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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/04/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c,p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7151/2023, cui è riunita quella di ATPO R.G. n. 5086/2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Massimo Taffuri ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore in Vairano Patenora alla Via Leonardo Da Vinci n.15, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso agli avv.ti Luca Cuzzupoli e Davide Catalano che lo rappresentano e difendendo congiuntamente e disgiuntamente, tutti in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.11.2023, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento CP_1
per ATP iscritto al n. R.G. 5086/2022, deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto all'indennità di accompagnamento. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dall'epoca della visita di revisione, con conseguente
1 condanna del convenuto al pagamento della relativa prestazione dall'epoca della revoca amministrativa o in via subordinata dalla data di accertamento giudiziario, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non CP_1 sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Previa riunione al presente procedimento di quello di ATPO n. R.G. 5086/2022, ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, è pronunciata sentenza completa del dispositivo e della contestuale motivazione.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4
e 6 c.p.c.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 20.9.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 17.10.2023. Il ricorso è stato depositato il giorno 9.11.2023.
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU. La specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che quest'ultimo ha omesso di valutare l'incidenza delle patologie sulla sua capacità di deambulazione.
Ebbene, osserva il giudicante che le censure mosse alla consulenza depositata in atti, pur integrando il requisito della specificità dei motivi di opposizione, sono destituite di fondamento.
In realtà, il consulente, all'esito dell'esame obiettivo e dell'analisi della documentazione, ha preso in considerazione tutte le patologie di cui il ricorrente è affetto, come indicate nel ricorso in opposizione, e ha valutato l'incidenza delle stesse ed all'esito ha ritenuto che esse
2 non assumano rilievo ai fini dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, motivando adeguatamente sul punto.
Infatti, il CTU ha evidenziato che il ricorrente conserva la capacità di provvedere autonomamente agli atti della vita quotidiana, nonostante la gravità del complessivo quadro patologico riscontrato. Con particolare riguardo al deficit motorio, l'ausiliario ha rilevato in sede di esame obiettivo che esso consiste essenzialmente nella necessità di appoggio ma ha precisato che, nonostante la presenza di tale deficit, il periziato è comunque in grado di assumere la posizione eretta, di effettuare i passaggi strutturali con appoggio e, pertanto, di deambulare autonomamente con un ausilio.
Sicché deve affermarsi che il CTU non è incorso in alcuna omissione né alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo può ritenersi erronea la valutazione a cui il consulente è pervenuto.
D'altra parte, la stessa documentazione sanitaria acquisita agli atti in dalla fase di ATPO evidenzia un deficit motorio che può essere colmato mediante l'appoggio ma che non esclude del tutto la capacità di deambulare.
Giova a questo punto rimarcare che ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, per esplicito dettato legislativo, è necessario che il soggetto si trovi nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti.
In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del
23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa.
3 L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore.
Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili con ausili quali mezzi di appoggio o protesi. Pertanto, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare va escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento.
L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Si è precisato che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente” (cfr. circolare n. 500.6 Ag 927/58 Ministero della salute).
Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute.
Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerato sia l'individuo nella sua interezza sia le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale, e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale
Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71,
4 Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav.,
28/05/2009, n.12521).
Dunque, il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente le minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi, e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato.
Ebbene, allo stato dell'obiettività clinica riscontrata e alla luce della documentazione in atti non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Infatti, il consulente descrive ancora la sussistenza di un significativo livello di autonomia.
Il CTU ha ben precisato le motivazioni che lo hanno indotto ad escludere che le patologie di cui è affetto il ricorrente possano inficiare la sua autonomia.
Deve dunque osservarsi come parte ricorrente, in realtà, non adduca argomentazioni tali da indurre il giudicante a dubitare della valutazione medico – legale compiuta dal CTU ma, al contrario, ritiene si debba giungere in concreto a conclusioni diverse. Le censure reiterate dalla difesa dell'istante si sostanziano nel mero dissenso delle conclusioni raggiunte, condotta che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU.
Una siffatta contestazione non può assumere alcun significativo rilievo nel presente giudizio, ove – si ribadisce- rilevano invece eventuali errori e/o omissioni del consulente tecnico che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni esposte, si ritiene che il ricorso vada rigettato.
