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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14363 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10914 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Pesaro, via Lino Liuti n. 2, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Peruzzini, che la rappresenta e difende;
intimante
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv.to Email_1
IA SA Di TI che la rappresenta e difende;
convenuta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto d'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, – premesso di aver concesso Parte_1 in locazione, in virtù di contratto stipulato in data 15.03.2017, l'immobile di sua proprietà sito in Roma, con accesso dal civico n.55/65 di Via Liegi e dal n. 7 di piazza Ungheria, alla e che la conduttrice si rendeva morosa Controparte_1 dell'importo di euro 205.560,00, per il mancato pagamento di canoni di locazione dell'immobile fino al mese di gennaio 2024 e dell'importo di euro
1 12.223,11 per spese condominiali non pagate – ha convenuto in giudizio la conduttrice al fine di sentire convalidare lo sfratto per morosità. Ha CP_1 altresì chiesto emissione di ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti della convenuta per l'importo complessivo di euri
217.783,11, oltre agli ulteriori canoni a scadere, a decorrere dal mese di febbraio, interessi, spese e compensi professionali.
2. Si è costituita in giudizio opponendosi allo sfratto e Controparte_1 deducendo l'impatto economico delle misure restrittive per il contenimento della diffusione della pandemia da covid-19 sulla propria attività e di aver pagato tutte le rate scadute e tutti i canoni di locazione per il 2020, 2021, 2022 e
2023; ha inoltre affermato l'insussistenza dei presupposti per la convalida di sfratto e l'imputabilità alla locatrice del ritardo dei pagamenti, che il credito della sarebbe in parte garantito da fideiussione bancaria, per cui Parte_1 mancherebbe il presupposto del grave inadempimento imputabile alla conduttrice;
ha affermato di aver manifestato la propria disponibilità a pagare la somma oggetto di intimazione in rate mensili, a titolo transattivo;
ha detto la mancanza dei presupposti per l'ingiunzione di pagamento stante l'indeterminatezza della somma dovuta a titolo di oneri accessori e il diritto alla riduzione del canone di locazione, tenuto conto del diverso valore di mercato e affermato la sussistenza di gravi motivi ostativi alla convalida di sfratto e all'ordinanza di rilascio.
3. All'udienza di convalida le parti hanno dedotto la pendenza di trattative al fine di risolvere in via transattiva la controversia. Alle successive udienze le parti hanno chiesto ulteriori rinvii della causa, essendo ancora in corso le trattative per la risoluzione bonaria della controversia.
3.1. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti che hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto tra le parti, un accordo transattivo in corso di esecuzione.
In particolare, parte intimante – tenuto conto del puntuale adempimento, da parte di delle mensilità correnti e di parte delle morosità pregresse, CP_1
e non avendo allo stato interesse a risolvere il contratto di locazione – ha chiesto
2 che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Parimenti la parte intimata ha dedotto l'intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
3.2 Il giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio, trattenendo la causa in decisione ex art. 429 c.p.c..
4. L'ipotesi di cessazione della materia del contendere si verifica laddove sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
il che si è verificato nel caso di specie, laddove nelle more del giudizio, è intervenuto accordo tra le parti che hanno chiesto congiuntamente la cessazione della materia del contendere.
5. Le spese di lite devono essere compensate, essendovi accordo tra le parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Roma, 16.10.2024
Il giudice
Dott.ssa IA Pasqualina Grauso
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