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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5608/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/02/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 18.12.2024, discussa nella
Camera di Consiglio dell'08/01/2025 promossa
DA
c.f. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. D'ALOIA MERI con studio in MILANO, VIALE REGINA
MARGHERITA n. 28, presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] Controparte_1 C.F._2
il 15/04/1992, rappresentata e difesa dall'avv. PRICOCO ROSARIO con studio in MILANO, VIA
NEGROLI n. 13 presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data in data 30.05.2024 con delibera n. 2024/3579
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 11 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 06.03.2024
OGGETTO: Modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, in modifica del provvedimento relativo all'affidamento della figlia , stabilito con decreto emesso il 9.03.23 e pubblicato in data Per_1
21.03.23, RG.13103/2022 dal Tribunale di Milano, Sez. IX Civile: disporre l'affido della figlia minore (nata a [...] l'[...]) in via esclusiva Persona_2 al padre - presso il quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica - che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio;
Confermare l'incarico ai SS del Comune di Cassina Dé Pecchi, di:
i) organizzare e scandire modalità e tempistiche di incontro madre e figlia in spazio neutro, con modalità protetta e osservata, nonché stabilire numero e modalità delle videochiamate tra madre e figlia, e ciò se e quando la madre si mostrerà disponibile a mettere in discussione il proprio modo di rapportarsi alla figlia, facendo un serio percorso di rilettura in chiave critica dell'impatto che le condotte tenute hanno avuto su;
Per_1
ii) garantire la prosecuzione di un supporto psicologico nell'interesse della madre e di un percorso di supporto alla genitorialità, e di inviare la stessa presso il SERD e presso il CPS competenti per una approfondita valutazione in ordine alle sue capacità genitoriali.
Per la resistente: che l'Ecc.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione avversaria, voglia così statuire:
In via principale:
1) Disporre l'affidamento della minore all'Ente territorialmente competente, con incarico ai servizi sociali di effettuare ogni intervento a supporto della stessa;
2) Collocare temporaneamente la minore presso l'abitazione di pertinenza del padre;
Per_1
3) Consentire il diritto di visita della madre con la minore secondo i tempi e le modalità che verranno predisposte dai Servivi Sociali incaricati;
pagina 2 di 11 4) Stante l'attuale situazione della madre, escludere che venga disposto a carico della stessa un contributo al mantenimento della figlia minore.
In ogni caso:
Þ Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti e Parte_1 Controparte_1
intrattenevano una relazione more uxorio dalla quale nasceva in data 08.08.2018 la figlia
[...]
, riconosciuta da entrambi i genitori, Per_1
le parti interrompevano la loro relazione nel gennaio del 2022 e con decreto del Tribunale di
Milano n. 698/2023 del 09.03.2023, pubblicato in data 21.03.2023, veniva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore prevedendo l'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori e il suo prevalente collocamento presso la madre nella ex casa familiare, di proprietà della madre dal , sita in Trezzo sull'Adda, Via Giovine Italia 1, il proseguimento della presa in Pt_1
carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Cassina De' Pecchi, il proseguimento del percorso di mediazione familiare intrapreso tra le parti, l'incarico ai Servizi Sociali di attivare di un percorso di supporto psicologico per la madre, la conferma dell'incarico ai Servizi
Sociali di regolamentare gli incontri padre/figlia dapprima sempre alla presenza di un educatore e successivamente, sussistendone i presupposti, prevedendo un ampliamento degli stessi e la loro liberalizzazione, la previsione di un contributo di mantenimento paterno di euro 400,00 mensili fino a quando la madre avrebbe continuato ad occupare con la figlia l'abitazione della madre del , Pt_1
aumentato invece a 600 euro mensili, una volta lasciata la suddetta abitazione, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 12.02.2024 il chiedeva una modifica del suddetto Pt_1
provvedimento, in particolare che fosse disposto il prevalente collocamento della figlia minore presso di sé; allegava, infatti, che nel novembre 2023 la , dopo aver instaurato una relazione con un CP_1
nuovo compagno, si trasferiva presso l'abitazione di questi, senza comunicare alcun recapito, che a fronte di questo trasferimento la madre lasciava per l'intero mese di novembre la figlia al padre, sino a pagina 3 di 11 quando in data 27.11.2023 invitava la figlia a cenare con la stessa, che pertanto egli accompagnava la figlia dalla madre ma si avvedeva dell'evidente stato di ebbrezza della e del di lei compagno, CP_1 che quest'ultimo davanti alla volontà da lui espressa di riportare con sé la figlia lo minacciava con un coltello, che dopo essere stato costretto ad allontanarsi richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine e qualche ora dopo la gli riconsegnava spontaneamente la figlia, che egli nel febbraio 2024 veniva CP_1
contattato dalla madre della la quale con estrema preoccupazione lo informava che la figlia CP_1
versava in una condizione di grave scompenso psichico –verosimilmente anche in conseguenza dell'abuso di alcolici- con manifestazione di aggressività e condotte violente verso gli oggetti, tanto da aver messo a soqquadro la casa della madre, averla pesantemente insultata e aggredita verbalmente, oltre che di essere stata aggredita fisicamente dal compagno della figlia e di aver subito una rapina ad opera della figlia e del compagno, in data 05.06.2024 si costituiva in giudizio la contestando integralmente quanto riportato CP_1
in ricorso dal e chiedendo che fosse disposto l'affido della minore all'ente, fermo il suo Pt_1
collocamento presso di sé e le frequentazioni padre-figlia in spazio neutro,
all'udienza di prima comparizione delle parti fissata con decreto dell'01.03.2024 e tenutasi in data 07.06.2024, compariva solo il ricorrente con il proprio difensore e il difensore della resistente, non presente personalmente, il quale dichiarava che la si trovava in Portogallo per motivi di lavoro;
CP_1
pertanto, il Presidente delegato, sentito il ricorrente, così provvedeva:
“Letta la relazione dei servizi sociali di Cassina de' Pecchi e di Trezzo sull'Adda, ritenuta allo stato la madre inidonea all'esercizio della responsabilità genitoriale (tra l'altro ora è fuori Italia, non ha fornito alcun motivo del suo trasferimento, non si conosce la sua residenza estera ed ha sostanzialmente abbandonato i figli, e ) sentito il ricorrente e valutato che lo stesso appare Per_1 Per_3 adeguato ad occuparsi di nella quotidianità, ha un rapporto affettuoso con la figlia, che ha Per_1 inserito nel proprio nucleo familiare offrendole una sistemazione adeguata e confortevole sia nella attuale casa di sia nella casa definitiva di Cassina de' Pecchi dove si trasferirà il prossimo CP_2 luglio, e che quindi deve essere autorizzato ad adottare alcune decisione nell'interesse della minore come meglio indicato in dispositivo, ritenuto necessario però che i servizi sociali esercitino uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare e adottino le decisioni necessarie al ripristino della relazione madre/figlia qualora la madre dovesse tornare in Italia e mostrasse interesse a riallacciare un rapporto con la bambina, inoltre i servizi devono inviare la minore all' per una valutazione neuropsichiatrica visti i traumi dalla stessa CP_3 subiti quando viveva con la madre e per una presa in carico, e dovranno adottare ogni altri intervento
pagina 4 di 11 a sostegno della minore. Inoltre dovranno prendere in carico la Garate se rientrerà in Italia ed inviarla ad SERD per un completo esame tossicologico ed al CPS per una valutazione psichiatrica.
Prende quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Revoca l'obbligo del padre di versare alla madre il contributo di mantenimento e la quota del 50% delle spese extra a far data dalla domanda,
2) Dispone che il padre provveda integralmente al mantenimento della figlia,
3) Affida la minore ai servizi sociali del comune di Cassina de' Pecchi affinché la tengano Per_1 collocata presso il padre nella di lui prossima abitazione di Cassina de' Pecchi via Giosuè Carducci
10, e si attivino nell'interesse della minore, con esclusione delle decisioni delegate espressamente al padre come sotto indicato,
4) Dispone che i servizi sociali qualora la madre rientri in Italia, predispongano un calendario di visite con con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, previa verifica della stabile Per_1 presenza della madre e della volontà della stessa di ripristinare un rapporto duraturo con la bambina,
5) Dispone che i servizi inviino alla competente per una valutazione sulla minore e se Per_1 CP_3 del caso sia avviata la presa in carico psicologica di , Per_1
6) Dispone che i servizi adottino ogni altro intervento di sostegno e/o educativo a favore di che Per_1 si renda necessario o anche solo opportuno,
7) Delega i Servizi Sociali di Cassina de' Pecchi, eventualmente in collaborazione con i Servizi della futura residenza della qualora ella rientri in Italia, di inviare la stessa presso il SERD e presso CP_1 il CPS competenti per una approfondita valutazione in ordine alle sue capacità genitoriali,
8) Dispone che i Servizi Sociali proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare e comunichino tempestivamente all'Ufficio eventuali situazioni di pregiudizio per la minore,
9) Autorizza il padre, in autonomia, a trasferire la residenza della minore a Cassina de' Pecchi, a provvedere al rinnovo dei documenti per la minore, ad iscrivere la figlia alla scuola primaria nel
Comune di Cassina de' Pecchi e ad adottare tutte le decisioni di carattere scolastico (es. deleghe per il ritiro, orari di entrata ed uscita ecc.) e sportivo (iscrizione a corsi sportivi) e sanitario come la scelta del medico di base e quanto attiene alle necessità di cura con esclusione del percorso presso e CP_3 dei sostegni psicologici che restano in capo ai Servizi sociali. Il padre comunicherà ai servizi le scelte effettuate,
10) Dispone che i servizi inviino una relazione entro il 30.11.2024” e rinviava la causa per ultimare l'udienza di prima comparizione al 12.12.2024, alla suddetta udienza comparivano entrambe le parti personalmente e il Presidente delegato provvedeva alla loro audizione. I difensori delle parti chiedevano che fosse disposta la discussione orale della causa e all'esito della stessa chiedevano che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni per come verbalizzate e insistevano nell'accoglimento delle rispettive domande. Il Presidente delegato, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione, concedendo termine all'avv. Pricoco per il deposito di documentazione, concedendo termine ad entrambe le parti per il pagina 5 di 11 deposito di foglio di precisazione delle conclusioni e autorizzando il padre a recarsi in Perù con la minore per le vacanze natalizie dal 21 dicembre al 6 gennaio senza far perdere alla stessa giorni di scuola,
la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale della minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La responsabilità genitoriale
In ordine alla responsabilità genitoriale sulla minore le parti avevano inizialmente Per_1
concordato il suo affido condiviso, con accordo ratificato da questo Tribunale con decreto n. 698/2023 del 21.03.2023.
