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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7309 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 8547/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.8547/2021 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 31.3.2025 TRA
con sede in Napoli alla Via Parroco Giustino Parte_1 Russolillo n. 14, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche al n. 548, in persona del legale rappresentante pro tempore AC. , nato a CP_1 Napoli il 02.06.1969, C.F. elettivamente domiciliata in C.F._1 Napoli, Centro Direzionale Is. E/2, presso lo studio dell'avvocato Clemente Bellecca, c.f. , che la rappresenta e difende come da C.F._2 procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione;
-attrice E
P. VA , in persona del RT P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Napoli alla Piazza Amedeo n. 1, presso lo studio dell'avvocato Massimo Cesàro, c.f.
, che la rappresenta e difende come da procura C.F._3 rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-convenuta
Conclusioni: all'udienza del 31.3.2025 le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con ricorso ex art.702bis ritualmente notificato, la Parte_1 esponeva di aver stipulato un contratto per il servizio di depurazione con la codice utente n.240050520414431. In CO particolare, la ricorrente riferiva di aver pagato le fatture emesse dalla resistente dalla n.4/11 alla n.4/15, contenenti le quote dei canoni di depurazione. Tuttavia, il servizio di depurazione non era mai stato concretamente erogato, stante l'inefficienza del che serve Controparte_4 la città di Napoli. Sicché, in data 2.3.2021, inviava alla suddetta Azienda una lettera raccomandata A/R di costituzione in mora, con la quale chiedeva, senza alcun esito, il rimborso dei canoni di depurazione corrisposti. Infatti, la ricorrente evidenziava che la Corte Costituzionale, con sentenza n.335/2008, aveva ritenuto, anche al fine di declaratoria di incostituzionalità, che la tariffa di depurazione era da intendersi come corrispettivo di prestazioni e non come tributo. Al fine di dimostrare che il depuratore non aveva funzionato per il periodo indicato, la ricorrente richiamava la relazione peritale effettuata dall'ingegnere incaricato in data 29.7.2009 dalla Procura della Persona_1 Repubblica di Napoli, nell'ambito del procedimento penale recante n.29295/09 R.G.N.R. avente ad oggetto l'analisi dello stato dell'impianto di depurazione di nel quale si leggeva che l'impianto di trattamento di CP_4
Napoli Ovest appariva complessivamente vetusto ed obsoleto con strutture, carpenterie, piping ed opere elettromeccaniche, per la quasi totalità a fine vita. Alla suddetta documentazione andava ad aggiungersi quella riguardante le dichiarazioni rese alla stampa dal Direttore Generale dell' , dott. Pt_2
, relativa alla circostanza che “tutti i depuratori della Regione, ad Per_2 eccezione di quelli di Sarno, non sono adeguati. Ciò significa che anche se gli impianti funzionassero a regime, in ogni caso non sarebbero in grado di rispettare l'insieme dei parametri previsti dalla legge”. Inoltre, da molteplici anni si susseguivano denunce di malfunzionamento o mancato funzionamento del depuratore di tra cui quella risalente a CP_4 luglio 2001 e proveniente da una Società specializzata, quale l' , CP_5 consistente in un'analisi prestazionale dell'impianto di depurazione. Altresì, tale inefficienza del depuratore di era emersa anche dalla CP_4 relazione sullo stato degli impianti di depurazione disposta dalla Regione Campania in data 5.12.2007, nella quale non si osservava alcuna evidenza di avvio dei lavori di adeguamento degli impianti. Altresì, ulteriori evidenze erano emerse da: la diffida ad adempiere da parte della Regione Campania del 13.9.2010, il Verbale del 30.09.2010 per la gestione transitoria tra Regione Campania e l'Accordo tra la Regione Campania e CP_6 Parte_3 la del 18.4.2011, nonché, la Relazione sullo stato generale degli CP_6 impianti del 18.4.2011, i comunicati Goletta Verde 2011-2012 il decreto dirigenziale della Regione Campania del 19.03.2012 e la Commissione Consiliare speciale – seduta n. 46/A del 31.07.2012 , l'Atto parlamentare del 5.02.2013 – Indagine “marea nera”, tutti attestanti il mancato funzionamento dell'impianto. Infine, vi era la relazione peritale espletata dal C.T.U. Persona_3 nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Napoli, recante
- 2 - R.G. 51157/2012, dalla quale si evinceva che il depuratore di negli CP_4 anni 2001 – 2011, “Non rispetta i criteri qualitativi della depurazione. È ampiamente documentato che l'impianto progettato in rispondenza della Legge Merli n. 319/76 non ha subito nel periodo 2001-2011 i necessari adeguamenti con opere civili impiantistiche che consentissero un trattamento delle acque in conformità ai requisiti imposti dalle successive normative...si può affermare che il depuratore di Cuma non ha funzionato correttamente in tutte le sue fasi di depurazione nel periodo dal 2001 al 2011”. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di “1) Accertare e dichiarare che le somme pagate dall'istante, a titolo di canone di depurazione, sono state indebitamente e illegittimamente percepite dalla “ RT
, stante l'inadempimento contrattuale;
2) Per l'effetto, condannare la
[...]
