Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 29/04/2025, n. 8324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8324 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08324/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02221/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2221 del 2025, proposto da
NI IU, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente a mezzo p.e.c. dell’8/1/2025, volta ad esaminare ed estrarre copia, in carta libera, dell’accertamento esecutivo n. 3896919956 notificato il 24.05.2024 relativo a TARI anno 2021e della rispettiva relata di notifica, ivi comprese le comunicazioni di avvenuta notifica (C.A.N.) e le comunicazioni di avvenuto deposito (C.A.D.), e di qualsivoglia atto interruttivo dell’eventuale prescrizione emesso relativamente all’atto di riscossione su indicato;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza dell’8 aprile 2025 con la quale la parte ricorrente chiede dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 23 aprile 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente riferisce di avere fatto pervenire, con p.e.c. dell’8/1/2025, alla Napoli Obiettivo Valore S.r.l., avente sede legale in Roma, istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 184/2006, volta ad esaminare ed estrarre copia, in carta libera, di quanto meglio specificato in epigrafe.
2. Il ricorrente, quindi, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta, è insorto avverso il silenzio diniego su di essa tacitamente formatosi ex art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, con ricorso ritualmente notificato alla controparte in data 14/2/2025 e tempestivamente depositato in giudizio in pari data, a sostegno del quale ha dedotto il seguente, articolato, motivo di gravame: “ Violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, commi 1, lett. b) e 6, e 24, comma 7, della Legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. ”
2.1 Afferma, in particolare, il ricorrente che il silenzio diniego formatosi sulla propria istanza di accesso si porrebbe in contrasto sia con le disposizioni che la Legge n. 241/1990 detta specificamente a garanzia del c.d. accesso difensivo, avendo egli ampiamente dimostrato il proprio interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i provvedimenti oggetto della richiesta ostensiva di cui trattasi, sia, e più in generale, con i principi costituzionali di buona amministrazione, di imparzialità e ragionevolezza, essendo gli atti richiesti necessari al fine di consentire al medesimo ricorrente il pieno esercizio dei propri diritti.
3. L’8 aprile 2025 il difensore della parte ricorrente ha versato in atti una istanza con la quale, sul presupposto che: “ L’ente ha provveduto all’ostensione della documentazione richiesta solo dopo l’introduzione del giudizio ”, a mezzo p.e.c. dell’1/4/2025, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, “ con conseguente declaratoria del Giudice – alla stregua del criterio della soccombenza virtuale – di regolamentazione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno del ricorrente. ”
4. Napoli Valore S.r.l., pure ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
5. Alla Camera di Consiglio del 23 aprile 2025, la causa è introitata per la decisione.
6. Il Collegio ritiene sussistenti, nella fattispecie di cui è causa, i presupposti normativamente richiesti per dichiarare cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., stante la esplicita istanza di declaratoria in questo senso formulata dalla difesa della parte ricorrente con la memoria/istanza depositata l’8 aprile 2025 e avendo la Società intimata provveduto, nelle more del processo, a ostendere la documentazione richiesta, come evincibile ex actis .
7. Sussistono i presupposti di legge, alla luce dell’esito complessivo della controversia, per disporre la compensazione integrale tra le parti in causa delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
IU Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | IU Licheri |
IL SEGRETARIO