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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/11/2025, n. 5315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5315 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8032/2022 del ruolo generale promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
n Via e agisce iure proprio e iure hereditatis del padre , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lara Maria Persona_1
DA ED (C. ) e CE RO (C.F. C.F._2
del foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3 tino (VI), Via Umberto Tassoni 43, giusta procura in atti
-attore-
contro
Repubblica Federale di Germania
-convenuta contumace- Repubblica Italiana
ex art. 43 D.L. n. 36/2022 Controparte_1
- convenuti
oggetto: Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza. Per parte attrice:
“NEL MERITO: accertata e dichiarata la piena responsabilità delle Repubblica Federale di Germania per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig.
di cui l'attore è erede legittimo, nel corso della Seconda guerra mondiale per essere stato Persona_1 catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato, a trattamento inumano in Germania dal giorno 21.9. 1943 al giorno 7.7.1946 per totali giorni 1019, per l'effetto condannare la Repubblica Federale di Germania in solido con la Repubblica Italiana al pagamento in favore dell'attore della somma di € 112.000,00 ovvero di diversa somma maggiore o minore che risulterò di giustizia, oltre agli
1
interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Per la convenuta (Repubblica Italiana – ondo ex art.43 DL 36/2022 CP_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale:
1. dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria dell'attore;
2. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia della Repubblica Federale di Germania, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 Controparte_1 cit
3. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n.218/1995);
4. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
5. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato via pec il 12.10.2022, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la Repubblica italiana e la Repubbl affinchè fossero condannate, anche in solido tra loro, al risarcimento iure proprio e iure succesionis dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal padre di cui è Persona_1 erede legittimo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato in un campo di concentramento, avviato al lavoro coatto e sottoposto a trattamento inumano dal 21.9.1943 al 7.7.1946 per un totale di 1.019 giorni, previo accertamento della piena responsabilità della Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dal Terzo Reich. La Repubblica italiana si costituiva in giudizio, unitamente al Controparte_1
, con propria comparsa di costituzione e ri
[...] ntegralmente la domanda formulata dall'attore e sollevando molteplici eccezioni, tra cui la legittimazione passiva dei convenuti e la prescrizione dei reati per cui è causa. La Repubblica Federale di Germania veniva dichiarata contumace all'udienza del 30.5.2024. Venivano poi depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.a. e la causa trattenuta in decisione in data 17.2.2025, assegnati alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
*** Va in ogni caso dichiarata la carenza di giurisdizione di questo Giudice nei confronti della Repubblica Federale di Germania.
L'attore ha agito dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con modificazioni in L. 29.06.2022 n. 79) istitutivo del relativo Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Disposizione, questa, che ha comportato una determinante sopravvenienza normativa rispetto al quadro giuridico stabilito dalla sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale citata dallo stesso attore. Invero, con tale pronuncia la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbligava il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG) ovvero a negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, - esclusivamente nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi, nella fattispecie, alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012 e, per l'effetto, a negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero consistenti in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili della persona- per violazione, si degli artt. 2 e 24 Cost.. CP_4
Più specificamente, in applicazione d . “controlimiti”, era stato dichiarato incostituzionale l'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli imponeva di negare la propria giurisdizione nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, perché in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 24 e 2, stante l'assenza di qualsiasi forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati. In sintesi, per la Consulta solamente l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rendeva manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. con conseguente esclusione del rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ora, l'introduzione dell'art. 43 comma 3 del D.L. n. 36/22 (convertito con modificazioni in L. n. 79/2022) istitutiva del relativo Fondo - in espressa “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263”, vale a dire all'Accordo di Bonn del 1961-, con cui lo Stato italiano ha inteso farsi carico del “ristoro” dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze armate del Terzo Reich sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dichiarandosi essenzialmente unico soggetto pagatore rispetto al debito della Repubblica Federale di Germania ex art. 1273 c.c. (come si evince dalla previsione della notifica della citazione all'Avvocatura dello Stato ex art. 144 c.p.c.), ha inequivocabilmente offerto alle vittime una forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati al ricorrere di alcuni requisiti (ovvero l'“accertamento” e la “liquidazione” dei danni subiti dalle vittime o la transazione con Stato Italiano, e non già la “condanna” della Repubblica Federale di Germania -rispetto alla quale appare esservi carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.-, quest'ultima in alcun modo individuata come litisconsorte necessario del giudizio). Ne consegue che, garantendo la novella legislativa in questione il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali alle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della RF (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost. alla norma consuetudinaria di diritto internazionale
-avente per ciò stesso rango costituzionale- relativa all'immunità degli Stati esteri (la regola -prassi costante unita a opinio juris- è stata enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità e eguaglianza degli Stati, v. art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite e ribadita nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3.12.2012 Germania vs. Italia) e, dunque, nel caso di specie, all'immunità della Repubblica Federale di Germania. Rispetto alla domanda attorea di condanna della Repubblica Federale di Germania non vi è quindi giurisdizione del Giudice italiano.
