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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/06/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 128/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 128/2018 avente ad oggetto: azione di adempimento - azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
TRA
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data
2.02.2024, dagli Avv.ti Staiano Rita e Staiano Salvatore, presso il cui studio, sito in Catanzaro, P.zza Del Rosario n. 2, è elettivamente domiciliato
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla memoria di Controparte_2 costituzione, dall'Avv. Luigi Sciumbata, presso il cui studio, sito in Sersale (CZ), alla Via Greco n. 40, sono elettivamente domiciliati.
- PARTE CONVENUTA –
CONCLUSIONI
Parte attrice: «Voglia l'On.le Tribunale Adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa: A. accertare e dichiarare che l'Arch.
pagina 1 di 17 ha prestato opera professionale a favore dell'amministrazione Comunale di Pt_1
; B. accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere CP_1 dall' ; per l'effetto: C. condannare l'Amministrazione di Controparte_3
alla corresponsione in favore del ricorrente della somma pari ad euro CP_1
54.383,41 oltre oneri come per legge o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa previa espletamento di CTU tecnica che sin d'ora si chiede disporsi per accertare l'attività professionale svolta dal professionista nonché determinarne il valore oltre interessi e rivalutazione dal giorno della prestazione professionale fino all'effettiva corresponsione. In subordine: D. Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. l'arricchimento senza giusta causa da parte dell' nei confronti dell'Arch. Controparte_4
per l'opera professionale da questi realizzata;
per l'effetto: E. Determinare e Pt_1 condannare il nella somma a titolo di indennizzo pari ad euro Controparte_1
54.383,41 da corrispondere a favore del ricorrente o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
in subordine: F. Accertare e dichiarare per quanto esposto in narrativa la responsabilità dell'Arch. nato a [...] il Controparte_2
13/10/1952 nei confronti del ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 Decreto
Lgs 25 febbraio 1995, n. 77 Per l'effetto: G. Condannare l'Arch. nato Controparte_2
a Borgia (Cz) il 13/10/1952 al risarcimento del danno a favore del ricorrente nella somma pari ad Euro 54.383,41 o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..»;
Parte convenuta: «Voglia l'onorevole Tribunale adito - Preliminarmente dichiarare inammissibile lo strumento processuale azionato dal ricorrente per mancanza dei presupposti e disporre il mutamento del rito alla luce dell'attività difensiva dispiegata dall'ente; - Nel merito rigettare la domanda per insussistenza degli elementi tipici dell'azione 2041 c.c anche alla luce del fatto che il professionista ha regolarmente percepito il corrispettivo della prestazione professionale;
- Con vittoria di spese e compensi di causa.»
pagina 2 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis, depositato in data 09.01.2018, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il e Controparte_1 CP_2 onde sentirli condannare al pagamento dell'importo di € 54.383,41, asseritamente
[...]
dovutogli per l'attività professionale svolta in favore del Controparte_1
Parte ricorrente, a sostegno della domanda spiegata, deduceva: che, con Determinazione del Responsabile Unità Operativa n. 93/036 del 31/03/2009, il aveva Controparte_1
affidato all'architetto l'incarico avente ad oggetto Direzione lavori, misure Parte_1
e contabilità, collaudo ammnistrativo, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ogni attività connessa relativa all'intervento di “ ” da destinare a Parte_2 CP_5 riconoscendogli un compenso pari ad € 55.581,30 comprensivi di contributi previdenziali, al netto dell'IVA; che, in data 29 giugno 2009, il approvava il verbale di Controparte_1
validazione del progetto;
che, con deliberazione n. 159 dell'11/11/2009, la Giunta comunale riapprovava il progetto esecutivo per l'adeguamento tecnico economico, nel quale veniva riportato il QE che stabiliva in € 119.040,00 la somma stanziata per progettazione, direzione lavori e sicurezza;
che, con determina n. 92/035 del 30.03.2010, relativa all'aggiudicazione lavori e all'approvazione del QE di riaccertamento della spesa a seguito della gara d'appalto, veniva stabilito l'onorario professionale in € 54.754,70 per la progettazione ed €
55.581,30 per la Direzione Lavori;
che, infine, con determina n. 93/036 del 31.03.2010, veniva formalizzato il predetto incarico, specificando che l'importo dell'onorario dovuto per la direzione dei lavori ammontava ad € 55.581,30; che la convenzione con il di CP_1
veniva sottoscritta nei giorni successivi alla formalizzazione dell'incarico CP_1
dall'architetto e dal Responsabile dell'ufficio tecnico, architetto ma Pt_1 Controparte_2 che tale documento non veniva consegnato in copia, in quanto privo della sottoscrizione del Segretario Generale dott. che seguivano una serie di determine in cui il QE Per_1
rimaneva invariato e l'onorario professionale per la Direzione dei Lavori era sempre pari ad
€ 55.581,30; che, con determina n. 75 del 21/10/2016 di approvazione del I SAL, veniva pagina 3 di 17 correttamente liquidato al l'importo di € 15.524,73 per competenze tecniche in fase Pt_1
di DL, determinato in termini percentuali rispetto all'importo complessivo di € 55.581,30 richiamato dalle varie e precedenti determine;
che con determina 013 del 21.02.2017 veniva approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva, con la quale il RUP rimodulava il
Quadro Economico Generale riducendo il compenso da € 55.581,30 ad € 19.900,00; che in data 17.03.2017 il RUP liquidava, con Determina n. 021 del 17/03/2017, il SAL all'impresa e, con Determina n. 022 del 17/03/2017 liquidava inspiegabilmente al D.L. un importo pari a € 3.492,70 per prestazioni rese al SAL, a fronte di un Certificato di Pagamento trasmesso pari ad € 17.515,71; che, con le determine relative al quarto e quinto SAL, il RUP non provvedeva a liquidare alcunché all'odierno attore;
che, a seguito di accesso agli atti del
Comune di , il appurava che era stata trasmessa alla Regione Calabria solo a CP_1 Pt_1 settembre 2016 una copia di convenzione priva di firme e non corrispondente affatto a quella originariamente firmata da e , riportante un onorario diverso da CP_2 Pt_1 quello che era stato previsto con la delibera d'incarico e nelle successive determine;
che per l'attività svolta, il emetteva ulteriori n. 3 fatture elettroniche, per un importo pari Pt_1
ad € 18.204,19 (fatt. n. 1 del 4.4.20179), € 18.720,81 (fatt. n. 2 del 4.4.2017) ed € 7.021,72 (fatt.
n. 3 del 4.4.2017), tutte rimaste inevase.
Tanto premesso, parte ricorrente deduceva l'inadempimento del Controparte_1
domandando il pagamento del compenso professionale – quantificato nella complessiva somma di € 66.619,17 (ottenuta sommando all'importo di € 55.581,30 per la direzione dei lavori, € 5.966,12 per la perizia di variante tecnica e suppletiva ed € 994,72 per i nuovi calcoli della struttura per l'ascensore ed il conseguente aumento della Direzione Lavori) - o, in subordine, stante la mancata stipulazione del contratto in forma scritta, dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., sussistendo nel caso di specie i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento.
Invocava, infine, in via ulteriormente subordinata, la responsabilità del funzionario CP_2
ai sensi dell'art. 35 del D.lgs n. 77/1995, nel caso in cui non si riconoscesse la
[...] responsabilità contrattuale ovvero ai sensi dell'art. 2041 c.c. dell'Ente convenuto.
Si costituivano in giudizio il e i quali Controparte_1 Controparte_2
pagina 4 di 17 preliminarmente eccepivano l'inammissibilità del rito a cognizione sommaria instaurato dal ricorrente, considerata la necessità di un approfondimento istruttorio.
