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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N.80/2022; R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
ER Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 05 gennaio 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 80 dell'anno 2022;
T R A
(CF: , in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valerio De Vita (CF: ) che C.F._1
lo rappresenta e difende come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Grottaglie (TA), Parte_2 CodiceFiscale_2
al Viale Carlo Marx n. 12, presso e nello studio legale dell'Avv. Francesco Annicchiarico (C.F.
[...]
) dal quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
C.F._3
(C.F. ), nella dichiarata qualità di genitore esercente la Parte_3 CodiceFiscale_4
potestà sui minori , nata a [...], il [...], , nata Persona_1 Persona_2
a Grottaglie (TA), il 19 marzo 2010, e nato a [...], il [...], Controparte_1
eredi legittimi del Sig. nato a [...], il [...] e deceduto il Parte_2
12 ottobre 2023; elettivamente domiciliata sempre in Grottaglie (TA), al Viale Carlo Marx n. 12,
1 presso e nello studio legale dell'Avv. Francesco Annicchiarico (C.F. ) dal CodiceFiscale_3
quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
Appellati
Con ordinanza emessa il 21 giugno 2025 il Tribunale disponeva:
[Rilevato: he il giudizio è stato dichiarato interrotto con ordinanza del 05 ottobre 2024 emessa all'esito della udienza tenutasi il 04 ottobre 2024, ove il giudizio era chiamato per la precisazione delle conclusioni;
che il giudizio è stato successivamente riassunto nel febbraio 2025; che le parti sembrano aver depositato note telematiche di trattazione della udienza, chiedendo l'assegnazione dei termini ex artt. 189 e 190 cpc;
………….a) riserva la causa per la decisione assegnando i termini perentori consecutivi del 19 settembre 2025 e dell'11 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 189 e 190 cpc e della legge 742/1969…..].
Ne consegue che, se non si fosse verificato l'evento interruttivo, il giudizio sarebbe stato riservato per la decisione alla udienza del 04 ottobre 2024, in tempo utile per la definizione del giudizio nel termine triennale scadente il 05 gennaio 2025.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il sig. evocava innanzi al Giudice Parte_2
di Pace di Grottaglie il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Parte_1
sofferti al terreno di sua proprietà sito in agro di c.da Iazzo per effetto della Parte_1
tracimazione del confinante canale di scolo delle acque piovane denominato Visciolo che, scarsamente manutenuto, aveva provocato il progressivo indebolimento e successivo cedimento del muro di pietrame a secco da egli realizzato a protezione del proprio fondo, con dilavamento del terreno vegetale asportato dal proprio fondo con danno alla coltura arborea degli olivi.
Costituitosi il chiedeva il rigetto della domanda ascrivendo i fatti al caso Parte_1
fortuito ed alla forza maggiore.
Con sentenza n. 90/2021 emessa in data 20 maggio 2021 all'esito del giudizio vertito sotto il numero
508/2019 r.g. il Giudice di Pace di Grottaglie così stabiliva:
2 [- accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il agamento Controparte_2
in favore di della somma complessiva di 5000,00 con gli interessi legali dalla Parte_2
domanda al soddisfo, per il titolo risarcitorio di cui in premessa;
- condanna l'ente convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1330,00 di cui euro 125,00 per esborsi, oltre ………………..
- pone in via definitiva le spese di CTU liquidate come in atti a carico del'ente civico convenuto.]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
[1) In via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza appellata;
2) Accogliere l'eccezione di nullità per estrema genericità e insufficienza probatoria della domanda attorea in primo grado;
3)
Nella denegata ipotesi di rigetto della spiegata pregiudiziale eccezione, accertare e dichiarare il negligente comportamento di e, per l'effetto, ritenerlo unico responsabile del Parte_2
danno; 4) In subordine, ritenere integrata la fattispecie del caso fortuito e della forza maggiore e per l'effetto rigettare integralmente la domanda attorea;
5) Solo in via maggiormente gradata, dichiarare la corresponsabilità di nella generazione del danno, stante la sua condotta Parte_2
negligente; 6) In ogni caso condannare al pagamento delle spese ed onorari del Parte_2
doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cap come per legge, da calcolarsi secondo i vigenti parametri ministeriali al medio dello scaglione di riferimento per il valore del presente procedimento e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.]
Così il argomentava le proprie richieste processuali: Parte_1
[In via pregiudiziale il eccepiva l'assoluta incertezza nella determinazione Parte_1
della cosa oggetto di domanda, come pure rilevava l'insufficienza descrittiva dell'atto introduttivo che, di fatto, impediva di esercitare un compiuto compiutamente diritto di difesa. Tale incertezza non
è stata eliminata con l'istruttoria. Il Giudice di Pace ha, invece, ritenuto che vi fosse sufficiente chiarezza, ma così non è stato, poiché, infatti, solo al termine del processo il Parte_1
ha potuto appurare che il canale che avrebbe danneggiato il terreno attoreo non è il "Visciolo" e non
3 è nemmeno di proprietà del , bensì dello stesso . Sulla Parte_1 Parte_2
rilevanza del punto si sono già ampiamente espressi gli In particolare, con la sentenza n. Parte_4
1681, del 29 gennaio 2015, la Corte di Cassazione (Sez. II civile) ha ribadito che, ai sensi dell'art. 164, IV co, cpc, la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'art. 163 co III n. 3 e n. 4 cpc, ossia se vi è incertezza circa la determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero se manca l'esposizione dei fatti. Tale orientamento ha ricevuto conferma ed ulteriore precisazione nella sentenza n. 719 del 18 aprile 2019 pronunciata dal Tribunale di
Benevento, il quale ha precisato che in presenza di una eccessiva genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'atto di citazione, il giudice non può esercitare il potere di sanatoria della nullità processuale. Di conseguenza, rilevata la nullità di cui all'art. 164 co. 4 cpc, la causa può essere definita anche senza la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 cpc, seppur espressamente chiesti dalle parti. Tale interpretazione discende da una lettura costituzionalmente orientata degli articoli del codice di procedura civile che attribuiscono al Giudice il potere di dirigere il procedimento verso una rapida e sollecita definizione dello stesso (art. 175 cpc), di rimettere la causa in decisione senza bisogno di assumere mezzi di prova (art. 187 cpc) e, soprattutto, di rimettere la causa in decisione anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti (art. 80 bis disp. att. cpc). Il combinato disposto di tali norme, letto alla luce del principio generale di ragionevole durata del processo, permette di ritenere che il Giudice, nell'esercizio del potere di organizzazione del calendario processuale riconosciutogli dalla legge, non sia vincolato alle istanze di concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc in tutti i casi in cui tale appendice istruttoria, ridondante o inutile, sia ritenuta ostativa alla rapida definizione del processo. Conferma è giunta anche in una recente pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale il favor manifestato dal Legislatore per le soluzioni acceleratorie dell'attività di amministrazione della giustizia verrebbe frustrato da eventuali diverse interpretazioni delle norme sopra citate. Infatti, l'accoglimento di una diversa soluzione non farebbe altro che spianare la strada alla proposizione di richieste istruttorie superflue e meramente defatigatorie. Riscontrando che l'individuazione dell'esatta causa petendi non era possibile nemmeno dall'esame complessivo dell'atto di citazione in giudizio, compresa la parte espositiva dello stesso, il Giudice ha ricordato