***
Va accolta l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria attorea, formulata tempestivamente dal . Controparte_5
Come noto, la disposizione contenuta all'art. 43 co. 6 del DL n. 36/2022 stabilisce che
“fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice”. È dunque lo stesso legislatore ad affermare, in maniera chiara ed inequivocabile, la prescrittibilità dei diritti oggetto delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni esercitate dagli attori a tutela delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati ai loro danni dai militari dell'Esercito del Terzo Reich nel periodo 1943-1945 (e per tale motivo imputabili alla ). Contro questo argomento, l'att voca il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità: le richieste risarcitorie degli ex internati militari troverebbero, secondo tale tesi, titolo in un illecito extracontrattuale e, segnatamente, nella lesione di diritti inviolabili dell'uomo, che si configurano quali diritti individuali imprescrittibili, con richiamo di C. Cass. SS.UU. 11 marzo 2004, n. 5044 e Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345; Trib. Bologna n. 1516/2022. L'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della si fonderebbe quindi sull'esistenza di una norma di diritto internazi consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso del secondo conflitto mondiale.
Quanto alla dedotta imprescrittibilità dei diritti azionati nella presente sede in quanto consistenti in crimina iuris gentium, per norma di diritto consuetudinario internazionale, va anzitutto evidenziato che tale tesi è smentita dalla legge, atteso che il D.L. 36/2022, nel ribadire che restano fermi gli ordinari termini di prescrizione, fornisce testuale ed espressa conferma dell'applicabilità dell'istituto della prescrizione ai crediti de quibus. In ogni caso, tale norma – anche ad ammetterne l'attuale vigenza – non potrebbe certo trovare applicazione al caso in esame, atteso che i reati perpetrati ai danni del de cuius sono stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Infatti, è noto che l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della si fonda sull'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso del secondo conflitto mondiale. Tale norma internazionale è stata generalmente conosciuta solo successivamente ai fatti giudicati, segnatamente in corrispondenza della Convenzione ONU del 1968, tuttavia non sottoscritta dall'Italia, la quale non ha nemmeno ratificato la successiva Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità del 25.01.1974, entrata in vigore il 27.06.2003 ma con esclusione dell'efficacia retroattiva dell'imprescrittibilità. Ne consegue che la concreta applicazione resta comunque impedita dal principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale dell'irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione (cfr. Corte di appello di Firenze, 8 aprile 2021, n. 772). In altre parole, i fatti oggi in contesa non rientrano tra i cc.dd. crimini iuris gentium perché la categoria dei diritti fondamentali della persona cui recherebbero offesa fu riconosciuta e “giurisdizionalizzata” solo dopo che questi erano stati commessi. Una volta esclusa l'imprescrittibilità del reato perpetrato nei confronti del de cuius, viene altresì meno la possibilità di considerare imprescrittibile il diritto al risarcimento dei danni da esso derivati: nell'ordinamento internazionale, non si rinviene alcuna norma – pattizia o consuetudinaria – idonea a paralizzare l'applicabilità dell'art. 2947, III co., c.c. Anzi costituisce un principio pacifico quello per il quale, in assenza di una specifica disposizione di diritto internazionale, alla responsabilità civile derivante da reato debba applicarsi la disciplina prevista dal diritto interno. A questo proposito va ricordato che l'art. 2497 III co. c.c. dispone che si applichino i termini indicati nei primi due commi (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con decorrenza -– rispettivamente – dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. La seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. prevede in effetti che “se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi [per quanto qui rileva, cinque anni nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito], con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza divenuta irrevocabile”.