“ alla restituzione di tutti i corrispettivi CO pagati a titolo di canone di depurazione per il complessivo importo di euro 5.365,80 IVA compresa, così come risultante dalle Fatture BC-Napoli dalla 4/11 alla 4/15, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria;
3) In via subordinata, condannare la “ alla CO restituzione della somma ritenuta di giustizia anche all'esito delle risultanze processuali;
4) Condannare, altresì, la “ CO convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre R.F., IVA e C.P.A come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatari”. Contr Si costituiva nel giudizio la sostenendo che le somme versate negli anni in questione costituivano oneri necessari per il completamento delle opere indispensabili all'attivazione del servizio di depurazione, come previsto dall'art. 8 sexies del D.L. 208/2008. A tal fine, produceva ampia documentazione che attestava l'effettivo impiego di tali somme a copertura degli oneri. La resistente rilevava, inoltre, che era incontestabile l'esistenza di un depuratore nella Regione Campania e, conseguentemente, l'effettivo utilizzo da parte della ricorrente di un servizio pubblico di depurazione. Contestava però la richiesta di restituzione delle somme versate nel periodo 2011-2015, asserendo che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l'impianto di era stato regolarmente funzionante in quel periodo grazie CP_4 alle opere di rifunzionalizzazione e adeguamento eseguite successivamente al 2011, anche in seguito alla gestione da parte del raggruppamento temporaneo d'imprese IZ e EZ Italia. La resistente affermava che la documentazione e le prove prodotte dalla ricorrente si riferivano a un periodo precedente ai fatti oggetto di causa (1998- 2010) e pertanto non potevano costituire elemento presuntivo del malfunzionamento dell'impianto nel periodo 2011-2015. Aggiungeva che la perizia tecnica prodotta dalla ricorrente era stata redatta senza alcun sopralluogo sull'impianto, limitandosi all'esame di documenti riferiti al periodo antecedente il 2011, e pertanto risultava carente e inattendibile. Sottolineava, infine, che la ricorrente non aveva dimostrato con adeguata
- 3 - documentazione l'effettivo pagamento delle somme oggetto di restituzione, limitandosi ad allegare le fatture ma senza produrre le ricevute di pagamento, il che rendeva la domanda inesatta e generica, oltre che priva di fondamento. In ordine alla posizione di la resistente spiegava che tale società CP_2 svolgeva esclusivamente il ruolo di riscossione delle tariffe di depurazione per conto della Regione Campania, che era l'ente proprietario dell'impianto di e responsabile del servizio di depurazione, e che pertanto ogni CP_4 eventuale responsabilità doveva essere riferita a quest'ultima. Concludeva, chiedendo in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Regione Campania;
in via gradata di rigettare la domanda della ricorrente in quanto infondata;
in ogni caso, chiedeva la compensazione delle spese legali per l'accoglimento parziale del ricorso limitato alla somma di
€4.291,37 e comunque la condanna diretta della Regione Campania a manlevare la Società resistente per tutto quanto dovesse essere riconosciuto alla ricorrente a titolo di sorte capitale e per le spese legali. Con ordinanza del 19.1.2022, il Giudice, esaminata l'istanza di chiamata in causa della Regione Campania formulata da richiamava il principio CP_2 espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, con sentenza n. 4309/2010, secondo cui, al di fuori dei casi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., la chiamata in causa del terzo è rimessa alla discrezionalità del giudice.
Ritenuto che
nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per configurare un litisconsorzio necessario, rigettava l'istanza per esigenze di economia processuale e rispetto del principio di ragionevole durata del processo. Con ordinanza del 27.1.2022, veniva disposto il mutamento del rito, stante la presenza di questioni giuridiche di una certa complessità, nonché l'approfondimento di una serie di questioni di fatto che potevano richiedere una trattazione non semplificata. All'udienza del 28.3.2022, celebrata mediante trattazione scritta della causa, venivano assegnati i termini ex art.183 c.6 c.p.c., come chiesti da parte convenuta. Con la memoria secondo Contr termine ex art.183 c.6 c.p.c. la chiedeva prova per testi e ordine di esibizione, mentre parte attrice non articolava mezzi istruttori. In data 19.6.2023, ritenuta matura per la decisione sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tanto premesso si osserva quanto segue. Nel giudizio avente ad oggetto la domanda restitutoria proposta da parte attrice, volta ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di canone per il servizio di depurazione delle acque reflue nel periodo compreso tra il 2011 e il 2015, va preliminarmente richiamato l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui, in materia di servizio idrico integrato, la tariffa – in tutte le sue componenti – costituisce il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, sicché il soggetto esercente il servizio, che pretenda il pagamento del canone anche per la voce relativa alla depurazione, è tenuto a dimostrare, ex art. 2697, co. 2 c.c.,
