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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 858 /2025 – sub 1)
Tribunale Civile di Trento
Il Giudice, in persona del dott. Niccolò Cogliati Dezza, nel procedimento avente Rg. n.
858/2025 – sub 1), vertente tra:
(avv. Sara Graziadei); Parte_1
e
(avv. Paola Marches); Controparte_1
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 28/05/2025,
visti gli artt. 473bis.69 ss c.p.c., ha emesso il presente
DECRETO
rilevato che, con ricorso per la separazione personale dei coniugi, con domanda di addebito, la ricorrente ha chiesto l'emissione di un ordine di protezione familiare nei Parte_1
confronti del coniuge;
Controparte_1
rilevato che, a sostegno della richiesta, la ricorrente ha addotto:
- che il resistente avrebbe costantemente mantenuto in famiglia un atteggiamento violento,
maltrattante ed umiliante, anche nei confronti delle figlie conviventi, costringendo la famiglia, a causa della di lui personalità accentratrice e monopolizzatrice, ad uno stato di oppressione e sofferenza psicologica;
- che il resistente avrebbe persino monopolizzato la gestione economica dell'intera famiglia,
avendo sostanzialmente costretto la moglie ad assisterlo dapprima nel lavoro in campagna e poi nell'accudimento della suocera;
- che in talune occasioni si erano verificati veri e propri episodi di violenza fisica ai danni della ricorrente: in particolare avrebbe messo le mani addosso alla ricorrente per la prima volta nell'anno 2000, poi ancora nel 2007/2008, nel 2019 e, infine nel 2024;
- che la ricorrente e le figlie avevano così deciso di sporgere denuncia querela;
1 - che, istaurato il relativo procedimento penale, in data 08/11/2024, era stata emessa ordinanza di applicazione di misura cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari, in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., con la quale, riconoscendosi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a quest'ultimo, era stata disposta l'applicazione della misura dell'allontanamento dall'abitazione coniugale, nonché il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi frequentati, mantenendo una distanza non minore di metri 200, con applicazione del dispositivo di controllo;
- che, a seguito di istanza di riesame, il Tribunale della Libertà con ordinanza del 03/12/2024,
aveva confermato l'ordinanza cautelare impugnata;
- che in data 08/07/2025 è prevista l'udienza in cui sarà definito il processo a seguito di istanza di applicazione pena da parte del CP_1
rilevato che il resistente, costituendosi nell'ambito del presente procedimento, si è opposto all'accoglimento della istanza avanzata, eccependo:
- la nullità del ricorso per difetto di notifica, effettuata presso l'abitazione del CP_1
tuttavia destinatario dell'obbligo di allontanamento dall'abitazione medesima;
la nullità,
altresì, per l'omessa indicazione del Codice fiscale delle parti;
- l'infondatezza del ricorso stante il carattere non veritiero dei fatti denunciati nel presente giudizio, frutto di una mera ricostruzione arbitraria della ricorrente;
- che il infatti, cresciuto in un contesto familiare patriarcale, in un piccolo paese e CP_1
in una famiglia contadina, per carattere e per l'educazione ricevuta, è un uomo certamente
“severo” ma non cattivo o pericoloso;
rilevato che, in sede di udienza, ha dichiarato: “è sempre stato violento e mi Parte_1
ha messo le mani addosso più di una volta, mi diceva che era il padrone. Non ho mai lavorato e
ho fatto da badante a sua madre, ma non lo ha mai riconosciuto. La madre viveva in casa con noi.
Sono stata operata di tumore e non si è mai interessato. Una volta mi ha messo le mani al collo.