Nel merito, eccepivano l'infondatezza della domanda evidenziando: che il progetto redatto dall'architetto era stato finanziato dalla Regione Calabria, nell'ambito dell'accordo Pt_1
quadro di programma Por Calabria 2007-2013; che l'importo finanziato ammontava ad €
1.260.000,00, poi determinato come prezzo di base dell'appalto in € 992.000,00; che in forza di quanto previsto con la convenzione del 12.05.2009 sottoscritta con la Regione, le spese tecniche, tra le quali rientravano anche quelle per la progettazione e direzione lavori, non potevano essere superiori del 12% dell'importo finanziato dei lavori a base d'asta; che il ricorrente, convocato presso l'Ente con nota n. 2687 del 12.04.2016, alla presenza del sub- commissario prefettizio e del RUP, rifiutava di sottoscrivere la convenzione allegata alla determina n. 93/036 del 31.03.2010, la quale costituiva l'unico atto ufficiale nel quale erano state cristallizzate le modalità di determinazione delle spese tecniche comprese le spese per la direzione dei lavori;
che avendo l'ente provveduto all'affidamento diretto dell'incarico professionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 comma 2 e 125 comma 11 del
D.lgs. 163/2006, nonché del regolamento comunale approvato con delibera n. 8 del
10.02.2010, il compenso per la direzione dei lavori non poteva essere superiore ad €
20.000,00, poiché diversamente sarebbe stato necessario avviare una procedura di evidenza pubblica;
che il ricorrente avrebbe quindi percepito il giusto compenso, essendo stata già liquidata in suo favore la somma complessiva di € 19.956,27, di cui però solo l'importo di €
15.524,73 liquidato con determina n. 75 del 22.10.2016 era stato incassato dal , Pt_1 mentre lo stesso aveva rifiutato la somma di € 4.431,54 liquidata a saldo;
che, pertanto, non sussisterebbe alcun arricchimento indebito dell'Amministrazione Comunale e del R.U.P., avendo il ricorrente percepito il compenso in conformità a quanto stabilito dalle Determine adottate.
Parte convenuta deduceva inoltre che l'attore non avrebbe provato gli elementi costitutivi dell'arricchimento senza causa e contestava il quantum della pretesa avversaria, sul rilievo che la liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. non potrebbe mai essere determinata sulla base della tariffa professionale applicabile alle prestazioni eseguite dall'impoverito,
pagina 5 di 17 giacché ciò significherebbe accordargli una remunerazione esattamente pari a quella che avrebbe avuto il diritto di percepire nell'ipotesi di stipula di un contratto valido.
I convenuti concludevano, pertanto, per il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, rassegnando le conclusioni riportare in premessa.
Disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario di cognizione ed istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, in data 27/06/2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che all'udienza del 25/11/2024 la tratteneva in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Innanzitutto, osserva il Tribunale che deve ritenersi pacifico che l'incarico conferito all'odierno attore per la direzione dei lavori di restauro conservativo che hanno interessato
“ e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia stato espletato Parte_2 in assenza di un valido contratto.
Ed infatti, sul punto, parte attrice ha asserito di aver firmato lo schema di convenzione nei giorni successivi alla formalizzazione del suo incarico professionale, avvenuta con determina del Responsabile del Procedimento n. 93/036 del 31 marzo 2010 ma che, tuttavia, tale documento non era stato poi sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente convenuto.
Dal canto suo, parte convenuta non ha rinnegato l'esistenza del rapporto di prestazione d'opera né che le prestazioni siano state effettivamente eseguite dal in favore del Pt_1
ma ha dedotto che era stato il , convocato presso l'Ente in data Controparte_1 Pt_1
13 aprile 2016, a rifiutarsi di sottoscrivere la convenzione allegata alla determina n. 93/036 del 31.03.2010.
Dunque, risulta incontestata la mancata stipulazione del contratto scritto tra le parti: da ciò deriva la nullità del contratto d'opera professionale intercorso tra il Comune di e CP_1
l'architetto , essendo oramai granitico l'orientamento giurisprudenziale in forza del Pt_1
quale il contratto con la P.A. è nullo se non riveste forma scritta, ancorché tragga origine da atti di conferimento dell'incarico da parte della stessa pubblica amministrazione.
pagina 6 di 17 Ed invero, i contratti stipulati dalla P.A. ed in genere dagli Enti Pubblici (anche quando essi agiscano iure privatorum), in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, richiedono la forma scritta ad substantiam, in base al cd. principio formalistico, con la conseguenza che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi escludere la rilevanza di eventuali ratifiche o convalide successive.
Inoltre, affinché il requisito formale possa ritenersi soddisfatto è necessario che la volontà delle parti sia consacrata in un unico documento contrattuale, salvo che la legge non autorizzi una diversa modalità di conclusione (cfr. ex multis, Cass. civ., ord. n. 27910 del
31/10/2018 «In tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca “iure privatorum”, il contratto d'opera professionale deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la forma scritta "ad substantiam" e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare “ad nutum”.»).
Applicando i principi richiamati al caso di specie, si può affermare che il ha Pt_1
ricevuto l'incarico per Direzione lavori, misure e contabilità, collaudo tecnico amministrativo, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione con determina del
RUP n. 93/036 del 31.03.2010 (cfr. all. nn. 3 della produzione attorea), cui non ha fatto seguito la sottoscrizione della convenzione;
quest'ultima, pur essendo stata predisposta ed allegata alla determina di conferimento dell'incarico, risulta tuttavia priva delle necessarie sottoscrizioni delle parti (cfr. all. n. 14 della produzione attorea): il rapporto negoziale non
è mai stato rivestito della necessaria forma scritta ad substantiam per cui il contratto è nullo,
pagina 7 di 17 non potendo la predetta determina, in quanto atto interno all'Ente, sanare il difetto di forma.
Acclarata la nullità del titolo negoziale, la domanda di pagamento del compenso per le prestazioni professionali è infondata e va rigettata.
Ciò posto, considerato che il ricorrente non può avvalersi dell'azione contrattuale, occorre accertare se il rapporto giuridico intercorso tra le parti possa farsi rientrare nel paradigma normativo tracciato dall'art. 2041 c.c.., tenendo conto delle peculiarità delle obbligazioni di indebito che riguardano la P.A.
Nel caso in esame, l'attore ha domandato in via subordinata la condanna del CP_1
convenuto alla corresponsione dell'indennizzo ex art.2041 c.c., invocando altresì, in via ulteriormente subordinata, la responsabilità del RUP, ai sensi e per gli Controparte_2 effetti dell'art. 35 D.lgs. n. 77 del 25 febbraio 1995.
Occorre, dunque, innanzitutto accertare se l'azione di arricchimento nei confronti del possa considerarsi o meno sussidiaria ex art. 2042 c.c., poiché esiste altra azione CP_1
esperibile sebbene non verso l'Ente arricchito ma verso altro soggetto, qual è, appunto, il funzionario la cui condotta ha reso possibile il sorgere del credito vantato dal privato: secondo il ripetuto orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione di ingiustificato arricchimento esercitata, come nel caso di specie, nei confronti di un ente locale è inammissibile in quanto carente del presupposto della sussidiarietà qualora il privato che ha eseguito l'incarico senza contratto possa avvalersi dell'azione diretta nei confronti degli amministratori o dei funzionari comunali che hanno consentito la prestazione in violazione delle forme previste dalla legge (Cass. ord. n. 16756/2022; Cass. ord. n. 12608/2017; Cass. sent. n. 16558/2015).
In forza della normativa speciale introdotta dal D.L. n. 66 del 02.03.1989, art. 23, convertito in L. n. 144/1989, abrogato dall'art. 123, comma primo, lett. n), del D.L.gs. 25 febbraio 1995, n. 77, poi riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 del medesimo decreto ed infine rifluito nell'art. 191 del D.L.gs. n. 267 del
2000, ove vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, il rapporto pagina 8 di 17 obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che hanno consentito la fornitura o la prestazione.
Ed infatti, laddove il funzionario abbia agito in assenza della regolare procedura contabile che deve precedere qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche, si verifica una “frattura ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore e l'ente pubblico, che preclude il perfezionamento del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo” (ex multis, Cass. n.
5665/2021).
Nel caso di specie, risulta per tabulas l'impegno di spesa, registrato sul competente capitolo di bilancio, per i lavori appaltati dal aventi ad oggetto il restauro Controparte_1 dell'edificio “ nonché per le spese di progettazione e direzione dei lavori, Parte_2
attività queste ultime affidate all'odierno attore.