- 4 - l'esistenza e il corretto funzionamento dell'impianto nel periodo oggetto di fatturazione (cfr. Cass. n. 14042/2013; Cass. n. 11270/2020). Ed invero, tale principio si inserisce nel più generale schema dell'inadempimento contrattuale, secondo cui il creditore (nel caso di specie, l'utente del servizio idrico) ha l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo grava la prova dell'esatto adempimento (Cass. n. 826/2015). In altri termini, era onere della resistente – quale CP_2 soggetto che ha emesso le fatture e richiesto il pagamento della quota di depurazione – dimostrare che, nel periodo 2011–2015, l'impianto di depurazione di risultava effettivamente funzionante e conforme agli CP_4 standard normativi. Come anche la giurisprudenza di legittimità ha sovente affermato, “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto”; ne consegue che, ove il servizio di depurazione non sia stato fornito, ma quella quota di tariffa sia stata comunque versata, è nei confronti della controparte del contratto di utenza che la pretesa restitutoria va azionata, in quanto è alla “effettiva fruizione del servizio di depurazione” che, “per la rilevata natura sinallagmatica del rapporto”, risulta “condizionato l'accoglimento della pretesa di pagamento” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14042). Orbene, nel caso di specie, parte convenuta ha dedotto che il servizio fosse regolarmente erogato, producendo documentazione amministrativa, articoli di stampa, note del Comune di Napoli e della Regione Campania e facendo riferimento ad attività di rifunzionalizzazione dell'impianto. Tuttavia, tale documentazione si è rivelata non sufficiente a dimostrare l'effettiva funzionalità dell'impianto per il periodo oggetto di controversia, attestando piuttosto l'avvio o la programmazione di interventi tecnici, senza però fornire una prova specifica e puntuale sull'efficienza dell'impianto e sulla concreta esecuzione della prestazione richiesta all'utente. Al contrario, parte attrice ha allegato sufficienti elementi presuntivi e documentali – tra cui relazioni tecniche, atti di indagini amministrative e giudiziarie – idonei a dimostrare l'inefficienza dell'impianto nel periodo di riferimento, in particolare evidenziando la mancata autorizzazione allo scarico e i reiterati superamenti dei limiti normativi di legge da parte dell'impianto di almeno fino al 2011. Tali elementi, anche se riferiti a un periodo in CP_4 parte antecedente, risultano coerenti e idonei a porre un serio dubbio sulla piena funzionalità dell'impianto nel periodo 2011–2015. Inoltre, parte convenuta non ha dimostrato, come era suo onere fare, di aver sostenuto oneri riconducibili alle attività di progettazione, realizzazione o completamento dell'impianto, ai sensi dell'art.
8-sexies del D.L. 208/2008, conv. in L. 13/2009, norma che consente la legittima esazione del canone anche in assenza di un impianto funzionante, solo laddove sia dimostrabile
- 5 - che le somme riscosse siano state effettivamente destinate a rendere operativo il servizio di depurazione. Peraltro, è stata la stessa convenuta ad aver dedotto di riscuotere le somme per poi riversarle alla Regione Campania e al Comune di Napoli;
sicché, per tali motivi l'azienda risulta l'effettiva accipiens secondo l'istituto CP_2 dell'indebito oggettivo, ed in quanto tale, è tenuta a ripetere ciò che ha incassato in mancanza di esatta esecuzione della prestazione. A conferma dell'ineffettività del servizio di depurazione nel periodo in contestazione, rilevante è la relazione tecnica redatta dall'ingegnere Per_3
già depositata nell'ambito del procedimento R.G. 51157/2012 dinanzi
[...] al Giudice di Pace di Napoli, e prodotta in atti dalla parte attrice, i cui contenuti, per completezza tecnica e coerenza con gli ulteriori elementi probatori acquisiti, assumono piena valenza indiziaria e supporto probatorio ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Dalla suddetta relazione si evince chiaramente che il Depuratore di per CP_4 l'intero periodo compreso tra il 2001 e il 2011, «non rispettava i criteri qualitativi della depurazione». Come evidenziato dal tecnico, l'impianto, progettato secondo i criteri della legge Merli (L. n. 319/76), non ha subito «i necessari adeguamenti con opere civili e impiantistiche» che gli avrebbero consentito di trattare le acque reflue in conformità alle sopravvenute normative ambientali, in particolare quelle introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche. Ancora, nella stessa relazione si afferma che: «si può affermare che il depuratore di non ha funzionato correttamente in tutte le sue fasi di CP_4 depurazione nel periodo dal 2001 al 2011». Tale disfunzione è ulteriormente confermata dall'analisi della documentazione tecnica estratta dal fascicolo e relativa ai verbali di sopralluogo e prelievo effettuati CP_6 dall' , che risulta limitata a soli 18 prelievi nell'arco temporale tra Pt_2 agosto 2008 e gennaio 2011. Ebbene, solo tre di tali campioni (20.1.2009, 2.11.2011 e 6.12.2011) risultano conformi ai parametri normativi, a riprova del cronico malfunzionamento dell'impianto. Si evidenzia, inoltre, come in tutti i verbali di prelievo allegati alla perizia sia riportata la medesima annotazione del tecnico dell' , secondo cui Pt_2 l'impianto di non era dotato di autorizzazione allo scarico in corpo CP_4 idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, rendendo dunque non solo inefficiente, ma anche formalmente irregolare la gestione del servizio di depurazione. Tali elementi, nel loro complesso, dimostrano inequivocabilmente che nel periodo antecedente e almeno fino all'anno 2011
– termine di riferimento anche per la presente controversia – il servizio di depurazione non era erogato in modo conforme né sul piano tecnico né su quello normativo. La mancata prova del contrario da parte della società convenuta, la quale non ha prodotto alcuna perizia o documentazione tecnica idonea a dimostrare l'effettivo e regolare funzionamento dell'impianto negli anni 2011–2015, conferma la fondatezza della domanda attorea sotto il profilo
- 6 - del mancato adempimento contrattuale da parte del gestore del servizio idrico. Pertanto, non risulta né provata l'effettiva funzionalità dell'impianto nel periodo considerato, né che le somme richieste siano correlate a investimenti o lavori di adeguamento rientranti nel perimetro dell'art.