Se non fosse stato per le mie figlie mi avrebbe strangolata. Saranno quasi 20 anni fa;
poi un'altra
volta è stato un anno dopo che ha provato a soffocarmi, è stata mia suocera a liberarmi. Poi lui
quando si arrabbiava mi metteva le mani in faccia come per colpirmi. Non sono mai stata padrona
2 di 1 euro, se chiedevo qualcosa in più si arrabbiava e bestemmiava. Quanto all'ultimo episodio
del 2024, si è alzato dicendomi che gli avevo cambiato il posto delle brioche ma non era vero
perché la sua roba non potevo toccarla. Si è arrabbiato e mi ha messo le mani addosso. Mi ha
dato delle sberle. Quindi sono intervenute le mie figlie”;
rilevato che il resistente ha dichiarato: “Sono stato in albergo. Ora sono in affitto. Adesso pago
550 euro. Prima in albergo pagavo 75 euro al giorno. Per fortuna ho dei risparmi, altrimenti
finivo in una strada a dormire. Mi ha detto l'avvocato che mia moglie e le mie figlie lasceranno
la casa. Contesto le violenze. Non le ho fatto nulla. Sono tutte bugie. Stavo discutendo con mia
moglie per una scatola di brioche che non trovavo. Sono andato da mia moglie a voce alta dicendo
“ma possibile che non posso avere una brioche?” e mia figlia sentendo la voce alta mi ha
aggredito. Io non ho mai fatto nulla a mia moglie. Sono stato buttato fuori di casa ingiustamente
e l'ho pagata cara”;
ritenuto, preliminarmente, di dichiarare infondate le eccezioni di nullità del ricorso, atteso che l'omessa indicazione del codice fiscale delle parti integra mera irregolarità, essendo certa l'identità
delle stesse dal contenuto dell'atto stesso;
ritenuto, quanto all'eccezione della nullità della notifica,
in quanto effettuata presso l'abitazione del al quale il medesimo non aveva accesso, che CP_1
la stessa debba in ogni caso ritenersi sanata dalla regolare costituzione in giudizio, avendo così
l'atto raggiunto il suo scopo;
ritenuto, nel merito della domanda, che in questa sede possa riconoscersi la sussistenza dei presupposti per l'emissione delle misure richieste dalla ricorrente;
osservato, infatti, che dall'esame della annotazione di servizio agli atti, oltre che dalle denunce presentate anche dalle figlie e emergono elementi a supporto delle Per_1 Persona_2
dichiarazioni rese dalla ricorrente, circa una situazione di condotte maltrattanti poste dal resistente e di un regime fortemente autoritario;
in particolare, nell'annotazione del 07 ottobre 2024, si dava atto dell'episodio di “lite domestica”, che aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine ed il resistente si era spontaneamente allontanato dall'abitazione, trasferendosi al piano superiore della
3 medesima palazzina;
il verbale di pronto soccorso dell'Ospedale di Cles dava atto di “agitazione
psicomotoria in seguito a litigio familiare ed escoriazioni del corpo con prognosi di 2 giorni s.c.”;
osservato, altresì, che il CSM di Cles evidenziava una “sindrome mista ansioso depressiva e
l'episodio di agitazione psicomotoria in seguito a litigio familiare”;
rilevato, poi, che dalla denuncia sporta dalle figlie emerge un regime autoritario con continue forme di controllo sulla moglie da parte del marito, che perdeva facilmente la pazienza per questioni banali, aggredendo la moglie;
osservato che anche l'episodio di ottobre 2024, da ultimo verificatosi, scaturisce da una banale richiesta da parte del che lamentava nei confronti della moglie di non trovare le proprie CP_1
brioche (circostanza questa pacifica e riferita da ambo le parti);
ritenuto che gli elementi sopra richiamati testimoniano la “pesantezza” e quindi la gravità delle aggressioni (che fa presumere anche che la stessa abbia avuto una certa durata temporale e che non si sia trattato, quindi, di un semplice – seppur sempre biasimevole - “attimo” di perdita di controllo), oltre ad una tendenziale incapacità all'autocontrollo da parte del sig. CP_1
ritenuto che un'aggressione di tale consistenza può sicuramente essere qualificata in termini di “condotta che reca grave pregiudizio fisico e (soprattutto) morale” all'odierna ricorrente;
ritenuto che, al momento dei fatti, tra il e la ricorrente sussisteva un rapporto di CP_1
convivenza, dato questo pacifico;
osservato che le misure civilistiche contro gli abusi familiari presuppongono la condotta del coniuge o di altro convivente, che sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente;
rilevato che perché possano essere adottati gli ordini di protezione familiare è necessario che dalla condotta di un familiare possa derivare il pericolo di un nocumento all'integrità fisica o morale di altro familiare, posto che la funzione della misura in esame è quella di reagire all'abuso familiare in forma il più possibile rapida e in senso lato cautelare e preventiva, che possa assicurare
4 non solo l'interruzione dell'abuso domestico, ma anche la riduzione dei rischi di reiterazione della violenza;
ritenuto che sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 473bis.69 c.p.c. richiesti per emettere l'ordine di protezione volto a far cessare la condotta del resistente;
ritenuto, infatti, che sussiste un concreto pericolo che l'odierno resistente possa riprendere a porre in essere una condotta pregiudizievole all'integrità fisica e morale della moglie Parte_1
specie nel corso del giudizio di separazione tra le parti ed in vista della verosimile
[...]
