Articolo 1329 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1324Articolo 1325 bis
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9 ottobre 2010
Art. 1329. Requisiti per l'avanzamento 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, prescritti dal presente codice per l'avanzamento, sono ridotti alla meta'. 2. Non si fa luogo agli esami, corsi ed esperimenti, eventualmente prescritti dal presente codice.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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