4 come non possa demandarsi al Tribunale l'attività di esatta individuazione della causa petendi, rientrando questa tra gli elementi essenziali dell'atto di citazione previsti a pena di nullità dagli articoli 163 e 164 del codice di procedura civile. L'accoglimento della soluzione di segno contrario a quella esposta ha determinato per il convenuto una grave compressione del proprio diritto di difesa, in quanto a fronte della estrema genericità dalla domanda, il non ha potuto compitamente Pt_1
difendersi. Nel merito, il rilevava la totale carenza di supporto probatorio, Parte_1
strettamente connessa alla carenza espositiva del libello introduttivo, nonché la primaria responsabilità dello stesso attore nella determinazione dell'evento. Ed infatti, il ha Pt_1
denunciato che il che pure affermava che sin dal momento dell'acquisto del terreno si Pt_2
sarebbero verificati continui allagamenti dovuti alla tracimazione del canale, non ha mai denunciato l'accaduto al ed ha, invece, lasciato che la situazione si aggravasse, per poi agire in giudizio Pt_1
dopo ben 4 anni. La Ctu è stata condotta in modo approssimativo, poiché il tecnico del Giudice avrebbe dovuto, come previsto dall'atto di nomina, procurarsi dall'Ente Civico tutti i documenti utili alla redazione della perizia, ma tanto egli non ha fatto, perché ha basato le sue deduzioni e conclusioni sulla semplice visione dei luoghi. Egli non ha consultato e acquisito planimetrie, né ha verificato se il canale in questione fosse effettivamente il "Visciolo" e se esso fosse di proprietà del
Comune di ovvero dello stesso attore. Lo stesso Ctu ha dato per scontato che il canale Parte_1
fosse il "Visciolo" e non ha approfondito, come invece avrebbe dovuto. Ove si dovesse obiettare che anche il avrebbe potuto eccepire tale circostanza, si rimanda ancora una volta alla estrema Pt_1
genericità dell'atto di citazione, perché tanto sarebbe potuto avvenire se l'attore avesse identificato con chiarezza e precisione il canale, o la diramazione di canale, oggetto di causa, mentre la scarna relazione del tecnico di parte, facendo generico riferimento al canale "Visciolo", ha indotto in errore anche l' . In conclusione, il Giudice di prime cure è, soprattutto, stato superficiale nel CP_3
disattendere la preliminare eccezione di estrema genericità spiegata dal , Parte_1
ma ha anche errato nel non ritenere, quantomeno, corresponsabile il per aver Parte_2
negligentemente omesso di richiedere il tempestivo intervento del , Pt_1 Parte_1
colpevolmente lasciando che il suo terreno si danneggiasse ripetutamente nel corso degli anni. Alla luce del comportamento tenuto dall'attore, il Giudice di primo grado, avrebbe dovuto in via
5 principale ritenerlo unico responsabile del danno e solo in via subordinata avrebbe dovuto dichiararlo corresponsabile, quantomeno in misura del 50%, conseguentemente compensando per intero le spese di lite.]
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
[1) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 del codice di procedura civile;
2) Nel merito, rigettare l'atto di appello per esserne i motivi infondati in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
3) Condannare il al pagamento delle spese e competenze del secondo grado Parte_1
di giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste processuali: Parte_2
[Premessi gli atti di causa e la sentenza del Giudice di Pace di Grottaglie n. 90/21, che qui abbiansi per integralmente trascritti, si costituisce il Sig. il quale, mediante il patrocinio del Parte_2
sottoscritto procuratore, in via preliminare oppone l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 del codice di procedura civile in quanto carente dell'indicazione delle parti del provvedimento che si è inteso impugnare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e oltre che delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nello specifico, il primo motivo di appello (“Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, omessa e/o insufficiente motivazione, malgoverno dei mezzi di prova”), rilevando una non meglio precisata “incertezza nella determinazione della cosa oggetto di domanda” e una “insufficienza descrittiva dell'atto introduttivo”, secondo l'ente civico impeditive dell'esercizio del suo diritto di difesa, e che il Giudice di prime cure ha invece “ritenuto che vi fosse sufficiente chiarezza”, contiene censure vaghe e superficiali in dispregio del richiamato dettato normativo.
Ribadendo che da controparte non sono state specificate le lacune espositive dell'atto introduttivo
6 del primo grado, si eccepisce che la relativa premessa è completa nell'indicazione dei dati catastali della proprietà attrice, documentalmente anche provata attraverso le allegazioni agli atti di causa, nella collocazione temporale dello straripamento delle acque meteoriche raccolte dal canale Visciolo
e nella descrizione delle conseguenze dannose, così come pure rappresentate nella perizia di parte.
In possesso sin dall'inizio della litispendenza delle informazioni necessarie all'individuazione del fondo in questione e del canale adiacente (“confinante a sud con il canale di scolo delle acque meteoriche denominato Visciolo”), l'odierno appellante non può in questa sede lamentare la lesione del suo diritto di difesa deducendo che “solo al termine del processo il ha Parte_1
potuto appurare che il canale che avrebbe danneggiato il terreno attoreo non è il Visciolo e non è nemmeno di proprietà del ” e concludendo senza alcun supporto probatorio Parte_1
in favore della sua appartenenza al Pt_2
Pur volendo ritenere fondata tale ultima ipotesi, l'appellato non può comunque essere considerato responsabile nella produzione del danno da egli lamentato in quanto le acque e i reflui straripanti sono stati e lo sono ancora oggi la conseguenza dello stato di abbandono anche del tratto superiore del canale di cui il non ha disconosciuto la proprietà. Pt_1
Compiutamente partecipati i motivi di fatto, la domanda ha trovato fondamento nel dettato normativo dell'art. 2051 del codice civile.
Nel merito, l'ente civico nulla ha eccepito sulla storicità del disagio o sulla proprietà del canale ma si è limitato a ricondurre le doglianze attrici alla condotta del (“(…) dalla stessa narrazione Pt_2
dei fatti fornita dall'attore, emerge proprio una sua responsabilità –o in via gradata una sua corresponsabilità- nella generazione del danno, (…)”) o a un generico e non dimostrato caso fortuito e/o forza maggiore derivati da “fenomeni meteorici di eccezionale entità”.
