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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/11/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. RL AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 997 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROVERO ROBERTO, con domicilio eletto in Piacenza alla via S. Eufemia n.28, presso il difensore avv. ROVERO ROBERTO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. MILOTTA GIUSEPPE, con domicilio eletto in CORSO SEMPIONE 157 LEGNANO, presso il difensore avv. MILOTTA GIUSEPPE;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
191/2025 del 3.2.2025 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma pari ad Controparte_1 euro 34.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria per il mancato pagamento di due fatture emesse per corrispettivi relativi a spese di custodia di materiali di proprietà di e a spese del loro avvenuto Pt_1 smaltimento.
Ha dedotto in particolare che: la parte opposta ha provveduto a smaltire i materiali senza aver proceduto all'offerta reale o per intimazione ex articolo 1209 c.c.; in ogni caso il credito i costi addebitati non sono congrui;
lo smaltimento dei materiali senza effettuare la corretta procedura ha cagionato alla parte opponente un danno sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante.
Ha concluso quindi ( dando atto di aver già pagato l'importo ingiunto) la restituzione dello stesso per non esservi alcun credito in capo alla parte opposta e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della stessa al risarcimento dei danni pari ad euro 1.578.624,00 compensando, in via subordinata, gli eventuali controcrediti fino alla reciproca concorrenza.
- 1 - Si è costituita in giudizio parte opposta contestando in fatto e in diritto le doglianze di parte opponente, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'esito della prima udienza.
Va preliminarmente ribadito, quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione, quanto già rilevato in sede di verifiche preliminari.
Nel caso di specie la parte opposta deduce una indeterminatezza della domanda in quanto la parte opponente nella domanda di risarcimento dei danni fa riferimento anche ad un soggetto estraneo al giudizio e quindi non esplicita quale sarebbe il credito che la stessa vanterebbe nei confronti dell'opposta, che è soggetto distinto rispetto a Parte_2
Ebbene ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 164, comma 4 c.p.c., l'atto di citazione deve ritenersi affetto da nullità quando è omesso o risulti assolutamente incerto la determinazione della cosa oggetto della domanda (c.d. petitum).
"La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva "
(Cass. n. 27670/2008; nello stesso senso Cass. n. 17023/2003).
Tenuto conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, non può dirsi nel caso di specie
"assolutamente incerto" il petitum in quanto non chiarito il quantum dovuto dalla odierna opposta e quanto dovuto da trattandosi di una questione di merito e non una questione che inficia l'atto Parte_2 processuale.
Ciò precisato e venendo al merito va osservato quanto segue.
Parte opponente deduce che le somme richieste in via monitoria da parte opposta non sono dovute in quanto i costi di smaltimento non sarebbero dovuti in quanto non è stata espletata da parte dell'opposta la procedura di messa in mora del creditore ex articolo 1209 c.c.
Tale eccezione non può essere accolta in quanto i fatti di causa vanno qualificati come di seguito indicato.
Ed infatti, si osserva che a causa del mancato ritiro dei beni da parte dell'opponente (sollecitato più volte e sin dalla fine del 2023 da parte dell'opposta -allegati 10,12,13 e 15 di parte opposta) si è perfezionato un contratto di deposito per fatti concludenti, dovendo l'opposta trattenere necessariamente presso i propri locali i beni dell'opponente.
- 2 - La pretesa dell'opposta trova fondamento nel contratto di deposito, il quale da un lato prevede all'art. 1771 c.c. che “il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa” e dall'altro all'art. 1781
c.c. che “il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne dalle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito”.
Non vi è dubbio – ed è documentalmente provato – che l'opposta si sia occupata, anticipando le relative spese, della custodia e dello smaltimento dei beni, comunicando più volte all'opponente la necessità di procedervi.
Parte opponente, pur avvertita, è rimasta silente rispetto ai solleciti deducendo delle difficoltà organizzative ma comunque indicando di essere disposta a ritirare la merce (salvo poi non effettuare alcun ritiro).
Si ritiene quindi che la parte opposta fosse depositaria dei beni e che, ai sensi dell'art. 1781 c.c., il depositante opponente sia tenuto nei confronti del depositario a “tenerlo indenne dalle perdite cagionate dal deposito”.
A fronte della ripetuta offerta della prestazione, lo smaltimento dei beni non costituisce un'attività illegittima ma la legittima espressione della facoltà di liberarsi degli stessi non integrando né un comportamento illegittimo, né contrario a buona fede contrattuale.
