Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/02/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 16/1/2025 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritta, decide la controversia pronunciando NOTIF. SENTENZA la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera NF, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6766/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, CASSETTA DI SICUREZZA, APERTURA DI CREDITO BANCARIO) , pendente TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
di mut
( ) nato a [...] il [...] nella Parte_2 C.F._2 qualità di mutuatario e datore di ipoteca, entrambi residenti in [...] alla Traversa Amendola n. 20, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Sergio Amicarelli (P. IVA C.F. ), con studio in Napoli alla P.IVA_1 CodiceFiscale_3
Via Mascagni 90 e dall'Avv. Angelo D'Orlando (P. IVA - C.F. P.IVA_2 [...]
), con studio in Napoli alla Via Caldieri 127 e, tutti elettivamente domiciliati in C.F._4
Pietro Mascagni n. 90 presso lo studio dell'Avv. Sergio Amicarelli;
ATTORI E on Sede Legale e Direzione Generale in Controparte_1 cale, partita IVA n. iscritta P.IVA_3 Cont all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia - società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico di – in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore il Preside entata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti del CP_4
Foro di Roma (cod. fisc. ) giusta procura generale alle liti rilasciata CodiceFiscale_5 il 7.10.2011 e autenticata per atto Notaio in Roma, rep. 169801 – racc. Persona_1
38080 ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Nocera NF (SA), Via Via Garibaldi, 26 (c/o Avv. Angelo Forino); CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 16/01/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 6766/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1
[...]
e convenivano in giudizio la per sentire acc Parte_1 Parte_2 CP_5 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario Civile di Nocera NF, respinta ogni avversa istanza argomentazione e deduzione ed in accoglimento del presente atto: In relazione al contratto di mutuo Rep. 92369; Racc. 34550 stipulato in data 08.10.2007, ferma la eccezione di compensazione avanzata: A) In via principale: 1) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole del predetto contratto relative alla determinazione del tasso di interesse siccome prevedente la corresponsione, ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari, e, per l'effetto, dichiarare, ex art. 1815 c.c., che in relazione al mutuo per cui è causa non sono dovuti interessi;
2) Per l'effetto, condannare la convenuta alla compensazione in favore degli istanti di tutte le somme dagli stessi pagati a titolo di interessi in forza del contratto di finanziamento di cui sopra, nella misura di £ 48.902,95= (calcolata all' 08.03.2016), o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi commerciali e rivalutazione come per legge;
3) Conseguenzialmente, rimodulare all'attualità l'originario piano di ammortamento, tenuto conto dei pagamenti effettuati dagli istanti, tempo per tempo, ivi compresi il pagamento degli interessi non dovuti (per £ 48.902,95) da imputarsi alla sola quota capitale ed eliminando del tutto gli interessi a scadere;
B) In via subordinata, rispetto a quanto dedotto al punto A): 1) Dichiarare nulla la clausola degli interessi perché posta in violazione dell' art. 2 della L.n.287/1990, con conseguente applicazione del tasso legale e/o dei tassi bot ex art.117 T.U.B. sia sulle rate scadute e a quelle a scadere: 2) Per l'effetto, condannare la convenuta alla compensazione in favore degli istanti di tutte le somme dagli stessi pagate a titolo di interessi in forza del contratto di finanziamento di cui sopra, nella misura di £ 33.046,17= (calcolata all'08.03.2016), o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi commerciali e rivalutazione come per legge;
3) Conseguenzialmente, rimodulare all'attualità l'originario piano di ammortamento, tenuto conto dei pagamenti effettuati dagli istanti, tempo per tempo, ivi compresi il pagamento degli interessi non dovuti (per € 33.046,17 o per la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), da imputarsi alla sola quota di capitale ed ai soli interessi effettivamente dovuti secondo il tasso il tasso legale e/o il tasso di cui all'art. 117, comma 7 TUB;