Più segnatamente: i predetti lavori venivano finanziati dalla Regione Calabria, nell'ambito dell'accordo quadro di programma PAR Calabria 2007-2013 attraverso lo stanziamento della somma di € 1.260.000,00; dalla Determina di aggiudicazione dei lavori, n. 92/035 del
30.03.2010, adottata dal R.U.P., emerge che “con deliberazione della Giunta Controparte_2
Municipale n° 97 dell'29/06/2009 veniva approvata la variazione di bilancio di previsione con imputazione della spesa di € 1.260.000,00 relativa all'intervento “ Parte_2 da destinare a tanto in entrata, sul Codice 4.03.7022 Cap. 2027,
[...] CP_5
quanto in uscita, sul Codice 2 05 01 01 Cap. 888”, nonché l'attestazione ex art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 del Responsabile dei Servizi Finanziari, Rag. , della CP_6
regolarità contabile della spesa (cfr. all. n. 3 della produzione di parte attrice); la
Determina n. 93/036 del 31.03.2009 di conferimento dell'incarico professionale all'architetto
, adottata sempre dal contiene l'attestazione di regolarità contabile della Pt_1 CP_7
spesa, comprovante la copertura finanziaria della stessa (cfr. all. n. 4 della produzione attorea).
Alla luce di quanto osservato, sussistendo un impegno contabile con relativo visto finanziario, la mancanza del contratto in forma scritta non trasferisce alcuna responsabilità
a carico del che quale Responsabile Unico del Procedimento ha legittimamente CP_2
pagina 9 di 17 adottato le determine di aggiudicazione dei lavori appaltati e di conferimento dell'incarico professionale al ricorrente.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, c. 4, T.U.E.L. abbia consentito
l'acquisizione di beni o servizi può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche nell'ipotesi in cui tali requisiti siano stati rispettati, ancorché sussista l'invalidità del contratto concluso dall'ente locale per assenza di forma scritta, non potendo operare, in tali ipotesi, in caso di invalidità del titolo negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalla legge. Ne consegue che il fornitore può in tali circostanze promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge.” (Cass. ord. n. 5480/2024).
L'accertata insussistenza di una responsabilità amministrativo-contabile a carico del funzionario comporta l'infondatezza della domanda spiegata nei confronti dello stesso: ne consegue l'ammissibilità dell'azione di arricchimento esperita dal nei confronti del Pt_1
costituendo dunque l'azione ex art. 2041 c.c. l'unico strumento di tutela Controparte_1
a sua disposizione, nel rispetto del canone di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c..
S'impone a questo punto di vagliare la sussistenza nel caso di specie dei presupposti dell'azione di arricchimento che, com'è noto, oltre ad avere natura sussidiaria, postula l'arricchimento di una parte e il depauperamento dell'altra, l'unicità del fatto causativo della locupletazione ed infine la sussistenza di una correlazione tra arricchimento e depauperamento, nel senso che l'uno deve necessariamente discendere dall'altro.
Non deve, invece, ritenersi necessario requisito dell'azione di arricchimento il riconoscimento, da parte dell'Ente pubblico, dell'utilitas dell'opera prestata.
La giurisprudenza più risalente, superata dall'arresto delle Sezioni Unite del 2015, nelle azioni di arricchimento contro la P.A., onde scongiurare il rischio di prestazioni imposte dai privati, riteneva necessaria la prova del duplice requisito del fatto materiale dell'esecuzione dell'opera o dell'espletamento della prestazione e del riconoscimento – implicito o esplicito
– dell'utilità della stessa da parte dell'ente pubblico.
pagina 10 di 17 Le Sezioni Unite, nel dare soluzione al contrasto interpretativo insorto in seno alla giurisprudenza di legittimità, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dagli artt.
3, 24 e 113 Cost. ed un'interpretazione letterale e sistematica degli artt. 2041 e 2042 c.c., hanno affermato che il suddetto requisito speciale risulta privo di fondamento normativo, per cui i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento, a prescindere dalla veste pubblica o privata del soggetto che ha conseguito la locupletazione, sono soltanto quelli previsti dalla legge (Cass. Sez. Un. n. 10798/2015).
L'esigenza di tutela delle finanze pubbliche viene comunque salvaguardata, essendo consentito all'Ente di non subire oneri economici non preventivati, dimostrando di non aver voluto l'arricchimento, ovvero che lo stesso si sia verificato a sua insaputa.
Sotto il profilo probatorio ne deriva, quindi, che l'attore dovrà dimostrare il fatto oggettivo dell'altrui arricchimento e il suo correlativo impoverimento, mentre graverà sull'Ente pubblico l'onere di eccepire e provare che l'arricchimento è stato imposto.
In altri termini “il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo
l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto e non fu consapevole, e che si trattò pertanto di arricchimento imposto” (Cass. n.
11209/2019).
Nel caso di specie, il conferimento dell'incarico di direzione dei lavori è avvenuto con l'adozione della determina n. 93/036 del 31.03.2009, la quale evidenzia la consapevolezza della P.A. in ordine alla prestazione indebita che nulla ha fatto per respingere.
In ogni caso, il non ha eccepito né provato il rifiuto dell'arricchimento o Controparte_1
l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza.
In relazione agli altri presupposti dell'azione, si osserva che dalla documentazione di causa e dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio – le cui risultanze peritali questo Giudice ritiene di dover fare proprie in quanto risultato di una attenta analisi della documentazione prodotta in giudizio – emerge che il ha espletato l'attività di Direzione dei lavori e Pt_1
pagina 11 di 17 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ma non ha “completato l'iter relativo all'ultima fase di realizzazione rendicontazione e collaudo” (cfr. pag. 28 della relazione tecnica).
Il ha dunque impiegato le sue energie e il suo tempo nonché la propria Pt_1
organizzazione professionale nell'offrire le prestazioni al Comune di , subendo un CP_1
depauperamento patrimoniale, in quanto avrebbe potuto impiegare il suo tempo per rendere tali prestazioni a favore di altri ricavandone un compenso.
Dall'altra parte, il si è certamente arricchito perché ha fruito delle Controparte_1
prestazioni del direttore dei lavori, conseguendone il risparmio della spesa che avrebbe sostenuto ove avesse affidato il medesimo incarico ad un terzo in forza di un contratto regolarmente redatto in forma scritta.
In ordine al quantum debeatur, l'indennità per indebito arricchimento deve essere liquidata nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito.
Nella determinazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. è ormai principio consolidato, a partire dalla nota sentenza delle S.U. della Suprema Corte n. 23385/2008, che all'impoverito non spetti mai il lucro cessante: ed invero, l'art. 2041 cod. civ. considera solo la diminuzione patrimoniale effettivamente subita dal soggetto, e non anche il lucro cessante, che è una delle componenti del danno patrimoniale complessivamente valutato alla stregua dell'art. 2043 cod. civ., ma è esclusa dall'art. 2041 (così altresì Cass. 12.7.1965, n. 1471; Cass.
26.9.2005, n.18785; 3.10.2007, n. 20747).
Va, pertanto, escluso che l'indennizzo possa essere commisurato, puramente e semplicemente, alla tariffa professionale applicabile alle prestazioni eseguite dall'impoverito, atteso che deve essere escluso dal calcolo quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace e che, invece, applicare le tariffe professionali significherebbe accordargli un indennizzo esattamente pari a quanto avrebbe avuto diritto di pretendere dalla P.A. nell'ipotesi di stipula di un contratto valido.
Nel caso di prestazioni professionali espletate in favore di un ente pubblico in assenza di un valido contratto, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “La
pagina 12 di 17 diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione
(art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa” (Cass. civ., ord. n. 14670 del 29/05/2019).
La Suprema Corte ha poi chiarito che, se è vero che la depauperatio non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale, tuttavia le tariffe professionali, specie se articolate per voci specifiche, possono costituire un parametro di riferimento per la liquidazione equitativa dell'indennizzo, da valutare in relazione alla prestazione resa (Cass. civ. sez. I, 28/04/2023,
n.11243).