Correttamente il Giudice di prime cure ha disposto la sola C.T.U. tecnica statuendo che il “
[...]
non ha specificatamente contestato che gli eventi di tracimazione descritti in Parte_1
citazione si siano effettivamente verificati, deducendo soltanto che gli stessi non fossero eziologicamente riconducibili ad esso ente bensì a fenomeni meteorici eccezionali del periodo
7 integranti il caso fortuito.”; ha ritenuto “non contestati dal civico ente lo stato dei luoghi come raffigurato eloquentemente nella documentazione fotografica prodotta dall'attore” e concluso sul punto che “l'effettiva verificazione di tali eventi e lo stato dei luoghi riferito sia al terreno dell'attore che alle condizioni del canale in questione devono ritenersi fatti acclarati.”.
La Consulenza d'Ufficio è stata ritenuta necessaria anche al fine di accertare il ricorrere dell'esimente del caso fortuito/forza maggiore;
in questo caso il G.d.P., condividendo un costante e richiamato orientamento della Suprema Corte, ha sottolineato che “l'accertamento del nesso di causalità in ambito civile va effettuato secondo la regola della preponderanza probabilistica e, con particolare riferimento ai danni da allagamento, l'eccezionale intensità delle precipitazioni non può integrare il caso fortuito qualora i danni che ne derivino trovino origine anche nell'insufficienza, nell'inadeguatezza e nella cattiva manutenzione delle opere necessarie a garantire un regolare deflusso delle acque.”.
A sua volta il Consulente d'Ufficio, esaminata la documentazione offerta in comunicazione, fatto ricorso a foto satellitare ed eseguita l'ispezione diretta dei luoghi, ha relazionato che il “canale è interamente a cielo aperto e risulta carente di idonee opere di contenimento e protezione degli argini.
(…) versa in uno stato di abbandono tale da rendere lo stesso non più idoneo alla sua funzione drenante, in quanto ostruito dalla copiosa presenza di vegetazione spontanea, trasformatasi in veri e propri arbusti di medio fusto (documentazione fotografica allegata). In occasione di fenomeni piovosi particolarmente intensi, risulta quindi verosimile quanto lamentato in atti (tracimazione del canale e conseguente dilavamento del franco di coltivazione nella zona prossima), anche in considerazione della diffusa presenza rilevata di strati fangosi e detriti sul fondo, causa di asfissia delle coltivazioni presenti nella zona interessata.”.
I motivi di fatto e di diritto su cui è stata formulata la domanda hanno quindi trovato conferma nelle condizioni di degrado del canale emerso durante le operazioni peritali;
esse hanno fatto venire meno anche l'esimente richiamata dalla pubblica amministrazione.
Riguardo al quantum debeatur, individuati i danni nel ripristino degli argini del canale, nella bonifica e discarica dei detriti derivati dalla sua tracimazione e nella fornitura di terreno agrario di
8 medio impasto, facendo proprio il Listino Prezzi Regionale - Area Politiche per l'Ambiente - Regione
Puglia aggiornato all'anno 2019, il C.T.U. ha valutato il pregiudizio economico in complessivi €.
5.535,00 oltre iva.
Le risultanze della consulenza, non osservate dalle parti processuali e logicamente motivate, sono state pienamente condivise dal Giudice del primo grado.
In replica all'eccezione di merito dell'odierno appellante secondo la quale il non avrebbe Pt_2
“mai denunciato l'accaduto al e -avrebbe- invece lasciato che la situazione si aggravasse Pt_1
per poi agire in giudizio dopo ben 4 anni.”, si partecipa la mancata determinazione della misura del presunto progressivo aggravarsi del danno e che rileva solo la proposizione della richiesta risarcitoria nel termine di prescrizione del diritto.
Inoltre, avverso le ripetitive contestazioni mosse all'operato dell'Ausiliare del Giudice che secondo il avrebbe dovuto “procurarsi dall'Ente Civico tutti i documenti utili alla Parte_1
redazione della perizia. (…) consultare o acquisire planimetrie” per verificare la proprietà del canale, si ribadisce la completezza dell'indagine svolta dal Geom. e che è comunque CP_4
onere della parte provare i fatti impeditivi o estintivi del diritto ex adverso vantato (art. 2697 c.c.).
Se tale prova non è stata acquisita dall'ufficio né fornita dal soggetto processualmente interessato, in possesso dei dati necessari all'individuazione dei luoghi di causa, significa che essa non esiste come anche non dimostrato è l'eccepito contributo colposo del che, come già detto, ha subìto Pt_2
le conseguenze della mancanza di interventi manutentivi anche sui quartieri più alti del canale.]
Con ordinanza emessa in data 05 ottobre all'esito dell'udienza tenutasi il 04 ottobre e fissata per la precisazione delle conclusioni, il Tribunale disponeva:
[pronunciando all'esito dell'udienza tenutasi il 04 ottobre 2024 con modalità telematico cartolare ai sensi dell' art.127ter cpc;
esaminando gli atti telematici accessibili ex latere iudicis;
rilevato: che ambo le parti hanno depositato note telematiche di trattazione della udienza;
che il difensore del convenuto ha comunicato il decesso del proprio assistito;
che è così necessario interrompere il processo;
p.q.m.
a) visto ed applicato l'art.300 cpc dichiara l'interruzione del processo n. 80/2022
9 r.g.trib.;]
A seguito di ricorso per riassunzione proposto dal si costituiva con Parte_1
comparsa di risposta la sig.ra nella epigrafata qualità, rassegnando le seguenti Parte_3
conclusioni:
[Si costituisce in questo secondo grado di giudizio la Sig.ra nella sola qualità innanzi Parte_3
indicata, non essendo mai stata coniugata con il Sig. la quale col ministero del Parte_2
sottoscritto procuratore si riporta alla comparsa di costituzione e risposta del 15 marzo 2022, qui non riproposta per mera sintesi espositiva;
confida nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Si allega certificato di stato di famiglia.]
Motivi della decisione
I.- Nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado il
[...]
non ha contestato l'esistenza di un diritto reale sul canale di raccolta delle acque Parte_1
denominato Visciolo, né tantomeno ha contestato l'esistenza di un rapporto di fatto tra esso Pt_1
ed il canale che potesse dar vita ad una relazione di custodia;
anzi, l'ha espressamente riconosciuto quando ha addebitato al sig. la violazione dell'obbligo di tempestiva segnalazione ad esso Pt_2
dello stato di progressivo degrado in cui versava il detto canale e, in particolar modo, le sue Pt_1
pareti laterali destinate a svolgere funzioni di argine ed il suo lume progressivamente ostruito da vegetazione spontanea che ostacolava il normale scorrimento delle acque sino a provocarne la tracimazione nel latistante fondo di sua proprietà.
