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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8493 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile nella persona del dott. Giovanni Tedesco, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG 6179/2024, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), in proprio e quali eredi di nato il 5-02-
[...] C.F._4 Persona_1
1974 e deceduto il 20-10-2023, rappresentati e difesi dall'avv. Felice Iannucci
ATTORI
E
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in
Napoli alla via Diaz n.11
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi ai reciproci scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti in epigrafe indicati convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli il per sentire pronunciare sentenza Controparte_1
di condanna al risarcimento dei danni (biologico, esistenziale, patrimoniale e morale) derivanti dal decesso di per aver contratto virus hbv a seguito di suo Persona_1
contagio per una trasfusione di sangue effettuata nel mese di agosto del 1992 presso l'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nell'ambito di un intervento chirurgico.
Aggiungevano che in occasione di un successivo ricovero avvenuto nel mese di ottobre del 2010 era stata formulata la diagnosi di epatite B e che solo durante un successivo ricovero del 2020 il predetto aveva acquisito conoscenza qualificata Persona_1
della propria patologia e la rapportabilità della stessa alle plurime trasfusioni di sangue subite nel lontano agosto del 1992.
Si costituiva il convenuto che eccepiva preliminarmente la prescrizione del CP_1
diritto azionato. Nel merito l'amministrazione deduceva l'assenza di qualsiasi responsabilità in relazione alle conoscenze tecniche all'epoca delle intervenute trasfusione e concludeva per il rigetto della domanda attorea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto . CP_1
Con riferimento alla domanda risarcitoria azionata dagli istanti quali eredi del defunto la eccezione è fondata. Persona_1
E' incontestato tra le parti che il termine di prescrizione é quello quinquennale previsto per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
L'orientamento maggioritario seguito da dottrina e giurisprudenza in tema di dies a quo ai fini del computo della prescrizione breve da fatto illecito si è mosso nel senso di un'interpretazione (apparentemente) non letterale dell'art. 2947, comma 1, c.c.
(secondo la tesi sostenuta di recente da un'autorevole dottrina), includendo nella nozione di fatto, a partire dal quale computare la prescrizione, anche l'evento. La prescrizione quindi decorre dal momento in cui il danno si è esteriorizzato e sussiste la consapevolezza o la conoscibilità di esso da parte della vittima (cfr. da ultima in tema di superamento della vecchia tesi della irrilevanza degli impedimenti di fatto Cass. 21-
02-2003, n. 2645, ma in senso contrario, ossia per una interpretazione letterale della norma Cass. 28.1.2004, n. 1547 sia pur in obiter, perché si sofferma sulla questione dopo aver rilevato che la responsabilità azionata non poteva essere riqualificata come aquiliana in sede di appello). Tesi che ha poi portato la giurisprudenza ad inaugurare la teoria del limite mobile, in base alla quale la prescrizione prende a decorrere dal giorno in cui si è manifestata l'ultima componente di danno (cfr. Cass. 24-3-1979, n.
1716), pur rimanendo irrilevanti gli eventuali aggravamenti a meno che non diano luogo ad eventi separabili.
In questa prospettiva, vien fatto di osservare che sicuramente a partire dall'ottobre 2010 il defunto era in grado di poter far valere il diritto al risarcimento del Persona_1
danno.
Ed infatti, occorre evidenziare che il , come si evince dalla cartella clinica in atti, Per_1
era già stata ricoverato in data 12-10-2010 presso la struttura sanitaria “Clinica Stabia” di Castellammare di Stabia dove esami diagnostici avevano evidenziato la positività al virus hbv (cfr. relativa cartella clinica), conseguenza già all'epoca presumibile delle trasfusioni di sangue nel 1992.
E' da tale data dell'ottobre 2010 che occorre quindi far risalire il momento in cui il avrebbe dovuto conoscere non solo della patologia ma anche della sua riferibilità Per_1
alle trasfusioni subìte in occasione dell'intervento chirurgico del 1992.