Dunque, l'indennizzo per arricchimento ingiustificato, nelle ipotesi di prestazione professionale resa in favore della pubblica amministrazione in forza di contratto nullo, può essere determinato in via equitativa con richiamo alle tariffe professionale, intese quali meri parametri e quindi con esclusione di quelle maggiorazioni altrimenti previste per le peculiari modalità con cui la prestazione è stata resa, ad esempio maggiorazione per l'urgenza, o in applicazione dei minimi tariffari a fronte di una diversa e maggiore quantificazione invece convenuta nel contratto nullo (Cass. civ., n. 14329/2019).
Nel caso in esame, ritiene questo Giudice che, ai fini della quantificazione, possa farsi riferimento alle valutazioni effettuate dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha correttamente liquidato il compenso utilizzando le tariffe di cui al d.m. del 4 aprile 2001, vigente all'epoca del conferimento dell'incarico, e al decreto del Ministero della Giustizia n.
140 del 20 luglio 2012 solo per il calcolo dell'onorario relativo al coordinamento della pagina 13 di 17 sicurezza in fase di esecuzione, atteso che tale attività non era inclusa nella tabella del 2001.
Ha inoltre tenuto conto della circostanza che il , essendosi dimesso prima del Pt_1
termine dei lavori, non aveva completato la fase di rendicontazione e collaudo, operando una decurtazione del 5% dell'onorario calcolato secondo i predetti criteri.
Se è vero, infatti, che la tariffa non è applicabile nella sua interezza in assenza di un contratto valido, è altrettanto vero che le tariffe professionali, seppur con il correttivo in seguito applicato, costituiscono una base di calcolo ai fini della quantificazione dell'indennizzo, in quanto parametro oggettivo di riferimento al fine di evitare che la liquidazione equitativa si appalesi puramente arbitraria.
Il calcolo del compenso spettante al è stato quindi effettuato applicando, ai sensi Pt_1
dell'art. 3 d.m. 4 aprile 2001, la percentuale minima del 29,64% in relazione all'attività di direzione dei lavori (cfr. pp. 26-27 dell'elaborato peritale: “Per quanto sopra, il sottoscritto ha proceduto sulla base dell'importo complessivo dei lavori di € 992.000,00
(novecentonovantaduemilaeuro/00) al calcolo dell'onorario delle prestazioni rese consistenti in:
Direzione dei Lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, liquidazione, e dell'aliquota percentuale al 29,64% tramite l'interpolazione lineare dei valori, ottenendo complessivamente un onorario di €
30.530,81 (trentamilacinquecentotrenta/81) e spese di € 9.049,33 (novemilaquarantanove/33) per un totale di € 39.580,14 (trentanovemilacinquecentottanta/14) a cui vanno aggiunti il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e la Perizia di Variante.”) e, sulla base del d.m. 140 del 20 luglio 2012, quanto al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la percentuale minima dell'0,70% (cfr. p. 27 della C.T.U.: “In considerazione della circostanza secondo cui, il calcolo dell'onorario relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, non è incluso nel calcolo tabellare Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26 aprile 2001), il sottoscritto procederà al calcolo dell'onorario per C.S.E. sulla base del Decreto del
Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 che ha introdotto il calcolo dell'onorario per detta funzione. Per quanto sopra, il sottoscritto ha proceduto sulla base dell'importo complessivo dei lavori di € 992.000,00 al calcolo dell'onorario delle prestazioni rese consistenti “QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione
(QcI.12|0.250)” ottenendo l'onorario di € 12,141.38 (dodicimilacentoquarantuno/38). Tale somma
pagina 14 di 17 di € 12.141,38 è stata oggetto di devalutazione monetaria, partendo dal luglio 2012 (entrata in vigore del D.M. 140) fino a giungere al marzo 2010 (data di conferimento dell'incarico all'Arch. ), e Pt_1
pertanto corrisponde a complessivi € 11.400,36 (undicimilaquattrocento/36).”).
Il C.T.U. ha giustamente applicato le percentuali minime in mancanza di elementi probatori che possano consentire l'applicazione di una tariffa più elevata e ha correttamente ridotto l'onorario complessivo di € 50.980,50 del 5% in ragione del fatto che l'attore non ha espletato per intero l'incarico, avendo rassegnato le dimissioni prima del termine dei lavori, ovvero prima della fase di rendicontazione e collaudo, giungendo così a quantificare il compenso per le predette prestazioni in € 48.431,48.
L'Arch. ha poi sommato l'importo di € 5.966,12 stimato congruo ed adeguato per Per_2
l'attività di predisposizione della perizia di variante (“In relazione alla Perizia di Variante predisposta da parte dell'Arch. , tenuto conto dei numerosi elaborati predisposti, tra cui il Pt_1 computo metrico estimativo di perizia, il quadro comparativo di raffronto, l'analisi di nuovi prezzi, nonché numerosi elaborati grafici, appare adeguata e congrua la richiesta avanzata dall'Arch.
di € 5.966,12 (cinquemilanovecentosessantasei/12)”), liquidando la complessiva somma Pt_1
di € 54.397,60.
Da tale somma deve essere decurtato l'importo di € 15.524,73, liquidato con mandato di pagamento n.
1.322 del 26.10.2016, ed, infine, aggiunto quanto dovuto per cassa previdenza ed IVA (cfr. p. 6 delle note conclusive del C.T.U.: “Occorre comunque rappresentare, che
l'importo complessivo di € 54.397,60 (oltre Cassa Previdenza ed I.V.A.), risulta comprensivo degli importi già liquidati dal con Determinazione del Responsabile del Procedimento Controparte_1
Arch. n. 075 del 21 ottobre 2016, (€ 12.235,76 oltre Cassa Previdenza 4% per € 489,43 ed CP_2
I.V.A al 22%. per € 2.799,54), per un totale di € 15.524,73 liquidati con mandato di pagamento
n.
1.322 del 26 ottobre 2016. Pertanto, conclusivamente, qualora il Giudicante confermasse la pretesa avanzata da parte dell'Arch. , all'importo di € 54.397,60 dovrebbero aggiungersi € Pt_1
2.175,90 per , € 11.967,47 per I.V.A. al 22% un totale di € 68.540,97 a cui Parte_3 andrebbe sottratta la somma di € 15.524,73 già liquidati, per un totale complessivo di € 53.016,24
(cinquantatremilasedici/24) comprensiva di Cassa Previdenza ed I.V.A..”),giungendo conclusivamente alla somma totale di € 53.016,24.
pagina 15 di 17 Ciò posto, in ragione di quanto in precedenza osservato in relazione alla non riconoscibilità
a titolo di indennizzo dello stesso importo che sarebbe stato corrisposto al in caso Pt_1
di stipulazione del contratto scritto, ritenendo di dover detrarre dalla somma così calcolata il margine di guadagno che tale incarico avrebbe procurato al professionista, secondo criteri di normalità e prevedibilità e che pare equo stimare in misura non superiore al 30% dei compensi calcolati in base alla tariffa, dall'importo di € 53.016,24 va detratto il 30% per un totale di € 37.111,40.
Pertanto, in accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c., il va Controparte_1 condannato al pagamento di favore di della somma di € 37.111,40. Parte_1
Tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il credito indennitario ex art. 2041 c.c., per l'espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto scritto, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore” (Cass. civ., ord. n.35480 del 2 dicembre 2022), sulla somma liquidata vanno computati rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno in cui il si è dimesso dall'incarico di direttore dei lavori, ovvero dall'8 giugno 2017 Pt_1
(cfr. pp. 27-28 della relazione peritale).
Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (€ 37.111,40 in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016),
e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) nei parametri tariffari medi, in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
€
2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come pagina 16 di 17 per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) Rigetta la domanda attorea di condanna al pagamento ex art. 1453 c.c.;
b) Accoglie la domanda attorea ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condanna il CP_1
al pagamento in favore di della somma di €
[...] Parte_1
37.111,40, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
c) Condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano nella misura di € 7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 286,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
d) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.;
e) Pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U.. Controparte_1
Così deciso, in Catanzaro lì 10.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 128/2018 avente ad oggetto: azione di adempimento - azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.
TRA
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione depositata in data
2.02.2024, dagli Avv.ti Staiano Rita e Staiano Salvatore, presso il cui studio, sito in Catanzaro, P.zza Del Rosario n. 2, è elettivamente domiciliato
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla memoria di Controparte_2 costituzione, dall'Avv. Luigi Sciumbata, presso il cui studio, sito in Sersale (CZ), alla Via Greco n. 40, sono elettivamente domiciliati.