Così facendo, contestando al danneggiato l'omissione del dovere di avviso, il
[...]
nel giudizio di primo grado ha riconosciuto la propria titolarità di un dovere di custodia Parte_1
ed intervento manutentivo, senza il quale non si comprenderebbe logicamente il rimprovero mosso al sig. di aver taciuto ad esso lo stato di cattiva conservazione e Pt_2 Parte_1
progressivo degrado del canale, rinvenuto dal CTU ostruito da vegetazione spontanea al punto da restringerne il lume sino alla quasi ostruzione impeditiva del deflusso regolare delle acque che tracimavano di conseguenza sul latistante terreno del sig. Pt_2
10 Ed infine, invocando il caso fortuito e la forza maggiore, integrati dagli eventi atmosferici di particolare intensità che avrebbero investito l'agro municipale, l'ente civico ha confermato la riconducibilità del fatto nel paradigma normativo di cui all'art. 2051 cc, correttamente applicato dal
Giudice di Pace nella decisione impugnata.
L'art.2051 del cod.civ. così infatti dispone: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il ha invocato il caso fortuito che rappresenta l'esimente di responsabilità Parte_5
per il custode della cosa produttiva del fatto dannoso, così riconoscendo l'applicabilità della norma e la sua legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria sorta dalla tracimazione delle acque del canale Visciolo.
La custodia di cui alla prefata norma, non è propria ed esclusiva della mera proiezione esterna della sfera dominicale inglobante la res, e neppure di un rapporto contrattuale o comunque ad efficacia obbligatoria, in forza del quale un determinato soggetto si trovi con una cosa in una relazione qualificata giuridicamente e tale da differenziarne la posizione nei confronti dei ceteri omnes.
Piuttosto deve ritenersi che obbligato alla custodia sia chiunque si trovi in un rapporto fattuale con la cosa tale che questa possa definirsi nella sfera di dominio di questi, e con esclusione di tutti gli altri da quelle potenzialità di controllo e vigilanza che rendono oggettivamente possibile la custodia
La ratio della norma, infatti, trova il proprio fondamento nella normale attitudine al controllo ed alla vigilanza sui fenomeni lesivi che possano originare sia dal determinismo intrinseco di una data res,
sia per opera di fattori esterni interagenti con esso determinismo;
attitudine che che deve essere riconosciuta a colui il quale sulla res eserciti un potere di disposizione, utilizzazione ed esercizio1. L'obbligo di prestare la custodia, pertanto, si arresta solo con la prova positiva dell'intervento del caso fortuito, quale fattore collocabile assolutamente al di fuori di qualsiasi ragionevole attività di previsione2, e l'imputazione dell'addebito avviene attraverso il meccanismo della presunzione iuris tantum di colpa a carico del custode, onerato a provare la ricorrenza del caso fortuito3, pur se la prova liberatoria può esser da egli resa non solo nella forma diretta, fornendo la prova positiva escludere la responsabilita' ex art. 2051 cod. civ., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.6121 del 18-06-1999 in c.e.d.).
“La presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. ha base nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere inerisce il dovere di custodire la cosa stessa in modo da impedire che produca danni a terzi.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.5885 del 14-06-1999 in c.e.d.). 2 “La responsabilita' del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., e' esclusa dall'accertamento positivo che il danno e' stato causato dal fatto del terzo, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.10556 del 23-10-1998 in c.e.d.).
“La responsabilita' di cui all'art. 2051 cod. civ. si fonda esclusivamente sul rapporto oggettivo intercorrente tra la cosa custodita ed il custode cui e' riconosciuta, come possibile prova liberatoria, la sola dimostrazione del caso fortuito, senza che possa assumere rilievo la circostanza, da lui eventualmente addotta, della illegittimita' della propria materiale detenzione della "res damnosa" (principio affermato in tema di danni causati da opere pubbliche - nella specie, un acquedotto – ricevute materialmente in consegna dalla P.A. senza la esecuzione del necessario collaudo. La S.C., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha ritenuto responsabile l'ente pubblico per i danni causati a terzi dall'opera ricevuta dall'appaltatore nonostante la illegittimita' della detenzione della "res damnosa" dovuta, appunto, alla mancanza del necessario collaudo, la cui rilevanza, ha aggiunto la Corte, si esaurisce nei rapporti interni tra committente ed appaltatore, ma non riguarda i terzi eventualmente danneggiati in conseguenza del cattivo funzionamento dell'opera).(Cass.Civ.Sez.II sent.n.5814 dell'11-06-1998 in c.e.d.). 3 “La responsabilita' per i danni cagionati da una cosa in custodia stabilita' dall'art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento o un'attivita' del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiche' il limite della responsabilita' risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalita' di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovra' provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causa le e, cioe', un fattore esterno (che puo' essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilita' e dell'assoluta eccezionalita'.” (Cass.Civ.SEz.III sent.n.5031 del 20-05-1998 in c.e.d.).
“In tema di responsabilita' da cose in custodia, l'onere della prova del caso fortuito, escludente ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. la responsabilita' del custode, incombe su quest'ultimo”.(Cass.Civ.Sez.III sent.n.7702 del 19-08-1997 in c.e.d.).
“Nella responsabilita' ex art. 2051 cod. civ. e' sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessita' di provare altresi' la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito”.(Cass.Civ.Sez.III sent.n.12500 del 04-12-1995 in c.e.d.).
12 dell'accadimento estraneo alla propria sfera giuridica e assolutamente imprevedibile o inevitabile, ma anche nella forma indiretta attraverso la nota equazione casus = non culpa.
Mentre a carico dell' doveri di custodia ex art.2051 cod.civ. discendono direttamente dalla CP_5
qualità di esercente concessionario delle pubbliche fognature.
Il nell'adempimento dei poteri e delle prerogative ad egli derivanti dalla Parte_1
funzione di pianificazione e programmazione dello sviluppo urbanistico ed edilizio, ben avrebbe potuto e dovuto prevenire, con l'impiego delle ordinarie regole di prudenza, cautela e perizia suggerite dalla buona tecnica e dalla scienza ed esperienza del settore - di cui è portatore, come tutti gli altri Comuni, attraverso il Magistero istituzionalmente proveniente dall'Ufficio Tecnico
Comunale -, l'adeguata manutenzione periodica dei canali di raccolta delle acque meteoriche presenti sul territorio Comunale e ricadenti nel cd demanio comunale, onde assicurarne la funzione ed impedire che divenissero fonte di pericolo o pregiudizio per i terzi.
II.- L'appello deve così essere rigettato, con condanna dell'appellante a rifondere spese e competenze di lite del giudizio di appello in favore delle parti appellate.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 90/2021 emessa in Parte_1
data 20 maggio 2021 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 508/2019 r.g. dal Giudice di Pace di Grottaglie;
b) condanna il a rifondere alla parte appellata le spese e competenze del Parte_1
giudizio di appello, liquidandole in euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 22 ottobre 2025; 13
Il giudice dott. ER Munno
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'art. 2051 cod. civ. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensi' ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinche' dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.” (Cass.Civ.Sez.III sent.n.1859 del 18-02-2000 in c.e.d.).
“Per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 cod. civ. e' necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia per il rapporto con la cosa l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni ai terzi. Pertanto, non e' rilevante, al fine di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
ER Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 05 gennaio 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 80 dell'anno 2022;
T R A
(CF: , in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Valerio De Vita (CF: ) che C.F._1
lo rappresenta e difende come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Grottaglie (TA), Parte_2 CodiceFiscale_2
al Viale Carlo Marx n. 12, presso e nello studio legale dell'Avv. Francesco Annicchiarico (C.F.
[...]
) dal quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
C.F._3
(C.F. ), nella dichiarata qualità di genitore esercente la Parte_3 CodiceFiscale_4
potestà sui minori , nata a [...], il [...], , nata Persona_1 Persona_2
a Grottaglie (TA), il 19 marzo 2010, e nato a [...], il [...], Controparte_1
eredi legittimi del Sig. nato a [...], il [...] e deceduto il Parte_2
12 ottobre 2023; elettivamente domiciliata sempre in Grottaglie (TA), al Viale Carlo Marx n. 12,
1 presso e nello studio legale dell'Avv. Francesco Annicchiarico (C.F. ) dal CodiceFiscale_3
quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
Appellati
Con ordinanza emessa il 21 giugno 2025 il Tribunale disponeva:
[Rilevato: he il giudizio è stato dichiarato interrotto con ordinanza del 05 ottobre 2024 emessa all'esito della udienza tenutasi il 04 ottobre 2024, ove il giudizio era chiamato per la precisazione delle conclusioni;
che il giudizio è stato successivamente riassunto nel febbraio 2025; che le parti sembrano aver depositato note telematiche di trattazione della udienza, chiedendo l'assegnazione dei termini ex artt. 189 e 190 cpc;
………….a) riserva la causa per la decisione assegnando i termini perentori consecutivi del 19 settembre 2025 e dell'11 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 189 e 190 cpc e della legge 742/1969…..].
Ne consegue che, se non si fosse verificato l'evento interruttivo, il giudizio sarebbe stato riservato per la decisione alla udienza del 04 ottobre 2024, in tempo utile per la definizione del giudizio nel termine triennale scadente il 05 gennaio 2025.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il sig. evocava innanzi al Giudice Parte_2
di Pace di Grottaglie il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Parte_1
sofferti al terreno di sua proprietà sito in agro di c.da Iazzo per effetto della Parte_1
tracimazione del confinante canale di scolo delle acque piovane denominato Visciolo che, scarsamente manutenuto, aveva provocato il progressivo indebolimento e successivo cedimento del muro di pietrame a secco da egli realizzato a protezione del proprio fondo, con dilavamento del terreno vegetale asportato dal proprio fondo con danno alla coltura arborea degli olivi.
Costituitosi il chiedeva il rigetto della domanda ascrivendo i fatti al caso Parte_1
fortuito ed alla forza maggiore.
Con sentenza n. 90/2021 emessa in data 20 maggio 2021 all'esito del giudizio vertito sotto il numero
508/2019 r.g. il Giudice di Pace di Grottaglie così stabiliva:
2 [- accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il agamento Controparte_2
in favore di della somma complessiva di 5000,00 con gli interessi legali dalla Parte_2
domanda al soddisfo, per il titolo risarcitorio di cui in premessa;
- condanna l'ente convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1330,00 di cui euro 125,00 per esborsi, oltre ………………..
- pone in via definitiva le spese di CTU liquidate come in atti a carico del'ente civico convenuto.]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
[1) In via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza appellata;
2) Accogliere l'eccezione di nullità per estrema genericità e insufficienza probatoria della domanda attorea in primo grado;
3)
Nella denegata ipotesi di rigetto della spiegata pregiudiziale eccezione, accertare e dichiarare il negligente comportamento di e, per l'effetto, ritenerlo unico responsabile del Parte_2
danno; 4) In subordine, ritenere integrata la fattispecie del caso fortuito e della forza maggiore e per l'effetto rigettare integralmente la domanda attorea;
5) Solo in via maggiormente gradata, dichiarare la corresponsabilità di nella generazione del danno, stante la sua condotta Parte_2
negligente; 6) In ogni caso condannare al pagamento delle spese ed onorari del Parte_2
doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cap come per legge, da calcolarsi secondo i vigenti parametri ministeriali al medio dello scaglione di riferimento per il valore del presente procedimento e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.]
Così il argomentava le proprie richieste processuali: Parte_1
[In via pregiudiziale il eccepiva l'assoluta incertezza nella determinazione Parte_1
della cosa oggetto di domanda, come pure rilevava l'insufficienza descrittiva dell'atto introduttivo che, di fatto, impediva di esercitare un compiuto compiutamente diritto di difesa. Tale incertezza non
è stata eliminata con l'istruttoria. Il Giudice di Pace ha, invece, ritenuto che vi fosse sufficiente chiarezza, ma così non è stato, poiché, infatti, solo al termine del processo il Parte_1
ha potuto appurare che il canale che avrebbe danneggiato il terreno attoreo non è il "Visciolo" e non
3 è nemmeno di proprietà del , bensì dello stesso . Sulla Parte_1 Parte_2
rilevanza del punto si sono già ampiamente espressi gli In particolare, con la sentenza n. Parte_4
1681, del 29 gennaio 2015, la Corte di Cassazione (Sez. II civile) ha ribadito che, ai sensi dell'art. 164, IV co, cpc, la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'art. 163 co III n. 3 e n. 4 cpc, ossia se vi è incertezza circa la determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero se manca l'esposizione dei fatti. Tale orientamento ha ricevuto conferma ed ulteriore precisazione nella sentenza n. 719 del 18 aprile 2019 pronunciata dal Tribunale di
Benevento, il quale ha precisato che in presenza di una eccessiva genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell'atto di citazione, il giudice non può esercitare il potere di sanatoria della nullità processuale. Di conseguenza, rilevata la nullità di cui all'art. 164 co. 4 cpc, la causa può essere definita anche senza la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 cpc, seppur espressamente chiesti dalle parti. Tale interpretazione discende da una lettura costituzionalmente orientata degli articoli del codice di procedura civile che attribuiscono al Giudice il potere di dirigere il procedimento verso una rapida e sollecita definizione dello stesso (art. 175 cpc), di rimettere la causa in decisione senza bisogno di assumere mezzi di prova (art. 187 cpc) e, soprattutto, di rimettere la causa in decisione anche nell'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti (art. 80 bis disp. att. cpc). Il combinato disposto di tali norme, letto alla luce del principio generale di ragionevole durata del processo, permette di ritenere che il Giudice, nell'esercizio del potere di organizzazione del calendario processuale riconosciutogli dalla legge, non sia vincolato alle istanze di concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc in tutti i casi in cui tale appendice istruttoria, ridondante o inutile, sia ritenuta ostativa alla rapida definizione del processo. Conferma è giunta anche in una recente pronuncia della Corte di Cassazione, secondo la quale il favor manifestato dal Legislatore per le soluzioni acceleratorie dell'attività di amministrazione della giustizia verrebbe frustrato da eventuali diverse interpretazioni delle norme sopra citate. Infatti, l'accoglimento di una diversa soluzione non farebbe altro che spianare la strada alla proposizione di richieste istruttorie superflue e meramente defatigatorie. Riscontrando che l'individuazione dell'esatta causa petendi non era possibile nemmeno dall'esame complessivo dell'atto di citazione in giudizio, compresa la parte espositiva dello stesso, il Giudice ha ricordato