D'altronde il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa.
Ciò significa che, in caso di mancata pattuizione del termine, ciascuna parte può porre fine al rapporto in qualunque momento, il depositante chiedendo la restituzione ed il depositario il ritiro della res, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1373 c.c. per il quale, nei contratti ad esecuzione continuata senza prefissione di termine, spetta ad entrambe le parti il potere di recesso unilaterale dal contratto.
La parte titolare del diritto di recesso è tenuta, però, ad esercitarlo in modo conforme ai principi di buona fede e correttezza, anche al fine di non arrecare pregiudizio ovvero danno ingiusto all'altro contraente (Cassazione civile sez. I, 08/01/2013, n.227).
Nel caso di specie, a fronte dei numerosi solleciti al ritiro della merce effettuati da parte opposta e del mancato ritiro della merce per anni, il recesso dal contratto ( e la conseguente richieste dei costi di custodia e smaltimento) deve ritenersi effettuato in conformità a buona fede.
Quanto alla non congruità dei costi addebitati alla parte opponente si osserva che la doglianza è del tutto generica soprattutto alla luce della circostanza che la parte opponente ha affermato di aver già corrisposto in passato le somme richieste per la custodia e quindi di averle condivise.
Non fornisce in ogni caso alcun elemento per far ritenere che i costi applicati siano differenti da quelli di mercato applicati per prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.
Il rigetto delle doglianze di parte opponente e quindi il riconoscimento della debenza delle somme richieste in via monitoria assorbe la domanda di risarcimento del danno espressamente collegata da parte opponente all'inadempimento di parte opposta.
Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
- 3 - Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 1.000.001,00 e 2.000.000,00 di euro alla luce della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente ( la domanda riconvenzionale, se di valore eccedente a quella principale, comporta l'applicazione dello scaglione superiore, perché amplia il thema decidendum e impone all'avvocato una maggiore attività difensiva- Cass. 6481/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio definitivamente pronunziando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 191/2025 formulata da nei confronti di contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 191/2025 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1 euro 23.946,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 11/11/2025
Il Giudice
RL AR
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. RL AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 997 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROVERO ROBERTO, con domicilio eletto in Piacenza alla via S. Eufemia n.28, presso il difensore avv. ROVERO ROBERTO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio CP_1 P.IVA_2 dell'avv. MILOTTA GIUSEPPE, con domicilio eletto in CORSO SEMPIONE 157 LEGNANO, presso il difensore avv. MILOTTA GIUSEPPE;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
191/2025 del 3.2.2025 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma pari ad Controparte_1 euro 34.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria per il mancato pagamento di due fatture emesse per corrispettivi relativi a spese di custodia di materiali di proprietà di e a spese del loro avvenuto Pt_1 smaltimento.
Ha dedotto in particolare che: la parte opposta ha provveduto a smaltire i materiali senza aver proceduto all'offerta reale o per intimazione ex articolo 1209 c.c.; in ogni caso il credito i costi addebitati non sono congrui;
lo smaltimento dei materiali senza effettuare la corretta procedura ha cagionato alla parte opponente un danno sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante.
Ha concluso quindi ( dando atto di aver già pagato l'importo ingiunto) la restituzione dello stesso per non esservi alcun credito in capo alla parte opposta e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della stessa al risarcimento dei danni pari ad euro 1.578.624,00 compensando, in via subordinata, gli eventuali controcrediti fino alla reciproca concorrenza.
- 1 - Si è costituita in giudizio parte opposta contestando in fatto e in diritto le doglianze di parte opponente, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'esito della prima udienza.
Va preliminarmente ribadito, quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione, quanto già rilevato in sede di verifiche preliminari.
Nel caso di specie la parte opposta deduce una indeterminatezza della domanda in quanto la parte opponente nella domanda di risarcimento dei danni fa riferimento anche ad un soggetto estraneo al giudizio e quindi non esplicita quale sarebbe il credito che la stessa vanterebbe nei confronti dell'opposta, che è soggetto distinto rispetto a Parte_2
Ebbene ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 3 e 164, comma 4 c.p.c., l'atto di citazione deve ritenersi affetto da nullità quando è omesso o risulti assolutamente incerto la determinazione della cosa oggetto della domanda (c.d. petitum).
"La declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva "
(Cass. n. 27670/2008; nello stesso senso Cass. n. 17023/2003).