La tesi attorea secondo cui solo a seguito di un colloquio (di cui non vi è alcuna prova) con i medici in occasione di un successivo ricovero del 2020 il avrebbe assunto Per_1
consapevolezza in merito all'esistenza del nesso di causa tra le trasfusioni e la patologia, in realtà finisce per dilatare a piacere del creditore il corso della prescrizione.
In altri termini, il dies a quo della prescrizione breve potrebbe essere spostato in avanti dal soggetto danneggiato. Ciò all'evidenza costituisce una soluzione estrema non praticabile, dilatando in maniera eccessiva l'orizzonte temporale della prescrizione in materia di fatti illeciti.
In realtà, ad avviso del giudicante tra l'art. 2935 c.c., in base al quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e l'art. 2947, comma 1, c.c. ancorante il dies a quo al giorno in cui si è verificato il fatto, v'è una piena coincidenza sul piano operativo, ricollegandosi entrambe le norme alla teoria della realizzazione e non a quella della lesione: il termine di prescrizione decorre non dal momento della violazione del diritto, ma da quello in cui si può sperimentare la tutela.
Se la prescrizione trova la sua giustificazione nell'inerzia colpevole del creditore, ossia nello scollamento temporale tra la possibilità di esercizio della pretesa e la concreta condotta del creditore, vien fatto di concludere che anche in campo extracontrattuale il momento iniziale dal quale far decorrere la prescrizione si lega all'attualità dell'interesse del creditore ad ottenere il risarcimento del danno in relazione alla conoscenza o alla conoscibilità dell'esistenza della patologia ed alla sua riferibilità ad un soggetto determinato. Infatti, l'orientamento interpretativo, secondo cui la prescrizione breve da fatto illecito decorre dal momento in cui il danno si è esteriorizzato e sussista la consapevolezza o la conoscibilità di esso da parte della vittima, in parallelo con l'affermazione del profilo compensativo della responsabilità civile è stato superato per essere stato da tempo affermato che quando la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua collegabilità all'azione di un terzo, la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto la concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno nonché della sua ascrivibilità ad un terzo determinato;
ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire alla percezione stessa con la normale diligenza (cfr. Cass. 25 maggio 1982, n. 685). Siffatta impostazione, nel superamento della mera rilevanza dei soli impedimenti di diritto e non anche di quelli di fatto, se incidenti sul profilo del dover conoscere, si è tradotta di recente nella riaffermazione in campo di danni lungolatenti del principio secondo cui la prescrizione non decorre dalla mera percezione della malattia, ma dalla conoscenza e dalla conoscibilità, in base all'ordinaria diligenza e al livello delle conoscenze scientifiche dell'epoca, che la malattia sia stata determinata dall'altrui azione colposa o dolosa (cfr. Cass. 2645/2003).
Seguendo una tale impostazione, atta ad ancorare l'attualità dell'interesse all'azione al livello di conoscenza esigibile in capo al soggetto danneggiato secondo il parametro dell'ordinaria diligenza, è possibile riportare proprio al 2010 il termine iniziale della prescrizione.
Considerato che tra tale data e quella in cui le parti istanti, quali eredi del
[...]
, hanno proposto il giudizio risulta essere abbondantemente decorso un Per_1
quinquennio, la domanda proposta in tale qualità non potrà che essere rigettata per l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, tempestivamente eccepita dalla parte convenuta al momento della sua costituzione nel presente giudizio.
Di contro certamente non è prescritto il diritto al risarcimento azionato dalle parti istanti iure proprio per la perdita del rapporto parentale. Invero il termine di prescrizione decorre, in tal caso, dal decesso di intervenuto nel 2023. Parte_5
Nel merito deve ritenersi che appare pienamente dimostrato il nesso di causalità tra le trasfusioni subite dal nel 1992 e la patologia Per_1
successivamente accertata nel 2010.
