Articolo 2 della Legge 30 luglio 1959, n. 614
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 agosto 1959
Art. 2.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a concedere un contributo negli interessi dei prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 per la corresponsione di acconti ai viticoltori conferenti.
Il contributo di cui al precedente comma non puo' superare il limite di 4 lire annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e non puo' essere corrisposto per una durata superiore ad un anno. Il suo ammontare sara' determinato in ragione della durata effettiva dell'operazione se essa, per qualsiasi motivo, fosse inferiore ad un anno.
Entrata in vigore il 29 agosto 1959