- PARTE CONVENUTA –
CONCLUSIONI
Parte attrice: «Voglia l'On.le Tribunale Adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa: A. accertare e dichiarare che l'Arch.
pagina 1 di 17 ha prestato opera professionale a favore dell'amministrazione Comunale di Pt_1
; B. accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere CP_1 dall' ; per l'effetto: C. condannare l'Amministrazione di Controparte_3
alla corresponsione in favore del ricorrente della somma pari ad euro CP_1
54.383,41 oltre oneri come per legge o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa previa espletamento di CTU tecnica che sin d'ora si chiede disporsi per accertare l'attività professionale svolta dal professionista nonché determinarne il valore oltre interessi e rivalutazione dal giorno della prestazione professionale fino all'effettiva corresponsione. In subordine: D. Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. l'arricchimento senza giusta causa da parte dell' nei confronti dell'Arch. Controparte_4
per l'opera professionale da questi realizzata;
per l'effetto: E. Determinare e Pt_1 condannare il nella somma a titolo di indennizzo pari ad euro Controparte_1
54.383,41 da corrispondere a favore del ricorrente o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
in subordine: F. Accertare e dichiarare per quanto esposto in narrativa la responsabilità dell'Arch. nato a [...] il Controparte_2
13/10/1952 nei confronti del ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 Decreto
Lgs 25 febbraio 1995, n. 77 Per l'effetto: G. Condannare l'Arch. nato Controparte_2
a Borgia (Cz) il 13/10/1952 al risarcimento del danno a favore del ricorrente nella somma pari ad Euro 54.383,41 o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..»;
Parte convenuta: «Voglia l'onorevole Tribunale adito - Preliminarmente dichiarare inammissibile lo strumento processuale azionato dal ricorrente per mancanza dei presupposti e disporre il mutamento del rito alla luce dell'attività difensiva dispiegata dall'ente; - Nel merito rigettare la domanda per insussistenza degli elementi tipici dell'azione 2041 c.c anche alla luce del fatto che il professionista ha regolarmente percepito il corrispettivo della prestazione professionale;
- Con vittoria di spese e compensi di causa.»
pagina 2 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis, depositato in data 09.01.2018, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il e Controparte_1 CP_2 onde sentirli condannare al pagamento dell'importo di € 54.383,41, asseritamente
[...]
dovutogli per l'attività professionale svolta in favore del Controparte_1
Parte ricorrente, a sostegno della domanda spiegata, deduceva: che, con Determinazione del Responsabile Unità Operativa n. 93/036 del 31/03/2009, il aveva Controparte_1
affidato all'architetto l'incarico avente ad oggetto Direzione lavori, misure Parte_1
e contabilità, collaudo ammnistrativo, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ogni attività connessa relativa all'intervento di “ ” da destinare a Parte_2 CP_5 riconoscendogli un compenso pari ad € 55.581,30 comprensivi di contributi previdenziali, al netto dell'IVA; che, in data 29 giugno 2009, il approvava il verbale di Controparte_1
validazione del progetto;
che, con deliberazione n. 159 dell'11/11/2009, la Giunta comunale riapprovava il progetto esecutivo per l'adeguamento tecnico economico, nel quale veniva riportato il QE che stabiliva in € 119.040,00 la somma stanziata per progettazione, direzione lavori e sicurezza;
che, con determina n. 92/035 del 30.03.2010, relativa all'aggiudicazione lavori e all'approvazione del QE di riaccertamento della spesa a seguito della gara d'appalto, veniva stabilito l'onorario professionale in € 54.754,70 per la progettazione ed €
55.581,30 per la Direzione Lavori;
che, infine, con determina n. 93/036 del 31.03.2010, veniva formalizzato il predetto incarico, specificando che l'importo dell'onorario dovuto per la direzione dei lavori ammontava ad € 55.581,30; che la convenzione con il di CP_1
veniva sottoscritta nei giorni successivi alla formalizzazione dell'incarico CP_1
dall'architetto e dal Responsabile dell'ufficio tecnico, architetto ma Pt_1 Controparte_2 che tale documento non veniva consegnato in copia, in quanto privo della sottoscrizione del Segretario Generale dott. che seguivano una serie di determine in cui il QE Per_1
rimaneva invariato e l'onorario professionale per la Direzione dei Lavori era sempre pari ad
€ 55.581,30; che, con determina n. 75 del 21/10/2016 di approvazione del I SAL, veniva pagina 3 di 17 correttamente liquidato al l'importo di € 15.524,73 per competenze tecniche in fase Pt_1
di DL, determinato in termini percentuali rispetto all'importo complessivo di € 55.581,30 richiamato dalle varie e precedenti determine;
che con determina 013 del 21.02.2017 veniva approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva, con la quale il RUP rimodulava il
Quadro Economico Generale riducendo il compenso da € 55.581,30 ad € 19.900,00; che in data 17.03.2017 il RUP liquidava, con Determina n. 021 del 17/03/2017, il SAL all'impresa e, con Determina n. 022 del 17/03/2017 liquidava inspiegabilmente al D.L. un importo pari a € 3.492,70 per prestazioni rese al SAL, a fronte di un Certificato di Pagamento trasmesso pari ad € 17.515,71; che, con le determine relative al quarto e quinto SAL, il RUP non provvedeva a liquidare alcunché all'odierno attore;
che, a seguito di accesso agli atti del
Comune di , il appurava che era stata trasmessa alla Regione Calabria solo a CP_1 Pt_1 settembre 2016 una copia di convenzione priva di firme e non corrispondente affatto a quella originariamente firmata da e , riportante un onorario diverso da CP_2 Pt_1 quello che era stato previsto con la delibera d'incarico e nelle successive determine;
che per l'attività svolta, il emetteva ulteriori n. 3 fatture elettroniche, per un importo pari Pt_1
ad € 18.204,19 (fatt. n. 1 del 4.4.20179), € 18.720,81 (fatt. n. 2 del 4.4.2017) ed € 7.021,72 (fatt.
n. 3 del 4.4.2017), tutte rimaste inevase.
Tanto premesso, parte ricorrente deduceva l'inadempimento del Controparte_1
domandando il pagamento del compenso professionale – quantificato nella complessiva somma di € 66.619,17 (ottenuta sommando all'importo di € 55.581,30 per la direzione dei lavori, € 5.966,12 per la perizia di variante tecnica e suppletiva ed € 994,72 per i nuovi calcoli della struttura per l'ascensore ed il conseguente aumento della Direzione Lavori) - o, in subordine, stante la mancata stipulazione del contratto in forma scritta, dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., sussistendo nel caso di specie i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento.
Invocava, infine, in via ulteriormente subordinata, la responsabilità del funzionario CP_2
ai sensi dell'art. 35 del D.lgs n. 77/1995, nel caso in cui non si riconoscesse la
[...] responsabilità contrattuale ovvero ai sensi dell'art. 2041 c.c. dell'Ente convenuto.
Si costituivano in giudizio il e i quali Controparte_1 Controparte_2
pagina 4 di 17 preliminarmente eccepivano l'inammissibilità del rito a cognizione sommaria instaurato dal ricorrente, considerata la necessità di un approfondimento istruttorio.