decadenza della misura cautelare in sede penale a seguito dell'istanza di patteggiamento;
osservato che l'esistenza, allo stato, di una misura cautelare penale non sia di ostacolo all'emissione della misura di protezione qui richiesta, posto che la misura civilistica contro gli abusi familiari è volta a garantire un più ampio e celere strumento a tutela delle vittime di violenza familiare e presuppone, in senso volutamente generico, la commissione di condotte che siano
causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell'altro coniuge o
convivente, con ciò comprendendosi quei frammenti e/o tipologie di condotta che non necessariamente integrino i gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una fattispecie di reato, sicché
in sede penale potrebbe anche venire meno la tutela cautelare in assenza di elementi indiziari coincidenti con una puntuale fattispecie di reato, ovvero a seguito di patteggiamento e contestuale revoca della misura cautelare;
osservato che la ricorrente ha confermato in udienza la circostanza per cui è alla ricerca di una nuova sistemazione abitativa ove recarsi insieme alle figlie, essendo sua intenzione lasciare l'abitazione coniugale;
ritenuto che sia sufficiente, pertanto, al fine di meglio tutelare l'integrità fisica e morale della ricorrente, che il resistente – per un termine di mesi nove – non si avvicini ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalle figlie e in particolare ai luoghi di lavoro, al luogo di effettiva e vigente dimora/residenza;
5
P.Q.M.
Ordina a di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla Controparte_1
moglie e dalle figlie e e in particolare Parte_1 Per_1 Persona_2
ai luoghi di lavoro, al luogo di effettiva e vigente dimora/residenza delle stesse per un termine di mesi nove decorrente dall'esecuzione del presente provvedimento.
Decreto immediatamente esecutivo.
Spese di giudizio al merito.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Trento, il 31/05/2025
Il Giudice
(dott. Niccolò Cogliati Dezza)
6
Tribunale Civile di Trento
Il Giudice, in persona del dott. Niccolò Cogliati Dezza, nel procedimento avente Rg. n.
858/2025 – sub 1), vertente tra:
(avv. Sara Graziadei); Parte_1
e
(avv. Paola Marches); Controparte_1
letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 28/05/2025,
visti gli artt. 473bis.69 ss c.p.c., ha emesso il presente
DECRETO
rilevato che, con ricorso per la separazione personale dei coniugi, con domanda di addebito, la ricorrente ha chiesto l'emissione di un ordine di protezione familiare nei Parte_1
confronti del coniuge;
Controparte_1
rilevato che, a sostegno della richiesta, la ricorrente ha addotto:
- che il resistente avrebbe costantemente mantenuto in famiglia un atteggiamento violento,
maltrattante ed umiliante, anche nei confronti delle figlie conviventi, costringendo la famiglia, a causa della di lui personalità accentratrice e monopolizzatrice, ad uno stato di oppressione e sofferenza psicologica;
- che il resistente avrebbe persino monopolizzato la gestione economica dell'intera famiglia,
avendo sostanzialmente costretto la moglie ad assisterlo dapprima nel lavoro in campagna e poi nell'accudimento della suocera;
- che in talune occasioni si erano verificati veri e propri episodi di violenza fisica ai danni della ricorrente: in particolare avrebbe messo le mani addosso alla ricorrente per la prima volta nell'anno 2000, poi ancora nel 2007/2008, nel 2019 e, infine nel 2024;
- che la ricorrente e le figlie avevano così deciso di sporgere denuncia querela;
1 - che, istaurato il relativo procedimento penale, in data 08/11/2024, era stata emessa ordinanza di applicazione di misura cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari, in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., con la quale, riconoscendosi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a quest'ultimo, era stata disposta l'applicazione della misura dell'allontanamento dall'abitazione coniugale, nonché il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi frequentati, mantenendo una distanza non minore di metri 200, con applicazione del dispositivo di controllo;
- che, a seguito di istanza di riesame, il Tribunale della Libertà con ordinanza del 03/12/2024,
aveva confermato l'ordinanza cautelare impugnata;
- che in data 08/07/2025 è prevista l'udienza in cui sarà definito il processo a seguito di istanza di applicazione pena da parte del CP_1
rilevato che il resistente, costituendosi nell'ambito del presente procedimento, si è opposto all'accoglimento della istanza avanzata, eccependo:
- la nullità del ricorso per difetto di notifica, effettuata presso l'abitazione del CP_1
tuttavia destinatario dell'obbligo di allontanamento dall'abitazione medesima;
la nullità,
altresì, per l'omessa indicazione del Codice fiscale delle parti;
- l'infondatezza del ricorso stante il carattere non veritiero dei fatti denunciati nel presente giudizio, frutto di una mera ricostruzione arbitraria della ricorrente;
- che il infatti, cresciuto in un contesto familiare patriarcale, in un piccolo paese e CP_1
in una famiglia contadina, per carattere e per l'educazione ricevuta, è un uomo certamente
“severo” ma non cattivo o pericoloso;
rilevato che, in sede di udienza, ha dichiarato: “è sempre stato violento e mi Parte_1
ha messo le mani addosso più di una volta, mi diceva che era il padrone. Non ho mai lavorato e
ho fatto da badante a sua madre, ma non lo ha mai riconosciuto. La madre viveva in casa con noi.
