segue da proporre un TSO non eseguito perché, come riferisce la madre, la madre stessa si oppone per cui lo stesso psichiatra che la segue conclude nella necessita di una assistenza continua oltre a definire dall' nella visita della commissione un soggetto incollocabile .Si CP_3 aggiunge che lo stato descritto peggiorato anche in relazione alla morte traumatica del fratello. Pertanto si ritiene soggetto invalido al 100% ed con diritto indennità di accompagnamento dal 30.09.24 tenendo conto del certificato dello psichiatra. Tenendo contento di una autonomia anche se precaria della sfera relazionale anche con le progressive turbe comportamentali concludo che ha un handicap non grave art. 3, comma 1.”. Concludeva quindi, rispondendo positivamente al quesito posto dal Tribunale, ovvero che la ricorrente, dalla visita medica eseguita e dalla valutazione della documentazione specialistica prodotta è chiaramente affetta da più patologie invalidanti che le rendono impossibile compiere gli atti della vita quotidiana a decorrere dal giorno 30.9.2024, a causa del peggioramento delle condizioni psichiatriche accertante con la visita specialistica del 1.10.2024. Escludeva tuttavia il riconoscimento dello stato di handicap grave.
6. Le valutazioni operate dal CTU appaiono logiche e pienamente condivisibili e, pertanto, dalle stesse non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nell'elaborato peritale siano state sufficientemente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della ricorrente, il cui grado invalidante accertato, alla luce della documentazione medica in atti, è tale da consentire il riconoscimento richiesto dalla data indicata dal CTU (diversa da quella richiesta in ricorso).
Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda, con riconoscimento in favore di Pt_1
del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.18/80, che l'
[...] CP_3 dovrà erogare dalla data di riconoscimento (30.9.2024) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali.
7. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vengono compensate nella misura di 1/2 in ragione della soccombenza parziale e liquidate, attesa la non complessità della controversia, sulla base dei parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM n. 147/2022.
Sono poste a carico dell' le spese di CTU della fase di merito e della fase di ATP (ove CP_3 non già corrisposte) che si liquidano come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando:
a) accoglie parzialmente il ricorso;
b) dichiara che , con riconoscimento della invalidità al 100%, ha diritto a percepire Parte_1 l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80 a decorrere dal giorno 30.9.2024, con i ratei di tale beneficio maturati da quella data ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
c) condanna l' al pagamento delle spese di lite che, compensate nella misura di 1/2, CP_3 vengono liquidate in € 1.348,00 complessivi, oltre spese documentate e accessori se dovuti, con distrazione ex art. 93 c.p.c in favore dei procuratori costituiti.
d) pone definitivamente a carico dell' come da separato decreto le spese di C.t.u, per la CP_3 presente fase di merito e per quella di ATP ove non già liquidate
Lamezia Terme, 23.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara