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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1448 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2017 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, residente in [...], C.F. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Ciliento e dall'avv. Massimo C.F._1
Laurita, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla Via GN. Sauro n. 10;
OPPONENTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], CP_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Candida Stigliani, in virtù C.F._2
di mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla Via
Mazzini n. 69;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12 aprile 2017, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 15.03.2017, asseritamente notificato in data 21.03.2017, con cui gli ha intimato il pagamento della somma complessiva CP_1 di € 45.180,38 (di cui euro 44.000,00 per sorta capitale ed euro 803,89 per interessi), oltre interessi dal 13.03.2017 al saldo, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Potenza n. 294/2014 del
3.09.2014, che prevede un assegno divorzile mensile di euro 1.200,00 in favore della creditrice, allegando che l'opponente ha adempiuto solo parzialmente detto obbligo dal
5.04.2012 al 5.03.2017, avendo versato all'ex coniuge solo euro 500,00 mensili, ed essendo totalmente inadempiente per le mensilità di giugno 2012, gennaio 2013, gennaio e dicembre 2014.
L'opponente, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'adito Tribunale dichiarare
l'inefficacia del precetto, accogliendo la domanda riconvenzionale di compensazione del credito, con la condanna della sig.ra al pagamento della residua somma di E. CP_1
41.000,00 o di quella somma che sarà meglio determinata in corso di causa”, ponendo a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) compensazione della somma richiesta con l'atto di precetto opposto con il controcredito di euro 85.000,00, derivante dal pagamento da parte dell'opponente delle spese condominiali e di manutenzione delle due case in Barile e Maratea di cui l'ex coniuge è comproprietaria, imposte patrimoniali, rimborso IRPEF sull'importo dell'assegno divorzile di euro 1.200,00 per 5 anni, ed altre, con richiesta di condanna dell'opposta al pagamento del residuo importo di euro
41.000,00; 2) erroneità dell'affermazione secondo cui non sarebbero state per nulla pagate le mensilità di giugno 2012, dicembre 2013, gennaio 2014 e dicembre 2014.
Con memoria di costituzione e risposta depositata il 5.07.2017, si è costituita CP_1
ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e di
[...] dichiarare il precetto valido per la minor somma di € 43.791,40, di cui € 43.000,00 per sorta capitale ed € 791,40 per interessi, diffusamente contestando le avverse allegazioni e deducendo, in particolare, che l'opponente è rimasto completamente inadempiente solo per le mensilità di giugno 2012 e gennaio 2013, avendo versato la minor somma di euro
500,00 per le mensilità di gennaio e dicembre 2014.
Esaurita la trattazione della lite, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 19.09.2024, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. L'opposizione è in parte fondata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, si rileva che le doglianze avanzate dall'opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
In applicazione del principio della ragione più liquida, si rileva che la doglianza sub 1) è infondata, in quanto non provata. Invero, l'opponente non ha provato l'esistenza del diritto di credito di euro 85.000,00 asseritamente vantato nei confronti dell'opposta, non fornendo alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie allegazioni.
Per la medesima motivazione, ovvero per difetto di prova, la domanda riconvenzionale è infondata e va rigettata.
Quanto al motivo di opposizione sub 2), si rileva che esso è in parte fondato, avendo l'opposta non contestato l'avvenuto adempimento parziale per le mensilità gennaio e dicembre 2014, mediante il pagamento da parte dell'opponente dell'importo di euro
500,00 mensili (per un totale di euro 1.000,00), non avendo per il resto l'opponente fornito prova del totale, o anche solo parziale, adempimento relativamente alle mensilità di giugno 2012, dicembre 2013, gennaio 2014 e dicembre 2014.
Si osserva che, secondo costante giurisprudenza, il precetto non è sanzionabile con la nullità qualora sia stato intimato il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta. L'eccessività della somma portata nel precetto, infatti, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito
(Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008,
n. 5515; Cass. Sent, 27032 del 19 dicembre 2014).
Consegue a quanto sopra argomentato, l'inefficacia parziale dell'atto di precetto opposto per l'importo eccedente la somma di € 43.791,40, di cui € 43.000,00 per sorta capitale ed
€ 791,40 per interessi.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, relativamente al motivo sub 2) e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di precetto del 15.03.2017 nella misura eccedente l'importo di euro 43.791,40.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da . Parte_1
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore dell'opposta , che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito, avv. Candida Stigliani, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Potenza, il 12.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1448 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2017 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, residente in [...], C.F. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Ciliento e dall'avv. Massimo C.F._1
Laurita, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla Via GN. Sauro n. 10;
OPPONENTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], CP_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Candida Stigliani, in virtù C.F._2
di mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla Via
Mazzini n. 69;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12 aprile 2017, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 15.03.2017, asseritamente notificato in data 21.03.2017, con cui gli ha intimato il pagamento della somma complessiva CP_1 di € 45.180,38 (di cui euro 44.000,00 per sorta capitale ed euro 803,89 per interessi), oltre interessi dal 13.03.2017 al saldo, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Potenza n. 294/2014 del
3.09.2014, che prevede un assegno divorzile mensile di euro 1.200,00 in favore della creditrice, allegando che l'opponente ha adempiuto solo parzialmente detto obbligo dal
5.04.2012 al 5.03.2017, avendo versato all'ex coniuge solo euro 500,00 mensili, ed essendo totalmente inadempiente per le mensilità di giugno 2012, gennaio 2013, gennaio e dicembre 2014.
L'opponente, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'adito Tribunale dichiarare
l'inefficacia del precetto, accogliendo la domanda riconvenzionale di compensazione del credito, con la condanna della sig.ra al pagamento della residua somma di E. CP_1
41.000,00 o di quella somma che sarà meglio determinata in corso di causa”, ponendo a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) compensazione della somma richiesta con l'atto di precetto opposto con il controcredito di euro 85.000,00, derivante dal pagamento da parte dell'opponente delle spese condominiali e di manutenzione delle due case in Barile e Maratea di cui l'ex coniuge è comproprietaria, imposte patrimoniali, rimborso IRPEF sull'importo dell'assegno divorzile di euro 1.200,00 per 5 anni, ed altre, con richiesta di condanna dell'opposta al pagamento del residuo importo di euro
41.000,00; 2) erroneità dell'affermazione secondo cui non sarebbero state per nulla pagate le mensilità di giugno 2012, dicembre 2013, gennaio 2014 e dicembre 2014.
Con memoria di costituzione e risposta depositata il 5.07.2017, si è costituita CP_1
ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e di
[...] dichiarare il precetto valido per la minor somma di € 43.791,40, di cui € 43.000,00 per sorta capitale ed € 791,40 per interessi, diffusamente contestando le avverse allegazioni e deducendo, in particolare, che l'opponente è rimasto completamente inadempiente solo per le mensilità di giugno 2012 e gennaio 2013, avendo versato la minor somma di euro
500,00 per le mensilità di gennaio e dicembre 2014.
Esaurita la trattazione della lite, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 19.09.2024, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. L'opposizione è in parte fondata per le ragioni che seguono.
In via preliminare, si rileva che le doglianze avanzate dall'opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
In applicazione del principio della ragione più liquida, si rileva che la doglianza sub 1) è infondata, in quanto non provata. Invero, l'opponente non ha provato l'esistenza del diritto di credito di euro 85.000,00 asseritamente vantato nei confronti dell'opposta, non fornendo alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie allegazioni.
Per la medesima motivazione, ovvero per difetto di prova, la domanda riconvenzionale è infondata e va rigettata.
Quanto al motivo di opposizione sub 2), si rileva che esso è in parte fondato, avendo l'opposta non contestato l'avvenuto adempimento parziale per le mensilità gennaio e dicembre 2014, mediante il pagamento da parte dell'opponente dell'importo di euro
500,00 mensili (per un totale di euro 1.000,00), non avendo per il resto l'opponente fornito prova del totale, o anche solo parziale, adempimento relativamente alle mensilità di giugno 2012, dicembre 2013, gennaio 2014 e dicembre 2014.
Si osserva che, secondo costante giurisprudenza, il precetto non è sanzionabile con la nullità qualora sia stato intimato il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta. L'eccessività della somma portata nel precetto, infatti, non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito
(Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008,
n. 5515; Cass. Sent, 27032 del 19 dicembre 2014).
Consegue a quanto sopra argomentato, l'inefficacia parziale dell'atto di precetto opposto per l'importo eccedente la somma di € 43.791,40, di cui € 43.000,00 per sorta capitale ed
€ 791,40 per interessi.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, relativamente al motivo sub 2) e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di precetto del 15.03.2017 nella misura eccedente l'importo di euro 43.791,40.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da . Parte_1
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore dell'opposta , che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito, avv. Candida Stigliani, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Potenza, il 12.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa. Angela Alborino