In particolare, sulla base della documentazione medica esibita, risulta che il durante il ricovero all'ospedale di Castellammare di Stabia nel 1992 Per_1
subì plurime emotrafusioni e che dalla raccolta dei dati anamnestici non risultano altri fattori eziologici che possano giustificare l'infezione da virus hbv se non da emotrasfusioni. Il lungo intervallo tra il contagio e l'avvenuta scoperta della positività al virus (avvenuta nel 2010) è verosimilmente attribuibile (secondo la letteratura scientifica menzionata dalla difesa degli istanti) al decorso frequente di tale patologia che può evolvere senza segni clinici evidenti di malattia se non casualmente ricercata, come nel caso di specie, quando il è stato ricoverato per insufficienza respiratoria presso Per_1
la struttura sanitaria “Clinica Stabia” di Castellammare di Stabia dove vennero effettuati controlli ematochimici che evidenziarono la patologia.
In ordine alla responsabilità per la patologia occorsa al deve rilevarsi Per_1
che già da tempo risalente la somministrazione di sangue ed emoderivati era regolamentata dalla legge n. 592 del 1967 che affidava al Controparte_3 il compito di organizzazione, funzionamento e coordinamento dei
[...]
servizi inerenti la raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché alla preparazione dei suoi derivati e ne doveva esercitare la vigilanza;
con il DPR n. 1256 del 1971 si erano specificate le caratteristiche di idoneità dei donatori, le precauzioni necessarie in modo da escludere i soggetti a rischio e gli esami ematochimici da effettuare annualmente sui donatori periodici o occasionali.
Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi che nel 1992 le conoscenze scientifiche raggiunte erano tali da imporre, nell'attività di prelievo e di raccolta del sangue, l'adozione di specifiche cautele idonee a ridurre in maniera apprezzabile il rischio di contagio da trasfusione.
In definitiva deve ritenersi che il competente sia da considerare CP_1
responsabile per non aver ottemperato ai propri compiti istituzionali non avendo proceduto ai necessari controlli, al ritiro del sangue infetto ed a disporne il divieto d'uso (cfr. Cass. n. 11609/2005).
Dalla documentazione medica esibita risulta poi che il decesso del
[...]
è effettivamente avvenuto nel 2023 a causa dell'aggravarsi della Per_1
patologia epatica (cfr. cartella clinica relativa al decesso).
In ordine alla quantificazione del danno subito iure proprio dagli istanti per perdita del rapporto parentale deve osservarsi che lo stesso non può che essere quantificato in via equitativa tenendo conto dell'età del soggetto deceduto (anni 49 anni), dell'età delle parti istanti (48, 25, 23 e 19) nonchè del rapporto di parentela intercorrente con il defunto (le parti attrici sono la moglie ed i tre figli di ). Persona_1
Non vi sono altri elementi oggettivi. In particolare nemmeno è dato sapere se tutti fossero conviventi con al momento del suo decesso. Persona_1
Sulla base di tali considerazioni appare equo quantificare in via equitativa in modo omnicomprensivo (cioè già liquidato ai valori monetari attuali e già compresi gli interessi di natura compensativa dal fatto ad oggi) il danno da perdita del rapporto parentale subito dalle parti istanti in Euro 280.000 ciascuno.
Al pagamento di tali somme va condannato il convenuto. CP_1
Le spese seguono la sostanziale soccombenza della parte convenuta e si liquidano in dispositivo tenuto conto della non eccessiva difficoltà della attività difensiva prestata, dell'assenza di una fase istruttoria e del valore della causa quale desumibile dalla parte di domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore delle parti istanti Parte_1
, e della somma di Euro 280.000,oo Parte_3 Parte_4 Parte_2
(duecentoottantamila//oo) per ciascun istante;
2) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese processuali in favore delle parti istanti, spese che liquida in complessive Euro 36.800,oo (di cui Euro 36.000,oo, compreso già spese generali nella misura del 15%, per compensi ed Euro 800,oo per spese vive), oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Felice Iannucci.
