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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Foglio da considerare parte integrante del verbale di udienza del 11.11.2025 nella causa civile in grado di appello rubricata sub R.G. 592/2024
R.G. 592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati: dott. MA IT Presidente dott. Emma Manzionna Consigliere dott. MA IA RT Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 592/2024 promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 con il patrocinio dell'avv. CALVIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in CORSO
UMBERTO I, 34 ORTA NOVA presso il difensore avv. CALVIO ALESSANDRO
Appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCO MARIA Controparte_1 P.IVA_1
EL R., elettivamente domiciliato in C/O AVV. CARMELA LA CAVA VIA ISONZO N. 23
, presso il difensore avv. TURCO MARIA EL R. Controparte_2
Appellato
avverso la sentenza n. 786/2024 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 14/03/2024, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 26 marzo 2024
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Foglio da considerare parte integrante del verbale di udienza del 11.11.2025 nella causa civile in grado di appello rubricata sub R.G. 592/2024
All'udienza del 11.11.2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni scritte rassegnate dai procuratori delle parti con rispettive note di trattazione, con allegati atti di rinuncia e accettazione, già depositati in data 20.12.2024.
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615 1° comma c.p.c.)”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il processo di primo grado.
Con l'atto di precetto opposto, notificato il 15/09/2022, quale Controparte_1 cessionaria di crediti in blocco di ha intimato agli odierni appellanti (ed altri) il Controparte_3 pagamento solidale, quali fidejussori della debitrice principale Parte_4
”, della complessiva somma di € 335.912,43 (oltre interessi successivi), in forza
[...] di sentenza n. 1519/2018 emessa il 7/09/2018 dalla Corte d'Appello di Bari Avverso tale precetto, gli intimati indicati in epigrafe hanno proposto opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c., eccependo la mancanza di un idoneo titolo esecutivo e l'insussistenza, nella sentenza azionata, di un capo condannatorio, fatta eccezione che per le spese di lite. Nel costituirsi prontamente in giudizio,
l'opposta ha contestato ogni avverso dedotto ed insistito per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale così decideva:
<<1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto impugnato;
2. condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese di lite relative anche alla fase di reclamo, liquidandole in € 174 per esborsi ed € 11.249 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.>> (cfr. testualmente).
2. - L'appello.
Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, hanno proposto appello gli opponenti al precetto chiedendo alla Corte di <<… riformare integralmente la sentenza n. 786/2024 pubblicata dal
Tribunale di Foggia in data 14/03/2024. In conseguenza e per gli effetti, nel merito, accertare e dare atto che la società opposta, odierna appellata non è legittimata, né titolare, né portatrice di alcun valido titolo esecutivo e che, in ogni caso, la sentenza n. 1519/18 della Corte di Appello di Bari non contiene la condanna al pagamento delle somme richieste, per gli effetti, dichiarare la illegittimità dell'atto di precetto opposto e per cui è causa;
condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. >> (testualmente dall'atto di appello).
Si è costituita l'appellata che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del gravame con vittoria delle spese del grado. pagina 2 di 3 Foglio da considerare parte integrante del verbale di udienza del 11.11.2025 nella causa civile in grado di appello rubricata sub R.G. 592/2024
Con atto del 19.12.2024, depositato nel fascicolo telematico il 20.12.2024, significando di avere raggiunto un accordo transattivo, le parti appellanti hanno personalmente rinunziato agli atti del giudizio e l'appellata, con atto depositato il 20.12.2024 ha accettato la rinunzia per il tramite del procuratore a ciò espressamente delegato;
entrambe hanno chiesto compensarsi le spese di lite.
All'odierna udienza, già fissata, preso atto dell'intervenuta rinuncia la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio e dichiara l'estinzione del processo essendo state regolarmente formalizzate la rinunzia e l'accettazione.
La pronuncia si assume nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale e ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n.
31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Circa il regolamento delle spese processuali, esse vengono integralmente compensate su espresso accordo delle parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, eccezione, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 786/2024 del Tribunale di Parte_2 Parte_3
Foggia, pubblicata il 14/03/2024, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) spese processuali integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari 11 novembre 2025
Il Consigliere est.