8-sexies sopra richiamato. Per tali motivi, deve ritenersi fondata la domanda attorea di restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di canone di depurazione per il periodo 2011–2015, con conseguente accoglimento della domanda. Per completezza espositiva, si rileva che se nel giudizio di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., grava sull'attore l'onere di dimostrare non solo l'assenza di causa giustificativa della prestazione, ma anche l'effettivo versamento dell'importo richiesto in restituzione, tuttavia, nel caso di specie, la convenuta non ha specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'avvenuto pagamento delle fatture allegate dalla ricorrente, limitandosi ad affermare l'assenza delle ricevute a supporto. Orbene, tale mancata contestazione specifica comporta che l'allegazione dell'avvenuto pagamento debba ritenersi acquisita al processo, atteso che non ha formulato CP_2 alcuna precisa eccezione sull'effettiva inesistenza dei pagamenti, ma si è limitata a sollevare rilievi meramente formali. In ogni caso, la ricorrente ha fornito un ulteriore elemento documentale di conforto, richiamando la fattura n. 3/2021, nella quale si legge espressamente che “I vostri pagamenti precedenti sono regolari. Grazie”. Tale dicitura, proveniente dallo stesso gestore del servizio, costituisce una ricognizione chiara e inequivoca dell'avvenuto integrale pagamento delle fatture precedenti, comprensive di quelle oggetto della presente domanda restitutoria. Né la convenuta ha mai revocato in dubbio la veridicità o riferibilità di tale attestazione. Quanto alla determinazione dell'importo richiesto, parte attrice ha evidenziato come il calcolo effettuato da BC risulti incompleto e non corretto, in quanto: non tiene conto della fattura n.4/2012, recante un addebito di €600,00 a titolo di depurazione;
omette di includere la voce di €80,00 presente nella fattura n.2/2013, anch'essa riferibile al medesimo servizio;
trascura le somme relative agli interessi per ritardato pagamento riconducibili al canone di depurazione;
non applica l'VA al 10%, prevista per i servizi in questione. Dall'analisi complessiva della documentazione in atti e dalla ricostruzione contabile effettuata da parte attrice, risulta che la somma di €5.365,80, richiesta in restituzione, corrisponde effettivamente al totale delle somme indebitamente corrisposte a titolo di canone di depurazione nel periodo 2011– 2015. Nessuna prova contraria è stata fornita dalla resistente in grado di incrinare tale ricostruzione. Pertanto, la domanda deve essere accolta nella sua interezza, anche con riguardo al quantum, risultando la stessa congruamente motivata, documentata e non specificamente contestata dalla controparte. Infine, sulla richiesta di compensazione delle spese di lite formulata da
[...]
questa non può essere accolta, risultando del tutto infondata alla luce CP_2
- 7 - del consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, in materia. Come correttamente evidenziato dalla parte attrice, la questione oggetto del presente giudizio risulta da tempo definita in termini univoci dalla Suprema Corte, la quale ha più volte ribadito principi di diritto oramai granitici, con conseguente assenza di margini di incertezza interpretativa. Anche la giurisprudenza di merito si è allineata a tale indirizzo, come attestato dalle recenti pronunce del Tribunale di Napoli – tra cui, in particolare, la sentenza n. 11089/2023 della XII Sezione, la sentenza n. 9611/2022 e la n. 21227/2020 della XI Sezione, nonché l'ordinanza n. 2125/2022 – che confermano l'assenza di qualsivoglia contrasto giurisprudenziale interno. Pertanto, in assenza di profili di novità o di oggettiva complessità della questione trattata, non sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, c.2, c.p.c. Ne consegue che le spese del presente giudizio vanno integralmente poste a carico della parte convenuta, la quale, nonostante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha omesso ogni forma di spontaneo adempimento, costringendo la parte ricorrente a promuovere il presente giudizio al solo fine di ottenere il ristoro di somme indebitamente percepite. Le spese del presente procedimento, pertanto, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.8547/2021 R.G.A.C., pendente tra Parte_1 e ogni contraria istanza
[...] RT disattesa e questione assorbita, così provvede: 1)Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna
[...] alla restituzione a di tutti i CO Parte_1 corrispettivi pagati a titolo di canone di depurazione per il complessivo importo di euro 5.365,80 IVA compresa, oltre interessi al tasso legale dalla data dei versamenti;
2)Condanna al pagamento delle spese RT di lite in favore di che liquida in €2.540,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, da attribuire all'avvocato Clemente Bellecca, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 19.7.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
- 8 - La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.8547/2021 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 31.3.2025 TRA
con sede in Napoli alla Via Parroco Giustino Parte_1 Russolillo n. 14, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche al n. 548, in persona del legale rappresentante pro tempore AC. , nato a CP_1 Napoli il 02.06.1969, C.F. elettivamente domiciliata in C.F._1 Napoli, Centro Direzionale Is. E/2, presso lo studio dell'avvocato Clemente Bellecca, c.f. , che la rappresenta e difende come da C.F._2 procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione;
-attrice E
P. VA , in persona del RT P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Napoli alla Piazza Amedeo n. 1, presso lo studio dell'avvocato Massimo Cesàro, c.f.