C) In ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni non patrimoniali costituzionalmente garantiti (ex art. 2 Costituzione), quali danni da ansia, danni da stress, danni alla vita di relazione, etc., subiti a seguito e per l'effetto dell'applicazione dei tassi usurari, che hanno di fatto comportato una minore disponibilità di mezzi finanziari alla mutuataria , generando un serio pregiudizio all'equilibrio personale, familiare e sociale dell'usurata, nella misura che sarà ritenuta equa dal Giudicante secondo il proprio prudente apprezzamento;
D) Con vittoria di spese e competenze di lite per le quali il procuratore si dichiara antistatario”. Parte attricr eccepiva che il contratto di mutuo oggetto del presente giudizio era affetto da nullità parziale, essendo alcune sue clausole nulle. In particolare, evidenziava che la mora comprensiva dei costi, indicati dalla stessa banca all'atto della convenzione, superava il tasso soglia ab origine (c.d. T.E.MO. “Tasso Effettivo di Mora”); l'effetto anatocistico legato all'applicazione del Tasso di mora sull'intero importo della rata impagata composta da quota capitale ed interesse (c.d. T.E.MO. “Tasso Effettivo di Mora”); che il Tasso Effettivo di Estinzione Anticipata superava il Tasso Soglia Usura;
N.R.G. 6766/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 che il Tasso Annuo Effettivo Nominale di Mora (T.A.N.MO) superava il tasso soglia;
che la sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori (c.d. Tasso Complessivo) previsti espressamente dall'art. 5 del contratto di mutuo, superava il tasso soglia ab origine;
eccepiva l'indeterminatezza del tasso applicato, poiché il contratto non indicava in maniera trasparente il tasso effettivo applicato al contratto di mutuo, ovvero indica il TAN ma non il TAE;
eccepiva l'adozione dell'Euribor, quale parametro variabile, in violazione della normativa antitrust disciplinata con legge n.287/1990. Aggiungeva poi che tali vizi contrattuali comportavano l'applicazione, ai sensi dell'art. 4 Legge 108/96, dell'art. 1815, comma 2, c.p.c. per essere il contratto affetto da usura originaria, per cui il mutuo da oneroso diventa gratuito, con il solo obbligo del mutuatario di restituire il capitale mutuato;
in subordine, l'applicazione del tasso legale per indeterminatezza dei tassi ex artt. 1346 c.c.; ancora in via più gradata, l'applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB, per indeterminatezza dei tassi, ovvero per non aver previsto in contratto il tasso (o meglio il reale tasso applicato) in dispregio all'art. 117, comma 4, TUB. In data 24/2/2017 si costituiva la che eccepiva la genericità Controparte_1 delle allegazioni (quali quelle applicato interessi passivi asseritamente non convenuti tra le parti), con conseguente proposizione di un'azione meramente esplorativa, dovendo, l'attore che contesti il superamento dei tassi soglia, non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e comunque di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia, onore che non può essere supplito attraverso la mera produzione di una perizia di parte né attraverso un'istanza di consulenza tecnica d'ufficio. Concludeva dunque chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: rigettare tutte le domande attoree, anche in via istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto, con conseguente condanna ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”. Con ordinanza del 22/2/2018 il giudice “considerato che le censure sul rapporto bancario oggetto di causa non appaiono allo stato e salvo ogni futuro approfondimento, meritevoli di accertamento in sede peritale, per come prospettate (in particolare, sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio ai fini nella usurarietà del rapporto, omessa deduzione della mora in concreto applicata o comunque ricavabilità della stessa, natura di penale della commissione della estinzione anticipata, omessa indicazione del TAE a fronte della Pa specifica indicazione dell' , inconfigurabilità della capitalizzazione nell'ambito di un rapporto di mutuo)”, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni. Discussa la causa con note di trattazione scritta, la stessa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va disattesa la richiesta di CTU, già rigettata nel corso del giudizio, avendo tale richiesta carattere meramente esplorativo. Le affermazioni di parte attrice, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali sono prive di qualsivoglia riscontro probatorio. Pertanto, correttamente non è stata ammessa la consulenza tecnica richiesta, per la genericità delle contestazioni mosse, non essendo la CTU un mezzo istruttorio.