Ora, l'attore non ha evidentemente individuato gli autori delle condotte criminose cosicché, allo stato, considerati i molti decenni intercorsi tra queste ultime e la proposizione della domanda si deve ragionevolmente presumere che i rei siano ormai da tempo deceduti, con conseguente causa di estinzione del reato ex art. 150 c.p. Per l'effetto, si deve ritenere che, in assenza di più specifici elementi offerti da parte attrice, il diritto risarcitorio si sia estinto per prescrizione, essendo verosimilmente già decorsi cinque anni dalla presumibile morte dei rei. Si deve ritenere che la condotta criminosa perpetrata nei confronti del de cuius dai militari del Terzo Reich integri il reato di riduzione in schiavitù, il cui art. 600 c.p. – nel testo vigente ratione temporis – prevedeva come pena “la reclusione da cinque a quindici anni”. Ne consegue che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, cod. pen. – nel testo all'epoca vigente – il reato si estingue per prescrizione con il decorso di quindici anni (o al massimo vent'anni) dal giorno in cui è cessata la condotta illecita. Quindi, alla data di proposizione della odierna domanda giudiziale, tale termine – anche ai fini della responsabilità civile – era già ampiamente decorso. Si è sostenuto da parte attrice che i crediti risarcitori derivanti dai crimini internazionali commessi dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale non si sarebbero ancora estinti per prescrizione, atteso che – prima della sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale italiana e della successiva ordinanza n. 30/2015 – non sarebbe esistita in Italia la possibilità giuridica di far valere siffatti diritti di credito con le conseguenze espressamente previste dall'art. 2935 cod. civ. Tale tesi non è meritevole di accoglimento. In realtà, infatti, dalla cessazione della condotta illecita o, quanto meno, dal 14.04.1962 (giorno in cui è stato dichiarato esecutivo con DPR l'accordo di Bonn tra Germania e Italia nell'ordinamento italiano) non vi era alcun ostacolo normativo alla proponibilità/ammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti della - tanto che molte domande furono effettivamente proposte ancorché rigettate in ragione del rilevato difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla scorta del principio di diritto internazionale pubblico afferente l'immunità degli Stati esteri o per altre ragioni di infondatezza nel merito - o nei confronti dell'Italia (quale Stato accollante). Risulta dunque comprovata la circostanza secondo cui le vittime dei crimini perpetrati dal Terzo Reich avrebbero senz'altro potuto far valere in Italia i propri diritti risarcitori anche prima delle menzionate decisioni della Consulta. Tutto ciò premesso, ogni domanda risarcitoria – a contenuto patrimoniale o non patrimoniale – per la cattura e la successiva condizione di prigionia che siano state proposte per la prima volta in questa sede, dopo la costituzione del Fondo e in assenza di iniziative stragiudiziali atte ad interrompere la decorrenza (iniziative che devono necessariamente avere preceduto le “azioni … non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto…” cui si riferisce l'art. 43, 6° co. D.L. 36/2022 per non incappare nell'operatività della prescrizione, fatta espressamente salva dalla stessa norma), risulta, al momento dell'introduzione del presente giudizio, ampiamente prescritta. Concludendo, anche alla luce di C. Cost. 159/2023, si deve constatare – senza giudizi storici o assiologici, preclusi al Giudice – che con l'istituzione del Controparte_5
lo Stato italiano non abbia inteso riconoscere nuove p
[...]
o il 1961 – 62; piuttosto – richiamando pour cause la continuità con gli
Accordi di Bonn che li avevano (in massima parte) esclusi dalla tutela riservata ai deportati – si è voluto per un verso, scongiurare una nuova condanna da parte della Corte dell'Aja, per altro verso, definire una travagliata vicenda storica, pagando chi avesse un diritto già accertato o ancora suscettibile di accertamento perché non prescritto.
Considerato che
nella specie non si verte in alcuna di dette ipotesi – in difetto, in particolare, di atti interruttivi della prescrizione ordinaria quinquennale da illecito aquiliano dal 2004 in poi, le domande attoree vanno respinte. Restano pertanto assorbite le ulteriori questioni istruttorie. La particolarità della questione trattata consente la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA;
2) Dichiara estinto per prescrizione il diritto risarcitorio avanzato dall'attore iure hereditatis nei confronti del . Controparte_1
3) respinge la domanda risarcitoria avanzata dall'attore iure proprio verso il Controparte_6
[...]
Così deciso in data 6.11.2025 in Venezia.
Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8032/2022 del ruolo generale promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
n Via e agisce iure proprio e iure hereditatis del padre , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lara Maria Persona_1
DA ED (C. ) e CE RO (C.F. C.F._2
del foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3 tino (VI), Via Umberto Tassoni 43, giusta procura in atti
-attore-
contro
Repubblica Federale di Germania
-convenuta contumace- Repubblica Italiana
ex art. 43 D.L. n. 36/2022 Controparte_1
- convenuti
oggetto: Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza. Per parte attrice:
“NEL MERITO: accertata e dichiarata la piena responsabilità delle Repubblica Federale di Germania per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig.
di cui l'attore è erede legittimo, nel corso della Seconda guerra mondiale per essere stato Persona_1 catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato, a trattamento inumano in Germania dal giorno 21.9. 1943 al giorno 7.7.1946 per totali giorni 1019, per l'effetto condannare la Repubblica Federale di Germania in solido con la Repubblica Italiana al pagamento in favore dell'attore della somma di € 112.000,00 ovvero di diversa somma maggiore o minore che risulterò di giustizia, oltre agli
1
interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo. IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Per la convenuta (Repubblica Italiana – ondo ex art.43 DL 36/2022 CP_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale:
1. dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria dell'attore;
2. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia della Repubblica Federale di Germania, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 Controparte_1 cit
3. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n.218/1995);
4. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
5. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato via pec il 12.10.2022, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la Repubblica italiana e la Repubbl affinchè fossero condannate, anche in solido tra loro, al risarcimento iure proprio e iure succesionis dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal padre di cui è Persona_1 erede legittimo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato in un campo di concentramento, avviato al lavoro coatto e sottoposto a trattamento inumano dal 21.9.1943 al 7.7.1946 per un totale di 1.019 giorni, previo accertamento della piena responsabilità della Repubblica Federale di Germania per gli illeciti perpetrati dal Terzo Reich. La Repubblica italiana si costituiva in giudizio, unitamente al Controparte_1
, con propria comparsa di costituzione e ri
[...] ntegralmente la domanda formulata dall'attore e sollevando molteplici eccezioni, tra cui la legittimazione passiva dei convenuti e la prescrizione dei reati per cui è causa. La Repubblica Federale di Germania veniva dichiarata contumace all'udienza del 30.5.2024. Venivano poi depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.a. e la causa trattenuta in decisione in data 17.2.2025, assegnati alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
*** Va in ogni caso dichiarata la carenza di giurisdizione di questo Giudice nei confronti della Repubblica Federale di Germania.
L'attore ha agito dopo l'entrata in vigore dell'art. 43 del D.L. 30.04.2022 n. 36 (convertito con modificazioni in L. 29.06.2022 n. 79) istitutivo del relativo Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. Disposizione, questa, che ha comportato una determinante sopravvenienza normativa rispetto al quadro giuridico stabilito dalla sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale citata dallo stesso attore. Invero, con tale pronuncia la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbligava il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG) ovvero a negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, - esclusivamente nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi, nella fattispecie, alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012 e, per l'effetto, a negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero consistenti in crimini di guerra e contro l'umanità lesivi di diritti inviolabili della persona- per violazione, si degli artt. 2 e 24 Cost.. CP_4
Più specificamente, in applicazione d . “controlimiti”, era stato dichiarato incostituzionale l'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli imponeva di negare la propria giurisdizione nelle cause civili di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero nel territorio italiano, perché in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 24 e 2, stante l'assenza di qualsiasi forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati. In sintesi, per la Consulta solamente l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rendeva manifesto il contrasto della norma internazionale, come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. con conseguente esclusione del rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ora, l'introduzione dell'art. 43 comma 3 del D.L. n. 36/22 (convertito con modificazioni in L. n. 79/2022) istitutiva del relativo Fondo - in espressa “continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263”, vale a dire all'Accordo di Bonn del 1961-, con cui lo Stato italiano ha inteso farsi carico del “ristoro” dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dalle forze armate del Terzo Reich sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dichiarandosi essenzialmente unico soggetto pagatore rispetto al debito della Repubblica Federale di Germania ex art. 1273 c.c. (come si evince dalla previsione della notifica della citazione all'Avvocatura dello Stato ex art. 144 c.p.c.), ha inequivocabilmente offerto alle vittime una forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati al ricorrere di alcuni requisiti (ovvero l'“accertamento” e la “liquidazione” dei danni subiti dalle vittime o la transazione con Stato Italiano, e non già la “condanna” della Repubblica Federale di Germania -rispetto alla quale appare esservi carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.-, quest'ultima in alcun modo individuata come litisconsorte necessario del giudizio). Ne consegue che, garantendo la novella legislativa in questione il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali alle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della RF (essendo individuato lo Stato italiano come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost. alla norma consuetudinaria di diritto internazionale
-avente per ciò stesso rango costituzionale- relativa all'immunità degli Stati esteri (la regola -prassi costante unita a opinio juris- è stata enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità e eguaglianza degli Stati, v. art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite e ribadita nella sentenza della Corte Internazionale di Giustizia 3.12.2012 Germania vs. Italia) e, dunque, nel caso di specie, all'immunità della Repubblica Federale di Germania. Rispetto alla domanda attorea di condanna della Repubblica Federale di Germania non vi è quindi giurisdizione del Giudice italiano.