Nelle more di questo procedimento, instaurato dal padre a modifica della regolamentazione ratificata con il provvedimento suddetto, è stato disposto l'affido all'Ente della minore, attesa la situazione di pregiudizio emersa da quando dichiarato e allegato dal padre in sede di ricorso, in particolare i comportamenti materni di abuso di sostanze e di mancanza di equilibrio psichico, con ampi spazi di autonomia decisionale del padre in ordine al trasferimento della residenza della minore a
Cassina de' Pecchi, al rinnovo dei documenti per la minore, alla iscrizione alla scuola primaria nel
Comune di Cassina de' Pecchi, alle decisioni di carattere scolastico e sanitario visto che il padre pagina 6 di 11 appariva avere gestito con responsabilità il periodo di criticità della madre tenendo la figlia presso di sé.
I Servizi nelle prime relazioni inviate all'Ufficio, evidenziavano una situazione complessa, dovuta in particolare all'instabilità della situazione abitativa che coinvolgeva la madre, e suggerivano a questa di valutare la possibilità, in questa fase, di un affidamento all'ente, al fine di poter Pt_2 presidiare di concerto con il Servizio di residenza della madre, la relazione tra e quest'ultima. Per_1
Da ultimo, il padre ha chiesto che sia disposto l'affido super esclusivo a sé della figlia, mentre la madre chiede la conferma dell'affido all'ente.
Il Tribunale ritiene che debba essere accolta la domanda del , revocando quindi l'affido Pt_1
della minore ai servizi sociali e disponendone il suo affido super esclusivo al padre, confermando il prevalente collocamento di presso lo stesso, come già disposto con i provvedimenti provvisori e Per_1
urgenti adottati in data 06.06.2024, così come anche richiesto dalla madre.
Nel corso del presente procedimento è stato possibile appurare l'inidoneità materna, allo stato, all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore. Del resto, la stessa non CP_4
chiede, neanche in via subordinata, che sia disposto l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, né l'affido esclusivo a suo favore, insistendo invece per la conferma dell'affido all'ente della minore, statuizione che questo collegio, tuttavia, non ritiene più necessaria.
Infatti, sempre grazie alla delega conferita e al lavoro dei Servizi Sociali è stato possibile valutare l'adeguatezza del padre nel prendersi cura della figlia, con affetto e responsabilità, soprattutto nella latitanza della madre, che si è di fatto disinteressata dei figli, non solo , ma anche il figlio di Per_1
primo letto , lasciandoli alle cure dei rispettivi padri e trasferendosi anche all'estero, tant'è che Per_3
ella non si è presentata alla prima udienza di comparizione fissata in questo procedimento per il giorno
6.6.2024.
Il padre, al contrario, oltre ad essere stato fattivamente presente nella vita della figlia, attivandosi prontamente anche con l'istaurazione di questo procedimento una volta appurata la situazione di pregiudizio della figlia, appare adeguato ad occuparsi di nella quotidianità, ha un Per_1
rapporto affettuoso con la figlia, che ha inserito nel proprio nucleo familiare offrendole una sistemazione adeguata e confortevole, da ultimo nella casa definitiva di Cassina de' Pecchi dove si è trasferito lo scorso luglio, dopo averla ristrutturata.
pagina 7 di 11 Si è poi attivato prontamente per iscrivere la figlia alla classe prima della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Cassina de' Pecchi, rendendosi inoltre disponibile, attraverso colloqui con le insegnanti, a capire come meglio sostenere la figlia, chiedendo spesso consigli anche sul lavoro didattico da svolgere a casa, così come riportato nella relazione dei Servizi datata 29.11.2024, i quali hanno evidenziato, inoltre, che l'abitazione dove il si è trasferito con la famiglia, composta da , la nuova Pt_1 Per_1 compagna e la figlia di quest'ultima, è adeguata e dotata di tutti comfort e degli spazi necessari per gli adulti e le minori, arredata adeguatamente e con cura.
Quanto al rapporto padre-figlia, inoltre, riportano nello specifico: “il sig. si mostra attento Pt_1
alle esigenze della figlia e mostra anche un profondo legame con lei. Si mostra in grado di fare delle riflessioni attinenti, ad esempio, agli stati d'animo di “c'è stato un periodo che non Per_1 Per_1 dormiva…ma forse perché ero tanto a lavoro e le mancavo”.
Grazie, inoltre, all'intervento domiciliare disposto è stato possibile osservare in via diretta le modalità relazionali tra il padre e la figlia ed è stato dato atto dagli operatori che: “.. per la minore il padre risulta infatti un punto di riferimento. Il signor è una figura presente per la figlia, c'è una relazione Pt_1 di profonda confidenza e quando c'è bisogno di spiegare qualcosa o riprenderla su alcuni atteggiamenti, da quello che sino ad ora è stato possibile osservare, l'uomo interviene in modo adeguato. Inoltre, anche se
in modo parziale, si è potuto osservare che la moglie del signor è presente e si preoccupa per le Pt_1 esigenze di . Per_1
Durante i tre incontri di educativa domiciliare, che si sono svolti fino all'inoltro dell'ultima relazione dei servizi, in presenza dell'educatrice, sono state svolte anche le chiamate online con la madre di evidenzia che stante il permanere dell'instabilità abitativa della madre non è stato possibile Parte_3
organizzare gli incontri protetti tra e la madre, poiché il rischio di un andamento altalenante della Per_1
presenza della mamma risultava ancora troppo grande, pertanto il diritto di visita materno è stato garantito attraverso la calendarizzazione di videochiamate settimanali in presenza degli operatori e/o dell'educatrice- all'interno della camera della minore, nella residenza paterna, evidenziando che durante questi momenti il padre si è mostrato collaborativo mettendo a disposizione il suo dispositivo telefonico per poterle effettuare con maggiore facilità. Durante le chiamante “non è mai intervenuto per porre limiti di tempo o disturbare,
solo a volte quando attiva atteggiamenti di sfogo nei confronti ella mamma, il signor Per_1 Pt_1 interviene richiamando la minore ma restando nell'altra stanza e non entrando nella camera di ”. Per_1
pagina 8 di 11 Quanto alla madre, riportano, oltre alla non stabilità della condizione abitativa di questa, che ella ha richiesto più volte di riprendere i contatti con la figlia ma che è apparsa talvolta rivendicativa e in grande fatica ad attivarsi rispetto ad una parte di responsabilità personale nell'andamento della vicenda.