, che la rappresenta e difende come da procura C.F._3 rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-convenuta
Conclusioni: all'udienza del 31.3.2025 le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con ricorso ex art.702bis ritualmente notificato, la Parte_1 esponeva di aver stipulato un contratto per il servizio di depurazione con la codice utente n.240050520414431. In CO particolare, la ricorrente riferiva di aver pagato le fatture emesse dalla resistente dalla n.4/11 alla n.4/15, contenenti le quote dei canoni di depurazione. Tuttavia, il servizio di depurazione non era mai stato concretamente erogato, stante l'inefficienza del che serve Controparte_4 la città di Napoli. Sicché, in data 2.3.2021, inviava alla suddetta Azienda una lettera raccomandata A/R di costituzione in mora, con la quale chiedeva, senza alcun esito, il rimborso dei canoni di depurazione corrisposti. Infatti, la ricorrente evidenziava che la Corte Costituzionale, con sentenza n.335/2008, aveva ritenuto, anche al fine di declaratoria di incostituzionalità, che la tariffa di depurazione era da intendersi come corrispettivo di prestazioni e non come tributo. Al fine di dimostrare che il depuratore non aveva funzionato per il periodo indicato, la ricorrente richiamava la relazione peritale effettuata dall'ingegnere incaricato in data 29.7.2009 dalla Procura della Persona_1 Repubblica di Napoli, nell'ambito del procedimento penale recante n.29295/09 R.G.N.R. avente ad oggetto l'analisi dello stato dell'impianto di depurazione di nel quale si leggeva che l'impianto di trattamento di CP_4
Napoli Ovest appariva complessivamente vetusto ed obsoleto con strutture, carpenterie, piping ed opere elettromeccaniche, per la quasi totalità a fine vita. Alla suddetta documentazione andava ad aggiungersi quella riguardante le dichiarazioni rese alla stampa dal Direttore Generale dell' , dott. Pt_2
, relativa alla circostanza che “tutti i depuratori della Regione, ad Per_2 eccezione di quelli di Sarno, non sono adeguati. Ciò significa che anche se gli impianti funzionassero a regime, in ogni caso non sarebbero in grado di rispettare l'insieme dei parametri previsti dalla legge”. Inoltre, da molteplici anni si susseguivano denunce di malfunzionamento o mancato funzionamento del depuratore di tra cui quella risalente a CP_4 luglio 2001 e proveniente da una Società specializzata, quale l' , CP_5 consistente in un'analisi prestazionale dell'impianto di depurazione. Altresì, tale inefficienza del depuratore di era emersa anche dalla CP_4 relazione sullo stato degli impianti di depurazione disposta dalla Regione Campania in data 5.12.2007, nella quale non si osservava alcuna evidenza di avvio dei lavori di adeguamento degli impianti. Altresì, ulteriori evidenze erano emerse da: la diffida ad adempiere da parte della Regione Campania del 13.9.2010, il Verbale del 30.09.2010 per la gestione transitoria tra Regione Campania e l'Accordo tra la Regione Campania e CP_6 Parte_3 la del 18.4.2011, nonché, la Relazione sullo stato generale degli CP_6 impianti del 18.4.2011, i comunicati Goletta Verde 2011-2012 il decreto dirigenziale della Regione Campania del 19.03.2012 e la Commissione Consiliare speciale – seduta n. 46/A del 31.07.2012 , l'Atto parlamentare del 5.02.2013 – Indagine “marea nera”, tutti attestanti il mancato funzionamento dell'impianto. Infine, vi era la relazione peritale espletata dal C.T.U. Persona_3 nell'ambito del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Napoli, recante
- 2 - R.G. 51157/2012, dalla quale si evinceva che il depuratore di negli CP_4 anni 2001 – 2011, “Non rispetta i criteri qualitativi della depurazione. È ampiamente documentato che l'impianto progettato in rispondenza della Legge Merli n. 319/76 non ha subito nel periodo 2001-2011 i necessari adeguamenti con opere civili impiantistiche che consentissero un trattamento delle acque in conformità ai requisiti imposti dalle successive normative...si può affermare che il depuratore di Cuma non ha funzionato correttamente in tutte le sue fasi di depurazione nel periodo dal 2001 al 2011”. Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di “1) Accertare e dichiarare che le somme pagate dall'istante, a titolo di canone di depurazione, sono state indebitamente e illegittimamente percepite dalla “ RT
, stante l'inadempimento contrattuale;
2) Per l'effetto, condannare la
[...]
