TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 980/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 980/2024, promossa con ricorso depositato in data
22.04.2024
DA
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Sassari via Mazzini 2/ D nello studio dell'avv. C.F._1
Lucia Licheri, che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto introduttivo
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], cod. fisc. Parte_2
ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio in Sassari, via Mercato, C.F._2
40 presso lo studio dell'Avv. Nicolina Uleri, del Foro di Sassari che lo difende giusta delega in atti;
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni: per la ricorrente: come da ricorso del 22.04.2024 e come da note scritte del 17.02.2025 e verbale del
04.03.2025
pagina 1 di 4 per il resistente: come da comparsa del 10.09.2024 e come da verbale del 04.03.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.04.2024, ha premesso di aver convissuto con Parte_1 Parte_2
fino al 2018, quando hanno concluso la loro relazione sentimentale nel corso della quale sono diventati genitori di , nata a [...] il [...], riconosciuta da entrambi. Ha dedotto che il padre Persona_1
della bambina non avrebbe mai provveduto al suo mantenimento dopo aver cessato la convivenza con la sig.ra che, per tale motivo, si sarebbe avvalsa dell'aiuto economico dei propri genitori oltre Pt_1
Par che dei servizi sociali. Ha dedotto che il sig. non avrebbe neppure mai cercato un rapporto continuo e costante con e che non avrebbe nessuna intenzione di collaborare con la madre per iniziare Per_1
l'esercizio comune della responsabilità genitoriale e non vorrebbe in alcun modo contribuire al Par mantenimento della figlia. Ha rappresentato che il sig. avrebbe negato l'autorizzazione per una gita scolastica di , e che il palese disinteresse mostrato in questi 6 anni di vita della minore, sarebbe Per_1
di ostacolo alla previsione di un affido condiviso per la crescita serena della minore. Ha concluso come da ricorso, chiedendo l'affidamento esclusivo di al solo scopo di poter perseguire il superiore Per_1
interesse della figlia, vista la manifesta carenza educativa del padre e il suo completo disinteresse, con autorizzazione a decidere in autonomia sulle necessità più importanti della figlia.
Si è costituito in giudizio contestando quanto esposto dalla ricorrente. Ha negato di essersi Parte_2
sempre disinteressato della minore, ma, al contrario, ha dedotto di aver cercato la figlia con cadenza quotidiana, ma che la sig.ra gli avrebbe sempre impedito di incontrarla. Sotto il profilo Pt_1
Par economico, il sig. si è reso disponibile a corrispondere mensilmente un mantenimento pari ad €.
200,00 oltre al 50% di spese straordinarie concordate preventivamente con la signora Ha Pt_1 concluso, pertanto, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore , con previsione del Per_1
diritto di visita e del mantenimento come indicato.
All'udienza del 23.10.2024, la madre ha riferito di abitare a Sassari con e col nuovo compagno Per_1
che la bambina sembra accettare bene e vicino ai propri genitori che la aiutano nella gestione quotidiana della bambina, di lavorare saltuariamente come assistente anziani e pulizie e di essere disponibile a facilitare gradualmente gli incontri tra la bambina, che ha 7 anni, e il padre. Ha confermato di percepire l'assegno unico di Euro 200,00.
Il sig. Era, dal canto suo, ha riferito di vivere in Ossi in affitto con la nuova moglie, una figlia in arrivo, di lavorare come addetto alla segnaletica stradale con contratto dal 1 ottobre 2024 a tempo determinato, mentre prima lavorava come autista soccorritore 118. Ha dichiarato che la moglie è disponibile ad pagina 2 di 4 aiutare il marito a recuperare il rapporto con la figlia . Il Giudice ha invitato le parti ad Per_1
addivenire a un accordo.
Alla successiva udienza del 20.02.2025, i difensori delle parti hanno chiesto il recepimento, da parte del Tribunale, dell'accordo intervenuto tra le parti e depositato nelle note del 17.02.2025 del seguente tenore:
“1. affidamento condiviso della minore , nata a [...] il [...] con collocazione Persona_1
primaria e residenza presso la madre, e diritto di visita del padre durante la settimana, Parte_1
previo accordo con la madre;
2. la sig.ra avrà tutti i poteri autonomi di decisione in materia scolastica, sanitaria e nei Parte_1
rapporti con la Pubblica Amministrazione;
3. il padre, verserà alla sig.ra l'assegno di mantenimento mensile a beneficio Parte_2 Parte_1
della minore figlia pari ad Euro 250,00 con rivalutazione Istat oltre che il 50% delle spese straordinarie e mediche non mutuabili;
4) a settimane alterne il sig. (previo accordo con la madre) potrà tenere con sé la figlia dal Parte_2
venerdì dalle ore 17.00 sino alla domenica dopo cena per poi riaccompagnarla a casa della madre;
5) per quanto concerne le festività natalizie entrambi i genitori, ad anni alterni potranno trascorrere con la figlia il giorno del 25 dicembre e del 1 gennaio dalle ore 18:00 del giorno precedente sino al dopocena del giorno 25 dicembre e 1 gennaio;
6) per quanto concerne le festività pasquali entrambi i genitori, ad anni alterni potranno trascorrere con la figlia l'intera giornata o di Pasqua o di Pasquetta;
Part
7) in ordine alle vacanze estive il sig. potrà trascorrere con la figlia 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere concordato con la sig. entro il 30 giugno di ogni anno;
Pt_1
8) disporsi la scissione del modello Isee dei genitori;
9) disporsi che l'assegno unico erogato dall'INPS per la figlia minore sia percepito al Persona_1
100% dalla sola madre, ; Parte_1
10) spese compensate”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
ed hanno premesso di non essere uniti in matrimonio e di aver convissuto fino Parte_1 Parte_2
al 2018, quando hanno concluso la loro relazione sentimentale nel corso della quale sono diventati genitori di , nata a [...] il [...], riconosciuta da entrambi e hanno chiesto una Persona_1
pagina 3 di 4 pronuncia in ordine dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta del 17.02.2025, come sopra riportate.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni agli interessi della figlia minore, in quanto garantiscono sia l'instaurazione e prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle esigenze di e ravvisato, pertanto, che Per_1
le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, né quelle economiche in contrasto con l'ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda e delle condizioni congiunte.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
1) dispone in conformità delle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 07.04.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Dott.ssa Ilaria Bradamante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 980/2024, promossa con ricorso depositato in data
22.04.2024
DA
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Sassari via Mazzini 2/ D nello studio dell'avv. C.F._1
Lucia Licheri, che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto introduttivo
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], cod. fisc. Parte_2
ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio in Sassari, via Mercato, C.F._2
40 presso lo studio dell'Avv. Nicolina Uleri, del Foro di Sassari che lo difende giusta delega in atti;
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni: per la ricorrente: come da ricorso del 22.04.2024 e come da note scritte del 17.02.2025 e verbale del
04.03.2025
pagina 1 di 4 per il resistente: come da comparsa del 10.09.2024 e come da verbale del 04.03.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.04.2024, ha premesso di aver convissuto con Parte_1 Parte_2
fino al 2018, quando hanno concluso la loro relazione sentimentale nel corso della quale sono diventati genitori di , nata a [...] il [...], riconosciuta da entrambi. Ha dedotto che il padre Persona_1
della bambina non avrebbe mai provveduto al suo mantenimento dopo aver cessato la convivenza con la sig.ra che, per tale motivo, si sarebbe avvalsa dell'aiuto economico dei propri genitori oltre Pt_1
Par che dei servizi sociali. Ha dedotto che il sig. non avrebbe neppure mai cercato un rapporto continuo e costante con e che non avrebbe nessuna intenzione di collaborare con la madre per iniziare Per_1
l'esercizio comune della responsabilità genitoriale e non vorrebbe in alcun modo contribuire al Par mantenimento della figlia. Ha rappresentato che il sig. avrebbe negato l'autorizzazione per una gita scolastica di , e che il palese disinteresse mostrato in questi 6 anni di vita della minore, sarebbe Per_1
di ostacolo alla previsione di un affido condiviso per la crescita serena della minore. Ha concluso come da ricorso, chiedendo l'affidamento esclusivo di al solo scopo di poter perseguire il superiore Per_1
interesse della figlia, vista la manifesta carenza educativa del padre e il suo completo disinteresse, con autorizzazione a decidere in autonomia sulle necessità più importanti della figlia.
Si è costituito in giudizio contestando quanto esposto dalla ricorrente. Ha negato di essersi Parte_2
sempre disinteressato della minore, ma, al contrario, ha dedotto di aver cercato la figlia con cadenza quotidiana, ma che la sig.ra gli avrebbe sempre impedito di incontrarla. Sotto il profilo Pt_1
Par economico, il sig. si è reso disponibile a corrispondere mensilmente un mantenimento pari ad €.
200,00 oltre al 50% di spese straordinarie concordate preventivamente con la signora Ha Pt_1 concluso, pertanto, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore , con previsione del Per_1
diritto di visita e del mantenimento come indicato.
All'udienza del 23.10.2024, la madre ha riferito di abitare a Sassari con e col nuovo compagno Per_1
che la bambina sembra accettare bene e vicino ai propri genitori che la aiutano nella gestione quotidiana della bambina, di lavorare saltuariamente come assistente anziani e pulizie e di essere disponibile a facilitare gradualmente gli incontri tra la bambina, che ha 7 anni, e il padre. Ha confermato di percepire l'assegno unico di Euro 200,00.
Il sig. Era, dal canto suo, ha riferito di vivere in Ossi in affitto con la nuova moglie, una figlia in arrivo, di lavorare come addetto alla segnaletica stradale con contratto dal 1 ottobre 2024 a tempo determinato, mentre prima lavorava come autista soccorritore 118. Ha dichiarato che la moglie è disponibile ad pagina 2 di 4 aiutare il marito a recuperare il rapporto con la figlia . Il Giudice ha invitato le parti ad Per_1
addivenire a un accordo.
Alla successiva udienza del 20.02.2025, i difensori delle parti hanno chiesto il recepimento, da parte del Tribunale, dell'accordo intervenuto tra le parti e depositato nelle note del 17.02.2025 del seguente tenore:
“1. affidamento condiviso della minore , nata a [...] il [...] con collocazione Persona_1
primaria e residenza presso la madre, e diritto di visita del padre durante la settimana, Parte_1
previo accordo con la madre;
2. la sig.ra avrà tutti i poteri autonomi di decisione in materia scolastica, sanitaria e nei Parte_1
rapporti con la Pubblica Amministrazione;
3. il padre, verserà alla sig.ra l'assegno di mantenimento mensile a beneficio Parte_2 Parte_1
della minore figlia pari ad Euro 250,00 con rivalutazione Istat oltre che il 50% delle spese straordinarie e mediche non mutuabili;
4) a settimane alterne il sig. (previo accordo con la madre) potrà tenere con sé la figlia dal Parte_2
venerdì dalle ore 17.00 sino alla domenica dopo cena per poi riaccompagnarla a casa della madre;
5) per quanto concerne le festività natalizie entrambi i genitori, ad anni alterni potranno trascorrere con la figlia il giorno del 25 dicembre e del 1 gennaio dalle ore 18:00 del giorno precedente sino al dopocena del giorno 25 dicembre e 1 gennaio;
6) per quanto concerne le festività pasquali entrambi i genitori, ad anni alterni potranno trascorrere con la figlia l'intera giornata o di Pasqua o di Pasquetta;
Part
7) in ordine alle vacanze estive il sig. potrà trascorrere con la figlia 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere concordato con la sig. entro il 30 giugno di ogni anno;
Pt_1
8) disporsi la scissione del modello Isee dei genitori;
9) disporsi che l'assegno unico erogato dall'INPS per la figlia minore sia percepito al Persona_1
100% dalla sola madre, ; Parte_1
10) spese compensate”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
ed hanno premesso di non essere uniti in matrimonio e di aver convissuto fino Parte_1 Parte_2
al 2018, quando hanno concluso la loro relazione sentimentale nel corso della quale sono diventati genitori di , nata a [...] il [...], riconosciuta da entrambi e hanno chiesto una Persona_1
pagina 3 di 4 pronuncia in ordine dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui alle note di trattazione scritta del 17.02.2025, come sopra riportate.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni agli interessi della figlia minore, in quanto garantiscono sia l'instaurazione e prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle esigenze di e ravvisato, pertanto, che Per_1
le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, né quelle economiche in contrasto con l'ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda e delle condizioni congiunte.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
1) dispone in conformità delle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 07.04.2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Dott.ssa Ilaria Bradamante
pagina 4 di 4