Da quanto riportato, pertanto, emerge che il padre negli ultimi mesi ha rappresentato e rappresenta l'adulto di riferimento per la figlia, si configura quale adulto stabile, competente e affidabile ed è in grado, collaborando con la propria moglie, di occuparsi della gestione della bambina.
Per questi motivi
il Tribunale ritiene che la responsabilità genitoriale sulla figlia debba essere reintegrata in capo a quest'ultimo, non ritenendosi più necessario l'affido all'ente, disponendo tuttavia che i
Servizi Sociali del Comune di Cassina de' Pecchi mantengano attivo il monitoraggio sul nucleo familiare e proseguano negli incarichi delegati, in particolare la regolamentazione delle modalità di incontro madre- figlia e l'intervento di educativa domiciliare disposto, attivata attualmente solo presso l'abitazione del padre, al fine di supportare entrambi i genitori nel loro ruolo genitoriale: infatti, nonostante le positività
evidenziate, il padre necessita ancora di essere accompagnato nel riconoscere alcuni stati d'animo della figlia che talvolta esitano in comportamenti di difficile gestione;
la mamma, invece, necessita di accompagnamento nel ricostruire il rapporto con la figlia e nel configurarsi come adulto stabile nella sua vita.
Tuttavia, si evidenzia che attualmente la modalità degli incontri madre-figlia deve continuare solo attraverso le videochiamate, considerato che la , secondo quando riportano gli operatori, non CP_1 si è resa disponibile ad effettuare gli accertamenti richiesti dell'A.G. presso il SERD e il CPS competenti, e non ha ancora comunicato un indirizzo di abitazione stabile, rendendo così impossibile l'attivazione di incontri in presenza, da effettuarsi ad ogni modo, qualora si renderanno possibili inizialmente in spazio neutro, secondo modalità che saranno regolamentate dai Servizi, in collaborazione con i Servizi del futuro comune di residenza della madre.
Le condizioni economiche
Quanto alla previsione di un contributo di mantenimento indiretto a carico della madre si evidenzia che il padre non ha svolto alcuna domanda in tal senso, dimostrandosi disponibile allo stato a provvedere integralmente al mantenimento della figlia. Del resto, la situazione della madre è del tutto precaria, non solo dal punto di vista abitativo, ma anche lavorativo, essendo allo stato disoccupata.
Deve confermarsi, come già disposto con l'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti in data 6.6.2024, la revoca dell'obbligo del padre, disposto con decreto n. 698/2023 del 21.03.2023, di pagina 9 di 11 versare alla madre il contributo di mantenimento indiretto mensile per la figlia, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e la parziale soccombenza della dovrà questa CP_1
essere condannata alla rifusione delle spese a favore del nella misura di ½ che si liquidano come Pt_1
in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, la restante quota di 1/2 dovrà essere compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 698/2023 del 09.03.2023, pubblicato in data 21.03.2023, così statuisce:
1. Affida la minore nata a Milano l'[...], in [...] esclusiva al padre Persona_2
presso il quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, in Cassina de' Pecchi via Giosuè Carducci 10, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse (affido super esclusivo) relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio,
2. Dispone che i servizi sociali regolamentino gli incontri madre-figlia, attualmente solo attraverso l'effettuazione di videochiamate settimanali, secondo un calendario da loro predisposto e, non appena possibile, con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, previa in ogni caso verifica della stabile presenza della madre e della volontà della stessa di ripristinare un rapporto duraturo con la bambina, e in eventuale collaborazione con i Servizi Sociali del futuro comune di residenza della madre,
3. Dispone che i servizi proseguano e/o adottino ogni intervento di sostegno e/o educativo a favore di che si renda necessario o anche solo opportuno, in particolare il proseguo Per_1 dell'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione del padre e qualora possibile anche pagina 10 di 11 presso l'abitazione della madre, in collaborazione eventualmente con i Servizi competenti in ordine alla residenza della madre,
4. Dispone che i Servizi Sociali di Cassina de' Pecchi, eventualmente in collaborazione con i
Servizi della futura residenza della , inviino la stessa presso il SERD e presso il CPS CP_1
competenti per una valutazione ed eventuale attivazione dei sostegni ritenuti necessari,
5. Dispone che i Servizi Sociali proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare e comunichino tempestivamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano eventuali situazioni di pregiudizio per la minore,
6. Conferma la revoca l'obbligo del padre di versare alla madre il contributo di mantenimento e la quota del 50% delle spese extra a far data dalla domanda,
7. Dispone che il padre provveda integralmente al mantenimento della figlia,
8. Condanna la alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del CP_1 Pt_1
nella misura di ½ che si liquidano, per tale frazione, in euro 3.700,00 oltre spese generali
[...]
accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
9. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite nella restante frazione di ½.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi Sociali del
Comune di Cassina de' Pecchi.