Le spese di lite si dichiarano integralmente compensate tra le parti, in ragione della gravità del quadro patologico evidenziato dal CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5 Santa Maria Capua Vetere, 23.4.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c,p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7151/2023, cui è riunita quella di ATPO R.G. n. 5086/2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Massimo Taffuri ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore in Vairano Patenora alla Via Leonardo Da Vinci n.15, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena località S. Benedetto presso agli avv.ti Luca Cuzzupoli e Davide Catalano che lo rappresentano e difendendo congiuntamente e disgiuntamente, tutti in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.11.2023, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento CP_1
per ATP iscritto al n. R.G. 5086/2022, deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto all'indennità di accompagnamento. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dall'epoca della visita di revisione, con conseguente
1 condanna del convenuto al pagamento della relativa prestazione dall'epoca della revoca amministrativa o in via subordinata dalla data di accertamento giudiziario, con vittoria di spese di lite e attribuzione.
Si costituiva l' eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non CP_1 sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Previa riunione al presente procedimento di quello di ATPO n. R.G. 5086/2022, ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, è pronunciata sentenza completa del dispositivo e della contestuale motivazione.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4
e 6 c.p.c.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 20.9.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 17.10.2023. Il ricorso è stato depositato il giorno 9.11.2023.
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU. La specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che quest'ultimo ha omesso di valutare l'incidenza delle patologie sulla sua capacità di deambulazione.
Ebbene, osserva il giudicante che le censure mosse alla consulenza depositata in atti, pur integrando il requisito della specificità dei motivi di opposizione, sono destituite di fondamento.
In realtà, il consulente, all'esito dell'esame obiettivo e dell'analisi della documentazione, ha preso in considerazione tutte le patologie di cui il ricorrente è affetto, come indicate nel ricorso in opposizione, e ha valutato l'incidenza delle stesse ed all'esito ha ritenuto che esse
2 non assumano rilievo ai fini dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, motivando adeguatamente sul punto.
Infatti, il CTU ha evidenziato che il ricorrente conserva la capacità di provvedere autonomamente agli atti della vita quotidiana, nonostante la gravità del complessivo quadro patologico riscontrato. Con particolare riguardo al deficit motorio, l'ausiliario ha rilevato in sede di esame obiettivo che esso consiste essenzialmente nella necessità di appoggio ma ha precisato che, nonostante la presenza di tale deficit, il periziato è comunque in grado di assumere la posizione eretta, di effettuare i passaggi strutturali con appoggio e, pertanto, di deambulare autonomamente con un ausilio.
Sicché deve affermarsi che il CTU non è incorso in alcuna omissione né alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo può ritenersi erronea la valutazione a cui il consulente è pervenuto.
D'altra parte, la stessa documentazione sanitaria acquisita agli atti in dalla fase di ATPO evidenzia un deficit motorio che può essere colmato mediante l'appoggio ma che non esclude del tutto la capacità di deambulare.
Giova a questo punto rimarcare che ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, per esplicito dettato legislativo, è necessario che il soggetto si trovi nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Infatti, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti.
In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del
23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa.
3 L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore.
Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili con ausili quali mezzi di appoggio o protesi. Pertanto, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare va escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento.
L'ulteriore requisito su cui si fonda l'indennità di accompagnamento, alternativo all'impossibilità di deambulare, si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale di atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Si è precisato che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente” (cfr. circolare n. 500.6 Ag 927/58 Ministero della salute).
Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute.
Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerato sia l'individuo nella sua interezza sia le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale, e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale
Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71,
4 Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav.,
28/05/2009, n.12521).
Dunque, il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente le minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi, e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato.
Ebbene, allo stato dell'obiettività clinica riscontrata e alla luce della documentazione in atti non è emersa quella gravità di compromissione delle capacità del soggetto tale da determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Infatti, il consulente descrive ancora la sussistenza di un significativo livello di autonomia.
Il CTU ha ben precisato le motivazioni che lo hanno indotto ad escludere che le patologie di cui è affetto il ricorrente possano inficiare la sua autonomia.
Deve dunque osservarsi come parte ricorrente, in realtà, non adduca argomentazioni tali da indurre il giudicante a dubitare della valutazione medico – legale compiuta dal CTU ma, al contrario, ritiene si debba giungere in concreto a conclusioni diverse. Le censure reiterate dalla difesa dell'istante si sostanziano nel mero dissenso delle conclusioni raggiunte, condotta che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU.
Una siffatta contestazione non può assumere alcun significativo rilievo nel presente giudizio, ove – si ribadisce- rilevano invece eventuali errori e/o omissioni del consulente tecnico che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni esposte, si ritiene che il ricorso vada rigettato.
Le spese di lite si dichiarano integralmente compensate tra le parti, in ragione della gravità del quadro patologico evidenziato dal CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
5 Santa Maria Capua Vetere, 23.4.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
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