Sono stata operata di tumore e non si è mai interessato. Una volta mi ha messo le mani al collo.
Se non fosse stato per le mie figlie mi avrebbe strangolata. Saranno quasi 20 anni fa;
poi un'altra
volta è stato un anno dopo che ha provato a soffocarmi, è stata mia suocera a liberarmi. Poi lui
quando si arrabbiava mi metteva le mani in faccia come per colpirmi. Non sono mai stata padrona
2 di 1 euro, se chiedevo qualcosa in più si arrabbiava e bestemmiava. Quanto all'ultimo episodio
del 2024, si è alzato dicendomi che gli avevo cambiato il posto delle brioche ma non era vero
perché la sua roba non potevo toccarla. Si è arrabbiato e mi ha messo le mani addosso. Mi ha
dato delle sberle. Quindi sono intervenute le mie figlie”;
rilevato che il resistente ha dichiarato: “Sono stato in albergo. Ora sono in affitto. Adesso pago
550 euro. Prima in albergo pagavo 75 euro al giorno. Per fortuna ho dei risparmi, altrimenti
finivo in una strada a dormire. Mi ha detto l'avvocato che mia moglie e le mie figlie lasceranno
la casa. Contesto le violenze. Non le ho fatto nulla. Sono tutte bugie. Stavo discutendo con mia
moglie per una scatola di brioche che non trovavo. Sono andato da mia moglie a voce alta dicendo
“ma possibile che non posso avere una brioche?” e mia figlia sentendo la voce alta mi ha
aggredito. Io non ho mai fatto nulla a mia moglie. Sono stato buttato fuori di casa ingiustamente
e l'ho pagata cara”;
ritenuto, preliminarmente, di dichiarare infondate le eccezioni di nullità del ricorso, atteso che l'omessa indicazione del codice fiscale delle parti integra mera irregolarità, essendo certa l'identità
delle stesse dal contenuto dell'atto stesso;
ritenuto, quanto all'eccezione della nullità della notifica,
in quanto effettuata presso l'abitazione del al quale il medesimo non aveva accesso, che CP_1
la stessa debba in ogni caso ritenersi sanata dalla regolare costituzione in giudizio, avendo così
l'atto raggiunto il suo scopo;
ritenuto, nel merito della domanda, che in questa sede possa riconoscersi la sussistenza dei presupposti per l'emissione delle misure richieste dalla ricorrente;
osservato, infatti, che dall'esame della annotazione di servizio agli atti, oltre che dalle denunce presentate anche dalle figlie e emergono elementi a supporto delle Per_1 Persona_2
dichiarazioni rese dalla ricorrente, circa una situazione di condotte maltrattanti poste dal resistente e di un regime fortemente autoritario;
in particolare, nell'annotazione del 07 ottobre 2024, si dava atto dell'episodio di “lite domestica”, che aveva richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine ed il resistente si era spontaneamente allontanato dall'abitazione, trasferendosi al piano superiore della
3 medesima palazzina;
il verbale di pronto soccorso dell'Ospedale di Cles dava atto di “agitazione
psicomotoria in seguito a litigio familiare ed escoriazioni del corpo con prognosi di 2 giorni s.c.”;
osservato, altresì, che il CSM di Cles evidenziava una “sindrome mista ansioso depressiva e
l'episodio di agitazione psicomotoria in seguito a litigio familiare”;
rilevato, poi, che dalla denuncia sporta dalle figlie emerge un regime autoritario con continue forme di controllo sulla moglie da parte del marito, che perdeva facilmente la pazienza per questioni banali, aggredendo la moglie;
osservato che anche l'episodio di ottobre 2024, da ultimo verificatosi, scaturisce da una banale richiesta da parte del che lamentava nei confronti della moglie di non trovare le proprie CP_1
brioche (circostanza questa pacifica e riferita da ambo le parti);