MA IA RT
Il Presidente
MA IT
pagina 3 di 3
R.G. 592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati: dott. MA IT Presidente dott. Emma Manzionna Consigliere dott. MA IA RT Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 592/2024 promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 con il patrocinio dell'avv. CALVIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in CORSO
UMBERTO I, 34 ORTA NOVA presso il difensore avv. CALVIO ALESSANDRO
Appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCO MARIA Controparte_1 P.IVA_1
EL R., elettivamente domiciliato in C/O AVV. CARMELA LA CAVA VIA ISONZO N. 23
, presso il difensore avv. TURCO MARIA EL R. Controparte_2
Appellato
avverso la sentenza n. 786/2024 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 14/03/2024, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 26 marzo 2024
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Foglio da considerare parte integrante del verbale di udienza del 11.11.2025 nella causa civile in grado di appello rubricata sub R.G. 592/2024
All'udienza del 11.11.2025 la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni scritte rassegnate dai procuratori delle parti con rispettive note di trattazione, con allegati atti di rinuncia e accettazione, già depositati in data 20.12.2024.
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615 1° comma c.p.c.)”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il processo di primo grado.
Con l'atto di precetto opposto, notificato il 15/09/2022, quale Controparte_1 cessionaria di crediti in blocco di ha intimato agli odierni appellanti (ed altri) il Controparte_3 pagamento solidale, quali fidejussori della debitrice principale Parte_4
”, della complessiva somma di € 335.912,43 (oltre interessi successivi), in forza
[...] di sentenza n. 1519/2018 emessa il 7/09/2018 dalla Corte d'Appello di Bari Avverso tale precetto, gli intimati indicati in epigrafe hanno proposto opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c., eccependo la mancanza di un idoneo titolo esecutivo e l'insussistenza, nella sentenza azionata, di un capo condannatorio, fatta eccezione che per le spese di lite. Nel costituirsi prontamente in giudizio,
l'opposta ha contestato ogni avverso dedotto ed insistito per il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale così decideva:
<<1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto impugnato;
2. condanna gli opponenti in solido a rifondere all'opposta le spese di lite relative anche alla fase di reclamo, liquidandole in € 174 per esborsi ed € 11.249 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.>> (cfr. testualmente).
2. - L'appello.
Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, hanno proposto appello gli opponenti al precetto chiedendo alla Corte di <<… riformare integralmente la sentenza n. 786/2024 pubblicata dal
Tribunale di Foggia in data 14/03/2024. In conseguenza e per gli effetti, nel merito, accertare e dare atto che la società opposta, odierna appellata non è legittimata, né titolare, né portatrice di alcun valido titolo esecutivo e che, in ogni caso, la sentenza n. 1519/18 della Corte di Appello di Bari non contiene la condanna al pagamento delle somme richieste, per gli effetti, dichiarare la illegittimità dell'atto di precetto opposto e per cui è causa;
condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. >> (testualmente dall'atto di appello).
Si è costituita l'appellata che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del gravame con vittoria delle spese del grado. pagina 2 di 3 Foglio da considerare parte integrante del verbale di udienza del 11.11.2025 nella causa civile in grado di appello rubricata sub R.G. 592/2024
Con atto del 19.12.2024, depositato nel fascicolo telematico il 20.12.2024, significando di avere raggiunto un accordo transattivo, le parti appellanti hanno personalmente rinunziato agli atti del giudizio e l'appellata, con atto depositato il 20.12.2024 ha accettato la rinunzia per il tramite del procuratore a ciò espressamente delegato;
entrambe hanno chiesto compensarsi le spese di lite.
All'odierna udienza, già fissata, preso atto dell'intervenuta rinuncia la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio e dichiara l'estinzione del processo essendo state regolarmente formalizzate la rinunzia e l'accettazione.
La pronuncia si assume nelle forme della sentenza in quanto il provvedimento estintivo è adottato da un giudice collegiale e ha natura decisoria poiché idoneo a definire il giudizio (cfr. Cass.
4.11.2021 n.
31635, pag. 5 della motivazione, dove sono richiamati numerosi precedenti conformi).
Circa il regolamento delle spese processuali, esse vengono integralmente compensate su espresso accordo delle parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, eccezione, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 786/2024 del Tribunale di Parte_2 Parte_3
Foggia, pubblicata il 14/03/2024, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) spese processuali integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari 11 novembre 2025
Il Consigliere est.
MA IA RT
Il Presidente
MA IT
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