“ alla restituzione di tutti i corrispettivi CO pagati a titolo di canone di depurazione per il complessivo importo di euro 5.365,80 IVA compresa, così come risultante dalle Fatture BC-Napoli dalla 4/11 alla 4/15, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria;
3) In via subordinata, condannare la “ alla CO restituzione della somma ritenuta di giustizia anche all'esito delle risultanze processuali;
4) Condannare, altresì, la “ CO convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre R.F., IVA e C.P.A come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatari”. Contr Si costituiva nel giudizio la sostenendo che le somme versate negli anni in questione costituivano oneri necessari per il completamento delle opere indispensabili all'attivazione del servizio di depurazione, come previsto dall'art. 8 sexies del D.L. 208/2008. A tal fine, produceva ampia documentazione che attestava l'effettivo impiego di tali somme a copertura degli oneri. La resistente rilevava, inoltre, che era incontestabile l'esistenza di un depuratore nella Regione Campania e, conseguentemente, l'effettivo utilizzo da parte della ricorrente di un servizio pubblico di depurazione. Contestava però la richiesta di restituzione delle somme versate nel periodo 2011-2015, asserendo che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l'impianto di era stato regolarmente funzionante in quel periodo grazie CP_4 alle opere di rifunzionalizzazione e adeguamento eseguite successivamente al 2011, anche in seguito alla gestione da parte del raggruppamento temporaneo d'imprese IZ e EZ Italia. La resistente affermava che la documentazione e le prove prodotte dalla ricorrente si riferivano a un periodo precedente ai fatti oggetto di causa (1998- 2010) e pertanto non potevano costituire elemento presuntivo del malfunzionamento dell'impianto nel periodo 2011-2015. Aggiungeva che la perizia tecnica prodotta dalla ricorrente era stata redatta senza alcun sopralluogo sull'impianto, limitandosi all'esame di documenti riferiti al periodo antecedente il 2011, e pertanto risultava carente e inattendibile. Sottolineava, infine, che la ricorrente non aveva dimostrato con adeguata
- 3 - documentazione l'effettivo pagamento delle somme oggetto di restituzione, limitandosi ad allegare le fatture ma senza produrre le ricevute di pagamento, il che rendeva la domanda inesatta e generica, oltre che priva di fondamento. In ordine alla posizione di la resistente spiegava che tale società CP_2 svolgeva esclusivamente il ruolo di riscossione delle tariffe di depurazione per conto della Regione Campania, che era l'ente proprietario dell'impianto di e responsabile del servizio di depurazione, e che pertanto ogni CP_4 eventuale responsabilità doveva essere riferita a quest'ultima. Concludeva, chiedendo in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Regione Campania;
in via gradata di rigettare la domanda della ricorrente in quanto infondata;
in ogni caso, chiedeva la compensazione delle spese legali per l'accoglimento parziale del ricorso limitato alla somma di
€4.291,37 e comunque la condanna diretta della Regione Campania a manlevare la Società resistente per tutto quanto dovesse essere riconosciuto alla ricorrente a titolo di sorte capitale e per le spese legali. Con ordinanza del 19.1.2022, il Giudice, esaminata l'istanza di chiamata in causa della Regione Campania formulata da richiamava il principio CP_2 espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite, con sentenza n. 4309/2010, secondo cui, al di fuori dei casi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., la chiamata in causa del terzo è rimessa alla discrezionalità del giudice.
Ritenuto che
nel caso di specie non ricorrevano i presupposti per configurare un litisconsorzio necessario, rigettava l'istanza per esigenze di economia processuale e rispetto del principio di ragionevole durata del processo. Con ordinanza del 27.1.2022, veniva disposto il mutamento del rito, stante la presenza di questioni giuridiche di una certa complessità, nonché l'approfondimento di una serie di questioni di fatto che potevano richiedere una trattazione non semplificata. All'udienza del 28.3.2022, celebrata mediante trattazione scritta della causa, venivano assegnati i termini ex art.183 c.6 c.p.c., come chiesti da parte convenuta. Con la memoria secondo Contr termine ex art.183 c.6 c.p.c. la chiedeva prova per testi e ordine di esibizione, mentre parte attrice non articolava mezzi istruttori. In data 19.6.2023, ritenuta matura per la decisione sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tanto premesso si osserva quanto segue. Nel giudizio avente ad oggetto la domanda restitutoria proposta da parte attrice, volta ad ottenere la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di canone per il servizio di depurazione delle acque reflue nel periodo compreso tra il 2011 e il 2015, va preliminarmente richiamato l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui, in materia di servizio idrico integrato, la tariffa – in tutte le sue componenti – costituisce il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, sicché il soggetto esercente il servizio, che pretenda il pagamento del canone anche per la voce relativa alla depurazione, è tenuto a dimostrare, ex art. 2697, co. 2 c.c.,