4 come non possa demandarsi al Tribunale l'attività di esatta individuazione della causa petendi, rientrando questa tra gli elementi essenziali dell'atto di citazione previsti a pena di nullità dagli articoli 163 e 164 del codice di procedura civile. L'accoglimento della soluzione di segno contrario a quella esposta ha determinato per il convenuto una grave compressione del proprio diritto di difesa, in quanto a fronte della estrema genericità dalla domanda, il non ha potuto compitamente Pt_1
difendersi. Nel merito, il rilevava la totale carenza di supporto probatorio, Parte_1
strettamente connessa alla carenza espositiva del libello introduttivo, nonché la primaria responsabilità dello stesso attore nella determinazione dell'evento. Ed infatti, il ha Pt_1
denunciato che il che pure affermava che sin dal momento dell'acquisto del terreno si Pt_2
sarebbero verificati continui allagamenti dovuti alla tracimazione del canale, non ha mai denunciato l'accaduto al ed ha, invece, lasciato che la situazione si aggravasse, per poi agire in giudizio Pt_1
dopo ben 4 anni. La Ctu è stata condotta in modo approssimativo, poiché il tecnico del Giudice avrebbe dovuto, come previsto dall'atto di nomina, procurarsi dall'Ente Civico tutti i documenti utili alla redazione della perizia, ma tanto egli non ha fatto, perché ha basato le sue deduzioni e conclusioni sulla semplice visione dei luoghi. Egli non ha consultato e acquisito planimetrie, né ha verificato se il canale in questione fosse effettivamente il "Visciolo" e se esso fosse di proprietà del
Comune di ovvero dello stesso attore. Lo stesso Ctu ha dato per scontato che il canale Parte_1
fosse il "Visciolo" e non ha approfondito, come invece avrebbe dovuto. Ove si dovesse obiettare che anche il avrebbe potuto eccepire tale circostanza, si rimanda ancora una volta alla estrema Pt_1
genericità dell'atto di citazione, perché tanto sarebbe potuto avvenire se l'attore avesse identificato con chiarezza e precisione il canale, o la diramazione di canale, oggetto di causa, mentre la scarna relazione del tecnico di parte, facendo generico riferimento al canale "Visciolo", ha indotto in errore anche l' . In conclusione, il Giudice di prime cure è, soprattutto, stato superficiale nel CP_3
disattendere la preliminare eccezione di estrema genericità spiegata dal , Parte_1
ma ha anche errato nel non ritenere, quantomeno, corresponsabile il per aver Parte_2
negligentemente omesso di richiedere il tempestivo intervento del , Pt_1 Parte_1
colpevolmente lasciando che il suo terreno si danneggiasse ripetutamente nel corso degli anni. Alla luce del comportamento tenuto dall'attore, il Giudice di primo grado, avrebbe dovuto in via
5 principale ritenerlo unico responsabile del danno e solo in via subordinata avrebbe dovuto dichiararlo corresponsabile, quantomeno in misura del 50%, conseguentemente compensando per intero le spese di lite.]
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
[1) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 del codice di procedura civile;
2) Nel merito, rigettare l'atto di appello per esserne i motivi infondati in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
3) Condannare il al pagamento delle spese e competenze del secondo grado Parte_1
di giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste processuali: Parte_2
[Premessi gli atti di causa e la sentenza del Giudice di Pace di Grottaglie n. 90/21, che qui abbiansi per integralmente trascritti, si costituisce il Sig. il quale, mediante il patrocinio del Parte_2
sottoscritto procuratore, in via preliminare oppone l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 del codice di procedura civile in quanto carente dell'indicazione delle parti del provvedimento che si è inteso impugnare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e oltre che delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nello specifico, il primo motivo di appello (“Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, omessa e/o insufficiente motivazione, malgoverno dei mezzi di prova”), rilevando una non meglio precisata “incertezza nella determinazione della cosa oggetto di domanda” e una “insufficienza descrittiva dell'atto introduttivo”, secondo l'ente civico impeditive dell'esercizio del suo diritto di difesa, e che il Giudice di prime cure ha invece “ritenuto che vi fosse sufficiente chiarezza”, contiene censure vaghe e superficiali in dispregio del richiamato dettato normativo.
Ribadendo che da controparte non sono state specificate le lacune espositive dell'atto introduttivo
6 del primo grado, si eccepisce che la relativa premessa è completa nell'indicazione dei dati catastali della proprietà attrice, documentalmente anche provata attraverso le allegazioni agli atti di causa, nella collocazione temporale dello straripamento delle acque meteoriche raccolte dal canale Visciolo
e nella descrizione delle conseguenze dannose, così come pure rappresentate nella perizia di parte.
In possesso sin dall'inizio della litispendenza delle informazioni necessarie all'individuazione del fondo in questione e del canale adiacente (“confinante a sud con il canale di scolo delle acque meteoriche denominato Visciolo”), l'odierno appellante non può in questa sede lamentare la lesione del suo diritto di difesa deducendo che “solo al termine del processo il ha Parte_1
potuto appurare che il canale che avrebbe danneggiato il terreno attoreo non è il Visciolo e non è nemmeno di proprietà del ” e concludendo senza alcun supporto probatorio Parte_1
in favore della sua appartenenza al Pt_2
Pur volendo ritenere fondata tale ultima ipotesi, l'appellato non può comunque essere considerato responsabile nella produzione del danno da egli lamentato in quanto le acque e i reflui straripanti sono stati e lo sono ancora oggi la conseguenza dello stato di abbandono anche del tratto superiore del canale di cui il non ha disconosciuto la proprietà. Pt_1
Compiutamente partecipati i motivi di fatto, la domanda ha trovato fondamento nel dettato normativo dell'art. 2051 del codice civile.
Nel merito, l'ente civico nulla ha eccepito sulla storicità del disagio o sulla proprietà del canale ma si è limitato a ricondurre le doglianze attrici alla condotta del (“(…) dalla stessa narrazione Pt_2
dei fatti fornita dall'attore, emerge proprio una sua responsabilità –o in via gradata una sua corresponsabilità- nella generazione del danno, (…)”) o a un generico e non dimostrato caso fortuito e/o forza maggiore derivati da “fenomeni meteorici di eccezionale entità”.