Così deciso in Napoli lì 30 settembre 2025
Il Giudice Unico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile nella persona del dott. Giovanni Tedesco, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al NRG 6179/2024, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), in proprio e quali eredi di nato il 5-02-
[...] C.F._4 Persona_1
1974 e deceduto il 20-10-2023, rappresentati e difesi dall'avv. Felice Iannucci
ATTORI
E
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in
Napoli alla via Diaz n.11
CONVENUTO
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi ai reciproci scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli istanti in epigrafe indicati convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli il per sentire pronunciare sentenza Controparte_1
di condanna al risarcimento dei danni (biologico, esistenziale, patrimoniale e morale) derivanti dal decesso di per aver contratto virus hbv a seguito di suo Persona_1
contagio per una trasfusione di sangue effettuata nel mese di agosto del 1992 presso l'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nell'ambito di un intervento chirurgico.
Aggiungevano che in occasione di un successivo ricovero avvenuto nel mese di ottobre del 2010 era stata formulata la diagnosi di epatite B e che solo durante un successivo ricovero del 2020 il predetto aveva acquisito conoscenza qualificata Persona_1
della propria patologia e la rapportabilità della stessa alle plurime trasfusioni di sangue subite nel lontano agosto del 1992.
Si costituiva il convenuto che eccepiva preliminarmente la prescrizione del CP_1
diritto azionato. Nel merito l'amministrazione deduceva l'assenza di qualsiasi responsabilità in relazione alle conoscenze tecniche all'epoca delle intervenute trasfusione e concludeva per il rigetto della domanda attorea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto . CP_1
Con riferimento alla domanda risarcitoria azionata dagli istanti quali eredi del defunto la eccezione è fondata. Persona_1
E' incontestato tra le parti che il termine di prescrizione é quello quinquennale previsto per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
L'orientamento maggioritario seguito da dottrina e giurisprudenza in tema di dies a quo ai fini del computo della prescrizione breve da fatto illecito si è mosso nel senso di un'interpretazione (apparentemente) non letterale dell'art. 2947, comma 1, c.c.
(secondo la tesi sostenuta di recente da un'autorevole dottrina), includendo nella nozione di fatto, a partire dal quale computare la prescrizione, anche l'evento. La prescrizione quindi decorre dal momento in cui il danno si è esteriorizzato e sussiste la consapevolezza o la conoscibilità di esso da parte della vittima (cfr. da ultima in tema di superamento della vecchia tesi della irrilevanza degli impedimenti di fatto Cass. 21-
02-2003, n. 2645, ma in senso contrario, ossia per una interpretazione letterale della norma Cass. 28.1.2004, n. 1547 sia pur in obiter, perché si sofferma sulla questione dopo aver rilevato che la responsabilità azionata non poteva essere riqualificata come aquiliana in sede di appello). Tesi che ha poi portato la giurisprudenza ad inaugurare la teoria del limite mobile, in base alla quale la prescrizione prende a decorrere dal giorno in cui si è manifestata l'ultima componente di danno (cfr. Cass. 24-3-1979, n.
1716), pur rimanendo irrilevanti gli eventuali aggravamenti a meno che non diano luogo ad eventi separabili.
In questa prospettiva, vien fatto di osservare che sicuramente a partire dall'ottobre 2010 il defunto era in grado di poter far valere il diritto al risarcimento del Persona_1
danno.
Ed infatti, occorre evidenziare che il , come si evince dalla cartella clinica in atti, Per_1
era già stata ricoverato in data 12-10-2010 presso la struttura sanitaria “Clinica Stabia” di Castellammare di Stabia dove esami diagnostici avevano evidenziato la positività al virus hbv (cfr. relativa cartella clinica), conseguenza già all'epoca presumibile delle trasfusioni di sangue nel 1992.
E' da tale data dell'ottobre 2010 che occorre quindi far risalire il momento in cui il avrebbe dovuto conoscere non solo della patologia ma anche della sua riferibilità Per_1
alle trasfusioni subìte in occasione dell'intervento chirurgico del 1992.
