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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Ricciardi Presidente
Dott.ssa Valentina Ferrara Giudice rel.
Dott. Cesare Taraschi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine al n. 10379-1/2019 avente ad oggetto “querela di falso incidentale”
TRA
P. IVA ) sedente in Roma alla Parte_1 P.IVA_1 via Francesco Crispi n. 20, in persona dell'amministratore unico p.t. Sig. Parte_2
(CF ) nato a [...] il [...], nonché
[...] C.F._1
(CF , nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._2 tutti rappresentati e difesi giusta procura speciale rilasciata su separato supporto cartaceo e congiunta all'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 83, comma
3 c.p.c., dall'Avv. Giuseppe Cassese (CF ) C.F._3
- Attore –
CONTRO
partita IVA Controparte_1
, iscritta all'Albo delle al n. , con sede in P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3
Torre del Greco al C.so V. Emanuele, 92/100 Pal. , in persona del suo CP_3
Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Remigio Fiorillo (c.f. C.F._4
) in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo r.g. 8004/2019
[...]
(d.i. 2396/2019) Tribunale di Salerno, e elettivamente domiciliata presso lo studio legale Fiorillo in Salerno alla Via SS. Martiri Salernitani n. 31
- Convenuto –
1 NONCHE'
, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_4
Salerno
- Interventore Necessario –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 10379/2019,
[...]
proponeva querela di falso avverso il documento di sintesi del contratto Parte_3 di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito del 14.10.2016
(vedasi allegato 6 del giudizio principale) deducendo di non aver mai sottoscritto il predetto documento. Sospeso il procedimento principale con conseguente apertura di un sub procedimento di querela di falso, instaurato il contradditorio, si costituiva la convenuta eccependo che la falsità documentale in oggetto sarebbe CP_1 assolutamente ipotetica e l'eventuale falsità non comporterebbe nessuna conseguenza considerato che, il documento non viene indicato nel novero delle posizioni verificate. Chiedeva pertanto la dichiarazione di inammissibilità, o comunque il rigetto della domanda di falso. Disposta CTU grafologica, le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 6.11.2024 nella quale il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Preliminarmente, il Collegio dà atto che il Pubblico Ministero in sede è stato posto nelle condizioni di intervenire nel presente giudizio, risultando soddisfatta la previsione dell'art. 221 c.p.c. Dà altresì atto che non è pervenuto parere del Pubblico
Ministero in sede.
Il collegio è chiamato ad esaminare la domanda di querela di falso proposta in via incidentale e avente ad oggetto la sottoscrizione apposta da sul Parte_3
“documento di sintesi del contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito”. Secondo la prospettazione di parte querelante tale documento non è stato mai sottoscritto.
L'accertamento tecnico di natura grafologica ha esaminato il documento in originale, custodito nelle forme opportune, verificando che “le sottoscrizioni in verifica (X-X) con buona probabilità tecnica non sono riconducibili all'apparente firmatario.
Nei tracciati esaminati (X-X) si rinvengono alcune caratteristiche grafiche tipiche dell'imitazione a mano libera (cfr. ctu p. 24). Si ritiene che le sigle in oggetto (X-X) siano frutto di imitazione a mano libera.”
Nelle proprie operazioni, l'ausiliario del Giudice si è avvalso di alcune scritture comparative certamente riferibili all'attore. Con maggiore precisione si tratta di varie firme originali ed in copia, tra cui quelle apposte sul cartellino relativo alla C.I.
2 NR AV2200582 rilasciata dal Comune di Roma (RM) il 22.04.2014, contratto di apertura di credito in conto corrente a medio termine con garanzia ipotecaria (Rep.
22702- Racc.12382) del 23.05.2016, verbale di riconsegna redatto presso la Stazione dei CC di Roma San Lorenzo in Lucina il 09.05.20. Inoltre la parte querelante è stata sottoposta al saggio grafico.
Parte convenuta insiste per il rigetto della domanda sulla scorta degli esiti probabilistici cui è pervenuto il consulente dalla cui relazione emerge che la falsità documentale in oggetto è assolutamente ipotetica.
Questa considerazione non è rilevante ai fini della valutazione della fondatezza o meno della domanda. Invero, la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 cod. proc. civ., mentre, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana (cfr ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15686 del 27/07/2015; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 14227 del17/12/1999).
Va comunque premesso che la c.t.u. grafologica, alla quale viene affidato l'accertamento della riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulle base delle scritture di comparazione, cioè sul confronto della grafia di chi ha redatto il documento con quella di altri scritti della persona da cui apparentemente proviene, opera quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d. c.t.u. percipiente) e assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova e non già a mero strumento di valutazione;
i suoi risultati costituiscono pertanto, un elemento rilevante, anche se non disgiunto dal restante compendio probatorio, per la formazione del libero convincimento del giudice.
Nel caso di specie il collegio ritiene di condividere i risultati cui è pervenuta la ctu che risulta chiara, completa e pertinente emergendo altresì, dal raffronto tra la sottoscrizione apposta sul documento di sintesi oggetto di verifica e quella apposta dinanzi al Notaio sul contratto di apertura di credito in conto corrente una evidente diversità. Le due sottoscrizioni, presentano ictu oculi molteplici profili di divergenza. Deve, pertanto, ritenersi sulla scorta della prova grafica unitamente al raffronto tra i documenti agli atti che la sottoscrizione apposta sia falsa.
Quindi in accoglimento della querela di falso proposta va dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sul documento di sintesi del contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione linee di credito con data di stampa 14.10.2016, contenente dodici sottoscrizioni in verifica.
Spese processuali
3 Venendo alla spese processuali le stesse vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM
55/2014 e successive modifiche.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
1) accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposta da sul “documento di sintesi del Parte_3 contratto di affidamento in conto corrente e comunicazione di linee di credito”
2) Dispone che la presente sentenza venga annotata sull'originale del documento impugnato a cura della Cancelleria.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della
[...]
. Controparte_1
4) Condanna la Controparte_1 al pagamento delle spese processuali della presente fase liquidate in complessivi euro 3.809 ( euro 851 per la fase di studio, euro 602 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase istruttoria, euro 1453 per la fase decisionale) oltre IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Cassese
Giuseppe .
5) Così deciso dal Tribunale di Salerno, nella camera di consiglio del 10-4-2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. ssa Valentina Ferrara dott. Roberto Ricciardi
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