- 4 - l'esistenza e il corretto funzionamento dell'impianto nel periodo oggetto di fatturazione (cfr. Cass. n. 14042/2013; Cass. n. 11270/2020). Ed invero, tale principio si inserisce nel più generale schema dell'inadempimento contrattuale, secondo cui il creditore (nel caso di specie, l'utente del servizio idrico) ha l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo grava la prova dell'esatto adempimento (Cass. n. 826/2015). In altri termini, era onere della resistente – quale CP_2 soggetto che ha emesso le fatture e richiesto il pagamento della quota di depurazione – dimostrare che, nel periodo 2011–2015, l'impianto di depurazione di risultava effettivamente funzionante e conforme agli CP_4 standard normativi. Come anche la giurisprudenza di legittimità ha sovente affermato, “la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto”; ne consegue che, ove il servizio di depurazione non sia stato fornito, ma quella quota di tariffa sia stata comunque versata, è nei confronti della controparte del contratto di utenza che la pretesa restitutoria va azionata, in quanto è alla “effettiva fruizione del servizio di depurazione” che, “per la rilevata natura sinallagmatica del rapporto”, risulta “condizionato l'accoglimento della pretesa di pagamento” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14042). Orbene, nel caso di specie, parte convenuta ha dedotto che il servizio fosse regolarmente erogato, producendo documentazione amministrativa, articoli di stampa, note del Comune di Napoli e della Regione Campania e facendo riferimento ad attività di rifunzionalizzazione dell'impianto. Tuttavia, tale documentazione si è rivelata non sufficiente a dimostrare l'effettiva funzionalità dell'impianto per il periodo oggetto di controversia, attestando piuttosto l'avvio o la programmazione di interventi tecnici, senza però fornire una prova specifica e puntuale sull'efficienza dell'impianto e sulla concreta esecuzione della prestazione richiesta all'utente. Al contrario, parte attrice ha allegato sufficienti elementi presuntivi e documentali – tra cui relazioni tecniche, atti di indagini amministrative e giudiziarie – idonei a dimostrare l'inefficienza dell'impianto nel periodo di riferimento, in particolare evidenziando la mancata autorizzazione allo scarico e i reiterati superamenti dei limiti normativi di legge da parte dell'impianto di almeno fino al 2011. Tali elementi, anche se riferiti a un periodo in CP_4 parte antecedente, risultano coerenti e idonei a porre un serio dubbio sulla piena funzionalità dell'impianto nel periodo 2011–2015. Inoltre, parte convenuta non ha dimostrato, come era suo onere fare, di aver sostenuto oneri riconducibili alle attività di progettazione, realizzazione o completamento dell'impianto, ai sensi dell'art.
8-sexies del D.L. 208/2008, conv. in L. 13/2009, norma che consente la legittima esazione del canone anche in assenza di un impianto funzionante, solo laddove sia dimostrabile
- 5 - che le somme riscosse siano state effettivamente destinate a rendere operativo il servizio di depurazione. Peraltro, è stata la stessa convenuta ad aver dedotto di riscuotere le somme per poi riversarle alla Regione Campania e al Comune di Napoli;
sicché, per tali motivi l'azienda risulta l'effettiva accipiens secondo l'istituto CP_2 dell'indebito oggettivo, ed in quanto tale, è tenuta a ripetere ciò che ha incassato in mancanza di esatta esecuzione della prestazione. A conferma dell'ineffettività del servizio di depurazione nel periodo in contestazione, rilevante è la relazione tecnica redatta dall'ingegnere Per_3
già depositata nell'ambito del procedimento R.G. 51157/2012 dinanzi
[...] al Giudice di Pace di Napoli, e prodotta in atti dalla parte attrice, i cui contenuti, per completezza tecnica e coerenza con gli ulteriori elementi probatori acquisiti, assumono piena valenza indiziaria e supporto probatorio ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Dalla suddetta relazione si evince chiaramente che il Depuratore di per CP_4 l'intero periodo compreso tra il 2001 e il 2011, «non rispettava i criteri qualitativi della depurazione». Come evidenziato dal tecnico, l'impianto, progettato secondo i criteri della legge Merli (L. n. 319/76), non ha subito «i necessari adeguamenti con opere civili e impiantistiche» che gli avrebbero consentito di trattare le acque reflue in conformità alle sopravvenute normative ambientali, in particolare quelle introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche. Ancora, nella stessa relazione si afferma che: «si può affermare che il depuratore di non ha funzionato correttamente in tutte le sue fasi di CP_4 depurazione nel periodo dal 2001 al 2011». Tale disfunzione è ulteriormente confermata dall'analisi della documentazione tecnica estratta dal fascicolo e relativa ai verbali di sopralluogo e prelievo effettuati CP_6 dall' , che risulta limitata a soli 18 prelievi nell'arco temporale tra Pt_2 agosto 2008 e gennaio 2011. Ebbene, solo tre di tali campioni (20.1.2009, 2.11.2011 e 6.12.2011) risultano conformi ai parametri normativi, a riprova del cronico malfunzionamento dell'impianto. Si evidenzia, inoltre, come in tutti i verbali di prelievo allegati alla perizia sia riportata la medesima annotazione del tecnico dell' , secondo cui Pt_2 l'impianto di non era dotato di autorizzazione allo scarico in corpo CP_4 idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, rendendo dunque non solo inefficiente, ma anche formalmente irregolare la gestione del servizio di depurazione. Tali elementi, nel loro complesso, dimostrano inequivocabilmente che nel periodo antecedente e almeno fino all'anno 2011
– termine di riferimento anche per la presente controversia – il servizio di depurazione non era erogato in modo conforme né sul piano tecnico né su quello normativo. La mancata prova del contrario da parte della società convenuta, la quale non ha prodotto alcuna perizia o documentazione tecnica idonea a dimostrare l'effettivo e regolare funzionamento dell'impianto negli anni 2011–2015, conferma la fondatezza della domanda attorea sotto il profilo
- 6 - del mancato adempimento contrattuale da parte del gestore del servizio idrico. Pertanto, non risulta né provata l'effettiva funzionalità dell'impianto nel periodo considerato, né che le somme richieste siano correlate a investimenti o lavori di adeguamento rientranti nel perimetro dell'art.
