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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 869/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOGAVERO NICOLA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3255/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - MO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130061335490000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130061335490000 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500005519000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500005519000 IVA-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Sig.ra Ricorrente_1 (di seguito la Sig.ra “Ricorrente_1”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di MO, contro l'Agenzia delle Entrate – ON , agente per la riscossione per la provincia di MO (di seguito l'”ADER”), e l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di MO
(di seguito l'”ADE”), avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria descritta in epigrafe notificata in data 11.6.2025, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620130061335490000 - ivi richiamata -, asseritamente notificata in data 26.11.2013 per Irpef e Iva 2008, per mezzo della quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di Euro 10.636,77.
1.1.- La Sig.ra Ricorrente_1 invoca l'annullamento della predetta Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente alla predetta cartella di pagamento, rispetto alla quale lamenta l'omessa notifica.
Invoca l'intervenuta prescrizione del relativo credito (compresi interessi e sanzioni).
2.- L'ADE si è costituita nel presente grado di giudizio invocando il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Versa in atti documentazione probante la notifica della predetta cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato. Rappresenta, altresì, che l'ADER, in relazione alla medesima pretesa aveva notificato in data
13.3.2024 - a mezzo pec – alla Sig.ra Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 29620249015687245, relativa alla medesima pretesa. Invoca l'inammissibilità del ricorso.
2.1.- L'ADER, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Sig.ra Ricorrente_1 è parzialmente inammissibile e, per il resto, infondato.
3.- In applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” - ovvero in conseguenza dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, nn. 26242 e 26243) - in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerita' del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c., (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363;
Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936) – la Corte ritiene pregiudiziale l'esame della eccezione di infondatezza del ricorso della resistente in ragione della notifica di intimazione di pagamento precedente all'atto impugnato, dalla quale consegue la parziale inammissibilità del ricorso.
3.1.- Secondo le risultanze della documentazione versata in atti, alla ricorrente, in data 13.3.2024, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29620249015687245 incontestatamente relativa alla medesima predetta cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato, rispetto alla quale è stata lamentata l'omessa notifica. Ne conseguenza che il credito relativo a detta cartella si è cristallizzato senza che possano essere fatte valere vicende estintive anteriori alla notifica della detta intimazione di pagamento. Ciò, in quanto, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, l'intimazione di pagamento di cui di cui all'art. 50
D.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) D.Lgs.
n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U.
31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093). Inoltre, l'art. 19 del D.Lgs 546/92 contiene, alla lett. i), il rimando ad “ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado”. Infine, l'art. 2, del D.Lgs. n. 546/1992 inequivocamente menziona, appunto, l'avviso di cui all'art. 50, D.P.R. n. 602/1973, quale ultimo atto, unitamente alla cartella di pagamento, rientrante nella giurisdizione tributaria, escludendo, invece, da tale giurisdizione gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella e del detto avviso.
Sicché, indicandone l'appartenenza alla giurisdizione tributaria, il legislatore ha, all'evidenza, attribuito, tanto all'intimazione di pagamento, quanto alla cartella di pagamento, natura di atti autonomamente impugnabili ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.
3.1.1.- Non può, pertanto, dubitarsi che rispetto alla intimazione di pagamento ricorra l'onere, e non la facoltà, di impugnazione. Ne consegue che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
3.1.2.- Tale principio di legittimità è stato ulteriormente ribadito: "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.
546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (Cass. 6436/2025).
3.1.3.- Per quanto precede il credito portato dalla cartella di pagamento in questione si è cristallizzato, senza che , peraltro, possa essere fatta valere in questa sede l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato che avrebbe dovuto essere eccepita rispetto alla predetta intimazione di pagamento notificata il 13.3.2024. Infatti, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti
Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme).
3.2.- Infine, solo per completezza d'analisi, rispetto alla documentazione versata in atti dall'ADE, non risultano essere stati proposti, a cura della ricorrente, motivi aggiunti di ricorso ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 4, del
D.Lgs 546/92, come sarebbe stato suo preciso onere in ragione della nuova documentazione prodotta in atti dalla resistente a fronte della specifica doglianza della ricorrente circa l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato (conforme Cass. Ord. 16797/2025).
3.3.- Consegue, ulteriormente, che dalla data di notifica della predetta intimazione di pagamento (13.3.2024) non è intervenuta alcuna prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato (a titolo di imposta, interessi e sanzioni).
3.4.- Per tutto quanto precede la Corte rileva la parziale inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs 546/92, e, per il resto, lo rigetta in quanto infondato.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, la Corte, visto l'art. 15, comma 1, del D.Lgs 546/92, condanna la ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'ADE (difesa da proprio funzionario), che liquida - in base al pertinente scaglione tariffario, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, già ridotte ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs 546/92 – in Euro 1.191,20 (studio introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di MO, Sez. XII, rileva la parziale inammissibilità del ricorso e, per il resto, lo rigetta in quanto infondato.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'ADE, che liquida in Euro 1.191,20, oltre accessori di legge.