La tesi attorea secondo cui solo a seguito di un colloquio (di cui non vi è alcuna prova) con i medici in occasione di un successivo ricovero del 2020 il avrebbe assunto Per_1
consapevolezza in merito all'esistenza del nesso di causa tra le trasfusioni e la patologia, in realtà finisce per dilatare a piacere del creditore il corso della prescrizione.
In altri termini, il dies a quo della prescrizione breve potrebbe essere spostato in avanti dal soggetto danneggiato. Ciò all'evidenza costituisce una soluzione estrema non praticabile, dilatando in maniera eccessiva l'orizzonte temporale della prescrizione in materia di fatti illeciti.
In realtà, ad avviso del giudicante tra l'art. 2935 c.c., in base al quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e l'art. 2947, comma 1, c.c. ancorante il dies a quo al giorno in cui si è verificato il fatto, v'è una piena coincidenza sul piano operativo, ricollegandosi entrambe le norme alla teoria della realizzazione e non a quella della lesione: il termine di prescrizione decorre non dal momento della violazione del diritto, ma da quello in cui si può sperimentare la tutela.
Se la prescrizione trova la sua giustificazione nell'inerzia colpevole del creditore, ossia nello scollamento temporale tra la possibilità di esercizio della pretesa e la concreta condotta del creditore, vien fatto di concludere che anche in campo extracontrattuale il momento iniziale dal quale far decorrere la prescrizione si lega all'attualità dell'interesse del creditore ad ottenere il risarcimento del danno in relazione alla conoscenza o alla conoscibilità dell'esistenza della patologia ed alla sua riferibilità ad un soggetto determinato. Infatti, l'orientamento interpretativo, secondo cui la prescrizione breve da fatto illecito decorre dal momento in cui il danno si è esteriorizzato e sussista la consapevolezza o la conoscibilità di esso da parte della vittima, in parallelo con l'affermazione del profilo compensativo della responsabilità civile è stato superato per essere stato da tempo affermato che quando la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua collegabilità all'azione di un terzo, la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto la concreta percezione dell'esistenza e della gravità del danno nonché della sua ascrivibilità ad un terzo determinato;
ovvero dal momento in cui avrebbe potuto pervenire alla percezione stessa con la normale diligenza (cfr. Cass. 25 maggio 1982, n. 685). Siffatta impostazione, nel superamento della mera rilevanza dei soli impedimenti di diritto e non anche di quelli di fatto, se incidenti sul profilo del dover conoscere, si è tradotta di recente nella riaffermazione in campo di danni lungolatenti del principio secondo cui la prescrizione non decorre dalla mera percezione della malattia, ma dalla conoscenza e dalla conoscibilità, in base all'ordinaria diligenza e al livello delle conoscenze scientifiche dell'epoca, che la malattia sia stata determinata dall'altrui azione colposa o dolosa (cfr. Cass. 2645/2003).
Seguendo una tale impostazione, atta ad ancorare l'attualità dell'interesse all'azione al livello di conoscenza esigibile in capo al soggetto danneggiato secondo il parametro dell'ordinaria diligenza, è possibile riportare proprio al 2010 il termine iniziale della prescrizione.
Considerato che tra tale data e quella in cui le parti istanti, quali eredi del
[...]
, hanno proposto il giudizio risulta essere abbondantemente decorso un Per_1
quinquennio, la domanda proposta in tale qualità non potrà che essere rigettata per l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, tempestivamente eccepita dalla parte convenuta al momento della sua costituzione nel presente giudizio.
Di contro certamente non è prescritto il diritto al risarcimento azionato dalle parti istanti iure proprio per la perdita del rapporto parentale. Invero il termine di prescrizione decorre, in tal caso, dal decesso di intervenuto nel 2023. Parte_5
Nel merito deve ritenersi che appare pienamente dimostrato il nesso di causalità tra le trasfusioni subite dal nel 1992 e la patologia Per_1
successivamente accertata nel 2010.