ritenuto che gli elementi sopra richiamati testimoniano la “pesantezza” e quindi la gravità delle aggressioni (che fa presumere anche che la stessa abbia avuto una certa durata temporale e che non si sia trattato, quindi, di un semplice – seppur sempre biasimevole - “attimo” di perdita di controllo), oltre ad una tendenziale incapacità all'autocontrollo da parte del sig. CP_1
ritenuto che un'aggressione di tale consistenza può sicuramente essere qualificata in termini di “condotta che reca grave pregiudizio fisico e (soprattutto) morale” all'odierna ricorrente;
ritenuto che, al momento dei fatti, tra il e la ricorrente sussisteva un rapporto di CP_1
convivenza, dato questo pacifico;
osservato che le misure civilistiche contro gli abusi familiari presuppongono la condotta del coniuge o di altro convivente, che sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente;
rilevato che perché possano essere adottati gli ordini di protezione familiare è necessario che dalla condotta di un familiare possa derivare il pericolo di un nocumento all'integrità fisica o morale di altro familiare, posto che la funzione della misura in esame è quella di reagire all'abuso familiare in forma il più possibile rapida e in senso lato cautelare e preventiva, che possa assicurare
4 non solo l'interruzione dell'abuso domestico, ma anche la riduzione dei rischi di reiterazione della violenza;
ritenuto che sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 473bis.69 c.p.c. richiesti per emettere l'ordine di protezione volto a far cessare la condotta del resistente;
ritenuto, infatti, che sussiste un concreto pericolo che l'odierno resistente possa riprendere a porre in essere una condotta pregiudizievole all'integrità fisica e morale della moglie Parte_1
specie nel corso del giudizio di separazione tra le parti ed in vista della verosimile
[...]
decadenza della misura cautelare in sede penale a seguito dell'istanza di patteggiamento;
osservato che l'esistenza, allo stato, di una misura cautelare penale non sia di ostacolo all'emissione della misura di protezione qui richiesta, posto che la misura civilistica contro gli abusi familiari è volta a garantire un più ampio e celere strumento a tutela delle vittime di violenza familiare e presuppone, in senso volutamente generico, la commissione di condotte che siano
causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell'altro coniuge o
convivente, con ciò comprendendosi quei frammenti e/o tipologie di condotta che non necessariamente integrino i gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una fattispecie di reato, sicché
in sede penale potrebbe anche venire meno la tutela cautelare in assenza di elementi indiziari coincidenti con una puntuale fattispecie di reato, ovvero a seguito di patteggiamento e contestuale revoca della misura cautelare;
osservato che la ricorrente ha confermato in udienza la circostanza per cui è alla ricerca di una nuova sistemazione abitativa ove recarsi insieme alle figlie, essendo sua intenzione lasciare l'abitazione coniugale;
ritenuto che sia sufficiente, pertanto, al fine di meglio tutelare l'integrità fisica e morale della ricorrente, che il resistente – per un termine di mesi nove – non si avvicini ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dalle figlie e in particolare ai luoghi di lavoro, al luogo di effettiva e vigente dimora/residenza;
5
P.Q.M.
Ordina a di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla Controparte_1
moglie e dalle figlie e e in particolare Parte_1 Per_1 Persona_2
ai luoghi di lavoro, al luogo di effettiva e vigente dimora/residenza delle stesse per un termine di mesi nove decorrente dall'esecuzione del presente provvedimento.
Decreto immediatamente esecutivo.
Spese di giudizio al merito.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Trento, il 31/05/2025
Il Giudice
(dott. Niccolò Cogliati Dezza)
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