Articolo 14 della Legge 29 luglio 1975, n. 426
Articolo 13Articolo 15
Versione
14 settembre 1975
Art. 14.
L' articolo 2780 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2780 - Ordine dei privilegi sugli immobili. - Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono piu' crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:
1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771;
2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;
3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;
4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772;
5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili".
Entrata in vigore il 14 settembre 1975
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