Nel merito, eccepivano l'infondatezza della domanda evidenziando: che il progetto redatto dall'architetto era stato finanziato dalla Regione Calabria, nell'ambito dell'accordo Pt_1
quadro di programma Por Calabria 2007-2013; che l'importo finanziato ammontava ad €
1.260.000,00, poi determinato come prezzo di base dell'appalto in € 992.000,00; che in forza di quanto previsto con la convenzione del 12.05.2009 sottoscritta con la Regione, le spese tecniche, tra le quali rientravano anche quelle per la progettazione e direzione lavori, non potevano essere superiori del 12% dell'importo finanziato dei lavori a base d'asta; che il ricorrente, convocato presso l'Ente con nota n. 2687 del 12.04.2016, alla presenza del sub- commissario prefettizio e del RUP, rifiutava di sottoscrivere la convenzione allegata alla determina n. 93/036 del 31.03.2010, la quale costituiva l'unico atto ufficiale nel quale erano state cristallizzate le modalità di determinazione delle spese tecniche comprese le spese per la direzione dei lavori;
che avendo l'ente provveduto all'affidamento diretto dell'incarico professionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 comma 2 e 125 comma 11 del
D.lgs. 163/2006, nonché del regolamento comunale approvato con delibera n. 8 del
10.02.2010, il compenso per la direzione dei lavori non poteva essere superiore ad €
20.000,00, poiché diversamente sarebbe stato necessario avviare una procedura di evidenza pubblica;
che il ricorrente avrebbe quindi percepito il giusto compenso, essendo stata già liquidata in suo favore la somma complessiva di € 19.956,27, di cui però solo l'importo di €
15.524,73 liquidato con determina n. 75 del 22.10.2016 era stato incassato dal , Pt_1 mentre lo stesso aveva rifiutato la somma di € 4.431,54 liquidata a saldo;
che, pertanto, non sussisterebbe alcun arricchimento indebito dell'Amministrazione Comunale e del R.U.P., avendo il ricorrente percepito il compenso in conformità a quanto stabilito dalle Determine adottate.
Parte convenuta deduceva inoltre che l'attore non avrebbe provato gli elementi costitutivi dell'arricchimento senza causa e contestava il quantum della pretesa avversaria, sul rilievo che la liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. non potrebbe mai essere determinata sulla base della tariffa professionale applicabile alle prestazioni eseguite dall'impoverito,
pagina 5 di 17 giacché ciò significherebbe accordargli una remunerazione esattamente pari a quella che avrebbe avuto il diritto di percepire nell'ipotesi di stipula di un contratto valido.
I convenuti concludevano, pertanto, per il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, rassegnando le conclusioni riportare in premessa.
Disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario di cognizione ed istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, in data 27/06/2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che all'udienza del 25/11/2024 la tratteneva in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Innanzitutto, osserva il Tribunale che deve ritenersi pacifico che l'incarico conferito all'odierno attore per la direzione dei lavori di restauro conservativo che hanno interessato
“ e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia stato espletato Parte_2 in assenza di un valido contratto.
Ed infatti, sul punto, parte attrice ha asserito di aver firmato lo schema di convenzione nei giorni successivi alla formalizzazione del suo incarico professionale, avvenuta con determina del Responsabile del Procedimento n. 93/036 del 31 marzo 2010 ma che, tuttavia, tale documento non era stato poi sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente convenuto.
Dal canto suo, parte convenuta non ha rinnegato l'esistenza del rapporto di prestazione d'opera né che le prestazioni siano state effettivamente eseguite dal in favore del Pt_1
ma ha dedotto che era stato il , convocato presso l'Ente in data Controparte_1 Pt_1
13 aprile 2016, a rifiutarsi di sottoscrivere la convenzione allegata alla determina n. 93/036 del 31.03.2010.
Dunque, risulta incontestata la mancata stipulazione del contratto scritto tra le parti: da ciò deriva la nullità del contratto d'opera professionale intercorso tra il Comune di e CP_1
l'architetto , essendo oramai granitico l'orientamento giurisprudenziale in forza del Pt_1
quale il contratto con la P.A. è nullo se non riveste forma scritta, ancorché tragga origine da atti di conferimento dell'incarico da parte della stessa pubblica amministrazione.
pagina 6 di 17 Ed invero, i contratti stipulati dalla P.A. ed in genere dagli Enti Pubblici (anche quando essi agiscano iure privatorum), in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, richiedono la forma scritta ad substantiam, in base al cd. principio formalistico, con la conseguenza che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi escludere la rilevanza di eventuali ratifiche o convalide successive.
Inoltre, affinché il requisito formale possa ritenersi soddisfatto è necessario che la volontà delle parti sia consacrata in un unico documento contrattuale, salvo che la legge non autorizzi una diversa modalità di conclusione (cfr. ex multis, Cass. civ., ord. n. 27910 del
31/10/2018 «In tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca “iure privatorum”, il contratto d'opera professionale deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la forma scritta "ad substantiam" e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare “ad nutum”.»).
Applicando i principi richiamati al caso di specie, si può affermare che il ha Pt_1
ricevuto l'incarico per Direzione lavori, misure e contabilità, collaudo tecnico amministrativo, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione con determina del
RUP n. 93/036 del 31.03.2010 (cfr. all. nn. 3 della produzione attorea), cui non ha fatto seguito la sottoscrizione della convenzione;
quest'ultima, pur essendo stata predisposta ed allegata alla determina di conferimento dell'incarico, risulta tuttavia priva delle necessarie sottoscrizioni delle parti (cfr. all. n. 14 della produzione attorea): il rapporto negoziale non
è mai stato rivestito della necessaria forma scritta ad substantiam per cui il contratto è nullo,
pagina 7 di 17 non potendo la predetta determina, in quanto atto interno all'Ente, sanare il difetto di forma.
Acclarata la nullità del titolo negoziale, la domanda di pagamento del compenso per le prestazioni professionali è infondata e va rigettata.
Ciò posto, considerato che il ricorrente non può avvalersi dell'azione contrattuale, occorre accertare se il rapporto giuridico intercorso tra le parti possa farsi rientrare nel paradigma normativo tracciato dall'art. 2041 c.c.., tenendo conto delle peculiarità delle obbligazioni di indebito che riguardano la P.A.
Nel caso in esame, l'attore ha domandato in via subordinata la condanna del CP_1
convenuto alla corresponsione dell'indennizzo ex art.2041 c.c., invocando altresì, in via ulteriormente subordinata, la responsabilità del RUP, ai sensi e per gli Controparte_2 effetti dell'art. 35 D.lgs. n. 77 del 25 febbraio 1995.
Occorre, dunque, innanzitutto accertare se l'azione di arricchimento nei confronti del possa considerarsi o meno sussidiaria ex art. 2042 c.c., poiché esiste altra azione CP_1
esperibile sebbene non verso l'Ente arricchito ma verso altro soggetto, qual è, appunto, il funzionario la cui condotta ha reso possibile il sorgere del credito vantato dal privato: secondo il ripetuto orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione di ingiustificato arricchimento esercitata, come nel caso di specie, nei confronti di un ente locale è inammissibile in quanto carente del presupposto della sussidiarietà qualora il privato che ha eseguito l'incarico senza contratto possa avvalersi dell'azione diretta nei confronti degli amministratori o dei funzionari comunali che hanno consentito la prestazione in violazione delle forme previste dalla legge (Cass. ord. n. 16756/2022; Cass. ord. n. 12608/2017; Cass. sent. n. 16558/2015).
In forza della normativa speciale introdotta dal D.L. n. 66 del 02.03.1989, art. 23, convertito in L. n. 144/1989, abrogato dall'art. 123, comma primo, lett. n), del D.L.gs. 25 febbraio 1995, n. 77, poi riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35 del medesimo decreto ed infine rifluito nell'art. 191 del D.L.gs. n. 267 del
2000, ove vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale, il rapporto pagina 8 di 17 obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che hanno consentito la fornitura o la prestazione.
Ed infatti, laddove il funzionario abbia agito in assenza della regolare procedura contabile che deve precedere qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche, si verifica una “frattura ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore e l'ente pubblico, che preclude il perfezionamento del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo” (ex multis, Cass. n.
5665/2021).
Nel caso di specie, risulta per tabulas l'impegno di spesa, registrato sul competente capitolo di bilancio, per i lavori appaltati dal aventi ad oggetto il restauro Controparte_1 dell'edificio “ nonché per le spese di progettazione e direzione dei lavori, Parte_2
attività queste ultime affidate all'odierno attore.