MO, 11.2.2026 Il Giudice monocratico
IC OG
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOGAVERO NICOLA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3255/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - MO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130061335490000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130061335490000 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500005519000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500005519000 IVA-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Sig.ra Ricorrente_1 (di seguito la Sig.ra “Ricorrente_1”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di MO, contro l'Agenzia delle Entrate – ON , agente per la riscossione per la provincia di MO (di seguito l'”ADER”), e l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di MO
(di seguito l'”ADE”), avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria descritta in epigrafe notificata in data 11.6.2025, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620130061335490000 - ivi richiamata -, asseritamente notificata in data 26.11.2013 per Irpef e Iva 2008, per mezzo della quale si chiedeva il pagamento della complessiva somma di Euro 10.636,77.
1.1.- La Sig.ra Ricorrente_1 invoca l'annullamento della predetta Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente alla predetta cartella di pagamento, rispetto alla quale lamenta l'omessa notifica.
Invoca l'intervenuta prescrizione del relativo credito (compresi interessi e sanzioni).
2.- L'ADE si è costituita nel presente grado di giudizio invocando il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Versa in atti documentazione probante la notifica della predetta cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato. Rappresenta, altresì, che l'ADER, in relazione alla medesima pretesa aveva notificato in data
13.3.2024 - a mezzo pec – alla Sig.ra Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 29620249015687245, relativa alla medesima pretesa. Invoca l'inammissibilità del ricorso.
2.1.- L'ADER, malgrado la regolarità della notifica del ricorso, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Sig.ra Ricorrente_1 è parzialmente inammissibile e, per il resto, infondato.
3.- In applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” - ovvero in conseguenza dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, nn. 26242 e 26243) - in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerita' del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c., (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363;
Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936) – la Corte ritiene pregiudiziale l'esame della eccezione di infondatezza del ricorso della resistente in ragione della notifica di intimazione di pagamento precedente all'atto impugnato, dalla quale consegue la parziale inammissibilità del ricorso.
3.1.- Secondo le risultanze della documentazione versata in atti, alla ricorrente, in data 13.3.2024, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29620249015687245 incontestatamente relativa alla medesima predetta cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato, rispetto alla quale è stata lamentata l'omessa notifica. Ne conseguenza che il credito relativo a detta cartella si è cristallizzato senza che possano essere fatte valere vicende estintive anteriori alla notifica della detta intimazione di pagamento. Ciò, in quanto, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, l'intimazione di pagamento di cui di cui all'art. 50
D.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) D.Lgs.
n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U.
31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093). Inoltre, l'art. 19 del D.Lgs 546/92 contiene, alla lett. i), il rimando ad “ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado”. Infine, l'art. 2, del D.Lgs. n. 546/1992 inequivocamente menziona, appunto, l'avviso di cui all'art. 50, D.P.R. n. 602/1973, quale ultimo atto, unitamente alla cartella di pagamento, rientrante nella giurisdizione tributaria, escludendo, invece, da tale giurisdizione gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella e del detto avviso.
Sicché, indicandone l'appartenenza alla giurisdizione tributaria, il legislatore ha, all'evidenza, attribuito, tanto all'intimazione di pagamento, quanto alla cartella di pagamento, natura di atti autonomamente impugnabili ex art. 19 D.Lgs. n. 546/1992.
3.1.1.- Non può, pertanto, dubitarsi che rispetto alla intimazione di pagamento ricorra l'onere, e non la facoltà, di impugnazione. Ne consegue che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
3.1.2.- Tale principio di legittimità è stato ulteriormente ribadito: "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D. Lgs. 31 dicembre 1992 n.
546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (Cass. 6436/2025).
3.1.3.- Per quanto precede il credito portato dalla cartella di pagamento in questione si è cristallizzato, senza che , peraltro, possa essere fatta valere in questa sede l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato che avrebbe dovuto essere eccepita rispetto alla predetta intimazione di pagamento notificata il 13.3.2024. Infatti, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti
Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme).
3.2.- Infine, solo per completezza d'analisi, rispetto alla documentazione versata in atti dall'ADE, non risultano essere stati proposti, a cura della ricorrente, motivi aggiunti di ricorso ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 4, del
D.Lgs 546/92, come sarebbe stato suo preciso onere in ragione della nuova documentazione prodotta in atti dalla resistente a fronte della specifica doglianza della ricorrente circa l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato (conforme Cass. Ord. 16797/2025).
3.3.- Consegue, ulteriormente, che dalla data di notifica della predetta intimazione di pagamento (13.3.2024) non è intervenuta alcuna prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento presupposta all'atto impugnato (a titolo di imposta, interessi e sanzioni).
3.4.- Per tutto quanto precede la Corte rileva la parziale inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs 546/92, e, per il resto, lo rigetta in quanto infondato.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, la Corte, visto l'art. 15, comma 1, del D.Lgs 546/92, condanna la ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'ADE (difesa da proprio funzionario), che liquida - in base al pertinente scaglione tariffario, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022, già ridotte ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs 546/92 – in Euro 1.191,20 (studio introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di MO, Sez. XII, rileva la parziale inammissibilità del ricorso e, per il resto, lo rigetta in quanto infondato.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'ADE, che liquida in Euro 1.191,20, oltre accessori di legge.
MO, 11.2.2026 Il Giudice monocratico
IC OG