Milano, 08.01.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/02/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 18.12.2024, discussa nella
Camera di Consiglio dell'08/01/2025 promossa
DA
c.f. nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. D'ALOIA MERI con studio in MILANO, VIALE REGINA
MARGHERITA n. 28, presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata in [...] Controparte_1 C.F._2
il 15/04/1992, rappresentata e difesa dall'avv. PRICOCO ROSARIO con studio in MILANO, VIA
NEGROLI n. 13 presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data in data 30.05.2024 con delibera n. 2024/3579
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 11 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 06.03.2024
OGGETTO: Modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, in modifica del provvedimento relativo all'affidamento della figlia , stabilito con decreto emesso il 9.03.23 e pubblicato in data Per_1
21.03.23, RG.13103/2022 dal Tribunale di Milano, Sez. IX Civile: disporre l'affido della figlia minore (nata a [...] l'[...]) in via esclusiva Persona_2 al padre - presso il quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica - che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio;
Confermare l'incarico ai SS del Comune di Cassina Dé Pecchi, di:
i) organizzare e scandire modalità e tempistiche di incontro madre e figlia in spazio neutro, con modalità protetta e osservata, nonché stabilire numero e modalità delle videochiamate tra madre e figlia, e ciò se e quando la madre si mostrerà disponibile a mettere in discussione il proprio modo di rapportarsi alla figlia, facendo un serio percorso di rilettura in chiave critica dell'impatto che le condotte tenute hanno avuto su;
Per_1
ii) garantire la prosecuzione di un supporto psicologico nell'interesse della madre e di un percorso di supporto alla genitorialità, e di inviare la stessa presso il SERD e presso il CPS competenti per una approfondita valutazione in ordine alle sue capacità genitoriali.
Per la resistente: che l'Ecc.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione avversaria, voglia così statuire:
In via principale:
1) Disporre l'affidamento della minore all'Ente territorialmente competente, con incarico ai servizi sociali di effettuare ogni intervento a supporto della stessa;
2) Collocare temporaneamente la minore presso l'abitazione di pertinenza del padre;
Per_1
3) Consentire il diritto di visita della madre con la minore secondo i tempi e le modalità che verranno predisposte dai Servivi Sociali incaricati;
pagina 2 di 11 4) Stante l'attuale situazione della madre, escludere che venga disposto a carico della stessa un contributo al mantenimento della figlia minore.
In ogni caso:
Þ Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Le parti e Parte_1 Controparte_1
intrattenevano una relazione more uxorio dalla quale nasceva in data 08.08.2018 la figlia
[...]
, riconosciuta da entrambi i genitori, Per_1
le parti interrompevano la loro relazione nel gennaio del 2022 e con decreto del Tribunale di
Milano n. 698/2023 del 09.03.2023, pubblicato in data 21.03.2023, veniva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore prevedendo l'affido condiviso della stessa ad entrambi i genitori e il suo prevalente collocamento presso la madre nella ex casa familiare, di proprietà della madre dal , sita in Trezzo sull'Adda, Via Giovine Italia 1, il proseguimento della presa in Pt_1
carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Cassina De' Pecchi, il proseguimento del percorso di mediazione familiare intrapreso tra le parti, l'incarico ai Servizi Sociali di attivare di un percorso di supporto psicologico per la madre, la conferma dell'incarico ai Servizi
Sociali di regolamentare gli incontri padre/figlia dapprima sempre alla presenza di un educatore e successivamente, sussistendone i presupposti, prevedendo un ampliamento degli stessi e la loro liberalizzazione, la previsione di un contributo di mantenimento paterno di euro 400,00 mensili fino a quando la madre avrebbe continuato ad occupare con la figlia l'abitazione della madre del , Pt_1
aumentato invece a 600 euro mensili, una volta lasciata la suddetta abitazione, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, con ricorso depositato in data 12.02.2024 il chiedeva una modifica del suddetto Pt_1
provvedimento, in particolare che fosse disposto il prevalente collocamento della figlia minore presso di sé; allegava, infatti, che nel novembre 2023 la , dopo aver instaurato una relazione con un CP_1
nuovo compagno, si trasferiva presso l'abitazione di questi, senza comunicare alcun recapito, che a fronte di questo trasferimento la madre lasciava per l'intero mese di novembre la figlia al padre, sino a pagina 3 di 11 quando in data 27.11.2023 invitava la figlia a cenare con la stessa, che pertanto egli accompagnava la figlia dalla madre ma si avvedeva dell'evidente stato di ebbrezza della e del di lei compagno, CP_1 che quest'ultimo davanti alla volontà da lui espressa di riportare con sé la figlia lo minacciava con un coltello, che dopo essere stato costretto ad allontanarsi richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine e qualche ora dopo la gli riconsegnava spontaneamente la figlia, che egli nel febbraio 2024 veniva CP_1
contattato dalla madre della la quale con estrema preoccupazione lo informava che la figlia CP_1
versava in una condizione di grave scompenso psichico –verosimilmente anche in conseguenza dell'abuso di alcolici- con manifestazione di aggressività e condotte violente verso gli oggetti, tanto da aver messo a soqquadro la casa della madre, averla pesantemente insultata e aggredita verbalmente, oltre che di essere stata aggredita fisicamente dal compagno della figlia e di aver subito una rapina ad opera della figlia e del compagno, in data 05.06.2024 si costituiva in giudizio la contestando integralmente quanto riportato CP_1