In particolare, sulla base della documentazione medica esibita, risulta che il durante il ricovero all'ospedale di Castellammare di Stabia nel 1992 Per_1
subì plurime emotrafusioni e che dalla raccolta dei dati anamnestici non risultano altri fattori eziologici che possano giustificare l'infezione da virus hbv se non da emotrasfusioni. Il lungo intervallo tra il contagio e l'avvenuta scoperta della positività al virus (avvenuta nel 2010) è verosimilmente attribuibile (secondo la letteratura scientifica menzionata dalla difesa degli istanti) al decorso frequente di tale patologia che può evolvere senza segni clinici evidenti di malattia se non casualmente ricercata, come nel caso di specie, quando il è stato ricoverato per insufficienza respiratoria presso Per_1
la struttura sanitaria “Clinica Stabia” di Castellammare di Stabia dove vennero effettuati controlli ematochimici che evidenziarono la patologia.
In ordine alla responsabilità per la patologia occorsa al deve rilevarsi Per_1
che già da tempo risalente la somministrazione di sangue ed emoderivati era regolamentata dalla legge n. 592 del 1967 che affidava al Controparte_3 il compito di organizzazione, funzionamento e coordinamento dei
[...]
servizi inerenti la raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, nonché alla preparazione dei suoi derivati e ne doveva esercitare la vigilanza;
con il DPR n. 1256 del 1971 si erano specificate le caratteristiche di idoneità dei donatori, le precauzioni necessarie in modo da escludere i soggetti a rischio e gli esami ematochimici da effettuare annualmente sui donatori periodici o occasionali.
Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi che nel 1992 le conoscenze scientifiche raggiunte erano tali da imporre, nell'attività di prelievo e di raccolta del sangue, l'adozione di specifiche cautele idonee a ridurre in maniera apprezzabile il rischio di contagio da trasfusione.
In definitiva deve ritenersi che il competente sia da considerare CP_1
responsabile per non aver ottemperato ai propri compiti istituzionali non avendo proceduto ai necessari controlli, al ritiro del sangue infetto ed a disporne il divieto d'uso (cfr. Cass. n. 11609/2005).
Dalla documentazione medica esibita risulta poi che il decesso del
[...]
è effettivamente avvenuto nel 2023 a causa dell'aggravarsi della Per_1
patologia epatica (cfr. cartella clinica relativa al decesso).
In ordine alla quantificazione del danno subito iure proprio dagli istanti per perdita del rapporto parentale deve osservarsi che lo stesso non può che essere quantificato in via equitativa tenendo conto dell'età del soggetto deceduto (anni 49 anni), dell'età delle parti istanti (48, 25, 23 e 19) nonchè del rapporto di parentela intercorrente con il defunto (le parti attrici sono la moglie ed i tre figli di ). Persona_1
Non vi sono altri elementi oggettivi. In particolare nemmeno è dato sapere se tutti fossero conviventi con al momento del suo decesso. Persona_1
Sulla base di tali considerazioni appare equo quantificare in via equitativa in modo omnicomprensivo (cioè già liquidato ai valori monetari attuali e già compresi gli interessi di natura compensativa dal fatto ad oggi) il danno da perdita del rapporto parentale subito dalle parti istanti in Euro 280.000 ciascuno.
Al pagamento di tali somme va condannato il convenuto. CP_1
Le spese seguono la sostanziale soccombenza della parte convenuta e si liquidano in dispositivo tenuto conto della non eccessiva difficoltà della attività difensiva prestata, dell'assenza di una fase istruttoria e del valore della causa quale desumibile dalla parte di domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
1) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore delle parti istanti Parte_1
, e della somma di Euro 280.000,oo Parte_3 Parte_4 Parte_2
(duecentoottantamila//oo) per ciascun istante;
2) condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento delle spese processuali in favore delle parti istanti, spese che liquida in complessive Euro 36.800,oo (di cui Euro 36.000,oo, compreso già spese generali nella misura del 15%, per compensi ed Euro 800,oo per spese vive), oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Felice Iannucci.
Così deciso in Napoli lì 30 settembre 2025
Il Giudice Unico