2. Sul merito. Parte attrice ha proposto un'azione diretta all'accertamento della nullità delle clausole contrattuali con cui sono determinati gli interessi in un contratto di mutuo fondiario, con
N.R.G. 6766/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 conseguente ripetizione di quanto indebitamente pagato ex art. 2033 c.c. Risulta documentalmente provato che, in data 08/10/2007, e Parte_1 Pt_2 Pt_
stipulavano con la un contratto di mutuo con per notaio
[...] Controparte_6
(Rep. 92369; Racc. 34550). Persona_2 documentalmente provato che, in data 26/10/2012, a seguito della fusione per incorporazione della da parte della Controparte_6 Controparte_7
, quest'ultima subentrava nei rapporti giuridici attivi e
[...] passivi, attività, diritti, obblighi, beni, contratti della incorporata Controparte_6 compreso il mutuo in oggetto;
successivamente la Controparte_7
cedeva un portafoglio di crediti, compreso il contratto di mutuo per cui
[...]
è causa alla E.M.F. – IT – 2008- 1 S.r.l., la quale a sua volta cedeva il credito oggetto di causa alla odierna convenuta, legittimata passiva CP_7 Controparte_1 dell'azione Parte attrice ha eccepito l'usurarietà degli interessi pattuiti in contratto;
nell'indeterminatezza del piano di ammortamento e mancanza di indicazione del TAE;
l'adozione dell'Euribor, quale parametro variabile, in violazione della normativa antitrust disciplinata con legge n.287/1990. Con riferimento all'usura, la tesi di parte attrice si fonda sulla verifica della usurarietà mediante la sommatoria di tasso di interesse corrispettivo e di mora. Tale tesi è stata smentita dalla sentenza n. 26286 del 17 ottobre 2019 della Corte di Cassazione, confermando l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, secondo cui “l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.” Con riguardo alla penale di estinzione anticipata, la stessa non può mai concorrere alla determinazione del TEG. Infatti, le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali mediai sensi della Legge sull'usura escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali. La penale di estinzione nel caso di recesso anticipato costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Essa, pertanto, non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pattuito. La penale di anticipata estinzione, dunque, è per sua natura eventuale/potenziale e straordinaria, e quindi non immediatamente «collegata», quale interesse o costo, «alla erogazione del credito», come richiesto dall'art. 644, comma 4, c.p. La problematicità di una sommatoria tra interesse (corrispettivo) e penale di anticipata estinzione, appare ancor più evidente ponendo mente alla circostanza che la penale di anticipata estinzione è calcolata sul capitale residuo del finanziamento ed è evidentemente
N.R.G. 6766/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 finalizzata ad interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi, per cui appare illogico prevedere la sommatoria di due voci alternative, che si escludono l'una con l'altra. Appare altresì di piena evidenza che operando siffatta sommatoria” verrebbe meno quel principio di omogeneità/simmetria di confronto tra TEG (ove comprensivo dell'ipotetica sommatoria degli interessi corrispettivi e della penale di anticipata estinzione) e il tasso- soglia (che tale sommatoria notoriamente non contempla), di recente dalle Sezioni Unite autorevolmente collocato al centro del vigente sistema antiusura, (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018; Cass. n. 12965/2016; Cass. n. 22270/2016; v. anche Trib. Trani 19.6.2017; Trib. Terni 15.2.2018). Va poi rilevato che, nel contratto di mutuo oggetto del presente giudizio le parti hanno pattuito un tasso “variabile” contrattuale nominale annuo pari al 7,22%. Le rilevazioni della Banca d'Italia per il III trimestre 2007 (dovendosi far riferimento alla data di pattuizione del tasso di interesse e quindi alla data di stipulazione del mutuo dell'8.10.2007) indicano come tasso medio il 5,71% per i mutui a tasso variabile e come tasso soglia il 8,565% (tasso medio aumentato della metà). Nella fattispecie, pertanto, l'ammontare degli interessi corrispettivi è al di sotto del tasso soglia. Con riguardo al Tasso di Mora, va in primo luogo rilevato che parte attrice non ne ha provato l'applicazione e, comunque la sentenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite) del 18 settembre 2020 n. 19597 ha affermato che, per quanto concerne i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. Le SS.UU. hanno confermato che la conseguenza del superamento della soglia da parte del tasso di mora non potrebbe essere, come ex adverso preteso, la gratuità del contratto ex art. 1815 co. 2 c.c., ma soltanto la nullità della relativa clausola cui è destinata a sostituirsi quella degli interessi corrispettivi. Nel caso di specie, comunque gli attori non hanno dedotto né