in ricorso dal e chiedendo che fosse disposto l'affido della minore all'ente, fermo il suo Pt_1
collocamento presso di sé e le frequentazioni padre-figlia in spazio neutro,
all'udienza di prima comparizione delle parti fissata con decreto dell'01.03.2024 e tenutasi in data 07.06.2024, compariva solo il ricorrente con il proprio difensore e il difensore della resistente, non presente personalmente, il quale dichiarava che la si trovava in Portogallo per motivi di lavoro;
CP_1
pertanto, il Presidente delegato, sentito il ricorrente, così provvedeva:
“Letta la relazione dei servizi sociali di Cassina de' Pecchi e di Trezzo sull'Adda, ritenuta allo stato la madre inidonea all'esercizio della responsabilità genitoriale (tra l'altro ora è fuori Italia, non ha fornito alcun motivo del suo trasferimento, non si conosce la sua residenza estera ed ha sostanzialmente abbandonato i figli, e ) sentito il ricorrente e valutato che lo stesso appare Per_1 Per_3 adeguato ad occuparsi di nella quotidianità, ha un rapporto affettuoso con la figlia, che ha Per_1 inserito nel proprio nucleo familiare offrendole una sistemazione adeguata e confortevole sia nella attuale casa di sia nella casa definitiva di Cassina de' Pecchi dove si trasferirà il prossimo CP_2 luglio, e che quindi deve essere autorizzato ad adottare alcune decisione nell'interesse della minore come meglio indicato in dispositivo, ritenuto necessario però che i servizi sociali esercitino uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare e adottino le decisioni necessarie al ripristino della relazione madre/figlia qualora la madre dovesse tornare in Italia e mostrasse interesse a riallacciare un rapporto con la bambina, inoltre i servizi devono inviare la minore all' per una valutazione neuropsichiatrica visti i traumi dalla stessa CP_3 subiti quando viveva con la madre e per una presa in carico, e dovranno adottare ogni altri intervento
pagina 4 di 11 a sostegno della minore. Inoltre dovranno prendere in carico la Garate se rientrerà in Italia ed inviarla ad SERD per un completo esame tossicologico ed al CPS per una valutazione psichiatrica.
Prende quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Revoca l'obbligo del padre di versare alla madre il contributo di mantenimento e la quota del 50% delle spese extra a far data dalla domanda,
2) Dispone che il padre provveda integralmente al mantenimento della figlia,
3) Affida la minore ai servizi sociali del comune di Cassina de' Pecchi affinché la tengano Per_1 collocata presso il padre nella di lui prossima abitazione di Cassina de' Pecchi via Giosuè Carducci
10, e si attivino nell'interesse della minore, con esclusione delle decisioni delegate espressamente al padre come sotto indicato,
4) Dispone che i servizi sociali qualora la madre rientri in Italia, predispongano un calendario di visite con con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, previa verifica della stabile Per_1 presenza della madre e della volontà della stessa di ripristinare un rapporto duraturo con la bambina,
5) Dispone che i servizi inviino alla competente per una valutazione sulla minore e se Per_1 CP_3 del caso sia avviata la presa in carico psicologica di , Per_1
6) Dispone che i servizi adottino ogni altro intervento di sostegno e/o educativo a favore di che Per_1 si renda necessario o anche solo opportuno,
7) Delega i Servizi Sociali di Cassina de' Pecchi, eventualmente in collaborazione con i Servizi della futura residenza della qualora ella rientri in Italia, di inviare la stessa presso il SERD e presso CP_1 il CPS competenti per una approfondita valutazione in ordine alle sue capacità genitoriali,
8) Dispone che i Servizi Sociali proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare e comunichino tempestivamente all'Ufficio eventuali situazioni di pregiudizio per la minore,
9) Autorizza il padre, in autonomia, a trasferire la residenza della minore a Cassina de' Pecchi, a provvedere al rinnovo dei documenti per la minore, ad iscrivere la figlia alla scuola primaria nel
Comune di Cassina de' Pecchi e ad adottare tutte le decisioni di carattere scolastico (es. deleghe per il ritiro, orari di entrata ed uscita ecc.) e sportivo (iscrizione a corsi sportivi) e sanitario come la scelta del medico di base e quanto attiene alle necessità di cura con esclusione del percorso presso e CP_3 dei sostegni psicologici che restano in capo ai Servizi sociali. Il padre comunicherà ai servizi le scelte effettuate,
10) Dispone che i servizi inviino una relazione entro il 30.11.2024” e rinviava la causa per ultimare l'udienza di prima comparizione al 12.12.2024, alla suddetta udienza comparivano entrambe le parti personalmente e il Presidente delegato provvedeva alla loro audizione. I difensori delle parti chiedevano che fosse disposta la discussione orale della causa e all'esito della stessa chiedevano che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni per come verbalizzate e insistevano nell'accoglimento delle rispettive domande. Il Presidente delegato, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione, concedendo termine all'avv. Pricoco per il deposito di documentazione, concedendo termine ad entrambe le parti per il pagina 5 di 11 deposito di foglio di precisazione delle conclusioni e autorizzando il padre a recarsi in Perù con la minore per le vacanze natalizie dal 21 dicembre al 6 gennaio senza far perdere alla stessa giorni di scuola,
la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale della minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La responsabilità genitoriale
In ordine alla responsabilità genitoriale sulla minore le parti avevano inizialmente Per_1
concordato il suo affido condiviso, con accordo ratificato da questo Tribunale con decreto n. 698/2023 del 21.03.2023.