***
Va accolta l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria attorea, formulata tempestivamente dal . Controparte_5
Come noto, la disposizione contenuta all'art. 43 co. 6 del DL n. 36/2022 stabilisce che
“fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice”. È dunque lo stesso legislatore ad affermare, in maniera chiara ed inequivocabile, la prescrittibilità dei diritti oggetto delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni esercitate dagli attori a tutela delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati ai loro danni dai militari dell'Esercito del Terzo Reich nel periodo 1943-1945 (e per tale motivo imputabili alla ). Contro questo argomento, l'att voca il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità: le richieste risarcitorie degli ex internati militari troverebbero, secondo tale tesi, titolo in un illecito extracontrattuale e, segnatamente, nella lesione di diritti inviolabili dell'uomo, che si configurano quali diritti individuali imprescrittibili, con richiamo di C. Cass. SS.UU. 11 marzo 2004, n. 5044 e Trib. Torino, 20 maggio 2010; App. Firenze,11 aprile 2011, n. 480; Trib. Firenze, 6 luglio 2015, n. 2469; Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n 722; Trib. Firenze, 7 dicembre 2015, n. 4345; Trib. Bologna n. 1516/2022. L'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della si fonderebbe quindi sull'esistenza di una norma di diritto internazi consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso del secondo conflitto mondiale.
Quanto alla dedotta imprescrittibilità dei diritti azionati nella presente sede in quanto consistenti in crimina iuris gentium, per norma di diritto consuetudinario internazionale, va anzitutto evidenziato che tale tesi è smentita dalla legge, atteso che il D.L. 36/2022, nel ribadire che restano fermi gli ordinari termini di prescrizione, fornisce testuale ed espressa conferma dell'applicabilità dell'istituto della prescrizione ai crediti de quibus. In ogni caso, tale norma – anche ad ammetterne l'attuale vigenza – non potrebbe certo trovare applicazione al caso in esame, atteso che i reati perpetrati ai danni del de cuius sono stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Infatti, è noto che l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento del danno vantato nei confronti della si fonda sull'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, formatasi all'inizio degli anni 60, che sancisce la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, con particolare e specifico riferimento ai crimini commessi dalle forze di occupazione naziste nel corso del secondo conflitto mondiale. Tale norma internazionale è stata generalmente conosciuta solo successivamente ai fatti giudicati, segnatamente in corrispondenza della Convenzione ONU del 1968, tuttavia non sottoscritta dall'Italia, la quale non ha nemmeno ratificato la successiva Convenzione europea sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità del 25.01.1974, entrata in vigore il 27.06.2003 ma con esclusione dell'efficacia retroattiva dell'imprescrittibilità. Ne consegue che la concreta applicazione resta comunque impedita dal principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale dell'irretroattività delle norme penali di sfavore, sancito dall'art. 25, comma 2, della Costituzione (cfr. Corte di appello di Firenze, 8 aprile 2021, n. 772). In altre parole, i fatti oggi in contesa non rientrano tra i cc.dd. crimini iuris gentium perché la categoria dei diritti fondamentali della persona cui recherebbero offesa fu riconosciuta e “giurisdizionalizzata” solo dopo che questi erano stati commessi. Una volta esclusa l'imprescrittibilità del reato perpetrato nei confronti del de cuius, viene altresì meno la possibilità di considerare imprescrittibile il diritto al risarcimento dei danni da esso derivati: nell'ordinamento internazionale, non si rinviene alcuna norma – pattizia o consuetudinaria – idonea a paralizzare l'applicabilità dell'art. 2947, III co., c.c. Anzi costituisce un principio pacifico quello per il quale, in assenza di una specifica disposizione di diritto internazionale, alla responsabilità civile derivante da reato debba applicarsi la disciplina prevista dal diritto interno. A questo proposito va ricordato che l'art. 2497 III co. c.c. dispone che si applichino i termini indicati nei primi due commi (cinque anni nel caso di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito e due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie) nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con decorrenza -– rispettivamente – dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. La seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 c.c. prevede in effetti che “se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi [per quanto qui rileva, cinque anni nel caso di risarcimento del danno derivante da fatto illecito], con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza divenuta irrevocabile”.