Correttamente il Giudice di prime cure ha disposto la sola C.T.U. tecnica statuendo che il “
[...]
non ha specificatamente contestato che gli eventi di tracimazione descritti in Parte_1
citazione si siano effettivamente verificati, deducendo soltanto che gli stessi non fossero eziologicamente riconducibili ad esso ente bensì a fenomeni meteorici eccezionali del periodo
7 integranti il caso fortuito.”; ha ritenuto “non contestati dal civico ente lo stato dei luoghi come raffigurato eloquentemente nella documentazione fotografica prodotta dall'attore” e concluso sul punto che “l'effettiva verificazione di tali eventi e lo stato dei luoghi riferito sia al terreno dell'attore che alle condizioni del canale in questione devono ritenersi fatti acclarati.”.
La Consulenza d'Ufficio è stata ritenuta necessaria anche al fine di accertare il ricorrere dell'esimente del caso fortuito/forza maggiore;
in questo caso il G.d.P., condividendo un costante e richiamato orientamento della Suprema Corte, ha sottolineato che “l'accertamento del nesso di causalità in ambito civile va effettuato secondo la regola della preponderanza probabilistica e, con particolare riferimento ai danni da allagamento, l'eccezionale intensità delle precipitazioni non può integrare il caso fortuito qualora i danni che ne derivino trovino origine anche nell'insufficienza, nell'inadeguatezza e nella cattiva manutenzione delle opere necessarie a garantire un regolare deflusso delle acque.”.
A sua volta il Consulente d'Ufficio, esaminata la documentazione offerta in comunicazione, fatto ricorso a foto satellitare ed eseguita l'ispezione diretta dei luoghi, ha relazionato che il “canale è interamente a cielo aperto e risulta carente di idonee opere di contenimento e protezione degli argini.
(…) versa in uno stato di abbandono tale da rendere lo stesso non più idoneo alla sua funzione drenante, in quanto ostruito dalla copiosa presenza di vegetazione spontanea, trasformatasi in veri e propri arbusti di medio fusto (documentazione fotografica allegata). In occasione di fenomeni piovosi particolarmente intensi, risulta quindi verosimile quanto lamentato in atti (tracimazione del canale e conseguente dilavamento del franco di coltivazione nella zona prossima), anche in considerazione della diffusa presenza rilevata di strati fangosi e detriti sul fondo, causa di asfissia delle coltivazioni presenti nella zona interessata.”.
I motivi di fatto e di diritto su cui è stata formulata la domanda hanno quindi trovato conferma nelle condizioni di degrado del canale emerso durante le operazioni peritali;
esse hanno fatto venire meno anche l'esimente richiamata dalla pubblica amministrazione.
Riguardo al quantum debeatur, individuati i danni nel ripristino degli argini del canale, nella bonifica e discarica dei detriti derivati dalla sua tracimazione e nella fornitura di terreno agrario di
8 medio impasto, facendo proprio il Listino Prezzi Regionale - Area Politiche per l'Ambiente - Regione
Puglia aggiornato all'anno 2019, il C.T.U. ha valutato il pregiudizio economico in complessivi €.
5.535,00 oltre iva.
Le risultanze della consulenza, non osservate dalle parti processuali e logicamente motivate, sono state pienamente condivise dal Giudice del primo grado.
In replica all'eccezione di merito dell'odierno appellante secondo la quale il non avrebbe Pt_2
“mai denunciato l'accaduto al e -avrebbe- invece lasciato che la situazione si aggravasse Pt_1
per poi agire in giudizio dopo ben 4 anni.”, si partecipa la mancata determinazione della misura del presunto progressivo aggravarsi del danno e che rileva solo la proposizione della richiesta risarcitoria nel termine di prescrizione del diritto.
Inoltre, avverso le ripetitive contestazioni mosse all'operato dell'Ausiliare del Giudice che secondo il avrebbe dovuto “procurarsi dall'Ente Civico tutti i documenti utili alla Parte_1
redazione della perizia. (…) consultare o acquisire planimetrie” per verificare la proprietà del canale, si ribadisce la completezza dell'indagine svolta dal Geom. e che è comunque CP_4
onere della parte provare i fatti impeditivi o estintivi del diritto ex adverso vantato (art. 2697 c.c.).
Se tale prova non è stata acquisita dall'ufficio né fornita dal soggetto processualmente interessato, in possesso dei dati necessari all'individuazione dei luoghi di causa, significa che essa non esiste come anche non dimostrato è l'eccepito contributo colposo del che, come già detto, ha subìto Pt_2
le conseguenze della mancanza di interventi manutentivi anche sui quartieri più alti del canale.]
Con ordinanza emessa in data 05 ottobre all'esito dell'udienza tenutasi il 04 ottobre e fissata per la precisazione delle conclusioni, il Tribunale disponeva:
[pronunciando all'esito dell'udienza tenutasi il 04 ottobre 2024 con modalità telematico cartolare ai sensi dell' art.127ter cpc;
esaminando gli atti telematici accessibili ex latere iudicis;
rilevato: che ambo le parti hanno depositato note telematiche di trattazione della udienza;
che il difensore del convenuto ha comunicato il decesso del proprio assistito;
che è così necessario interrompere il processo;
p.q.m.
a) visto ed applicato l'art.300 cpc dichiara l'interruzione del processo n. 80/2022
9 r.g.trib.;]
A seguito di ricorso per riassunzione proposto dal si costituiva con Parte_1
comparsa di risposta la sig.ra nella epigrafata qualità, rassegnando le seguenti Parte_3
conclusioni:
[Si costituisce in questo secondo grado di giudizio la Sig.ra nella sola qualità innanzi Parte_3
indicata, non essendo mai stata coniugata con il Sig. la quale col ministero del Parte_2
sottoscritto procuratore si riporta alla comparsa di costituzione e risposta del 15 marzo 2022, qui non riproposta per mera sintesi espositiva;
confida nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Si allega certificato di stato di famiglia.]
Motivi della decisione
I.- Nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado il
[...]
non ha contestato l'esistenza di un diritto reale sul canale di raccolta delle acque Parte_1
denominato Visciolo, né tantomeno ha contestato l'esistenza di un rapporto di fatto tra esso Pt_1
ed il canale che potesse dar vita ad una relazione di custodia;
anzi, l'ha espressamente riconosciuto quando ha addebitato al sig. la violazione dell'obbligo di tempestiva segnalazione ad esso Pt_2
dello stato di progressivo degrado in cui versava il detto canale e, in particolar modo, le sue Pt_1
pareti laterali destinate a svolgere funzioni di argine ed il suo lume progressivamente ostruito da vegetazione spontanea che ostacolava il normale scorrimento delle acque sino a provocarne la tracimazione nel latistante fondo di sua proprietà.