Nelle more di questo procedimento, instaurato dal padre a modifica della regolamentazione ratificata con il provvedimento suddetto, è stato disposto l'affido all'Ente della minore, attesa la situazione di pregiudizio emersa da quando dichiarato e allegato dal padre in sede di ricorso, in particolare i comportamenti materni di abuso di sostanze e di mancanza di equilibrio psichico, con ampi spazi di autonomia decisionale del padre in ordine al trasferimento della residenza della minore a
Cassina de' Pecchi, al rinnovo dei documenti per la minore, alla iscrizione alla scuola primaria nel
Comune di Cassina de' Pecchi, alle decisioni di carattere scolastico e sanitario visto che il padre pagina 6 di 11 appariva avere gestito con responsabilità il periodo di criticità della madre tenendo la figlia presso di sé.
I Servizi nelle prime relazioni inviate all'Ufficio, evidenziavano una situazione complessa, dovuta in particolare all'instabilità della situazione abitativa che coinvolgeva la madre, e suggerivano a questa di valutare la possibilità, in questa fase, di un affidamento all'ente, al fine di poter Pt_2 presidiare di concerto con il Servizio di residenza della madre, la relazione tra e quest'ultima. Per_1
Da ultimo, il padre ha chiesto che sia disposto l'affido super esclusivo a sé della figlia, mentre la madre chiede la conferma dell'affido all'ente.
Il Tribunale ritiene che debba essere accolta la domanda del , revocando quindi l'affido Pt_1
della minore ai servizi sociali e disponendone il suo affido super esclusivo al padre, confermando il prevalente collocamento di presso lo stesso, come già disposto con i provvedimenti provvisori e Per_1
urgenti adottati in data 06.06.2024, così come anche richiesto dalla madre.
Nel corso del presente procedimento è stato possibile appurare l'inidoneità materna, allo stato, all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore. Del resto, la stessa non CP_4
chiede, neanche in via subordinata, che sia disposto l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori, né l'affido esclusivo a suo favore, insistendo invece per la conferma dell'affido all'ente della minore, statuizione che questo collegio, tuttavia, non ritiene più necessaria.
Infatti, sempre grazie alla delega conferita e al lavoro dei Servizi Sociali è stato possibile valutare l'adeguatezza del padre nel prendersi cura della figlia, con affetto e responsabilità, soprattutto nella latitanza della madre, che si è di fatto disinteressata dei figli, non solo , ma anche il figlio di Per_1
primo letto , lasciandoli alle cure dei rispettivi padri e trasferendosi anche all'estero, tant'è che Per_3
ella non si è presentata alla prima udienza di comparizione fissata in questo procedimento per il giorno
6.6.2024.
Il padre, al contrario, oltre ad essere stato fattivamente presente nella vita della figlia, attivandosi prontamente anche con l'istaurazione di questo procedimento una volta appurata la situazione di pregiudizio della figlia, appare adeguato ad occuparsi di nella quotidianità, ha un Per_1
rapporto affettuoso con la figlia, che ha inserito nel proprio nucleo familiare offrendole una sistemazione adeguata e confortevole, da ultimo nella casa definitiva di Cassina de' Pecchi dove si è trasferito lo scorso luglio, dopo averla ristrutturata.
pagina 7 di 11 Si è poi attivato prontamente per iscrivere la figlia alla classe prima della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Cassina de' Pecchi, rendendosi inoltre disponibile, attraverso colloqui con le insegnanti, a capire come meglio sostenere la figlia, chiedendo spesso consigli anche sul lavoro didattico da svolgere a casa, così come riportato nella relazione dei Servizi datata 29.11.2024, i quali hanno evidenziato, inoltre, che l'abitazione dove il si è trasferito con la famiglia, composta da , la nuova Pt_1 Per_1 compagna e la figlia di quest'ultima, è adeguata e dotata di tutti comfort e degli spazi necessari per gli adulti e le minori, arredata adeguatamente e con cura.
Quanto al rapporto padre-figlia, inoltre, riportano nello specifico: “il sig. si mostra attento Pt_1
alle esigenze della figlia e mostra anche un profondo legame con lei. Si mostra in grado di fare delle riflessioni attinenti, ad esempio, agli stati d'animo di “c'è stato un periodo che non Per_1 Per_1 dormiva…ma forse perché ero tanto a lavoro e le mancavo”.
Grazie, inoltre, all'intervento domiciliare disposto è stato possibile osservare in via diretta le modalità relazionali tra il padre e la figlia ed è stato dato atto dagli operatori che: “.. per la minore il padre risulta infatti un punto di riferimento. Il signor è una figura presente per la figlia, c'è una relazione Pt_1 di profonda confidenza e quando c'è bisogno di spiegare qualcosa o riprenderla su alcuni atteggiamenti, da quello che sino ad ora è stato possibile osservare, l'uomo interviene in modo adeguato. Inoltre, anche se
in modo parziale, si è potuto osservare che la moglie del signor è presente e si preoccupa per le Pt_1 esigenze di . Per_1
Durante i tre incontri di educativa domiciliare, che si sono svolti fino all'inoltro dell'ultima relazione dei servizi, in presenza dell'educatrice, sono state svolte anche le chiamate online con la madre di evidenzia che stante il permanere dell'instabilità abitativa della madre non è stato possibile Parte_3
organizzare gli incontri protetti tra e la madre, poiché il rischio di un andamento altalenante della Per_1
presenza della mamma risultava ancora troppo grande, pertanto il diritto di visita materno è stato garantito attraverso la calendarizzazione di videochiamate settimanali in presenza degli operatori e/o dell'educatrice- all'interno della camera della minore, nella residenza paterna, evidenziando che durante questi momenti il padre si è mostrato collaborativo mettendo a disposizione il suo dispositivo telefonico per poterle effettuare con maggiore facilità. Durante le chiamante “non è mai intervenuto per porre limiti di tempo o disturbare,
solo a volte quando attiva atteggiamenti di sfogo nei confronti ella mamma, il signor Per_1 Pt_1 interviene richiamando la minore ma restando nell'altra stanza e non entrando nella camera di ”. Per_1
pagina 8 di 11 Quanto alla madre, riportano, oltre alla non stabilità della condizione abitativa di questa, che ella ha richiesto più volte di riprendere i contatti con la figlia ma che è apparsa talvolta rivendicativa e in grande fatica ad attivarsi rispetto ad una parte di responsabilità personale nell'andamento della vicenda.