Ora, l'attore non ha evidentemente individuato gli autori delle condotte criminose cosicché, allo stato, considerati i molti decenni intercorsi tra queste ultime e la proposizione della domanda si deve ragionevolmente presumere che i rei siano ormai da tempo deceduti, con conseguente causa di estinzione del reato ex art. 150 c.p. Per l'effetto, si deve ritenere che, in assenza di più specifici elementi offerti da parte attrice, il diritto risarcitorio si sia estinto per prescrizione, essendo verosimilmente già decorsi cinque anni dalla presumibile morte dei rei. Si deve ritenere che la condotta criminosa perpetrata nei confronti del de cuius dai militari del Terzo Reich integri il reato di riduzione in schiavitù, il cui art. 600 c.p. – nel testo vigente ratione temporis – prevedeva come pena “la reclusione da cinque a quindici anni”. Ne consegue che, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, cod. pen. – nel testo all'epoca vigente – il reato si estingue per prescrizione con il decorso di quindici anni (o al massimo vent'anni) dal giorno in cui è cessata la condotta illecita. Quindi, alla data di proposizione della odierna domanda giudiziale, tale termine – anche ai fini della responsabilità civile – era già ampiamente decorso. Si è sostenuto da parte attrice che i crediti risarcitori derivanti dai crimini internazionali commessi dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale non si sarebbero ancora estinti per prescrizione, atteso che – prima della sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale italiana e della successiva ordinanza n. 30/2015 – non sarebbe esistita in Italia la possibilità giuridica di far valere siffatti diritti di credito con le conseguenze espressamente previste dall'art. 2935 cod. civ. Tale tesi non è meritevole di accoglimento. In realtà, infatti, dalla cessazione della condotta illecita o, quanto meno, dal 14.04.1962 (giorno in cui è stato dichiarato esecutivo con DPR l'accordo di Bonn tra Germania e Italia nell'ordinamento italiano) non vi era alcun ostacolo normativo alla proponibilità/ammissibilità della domanda risarcitoria nei confronti della - tanto che molte domande furono effettivamente proposte ancorché rigettate in ragione del rilevato difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla scorta del principio di diritto internazionale pubblico afferente l'immunità degli Stati esteri o per altre ragioni di infondatezza nel merito - o nei confronti dell'Italia (quale Stato accollante). Risulta dunque comprovata la circostanza secondo cui le vittime dei crimini perpetrati dal Terzo Reich avrebbero senz'altro potuto far valere in Italia i propri diritti risarcitori anche prima delle menzionate decisioni della Consulta. Tutto ciò premesso, ogni domanda risarcitoria – a contenuto patrimoniale o non patrimoniale – per la cattura e la successiva condizione di prigionia che siano state proposte per la prima volta in questa sede, dopo la costituzione del Fondo e in assenza di iniziative stragiudiziali atte ad interrompere la decorrenza (iniziative che devono necessariamente avere preceduto le “azioni … non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto…” cui si riferisce l'art. 43, 6° co. D.L. 36/2022 per non incappare nell'operatività della prescrizione, fatta espressamente salva dalla stessa norma), risulta, al momento dell'introduzione del presente giudizio, ampiamente prescritta. Concludendo, anche alla luce di C. Cost. 159/2023, si deve constatare – senza giudizi storici o assiologici, preclusi al Giudice – che con l'istituzione del Controparte_5
lo Stato italiano non abbia inteso riconoscere nuove p
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o il 1961 – 62; piuttosto – richiamando pour cause la continuità con gli
Accordi di Bonn che li avevano (in massima parte) esclusi dalla tutela riservata ai deportati – si è voluto per un verso, scongiurare una nuova condanna da parte della Corte dell'Aja, per altro verso, definire una travagliata vicenda storica, pagando chi avesse un diritto già accertato o ancora suscettibile di accertamento perché non prescritto.
Considerato che
nella specie non si verte in alcuna di dette ipotesi – in difetto, in particolare, di atti interruttivi della prescrizione ordinaria quinquennale da illecito aquiliano dal 2004 in poi, le domande attoree vanno respinte. Restano pertanto assorbite le ulteriori questioni istruttorie. La particolarità della questione trattata consente la compensazione delle spese legali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA;
2) Dichiara estinto per prescrizione il diritto risarcitorio avanzato dall'attore iure hereditatis nei confronti del . Controparte_1
3) respinge la domanda risarcitoria avanzata dall'attore iure proprio verso il Controparte_6
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Così deciso in data 6.11.2025 in Venezia.
Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo