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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 786/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 786/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE e
Controparte_1 OPPOSTO
Oggi 26 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. BUONGARZONE CARLO che precisa le conclusioni come Controparte_1 da mem .p.c. Nessuno compare per la parete opponente Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 786/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
. BAL OPPONENTE contro n persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Controparte_1 P.IVA_1 GARZONE CARLO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.02.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1154/2022 pronunciato dal Tribunale di Macerata in data 21.12.2022 su istanza della per l'importo di € 179.490,45 a titolo di Controparte_1 corrispettivo della vendita dei prodotti descritti nelle fatture e ddt prodotti, oltre interessi ex art 5 dlgs 232/2001 e spese della procedura monitoria. In fatto esponeva: che, contrariamente a quanto esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, essa opponente non era inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con la scrittura privata in data 29.07.2021, avendo eseguito in data 19.07.2022 il bonifico della somma di € 4.258,01 corrispondente alla rata scadente nel mese di luglio;
che alcun inadempimento era imputabile ad essa opponente in quanto successivamente alla scrittura privata del 29.07.2021 e, a partire dal mese di luglio del 2022, le parti avevano concordato che il credito vantato dalla opposta sarebbe stato compensato con quanto dovuto ad essa opponente dai clienti finali;
che, pertanto il credito doveva essere ridotto della somma di € 79.796,94; che essa opponente era comunque creditrice della opposta della somma di € 2.118,51 siccome risultante dall'estratto conto. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectiis, senza inversione dell'onera della prova, in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1154/2022 per i motivi tutti esposti in narrativa;
in via principale, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1154/2022 – Rg 2390/2022 per carenza di presupposti relativi alla sua emissione e pertanto rigettare la domanda monitoria per i motivi suesposti;
in via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi, rideterminare la somma debitoria che il signor dovrà versare in favore di Pt_1 Controparte_1 tenuto conto delle attività svolte dallo stesso e ricomprese negli i cui alle fatture prodotte interamente incassate dalla senza provvedere alla successiva riduzione del debito nonché in relazione al Controparte_1 versamento di € 4.258,01 uato dal signor in favore della nonché in Pt_2 Controparte_1 relazione alle fatture n. 143/2022 del 18.03.2022 di € 335,46; 163/2022 del 29.03.2022 di € 391,14; 198/2022 del pagina 2 di 5 13.04.2022 di € 542,13; 248/2022 del 29.04.2022 di € 593,04; 355/2022 del 08.06.2022 di € 256,74. In via ulteriormente subordinata, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto nonché ogni atto prodromico connesso e/o conseguente allo stesso nei limiti delle domande dispiegate in giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre oneri di legge. Si costituiva la opposta che, contestata l'avversa opposizione, ne chiedeva il rigetto. In particolare, eccepiva: che la somma di € 4.258,01 oggetto del bonifico ordinato in data 18.07.2022 era relativa alla rata scadente nel mese di giugno siccome evincibile dalla descrizione della causale riportata nella contabile del bonifico “RATA DEL 10/06/2022”, di talchè il credito azionato in via monitoria era stato correttamente quantificato. Contestava l'esistenza dell'asserito credito opposto in compensazione eccependo: a) che l'estratto conto prodotto dalla opponente non era idoneo a fornire la prova del predetto credito;
b) che alcun accordo era intervenuto tra le parti dopo la scrittura del 29.07.2021. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e comunque ogni domanda o istanza formulate dal Sig. in Parte_1 quanto infondate sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali.” La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.02.2025
Diritto
Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). Tanto premesso, l'opposta ha agito in giudizio in via monitoria onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 179.490,45 a titolo di corrispettivo della fornitura dei beni descritti nelle fatture azionate in via monitoria. Come è noto, l'art 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, inoltre, è noto il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una
pagina 3 di 5 obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell' onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cfr Cassazione Civile, Sezioni Unite 2001 n. 13533). L'opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, producendo le fatture, i documenti di trasporto e la scrittura privata del 29.07.2021 contenete espresso riconoscimento di debito. A ciò merita aggiungere che alcuna contestazione è stata sollevata dalla opponente in ordine alla fornitura e al corrispettivo pattuito per i beni descritti nelle fatture azionate in via monitoria, di talchè trova applicazione il principio ormai da tempo codificato nell'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, con conseguente relevatio ab onus probandi (v. Cass, civ., sez. I, n. 31837/2021). La opponente ha contestato l'inadempimento alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 29.07.2021 allegando di aver eseguito il pagamento della rata scadente nel mese di