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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 5027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5027 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4671/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa IA EO ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4671/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a CATANIA (CT) il 31/07/1972 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CANTILE ANTONIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Nicola
MO e DE NO
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 01/04/2025 l'epigrafato ricorrente conveniva in giudizio l per vedersi riconosciuto il pagamento della somma di €. 3.649,71, a titolo TFR CP_1 maturato presso il Fondo di Garanzia. A fondamento della domanda l'istante deduceva: di aver lavorato alle dipendenze della società con contratto a Controparte_2 tempo indeterminato "full-time", con mansione di operaio (V livello retributivo di cui al
CCNL di categoria), dal 22/05/2015 al 16/09/2017; che in ordine alle spettanze retributive, il ricorrente, all'atto della cessazione del rapporto lavorativo, non aveva ricevuto il pagamento del TFR pari ad € 3.649,71; che la società era stata Controparte_2 dichiarata fallita dal Tribunale di Milano giusta sentenza n. 997/2019; che in data
1 21/05/2024 il ricorrente aveva presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare per l'immissione del credito vantato nei confronti della società a titolo di TFR;
che con provvedimento del 20/02/2023, il Giudice adito aveva ammesso il credito nella massa passiva e, in pari data, ne ha dichiarato l'esecutività; che, in data 21/05/2024, il SIG.
[...]
aveva presentato domanda di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento Parte_1 di fine rapporto (TFR) avente numero 116190, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
che con provvedimento del 09/10/2024, l Controparte_3
aveva respinto la prefata domanda per "mancata trasmissione nei termini della
[...] documentazione integrativa richiesta con PEC consegnata il 24.8.2024”; che, in realtà, la CP_ documentazione richiesta dall' , riguardante l'attestazione di conformità della documentazione allegata alla domanda amministrativa e dello stato passivo aveva necessitato di tempi tecnici medi, poiché subordinata all'inoltro da parte del liquidatore dello stato passivo esecutivo, con attestazione di conformità; che in data 13/12/2024 era stata regolarmente trasmessa, a mezzo PEC, tutta la documentazione richiesta, comprensiva dell'attestazione di conformità degli atti;
che nonostante il ricorrente avesse fornito le attestazioni di conformità richieste, l non aveva provveduto al riesame della CP_1 domanda né fornito chiarimenti sul mancato riesame della stessa;
che, in data 11/02/2025, nonostante fossero trascorsi centottanta giorni dalla domanda, prima avviare il giudizio de quo, era stato presentato anche il ricorso al Comitato Provinciale di Caserta, a cui l'Ente previdenziale non aveva dato seguito alcuno. CP_ L' si costituiva e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere avendo proceduto in autotutela alla liquidazione della prestazione oggetto di causa.
Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, all'esito la causa è stata decisa, sulle note delle parti entro il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende
2 sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso con provvedimento di liquidazione del
20.05.2025 e data valuta del 27.5.2025, dopo la proposizione del ricorso e la sua notifica CP_ all' ;
- considerato, pertanto, che il pagamento risulta avvenuto dopo la notifica del ricorso CP_ giudiziario, le spese di lite vanno poste a carico dell' e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 900,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con distrazione.
Aversa, 12.12.2025
Il giudice
IA EO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa IA EO ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4671/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a CATANIA (CT) il 31/07/1972 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CANTILE ANTONIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Nicola
MO e DE NO
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 01/04/2025 l'epigrafato ricorrente conveniva in giudizio l per vedersi riconosciuto il pagamento della somma di €. 3.649,71, a titolo TFR CP_1 maturato presso il Fondo di Garanzia. A fondamento della domanda l'istante deduceva: di aver lavorato alle dipendenze della società con contratto a Controparte_2 tempo indeterminato "full-time", con mansione di operaio (V livello retributivo di cui al
CCNL di categoria), dal 22/05/2015 al 16/09/2017; che in ordine alle spettanze retributive, il ricorrente, all'atto della cessazione del rapporto lavorativo, non aveva ricevuto il pagamento del TFR pari ad € 3.649,71; che la società era stata Controparte_2 dichiarata fallita dal Tribunale di Milano giusta sentenza n. 997/2019; che in data
1 21/05/2024 il ricorrente aveva presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare per l'immissione del credito vantato nei confronti della società a titolo di TFR;
che con provvedimento del 20/02/2023, il Giudice adito aveva ammesso il credito nella massa passiva e, in pari data, ne ha dichiarato l'esecutività; che, in data 21/05/2024, il SIG.
[...]
aveva presentato domanda di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento Parte_1 di fine rapporto (TFR) avente numero 116190, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
che con provvedimento del 09/10/2024, l Controparte_3
aveva respinto la prefata domanda per "mancata trasmissione nei termini della
[...] documentazione integrativa richiesta con PEC consegnata il 24.8.2024”; che, in realtà, la CP_ documentazione richiesta dall' , riguardante l'attestazione di conformità della documentazione allegata alla domanda amministrativa e dello stato passivo aveva necessitato di tempi tecnici medi, poiché subordinata all'inoltro da parte del liquidatore dello stato passivo esecutivo, con attestazione di conformità; che in data 13/12/2024 era stata regolarmente trasmessa, a mezzo PEC, tutta la documentazione richiesta, comprensiva dell'attestazione di conformità degli atti;
che nonostante il ricorrente avesse fornito le attestazioni di conformità richieste, l non aveva provveduto al riesame della CP_1 domanda né fornito chiarimenti sul mancato riesame della stessa;
che, in data 11/02/2025, nonostante fossero trascorsi centottanta giorni dalla domanda, prima avviare il giudizio de quo, era stato presentato anche il ricorso al Comitato Provinciale di Caserta, a cui l'Ente previdenziale non aveva dato seguito alcuno. CP_ L' si costituiva e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere avendo proceduto in autotutela alla liquidazione della prestazione oggetto di causa.
Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, all'esito la causa è stata decisa, sulle note delle parti entro il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende
2 sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso con provvedimento di liquidazione del
20.05.2025 e data valuta del 27.5.2025, dopo la proposizione del ricorso e la sua notifica CP_ all' ;
- considerato, pertanto, che il pagamento risulta avvenuto dopo la notifica del ricorso CP_ giudiziario, le spese di lite vanno poste a carico dell' e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 900,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con distrazione.
Aversa, 12.12.2025
Il giudice
IA EO
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