Tenuto conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, non può dirsi nel caso di specie
"assolutamente incerto" il petitum in quanto non chiarito il quantum dovuto dalla odierna opposta e quanto dovuto da trattandosi di una questione di merito e non una questione che inficia l'atto Parte_2 processuale.
Ciò precisato e venendo al merito va osservato quanto segue.
Parte opponente deduce che le somme richieste in via monitoria da parte opposta non sono dovute in quanto i costi di smaltimento non sarebbero dovuti in quanto non è stata espletata da parte dell'opposta la procedura di messa in mora del creditore ex articolo 1209 c.c.
Tale eccezione non può essere accolta in quanto i fatti di causa vanno qualificati come di seguito indicato.
Ed infatti, si osserva che a causa del mancato ritiro dei beni da parte dell'opponente (sollecitato più volte e sin dalla fine del 2023 da parte dell'opposta -allegati 10,12,13 e 15 di parte opposta) si è perfezionato un contratto di deposito per fatti concludenti, dovendo l'opposta trattenere necessariamente presso i propri locali i beni dell'opponente.
- 2 - La pretesa dell'opposta trova fondamento nel contratto di deposito, il quale da un lato prevede all'art. 1771 c.c. che “il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa” e dall'altro all'art. 1781
c.c. che “il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne dalle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito”.
Non vi è dubbio – ed è documentalmente provato – che l'opposta si sia occupata, anticipando le relative spese, della custodia e dello smaltimento dei beni, comunicando più volte all'opponente la necessità di procedervi.
Parte opponente, pur avvertita, è rimasta silente rispetto ai solleciti deducendo delle difficoltà organizzative ma comunque indicando di essere disposta a ritirare la merce (salvo poi non effettuare alcun ritiro).
Si ritiene quindi che la parte opposta fosse depositaria dei beni e che, ai sensi dell'art. 1781 c.c., il depositante opponente sia tenuto nei confronti del depositario a “tenerlo indenne dalle perdite cagionate dal deposito”.
A fronte della ripetuta offerta della prestazione, lo smaltimento dei beni non costituisce un'attività illegittima ma la legittima espressione della facoltà di liberarsi degli stessi non integrando né un comportamento illegittimo, né contrario a buona fede contrattuale.
D'altronde il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa.
Ciò significa che, in caso di mancata pattuizione del termine, ciascuna parte può porre fine al rapporto in qualunque momento, il depositante chiedendo la restituzione ed il depositario il ritiro della res, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1373 c.c. per il quale, nei contratti ad esecuzione continuata senza prefissione di termine, spetta ad entrambe le parti il potere di recesso unilaterale dal contratto.
La parte titolare del diritto di recesso è tenuta, però, ad esercitarlo in modo conforme ai principi di buona fede e correttezza, anche al fine di non arrecare pregiudizio ovvero danno ingiusto all'altro contraente (Cassazione civile sez. I, 08/01/2013, n.227).
Nel caso di specie, a fronte dei numerosi solleciti al ritiro della merce effettuati da parte opposta e del mancato ritiro della merce per anni, il recesso dal contratto ( e la conseguente richieste dei costi di custodia e smaltimento) deve ritenersi effettuato in conformità a buona fede.
Quanto alla non congruità dei costi addebitati alla parte opponente si osserva che la doglianza è del tutto generica soprattutto alla luce della circostanza che la parte opponente ha affermato di aver già corrisposto in passato le somme richieste per la custodia e quindi di averle condivise.
Non fornisce in ogni caso alcun elemento per far ritenere che i costi applicati siano differenti da quelli di mercato applicati per prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.
Il rigetto delle doglianze di parte opponente e quindi il riconoscimento della debenza delle somme richieste in via monitoria assorbe la domanda di risarcimento del danno espressamente collegata da parte opponente all'inadempimento di parte opposta.
Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
- 3 - Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 1.000.001,00 e 2.000.000,00 di euro alla luce della domanda riconvenzionale formulata da parte opponente ( la domanda riconvenzionale, se di valore eccedente a quella principale, comporta l'applicazione dello scaglione superiore, perché amplia il thema decidendum e impone all'avvocato una maggiore attività difensiva- Cass. 6481/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio definitivamente pronunziando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 191/2025 formulata da nei confronti di contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 191/2025 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1 euro 23.946,00 oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 11/11/2025
Il Giudice
RL AR
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