8-sexies sopra richiamato. Per tali motivi, deve ritenersi fondata la domanda attorea di restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di canone di depurazione per il periodo 2011–2015, con conseguente accoglimento della domanda. Per completezza espositiva, si rileva che se nel giudizio di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., grava sull'attore l'onere di dimostrare non solo l'assenza di causa giustificativa della prestazione, ma anche l'effettivo versamento dell'importo richiesto in restituzione, tuttavia, nel caso di specie, la convenuta non ha specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'avvenuto pagamento delle fatture allegate dalla ricorrente, limitandosi ad affermare l'assenza delle ricevute a supporto. Orbene, tale mancata contestazione specifica comporta che l'allegazione dell'avvenuto pagamento debba ritenersi acquisita al processo, atteso che non ha formulato CP_2 alcuna precisa eccezione sull'effettiva inesistenza dei pagamenti, ma si è limitata a sollevare rilievi meramente formali. In ogni caso, la ricorrente ha fornito un ulteriore elemento documentale di conforto, richiamando la fattura n. 3/2021, nella quale si legge espressamente che “I vostri pagamenti precedenti sono regolari. Grazie”. Tale dicitura, proveniente dallo stesso gestore del servizio, costituisce una ricognizione chiara e inequivoca dell'avvenuto integrale pagamento delle fatture precedenti, comprensive di quelle oggetto della presente domanda restitutoria. Né la convenuta ha mai revocato in dubbio la veridicità o riferibilità di tale attestazione. Quanto alla determinazione dell'importo richiesto, parte attrice ha evidenziato come il calcolo effettuato da BC risulti incompleto e non corretto, in quanto: non tiene conto della fattura n.4/2012, recante un addebito di €600,00 a titolo di depurazione;
omette di includere la voce di €80,00 presente nella fattura n.2/2013, anch'essa riferibile al medesimo servizio;
trascura le somme relative agli interessi per ritardato pagamento riconducibili al canone di depurazione;
non applica l'VA al 10%, prevista per i servizi in questione. Dall'analisi complessiva della documentazione in atti e dalla ricostruzione contabile effettuata da parte attrice, risulta che la somma di €5.365,80, richiesta in restituzione, corrisponde effettivamente al totale delle somme indebitamente corrisposte a titolo di canone di depurazione nel periodo 2011– 2015. Nessuna prova contraria è stata fornita dalla resistente in grado di incrinare tale ricostruzione. Pertanto, la domanda deve essere accolta nella sua interezza, anche con riguardo al quantum, risultando la stessa congruamente motivata, documentata e non specificamente contestata dalla controparte. Infine, sulla richiesta di compensazione delle spese di lite formulata da
[...]
questa non può essere accolta, risultando del tutto infondata alla luce CP_2
- 7 - del consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, in materia. Come correttamente evidenziato dalla parte attrice, la questione oggetto del presente giudizio risulta da tempo definita in termini univoci dalla Suprema Corte, la quale ha più volte ribadito principi di diritto oramai granitici, con conseguente assenza di margini di incertezza interpretativa. Anche la giurisprudenza di merito si è allineata a tale indirizzo, come attestato dalle recenti pronunce del Tribunale di Napoli – tra cui, in particolare, la sentenza n. 11089/2023 della XII Sezione, la sentenza n. 9611/2022 e la n. 21227/2020 della XI Sezione, nonché l'ordinanza n. 2125/2022 – che confermano l'assenza di qualsivoglia contrasto giurisprudenziale interno. Pertanto, in assenza di profili di novità o di oggettiva complessità della questione trattata, non sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, c.2, c.p.c. Ne consegue che le spese del presente giudizio vanno integralmente poste a carico della parte convenuta, la quale, nonostante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha omesso ogni forma di spontaneo adempimento, costringendo la parte ricorrente a promuovere il presente giudizio al solo fine di ottenere il ristoro di somme indebitamente percepite. Le spese del presente procedimento, pertanto, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.8547/2021 R.G.A.C., pendente tra Parte_1 e ogni contraria istanza
[...] RT disattesa e questione assorbita, così provvede: 1)Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna
[...] alla restituzione a di tutti i CO Parte_1 corrispettivi pagati a titolo di canone di depurazione per il complessivo importo di euro 5.365,80 IVA compresa, oltre interessi al tasso legale dalla data dei versamenti;
2)Condanna al pagamento delle spese RT di lite in favore di che liquida in €2.540,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, da attribuire all'avvocato Clemente Bellecca, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 19.7.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
- 8 - La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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