luglio e a, tal ,fine ha prodotto la contabile del bonifico del 18.07.2022. La opposta ha eccepito che il bonifico è relativo al pagamento della rata scadente nel mese di giugno dell'anno 2022 e a tal fine ha dedotto e documentato che la contabile del bonifico reca espressamente come causale “RATA DEL 10/06/2022”. La opponente, nelle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., non ha contestato la suddetta imputazione. La opponente ha poi proposto una eccezione di compensazione assumendo di essere creditrice della somma di € 2.118,51 L'eccezione, stante la contestazione specifica operata dalla opposta, è rimasta priva di dimostrazione atteso che alcuna valenza probatoria dell'esistenza del credito può essere riconosciuta all'estratto conto prodotto dalla opponente, trattandosi di mero atto unilaterale. L'opponente ha eccepito, infine, l'esistenza di un non meglio precisato accordo intercorso tra le parti in forza del quale il debito, oggetto della ricognizione di debito, sarebbe stato ripianato mediante riscossione da parte della opposta del corrispettivo spettante ad essa opponente da parte dei clienti finali per la lavorazione dei prodotti forniti dall'opposta. A tal fine la opponente ha prodotto una serie di fatture emesse dalla opposta a carico di soggetti estranei al presente giudizio. La opposta ha contestato l'esistenza del predetto accordo eccependo che le fatture prodotte dall'opponente attengono a semplici forniture da essa eseguite in favore di soggetti terzi. Le istanze istruttorie dedotte dall'opponente per provare la esistenza dell'accordo (
1. Vero che Pt_1 concordava con il legale rappresentante della ovvero con un suo delegato, di compensare il debito
[...] Controparte_1
attraverso il pagamento diretto dei prodott in opposizione da parte dei clienti di quest'ultimo (testi , e;
2. Vero che la accettava tale forma di Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Controparte_1 paga o e ero che tale accordo fu Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 stipulato a seguito delle difficoltà di ad adempiere la scrittura privata datata 29.07.2021; (teste Pt_1 Tes_1
) sono inammissibili in q in quanto le circostanze di fatto risultano dedotte in maniera del tutto
[...]
, senza precisa indicazione del tempo e del luogo in cui sarebbe stato stipulato il nuovo accordo (v. cass. civ. 2011 n. 20997 “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe pagina 4 di 5 stata resa”, e ancora, Cass. 9547/2009 “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni vòlto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità.”) Ne consegue che le istanze istruttorie devono essere disattese. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va disattesa con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 26 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 786/2023 tra
Parte_1
OPPONENTE e
Controparte_1 OPPOSTO
Oggi 26 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. BUONGARZONE CARLO che precisa le conclusioni come Controparte_1 da mem .p.c. Nessuno compare per la parete opponente Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 786/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
. BAL OPPONENTE contro n persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Controparte_1 P.IVA_1 GARZONE CARLO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.02.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1154/2022 pronunciato dal Tribunale di Macerata in data 21.12.2022 su istanza della per l'importo di € 179.490,45 a titolo di Controparte_1 corrispettivo della vendita dei prodotti descritti nelle fatture e ddt prodotti, oltre interessi ex art 5 dlgs 232/2001 e spese della procedura monitoria. In fatto esponeva: che, contrariamente a quanto esposto nel ricorso per decreto ingiuntivo, essa opponente non era inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con la scrittura privata in data 29.07.2021, avendo eseguito in data 19.07.2022 il bonifico della somma di € 4.258,01 corrispondente alla rata scadente nel mese di luglio;
che alcun inadempimento era imputabile ad essa opponente in quanto successivamente alla scrittura privata del 29.07.2021 e, a partire dal mese di luglio del 2022, le parti avevano concordato che il credito vantato dalla opposta sarebbe stato compensato con quanto dovuto ad essa opponente dai clienti finali;
che, pertanto il credito doveva essere ridotto della somma di € 79.796,94; che essa opponente era comunque creditrice della opposta della somma di € 2.118,51 siccome risultante dall'estratto conto. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectiis, senza inversione dell'onera della prova, in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1154/2022 per i motivi tutti esposti in narrativa;
in via principale, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1154/2022 – Rg 2390/2022 per carenza di presupposti relativi alla sua emissione e pertanto rigettare la domanda monitoria per i motivi suesposti;
in via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi, rideterminare la somma debitoria che il signor dovrà versare in favore di Pt_1 Controparte_1 tenuto conto delle attività svolte dallo stesso e ricomprese negli i cui alle fatture prodotte interamente incassate dalla senza provvedere alla successiva riduzione del debito nonché in relazione al Controparte_1 versamento di € 4.258,01 uato dal signor in favore della nonché in Pt_2 Controparte_1 relazione alle fatture n. 143/2022 del 18.03.2022 di € 335,46; 163/2022 del 29.03.2022 di € 391,14; 198/2022 del pagina 2 di 5 13.04.2022 di € 542,13; 248/2022 del 29.04.2022 di € 593,04; 355/2022 del 08.06.2022 di € 256,74. In via ulteriormente subordinata, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto nonché ogni atto prodromico connesso e/o conseguente allo stesso nei limiti delle domande dispiegate in giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre oneri di legge. Si costituiva la opposta che, contestata l'avversa opposizione, ne chiedeva il rigetto. In particolare, eccepiva: che la somma di € 4.258,01 oggetto del bonifico ordinato in data 18.07.2022 era relativa alla rata scadente nel mese di giugno siccome evincibile dalla descrizione della causale riportata nella contabile del bonifico “RATA DEL 10/06/2022”, di talchè il credito azionato in via monitoria era stato correttamente quantificato. Contestava l'esistenza dell'asserito credito opposto in compensazione eccependo: a) che l'estratto conto prodotto dalla opponente non era idoneo a fornire la prova del predetto credito;
b) che alcun accordo era intervenuto tra le parti dopo la scrittura del 29.07.2021. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e comunque ogni domanda o istanza formulate dal Sig. in Parte_1 quanto infondate sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali.” La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.02.2025
Diritto
Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. N. 6663/2002). E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). Tanto premesso, l'opposta ha agito in giudizio in via monitoria onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 179.490,45 a titolo di corrispettivo della fornitura dei beni descritti nelle fatture azionate in via monitoria. Come è noto, l'art 2697 c.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, inoltre, è noto il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una
pagina 3 di 5 obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell' onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cfr Cassazione Civile, Sezioni Unite 2001 n. 13533). L'opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, producendo le fatture, i documenti di trasporto e la scrittura privata del 29.07.2021 contenete espresso riconoscimento di debito. A ciò merita aggiungere che alcuna contestazione è stata sollevata dalla opponente in ordine alla fornitura e al corrispettivo pattuito per i beni descritti nelle fatture azionate in via monitoria, di talchè trova applicazione il principio ormai da tempo codificato nell'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, con conseguente relevatio ab onus probandi (v. Cass, civ., sez. I, n. 31837/2021). La opponente ha contestato l'inadempimento alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 29.07.2021 allegando di aver eseguito il pagamento della rata scadente nel mese di luglio e a, tal ,fine ha prodotto la contabile del bonifico del 18.07.2022. La opposta ha eccepito che il bonifico è relativo al pagamento della rata scadente nel mese di giugno dell'anno 2022 e a tal fine ha dedotto e documentato che la contabile del bonifico reca espressamente come causale “RATA DEL 10/06/2022”. La opponente, nelle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., non ha contestato la suddetta imputazione. La opponente ha poi proposto una eccezione di compensazione assumendo di essere creditrice della somma di € 2.118,51 L'eccezione, stante la contestazione specifica operata dalla opposta, è rimasta priva di dimostrazione atteso che alcuna valenza probatoria dell'esistenza del credito può essere riconosciuta all'estratto conto prodotto dalla opponente, trattandosi di mero atto unilaterale. L'opponente ha eccepito, infine, l'esistenza di un non meglio precisato accordo intercorso tra le parti in forza del quale il debito, oggetto della ricognizione di debito, sarebbe stato ripianato mediante riscossione da parte della opposta del corrispettivo spettante ad essa opponente da parte dei clienti finali per la lavorazione dei prodotti forniti dall'opposta. A tal fine la opponente ha prodotto una serie di fatture emesse dalla opposta a carico di soggetti estranei al presente giudizio. La opposta ha contestato l'esistenza del predetto accordo eccependo che le fatture prodotte dall'opponente attengono a semplici forniture da essa eseguite in favore di soggetti terzi. Le istanze istruttorie dedotte dall'opponente per provare la esistenza dell'accordo (
1. Vero che Pt_1 concordava con il legale rappresentante della ovvero con un suo delegato, di compensare il debito
[...] Controparte_1
attraverso il pagamento diretto dei prodott in opposizione da parte dei clienti di quest'ultimo (testi , e;
2. Vero che la accettava tale forma di Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Controparte_1 paga o e ero che tale accordo fu Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 stipulato a seguito delle difficoltà di ad adempiere la scrittura privata datata 29.07.2021; (teste Pt_1 Tes_1
) sono inammissibili in q in quanto le circostanze di fatto risultano dedotte in maniera del tutto
[...]
, senza precisa indicazione del tempo e del luogo in cui sarebbe stato stipulato il nuovo accordo (v. cass. civ. 2011 n. 20997 “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe pagina 4 di 5 stata resa”, e ancora, Cass. 9547/2009 “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni vòlto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità.”) Ne consegue che le istanze istruttorie devono essere disattese. Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va disattesa con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2) condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 26 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
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