provato il pagamento di interessi di mora. Con riguardo all'eccepita di illegittimità sia ex art. 1283 c.c., sia ex art. 1284 c.c., del piano di ammortamento c.d. “alla francese”, la stessa è infondata, dal momento che il piano di ammortamento nel caso di specie è connotato dal fatto che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Pertanto, il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non comporta, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., né, tantomeno, l'indeterminatezza del tasso convenzionale degli interessi, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 1284 c.c., ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c. Ed ancora, il TAE (Tasso annuo effettivo) di cui contraprte eccepisce la mancata pattuizione, non rientra tra i tassi di interesse o tra le condizioni economiche del contratto di mutuo, pertanto, la sua indicazione non è obbligatoria e comunque la sua omissione non causa alcuna nullità. Così come non comporta nullità la mancata indicazione del regime di capitalizzazione
N.R.G. 6766/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 composta, come statuito dalla Suprema Corte che si è pronunciata a Sezioni Unite sulla questione con la sentenza n. 15130/2024 del 29.05.2024. Tale pronuncia ha sancito il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Secondo la Corte di Cassazione non vi è alcuna indeterminatezza qualora, come nel caso di specie, il contratto di mutuo contenga la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e del tasso di interesse. Inoltre, nel piano di ammortamento allegato al contratto, sono indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale. Deve dunque escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo della modalità di ammortamento cosiddetta “alla francese” (specificamente indicato nel contratto in questione) e/o del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. La Cassazione esclude altresì che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza bancaria. Di fatti, sostiene la Corte, se il contratto “trasparente” è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023) “tale è quello di cui si discute, avendo la Banca assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite l'allegazione del piano di ammortamento al contratto, mediante il quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e di valutare la convenienza confrontando tale proposta contrattuale con altre offerte presenti sul mercato”. Pertanto, tale contestazione va disattesa, anche considerando che dall'invalidità dell'ammortamento non può conseguire l'invalidità dell'autonoma pattuizione del tasso d'interesse richiesta invece dall'attrice. Con riferimento alla contestazione relativa all'adozione dell'Euribor, quale parametro variabile, in violazione della normativa antitrust disciplinata con legge n.287/1990, parte attrice ha eccepito altresì la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario per cui è causa anche per la clausola determinativa degli interessi corrispettivi parametrati all'Euribor. Tale doglianza è infondata. La Cass. civ. 12007/2024 ha precisato che sulla questione:
“[..]”questa Corte –e, in particolare, questa Sezione –non ha avuto ancora modo di pronunciarsi in tale forma solenne, risultando esclusivamente pubblicato un precedente, adottato peraltro con mera ordinanza a seguito di adunanza camerale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023, Rv. 669588 –01)… non sia possibile condividere le premesse da cui parte la già richiamata Cass. n. 34889 del 2023 in ordine al tasso stabilito per i contratti di leasing”. Aggiunge, peraltro, che: “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche
N.R.G. 6766/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE”. Cont Nel caso di specie non è dedotto né provato che fosse a conoscenza delle intese né che abbia inteso conformarvi il contenuto del contratto. Deve poi osservarsi che gli accertamenti posti in essere da parte della Commissione UE circa la manipolazione del parametro Euribor siano unicamente limitati al campo dei derivati, restando esclusi quindi i contratti di leasing, mutuo ipotecario (come nel caso di specie) ed altri tipi di finanziamento, i quali non costituiscono contratti “a valle” rispetto all'intesa anticoncorrenziale. La domanda attorea va pertanto rigettata-
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 6766 /2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto BANCARI (DEPOSITO BANCARIO,
) pendente tra Parte_5 Parte_6 [...]
, e ogni Parte_1 Parte_2 Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda;
2. condanna E , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di , delle spese di lite, che Controparte_1 si liquidano in € 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Nocera NF, il 05/02/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6766/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7