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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/07/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1019 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. nata a [...] l'[...], CP_1 C.F._1
e
c.f. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
14/01/1977,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Donata CASTALDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , CP_1 Controparte_2
autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2)Affidare i minori e ad entrambi i genitori che ne cureranno in Per_1 Persona_2
comune accordo l'allevamento, l'istruzione e l'educazione con loro collocamento presso la
casa familiare sita in Tezze sul Brenta, Via Don. A. Grotto n. 46/6;
3) Disciplinare i turni di visita del padre nei seguenti termini:
➢ settimana A: i minori staranno con il padre il lunedì e il venerdì dalle 18:00 con
pernotto;
➢ settimana B: i minori staranno con il padre il lunedì dalle 18:00 allorquando il padre
andrà a prenderli presso la casa familiare sino al mattino seguente quando il padre li
accompagnerà a scuola, nonché dal venerdi alle 18:00 circa sino al lunedi mattina
allorquando il padre accompagnerà i minori a scuola.
➢ sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie comprensivi, ad anni
alterni, del giorno di Natale, SAto Stefano, il 31 Dicembre e Primo Gennaio;
il Natale 2025
sarà di competenza della mamma.
➢ metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo. Pasqua 2025 sarà competenza del papà.
➢ ad anni alterni il 25 Aprile, il primo Maggio, il 2 Giugno, il 15 Agosto, il 1 Novembre,
l'8 Dicembre, il giorno del SAto Patrono.
➢ Nelle festività e giorni di vacanza di spettanza al padre, il predetto terrà con sé i
minori salvo diverso accordo tra le parti.
➢ I minori staranno con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, durante le
vacanze estive da concordare e comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni
2 anno.
➢ Il giorno di compleanno dei minori verrà trascorso dai minori con entrambi i genitori.
➢ Ciascun genitore terrà con sé i figli il giorno del proprio compleanno.
➢ I genitori potranno in ogni caso concordare tra loro diversi tempi di accudimento,
custodia e deroghe al calendario e spazi di visita, tenuto conto dell'interesse superiore e
prevalente dei figli.
4) Disporre che il padre corrisponda alla madre a titolo di concorso per le spese di
mantenimento dei figli, da pagarsi con bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, la
somma mensile di € 300,00 -da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT;
5) Disporre che i genitori concorrano nel mantenimento dei figli per le spese straordinarie
così come indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza nella misura del 50%,
previamente concordate tra i genitori e rimborsate dall'uno all'altro che le abbia anticipate
entro la fine di ogni mese, previa esibizione della corrispondente documentazione di spesa.
Le spese per attività extrascolastiche saranno suddivise al 50% purché con preventivo
accordo sullo sport o hobby qualora particolarmente dispendioso.
6)Disporre l'Assegno Unico Universale (e/o ogni misura economica presente e futura a
sostegno delle famiglie con figli a carico erogata da enti pubblici e/o privati) verrà richiesto
e percepito interamente dalla madre.
7) Disporre che l'indennità di frequenza INPS verrà riscossa nel c/c cointestato tra i genitori
ed utilizzata al 50% da entrambi;
8) Disporre che per quanto concerne il budget concesso dalla Regione al figlio, la madre
provvederà alla spesa mensile e si preoccuperà di consegnare gli alimenti al signor CP_2
per le giornate in cui il ragazzo starà con il padre;
9) Disporre che i coniugi sino al 25/09/2033 verseranno, ognuno per la quota del 50%, la
rata del mutuo ipotecario in favore della società . Ogni mese, quindi, la signora CP_3
si impegna a versare, entro il 20 di ogni mese, sul c/c del signor la propria CP_1 CP_2
3 quota di spettanza del mutuo. Il signor si impegna a corrispondere all'Istituto di CP_2
Credito l'importo corrispondente alla rata mensile;
10) Disporre che la casa familiare sita in Tezze Sul Brenta, Via Don. A. Grotto n. 46/6 sia
assegnata alla signora ove la ricorrente continuerà a vivere con i figli;
CP_1
11) Disporre che il signor entro e non oltre l'omologa della separazione provveda ad CP_2
uscire volontariamente dalla casa familiare sita in Tezze Sul Brenta, Via Don. A. Grotto n.
46/6;
12) Dichiarare che i coniugi e sono economicamente CP_1 Controparte_2
indipendenti ed autosufficienti e conseguentemente nulla disporre per il loro reciproco
concorso nel mantenimento;
13) Dichiarare che i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo
dei documenti validi per l'espatrio in favore dei figli.
14) Spese e competenze di causa integralmente rifuse”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/3/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SA TR RN (BR) in data 5/8/2000, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 10/6/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
4 - i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente collocazione degli stessi Per_1 Per_2
presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e come regolamentate dal Per_1 Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Tezze
sul Brenta (VI), Via Don A. Grotto n. 46/6, in favore di , quale genitore CP_1
convivente con i figli minori e Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio in favore dei figli;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti CP_1 Controparte_2
in matrimonio in SA TR RN (BR) in data 05/08/2000 con atto trascritto al n. 42,
parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA TR
RN (BR) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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