Più segnatamente: i predetti lavori venivano finanziati dalla Regione Calabria, nell'ambito dell'accordo quadro di programma PAR Calabria 2007-2013 attraverso lo stanziamento della somma di € 1.260.000,00; dalla Determina di aggiudicazione dei lavori, n. 92/035 del
30.03.2010, adottata dal R.U.P., emerge che “con deliberazione della Giunta Controparte_2
Municipale n° 97 dell'29/06/2009 veniva approvata la variazione di bilancio di previsione con imputazione della spesa di € 1.260.000,00 relativa all'intervento “ Parte_2 da destinare a tanto in entrata, sul Codice 4.03.7022 Cap. 2027,
[...] CP_5
quanto in uscita, sul Codice 2 05 01 01 Cap. 888”, nonché l'attestazione ex art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 del Responsabile dei Servizi Finanziari, Rag. , della CP_6
regolarità contabile della spesa (cfr. all. n. 3 della produzione di parte attrice); la
Determina n. 93/036 del 31.03.2009 di conferimento dell'incarico professionale all'architetto
, adottata sempre dal contiene l'attestazione di regolarità contabile della Pt_1 CP_7
spesa, comprovante la copertura finanziaria della stessa (cfr. all. n. 4 della produzione attorea).
Alla luce di quanto osservato, sussistendo un impegno contabile con relativo visto finanziario, la mancanza del contratto in forma scritta non trasferisce alcuna responsabilità
a carico del che quale Responsabile Unico del Procedimento ha legittimamente CP_2
pagina 9 di 17 adottato le determine di aggiudicazione dei lavori appaltati e di conferimento dell'incarico professionale al ricorrente.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “L'azione diretta del fornitore nei confronti dell'amministratore o funzionario che, ai sensi dell'art. 191, c. 4, T.U.E.L. abbia consentito
l'acquisizione di beni o servizi può essere esperita unicamente quando la delibera comunale sia priva dell'impegno contabile e della sua registrazione sul competente capitolo di bilancio e non anche nell'ipotesi in cui tali requisiti siano stati rispettati, ancorché sussista l'invalidità del contratto concluso dall'ente locale per assenza di forma scritta, non potendo operare, in tali ipotesi, in caso di invalidità del titolo negoziale, il meccanismo di sostituzione nel rapporto obbligatorio previsto dalla legge. Ne consegue che il fornitore può in tali circostanze promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente comunale, nella ricorrenza dei presupposti di legge.” (Cass. ord. n. 5480/2024).
L'accertata insussistenza di una responsabilità amministrativo-contabile a carico del funzionario comporta l'infondatezza della domanda spiegata nei confronti dello stesso: ne consegue l'ammissibilità dell'azione di arricchimento esperita dal nei confronti del Pt_1
costituendo dunque l'azione ex art. 2041 c.c. l'unico strumento di tutela Controparte_1
a sua disposizione, nel rispetto del canone di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c..
S'impone a questo punto di vagliare la sussistenza nel caso di specie dei presupposti dell'azione di arricchimento che, com'è noto, oltre ad avere natura sussidiaria, postula l'arricchimento di una parte e il depauperamento dell'altra, l'unicità del fatto causativo della locupletazione ed infine la sussistenza di una correlazione tra arricchimento e depauperamento, nel senso che l'uno deve necessariamente discendere dall'altro.
Non deve, invece, ritenersi necessario requisito dell'azione di arricchimento il riconoscimento, da parte dell'Ente pubblico, dell'utilitas dell'opera prestata.
La giurisprudenza più risalente, superata dall'arresto delle Sezioni Unite del 2015, nelle azioni di arricchimento contro la P.A., onde scongiurare il rischio di prestazioni imposte dai privati, riteneva necessaria la prova del duplice requisito del fatto materiale dell'esecuzione dell'opera o dell'espletamento della prestazione e del riconoscimento – implicito o esplicito
– dell'utilità della stessa da parte dell'ente pubblico.
pagina 10 di 17 Le Sezioni Unite, nel dare soluzione al contrasto interpretativo insorto in seno alla giurisprudenza di legittimità, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dagli artt.
3, 24 e 113 Cost. ed un'interpretazione letterale e sistematica degli artt. 2041 e 2042 c.c., hanno affermato che il suddetto requisito speciale risulta privo di fondamento normativo, per cui i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento, a prescindere dalla veste pubblica o privata del soggetto che ha conseguito la locupletazione, sono soltanto quelli previsti dalla legge (Cass. Sez. Un. n. 10798/2015).
L'esigenza di tutela delle finanze pubbliche viene comunque salvaguardata, essendo consentito all'Ente di non subire oneri economici non preventivati, dimostrando di non aver voluto l'arricchimento, ovvero che lo stesso si sia verificato a sua insaputa.
Sotto il profilo probatorio ne deriva, quindi, che l'attore dovrà dimostrare il fatto oggettivo dell'altrui arricchimento e il suo correlativo impoverimento, mentre graverà sull'Ente pubblico l'onere di eccepire e provare che l'arricchimento è stato imposto.
In altri termini “il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo
l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto e non fu consapevole, e che si trattò pertanto di arricchimento imposto” (Cass. n.
11209/2019).
Nel caso di specie, il conferimento dell'incarico di direzione dei lavori è avvenuto con l'adozione della determina n. 93/036 del 31.03.2009, la quale evidenzia la consapevolezza della P.A. in ordine alla prestazione indebita che nulla ha fatto per respingere.
In ogni caso, il non ha eccepito né provato il rifiuto dell'arricchimento o Controparte_1
l'impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza.
In relazione agli altri presupposti dell'azione, si osserva che dalla documentazione di causa e dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio – le cui risultanze peritali questo Giudice ritiene di dover fare proprie in quanto risultato di una attenta analisi della documentazione prodotta in giudizio – emerge che il ha espletato l'attività di Direzione dei lavori e Pt_1
pagina 11 di 17 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ma non ha “completato l'iter relativo all'ultima fase di realizzazione rendicontazione e collaudo” (cfr. pag. 28 della relazione tecnica).
Il ha dunque impiegato le sue energie e il suo tempo nonché la propria Pt_1
organizzazione professionale nell'offrire le prestazioni al Comune di , subendo un CP_1
depauperamento patrimoniale, in quanto avrebbe potuto impiegare il suo tempo per rendere tali prestazioni a favore di altri ricavandone un compenso.
Dall'altra parte, il si è certamente arricchito perché ha fruito delle Controparte_1
prestazioni del direttore dei lavori, conseguendone il risparmio della spesa che avrebbe sostenuto ove avesse affidato il medesimo incarico ad un terzo in forza di un contratto regolarmente redatto in forma scritta.
In ordine al quantum debeatur, l'indennità per indebito arricchimento deve essere liquidata nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito.
Nella determinazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. è ormai principio consolidato, a partire dalla nota sentenza delle S.U. della Suprema Corte n. 23385/2008, che all'impoverito non spetti mai il lucro cessante: ed invero, l'art. 2041 cod. civ. considera solo la diminuzione patrimoniale effettivamente subita dal soggetto, e non anche il lucro cessante, che è una delle componenti del danno patrimoniale complessivamente valutato alla stregua dell'art. 2043 cod. civ., ma è esclusa dall'art. 2041 (così altresì Cass. 12.7.1965, n. 1471; Cass.
26.9.2005, n.18785; 3.10.2007, n. 20747).
Va, pertanto, escluso che l'indennizzo possa essere commisurato, puramente e semplicemente, alla tariffa professionale applicabile alle prestazioni eseguite dall'impoverito, atteso che deve essere escluso dal calcolo quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace e che, invece, applicare le tariffe professionali significherebbe accordargli un indennizzo esattamente pari a quanto avrebbe avuto diritto di pretendere dalla P.A. nell'ipotesi di stipula di un contratto valido.
Nel caso di prestazioni professionali espletate in favore di un ente pubblico in assenza di un valido contratto, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “La
pagina 12 di 17 diminuzione patrimoniale ("depauperatio") subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione
(art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa” (Cass. civ., ord. n. 14670 del 29/05/2019).
La Suprema Corte ha poi chiarito che, se è vero che la depauperatio non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale, tuttavia le tariffe professionali, specie se articolate per voci specifiche, possono costituire un parametro di riferimento per la liquidazione equitativa dell'indennizzo, da valutare in relazione alla prestazione resa (Cass. civ. sez. I, 28/04/2023,
n.11243).