Da quanto riportato, pertanto, emerge che il padre negli ultimi mesi ha rappresentato e rappresenta l'adulto di riferimento per la figlia, si configura quale adulto stabile, competente e affidabile ed è in grado, collaborando con la propria moglie, di occuparsi della gestione della bambina.
Per questi motivi
il Tribunale ritiene che la responsabilità genitoriale sulla figlia debba essere reintegrata in capo a quest'ultimo, non ritenendosi più necessario l'affido all'ente, disponendo tuttavia che i
Servizi Sociali del Comune di Cassina de' Pecchi mantengano attivo il monitoraggio sul nucleo familiare e proseguano negli incarichi delegati, in particolare la regolamentazione delle modalità di incontro madre- figlia e l'intervento di educativa domiciliare disposto, attivata attualmente solo presso l'abitazione del padre, al fine di supportare entrambi i genitori nel loro ruolo genitoriale: infatti, nonostante le positività
evidenziate, il padre necessita ancora di essere accompagnato nel riconoscere alcuni stati d'animo della figlia che talvolta esitano in comportamenti di difficile gestione;
la mamma, invece, necessita di accompagnamento nel ricostruire il rapporto con la figlia e nel configurarsi come adulto stabile nella sua vita.
Tuttavia, si evidenzia che attualmente la modalità degli incontri madre-figlia deve continuare solo attraverso le videochiamate, considerato che la , secondo quando riportano gli operatori, non CP_1 si è resa disponibile ad effettuare gli accertamenti richiesti dell'A.G. presso il SERD e il CPS competenti, e non ha ancora comunicato un indirizzo di abitazione stabile, rendendo così impossibile l'attivazione di incontri in presenza, da effettuarsi ad ogni modo, qualora si renderanno possibili inizialmente in spazio neutro, secondo modalità che saranno regolamentate dai Servizi, in collaborazione con i Servizi del futuro comune di residenza della madre.
Le condizioni economiche
Quanto alla previsione di un contributo di mantenimento indiretto a carico della madre si evidenzia che il padre non ha svolto alcuna domanda in tal senso, dimostrandosi disponibile allo stato a provvedere integralmente al mantenimento della figlia. Del resto, la situazione della madre è del tutto precaria, non solo dal punto di vista abitativo, ma anche lavorativo, essendo allo stato disoccupata.
Deve confermarsi, come già disposto con l'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti in data 6.6.2024, la revoca dell'obbligo del padre, disposto con decreto n. 698/2023 del 21.03.2023, di pagina 9 di 11 versare alla madre il contributo di mantenimento indiretto mensile per la figlia, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e la parziale soccombenza della dovrà questa CP_1
essere condannata alla rifusione delle spese a favore del nella misura di ½ che si liquidano come Pt_1
in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, la restante quota di 1/2 dovrà essere compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, a modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 698/2023 del 09.03.2023, pubblicato in data 21.03.2023, così statuisce:
1. Affida la minore nata a Milano l'[...], in [...] esclusiva al padre Persona_2
presso il quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, in Cassina de' Pecchi via Giosuè Carducci 10, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse (affido super esclusivo) relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio,
2. Dispone che i servizi sociali regolamentino gli incontri madre-figlia, attualmente solo attraverso l'effettuazione di videochiamate settimanali, secondo un calendario da loro predisposto e, non appena possibile, con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, previa in ogni caso verifica della stabile presenza della madre e della volontà della stessa di ripristinare un rapporto duraturo con la bambina, e in eventuale collaborazione con i Servizi Sociali del futuro comune di residenza della madre,
3. Dispone che i servizi proseguano e/o adottino ogni intervento di sostegno e/o educativo a favore di che si renda necessario o anche solo opportuno, in particolare il proseguo Per_1 dell'intervento di educativa domiciliare presso l'abitazione del padre e qualora possibile anche pagina 10 di 11 presso l'abitazione della madre, in collaborazione eventualmente con i Servizi competenti in ordine alla residenza della madre,
4. Dispone che i Servizi Sociali di Cassina de' Pecchi, eventualmente in collaborazione con i
Servizi della futura residenza della , inviino la stessa presso il SERD e presso il CPS CP_1
competenti per una valutazione ed eventuale attivazione dei sostegni ritenuti necessari,
5. Dispone che i Servizi Sociali proseguano nel monitoraggio del nucleo familiare e comunichino tempestivamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano eventuali situazioni di pregiudizio per la minore,
6. Conferma la revoca l'obbligo del padre di versare alla madre il contributo di mantenimento e la quota del 50% delle spese extra a far data dalla domanda,
7. Dispone che il padre provveda integralmente al mantenimento della figlia,
8. Condanna la alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del CP_1 Pt_1
nella misura di ½ che si liquidano, per tale frazione, in euro 3.700,00 oltre spese generali
[...]
accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
9. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite nella restante frazione di ½.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi Sociali del
Comune di Cassina de' Pecchi.
Milano, 08.01.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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