Così facendo, contestando al danneggiato l'omissione del dovere di avviso, il
[...]
nel giudizio di primo grado ha riconosciuto la propria titolarità di un dovere di custodia Parte_1
ed intervento manutentivo, senza il quale non si comprenderebbe logicamente il rimprovero mosso al sig. di aver taciuto ad esso lo stato di cattiva conservazione e Pt_2 Parte_1
progressivo degrado del canale, rinvenuto dal CTU ostruito da vegetazione spontanea al punto da restringerne il lume sino alla quasi ostruzione impeditiva del deflusso regolare delle acque che tracimavano di conseguenza sul latistante terreno del sig. Pt_2
10 Ed infine, invocando il caso fortuito e la forza maggiore, integrati dagli eventi atmosferici di particolare intensità che avrebbero investito l'agro municipale, l'ente civico ha confermato la riconducibilità del fatto nel paradigma normativo di cui all'art. 2051 cc, correttamente applicato dal
Giudice di Pace nella decisione impugnata.
L'art.2051 del cod.civ. così infatti dispone: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il ha invocato il caso fortuito che rappresenta l'esimente di responsabilità Parte_5
per il custode della cosa produttiva del fatto dannoso, così riconoscendo l'applicabilità della norma e la sua legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria sorta dalla tracimazione delle acque del canale Visciolo.
La custodia di cui alla prefata norma, non è propria ed esclusiva della mera proiezione esterna della sfera dominicale inglobante la res, e neppure di un rapporto contrattuale o comunque ad efficacia obbligatoria, in forza del quale un determinato soggetto si trovi con una cosa in una relazione qualificata giuridicamente e tale da differenziarne la posizione nei confronti dei ceteri omnes.
Piuttosto deve ritenersi che obbligato alla custodia sia chiunque si trovi in un rapporto fattuale con la cosa tale che questa possa definirsi nella sfera di dominio di questi, e con esclusione di tutti gli altri da quelle potenzialità di controllo e vigilanza che rendono oggettivamente possibile la custodia
La ratio della norma, infatti, trova il proprio fondamento nella normale attitudine al controllo ed alla vigilanza sui fenomeni lesivi che possano originare sia dal determinismo intrinseco di una data res,
sia per opera di fattori esterni interagenti con esso determinismo;
attitudine che che deve essere riconosciuta a colui il quale sulla res eserciti un potere di disposizione, utilizzazione ed esercizio1. L'obbligo di prestare la custodia, pertanto, si arresta solo con la prova positiva dell'intervento del caso fortuito, quale fattore collocabile assolutamente al di fuori di qualsiasi ragionevole attività di previsione2, e l'imputazione dell'addebito avviene attraverso il meccanismo della presunzione iuris tantum di colpa a carico del custode, onerato a provare la ricorrenza del caso fortuito3, pur se la prova liberatoria può esser da egli resa non solo nella forma diretta, fornendo la prova positiva escludere la responsabilita' ex art. 2051 cod. civ., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.6121 del 18-06-1999 in c.e.d.).
“La presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. ha base nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere inerisce il dovere di custodire la cosa stessa in modo da impedire che produca danni a terzi.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.5885 del 14-06-1999 in c.e.d.). 2 “La responsabilita' del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., e' esclusa dall'accertamento positivo che il danno e' stato causato dal fatto del terzo, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.10556 del 23-10-1998 in c.e.d.).
“La responsabilita' di cui all'art. 2051 cod. civ. si fonda esclusivamente sul rapporto oggettivo intercorrente tra la cosa custodita ed il custode cui e' riconosciuta, come possibile prova liberatoria, la sola dimostrazione del caso fortuito, senza che possa assumere rilievo la circostanza, da lui eventualmente addotta, della illegittimita' della propria materiale detenzione della "res damnosa" (principio affermato in tema di danni causati da opere pubbliche - nella specie, un acquedotto – ricevute materialmente in consegna dalla P.A. senza la esecuzione del necessario collaudo. La S.C., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha ritenuto responsabile l'ente pubblico per i danni causati a terzi dall'opera ricevuta dall'appaltatore nonostante la illegittimita' della detenzione della "res damnosa" dovuta, appunto, alla mancanza del necessario collaudo, la cui rilevanza, ha aggiunto la Corte, si esaurisce nei rapporti interni tra committente ed appaltatore, ma non riguarda i terzi eventualmente danneggiati in conseguenza del cattivo funzionamento dell'opera).(Cass.Civ.Sez.II sent.n.5814 dell'11-06-1998 in c.e.d.). 3 “La responsabilita' per i danni cagionati da una cosa in custodia stabilita' dall'art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento o un'attivita' del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiche' il limite della responsabilita' risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalita' di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovra' provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causa le e, cioe', un fattore esterno (che puo' essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilita' e dell'assoluta eccezionalita'.” (Cass.Civ.SEz.III sent.n.5031 del 20-05-1998 in c.e.d.).
“In tema di responsabilita' da cose in custodia, l'onere della prova del caso fortuito, escludente ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. la responsabilita' del custode, incombe su quest'ultimo”.(Cass.Civ.Sez.III sent.n.7702 del 19-08-1997 in c.e.d.).
“Nella responsabilita' ex art. 2051 cod. civ. e' sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessita' di provare altresi' la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito”.(Cass.Civ.Sez.III sent.n.12500 del 04-12-1995 in c.e.d.).
12 dell'accadimento estraneo alla propria sfera giuridica e assolutamente imprevedibile o inevitabile, ma anche nella forma indiretta attraverso la nota equazione casus = non culpa.
Mentre a carico dell' doveri di custodia ex art.2051 cod.civ. discendono direttamente dalla CP_5
qualità di esercente concessionario delle pubbliche fognature.
Il nell'adempimento dei poteri e delle prerogative ad egli derivanti dalla Parte_1
funzione di pianificazione e programmazione dello sviluppo urbanistico ed edilizio, ben avrebbe potuto e dovuto prevenire, con l'impiego delle ordinarie regole di prudenza, cautela e perizia suggerite dalla buona tecnica e dalla scienza ed esperienza del settore - di cui è portatore, come tutti gli altri Comuni, attraverso il Magistero istituzionalmente proveniente dall'Ufficio Tecnico
Comunale -, l'adeguata manutenzione periodica dei canali di raccolta delle acque meteoriche presenti sul territorio Comunale e ricadenti nel cd demanio comunale, onde assicurarne la funzione ed impedire che divenissero fonte di pericolo o pregiudizio per i terzi.
II.- L'appello deve così essere rigettato, con condanna dell'appellante a rifondere spese e competenze di lite del giudizio di appello in favore delle parti appellate.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 90/2021 emessa in Parte_1
data 20 maggio 2021 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 508/2019 r.g. dal Giudice di Pace di Grottaglie;
b) condanna il a rifondere alla parte appellata le spese e competenze del Parte_1
giudizio di appello, liquidandole in euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 22 ottobre 2025; 13
Il giudice dott. ER Munno
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'art. 2051 cod. civ. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensi' ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinche' dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.” (Cass.Civ.Sez.III sent.n.1859 del 18-02-2000 in c.e.d.).
“Per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 cod. civ. e' necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia per il rapporto con la cosa l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni ai terzi. Pertanto, non e' rilevante, al fine di 11