Dunque, l'indennizzo per arricchimento ingiustificato, nelle ipotesi di prestazione professionale resa in favore della pubblica amministrazione in forza di contratto nullo, può essere determinato in via equitativa con richiamo alle tariffe professionale, intese quali meri parametri e quindi con esclusione di quelle maggiorazioni altrimenti previste per le peculiari modalità con cui la prestazione è stata resa, ad esempio maggiorazione per l'urgenza, o in applicazione dei minimi tariffari a fronte di una diversa e maggiore quantificazione invece convenuta nel contratto nullo (Cass. civ., n. 14329/2019).
Nel caso in esame, ritiene questo Giudice che, ai fini della quantificazione, possa farsi riferimento alle valutazioni effettuate dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha correttamente liquidato il compenso utilizzando le tariffe di cui al d.m. del 4 aprile 2001, vigente all'epoca del conferimento dell'incarico, e al decreto del Ministero della Giustizia n.
140 del 20 luglio 2012 solo per il calcolo dell'onorario relativo al coordinamento della pagina 13 di 17 sicurezza in fase di esecuzione, atteso che tale attività non era inclusa nella tabella del 2001.
Ha inoltre tenuto conto della circostanza che il , essendosi dimesso prima del Pt_1
termine dei lavori, non aveva completato la fase di rendicontazione e collaudo, operando una decurtazione del 5% dell'onorario calcolato secondo i predetti criteri.
Se è vero, infatti, che la tariffa non è applicabile nella sua interezza in assenza di un contratto valido, è altrettanto vero che le tariffe professionali, seppur con il correttivo in seguito applicato, costituiscono una base di calcolo ai fini della quantificazione dell'indennizzo, in quanto parametro oggettivo di riferimento al fine di evitare che la liquidazione equitativa si appalesi puramente arbitraria.
Il calcolo del compenso spettante al è stato quindi effettuato applicando, ai sensi Pt_1
dell'art. 3 d.m. 4 aprile 2001, la percentuale minima del 29,64% in relazione all'attività di direzione dei lavori (cfr. pp. 26-27 dell'elaborato peritale: “Per quanto sopra, il sottoscritto ha proceduto sulla base dell'importo complessivo dei lavori di € 992.000,00
(novecentonovantaduemilaeuro/00) al calcolo dell'onorario delle prestazioni rese consistenti in:
Direzione dei Lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina, liquidazione, e dell'aliquota percentuale al 29,64% tramite l'interpolazione lineare dei valori, ottenendo complessivamente un onorario di €
30.530,81 (trentamilacinquecentotrenta/81) e spese di € 9.049,33 (novemilaquarantanove/33) per un totale di € 39.580,14 (trentanovemilacinquecentottanta/14) a cui vanno aggiunti il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e la Perizia di Variante.”) e, sulla base del d.m. 140 del 20 luglio 2012, quanto al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la percentuale minima dell'0,70% (cfr. p. 27 della C.T.U.: “In considerazione della circostanza secondo cui, il calcolo dell'onorario relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, non è incluso nel calcolo tabellare Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26 aprile 2001), il sottoscritto procederà al calcolo dell'onorario per C.S.E. sulla base del Decreto del
Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 che ha introdotto il calcolo dell'onorario per detta funzione. Per quanto sopra, il sottoscritto ha proceduto sulla base dell'importo complessivo dei lavori di € 992.000,00 al calcolo dell'onorario delle prestazioni rese consistenti “QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione
(QcI.12|0.250)” ottenendo l'onorario di € 12,141.38 (dodicimilacentoquarantuno/38). Tale somma
pagina 14 di 17 di € 12.141,38 è stata oggetto di devalutazione monetaria, partendo dal luglio 2012 (entrata in vigore del D.M. 140) fino a giungere al marzo 2010 (data di conferimento dell'incarico all'Arch. ), e Pt_1
pertanto corrisponde a complessivi € 11.400,36 (undicimilaquattrocento/36).”).
Il C.T.U. ha giustamente applicato le percentuali minime in mancanza di elementi probatori che possano consentire l'applicazione di una tariffa più elevata e ha correttamente ridotto l'onorario complessivo di € 50.980,50 del 5% in ragione del fatto che l'attore non ha espletato per intero l'incarico, avendo rassegnato le dimissioni prima del termine dei lavori, ovvero prima della fase di rendicontazione e collaudo, giungendo così a quantificare il compenso per le predette prestazioni in € 48.431,48.
L'Arch. ha poi sommato l'importo di € 5.966,12 stimato congruo ed adeguato per Per_2
l'attività di predisposizione della perizia di variante (“In relazione alla Perizia di Variante predisposta da parte dell'Arch. , tenuto conto dei numerosi elaborati predisposti, tra cui il Pt_1 computo metrico estimativo di perizia, il quadro comparativo di raffronto, l'analisi di nuovi prezzi, nonché numerosi elaborati grafici, appare adeguata e congrua la richiesta avanzata dall'Arch.
di € 5.966,12 (cinquemilanovecentosessantasei/12)”), liquidando la complessiva somma Pt_1
di € 54.397,60.
Da tale somma deve essere decurtato l'importo di € 15.524,73, liquidato con mandato di pagamento n.
1.322 del 26.10.2016, ed, infine, aggiunto quanto dovuto per cassa previdenza ed IVA (cfr. p. 6 delle note conclusive del C.T.U.: “Occorre comunque rappresentare, che
l'importo complessivo di € 54.397,60 (oltre Cassa Previdenza ed I.V.A.), risulta comprensivo degli importi già liquidati dal con Determinazione del Responsabile del Procedimento Controparte_1
Arch. n. 075 del 21 ottobre 2016, (€ 12.235,76 oltre Cassa Previdenza 4% per € 489,43 ed CP_2
I.V.A al 22%. per € 2.799,54), per un totale di € 15.524,73 liquidati con mandato di pagamento
n.
1.322 del 26 ottobre 2016. Pertanto, conclusivamente, qualora il Giudicante confermasse la pretesa avanzata da parte dell'Arch. , all'importo di € 54.397,60 dovrebbero aggiungersi € Pt_1
2.175,90 per , € 11.967,47 per I.V.A. al 22% un totale di € 68.540,97 a cui Parte_3 andrebbe sottratta la somma di € 15.524,73 già liquidati, per un totale complessivo di € 53.016,24
(cinquantatremilasedici/24) comprensiva di Cassa Previdenza ed I.V.A..”),giungendo conclusivamente alla somma totale di € 53.016,24.
pagina 15 di 17 Ciò posto, in ragione di quanto in precedenza osservato in relazione alla non riconoscibilità
a titolo di indennizzo dello stesso importo che sarebbe stato corrisposto al in caso Pt_1
di stipulazione del contratto scritto, ritenendo di dover detrarre dalla somma così calcolata il margine di guadagno che tale incarico avrebbe procurato al professionista, secondo criteri di normalità e prevedibilità e che pare equo stimare in misura non superiore al 30% dei compensi calcolati in base alla tariffa, dall'importo di € 53.016,24 va detratto il 30% per un totale di € 37.111,40.
Pertanto, in accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c., il va Controparte_1 condannato al pagamento di favore di della somma di € 37.111,40. Parte_1
Tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il credito indennitario ex art. 2041 c.c., per l'espletamento di prestazioni professionali in favore della pubblica amministrazione in assenza di un valido contratto scritto, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia, dovendo il giudice tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre la somma così liquidata interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione, ovvero dal momento del completo espletamento della prestazione in suo favore” (Cass. civ., ord. n.35480 del 2 dicembre 2022), sulla somma liquidata vanno computati rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno in cui il si è dimesso dall'incarico di direttore dei lavori, ovvero dall'8 giugno 2017 Pt_1
(cfr. pp. 27-28 della relazione peritale).
Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (€ 37.111,40 in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016),
e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.
n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) nei parametri tariffari medi, in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
€
2.905,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come pagina 16 di 17 per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
a) Rigetta la domanda attorea di condanna al pagamento ex art. 1453 c.c.;
b) Accoglie la domanda attorea ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condanna il CP_1
al pagamento in favore di della somma di €
[...] Parte_1
37.111,40, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
c) Condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano nella misura di € 7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 286,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
d) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.;
e) Pone definitivamente a carico del le spese di C.T.U.. Controparte_1
Così deciso, in Catanzaro lì 10.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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