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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4113 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6132/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. OS NC, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 6132/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 18/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022),
TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Casavatore (NA) al Viale Michelangelo n. 34, presso lo studio dell'Avv. Gatta Ciro
(c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._2 calce all'atto di citazione;
APPELLANTE
E (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'Avv.
NO PA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in C.F._3 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
E
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso sentenza n. 2957/22 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Afragola in data 18/12/2022, depositata in Cancelleria in data 21/12/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3654/2021 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18/09/2025.
n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante, Pt_1
impugnava la sentenza n. 2957/22 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
[...]
Afragola in data 18/12/2022, depositata in Cancelleria in data 21/12/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3654/2021 r.g., con cui era stata parzialmente accolta la domanda da essa stessa proposta in relazione alle lesioni asseritamente subite, quale terza trasportata, in seguito al sinistro stradale verificatosi il 06/02/2021, alle ore 12.30 circa, in Nola (Na) alla Via Vittorio Veneto.
La sentenza impugnata accertava che nelle su menzionate circostanze di tempo e di luogo, mentre la si trovava a bordo dell'autocarro Porter Piaggio Tg. Parte_1
BS 860 BM di proprietà del Sig. e condotto dal medesimo, lo stesso Controparte_2 andava a tamponare, con il proprio lato anteriore, il lato posteriore del veicolo Fiat
Punto Tg. CN 075 PK che lo precedeva. Per effetto dell'urto, la , quale Parte_1 terza trasportata dell'autocarro Porter Piaggio Tg. BS 860 BM assicurato per la RCA da riportava lesioni personali. CP_1
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di Afragola dichiarava la colpa concorrente di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro e, per l'effetto, condannava al pagamento della somma di euro 2.317,74 a titolo di CP_1 risarcimento danni in favore di oltre interessi e spese di CTU e Parte_1 processuali.
A sostegno del proposto gravame, con i due motivi di impugnazione proposti, ma entrambi rivolti sostanzialmente a censurare un unico profilo della sentenza gravata,
l'appellante deduceva ed eccepiva la contraddittoria e/o illogica e/o apparente motivazione della sentenza impugnata, per avere il Giudice di Pace accolto in modo acritico e senza adeguata contestualizzazione gli esiti della CTU medica svolta nell'ambito di quel processo, che aveva quantificato il danno biologico riportato dall'attrice nel 2%, anziché nella misura del 4%, sostenuta, invece, dal proprio
Consulente di Parte, omettendo di esaminare le osservazioni da quest'ultimo mosse alla relazione tecnica d'ufficio.
Tanto premesso, l'appellante concludeva chiedendo al Tribunale adito in grado di appello di:
“1) Dichiararsi l'appello proponibile, procedibile e legittimo;
n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
2) In accoglimento dei motivi di gravame sopra indicati, e che quivi sui abbiano per integralmente riportati e cogniti, si riformi parzialmente l'appellata sentenza come indicato nei motivi di gravame;
3) E, per l'effetto, in riforma parziale della cennata pronunzia, si condannino unitamente e solidalmente la , in persona del l.r.p.t. ed il Sig. CP_1 [...]
, ciascheduno pel proprio titolo, ovvero chi di ragione, al CP_2 pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 3.785,97, quale differenza tra quanto riconosciuto nella ridetta et impugnata sentenza e quanto effettivamente dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della decisione di 1° grado sino all'effettivo soddisfo;
4) In virtù del principio della soccombenza, condannarsi i precitati convenuti, sempre col vincolo della solidarietà, alla refusione delle spese di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.
5) Si rimette al prudente apprezzamento di S.V. in via alternativa, e senza rinunzia della giustezza della valutazione medico-legale compiuta in parte motiva:
a) Rinnovazione delle operazioni peritali con altro Esperto officioso che in contraddittorio delle parti formuli motivato ed adeguato parere circa l'entità degli esiti lamentati dalla appellante nel sinistro per cui vi fu processo di 1° grado ed oggidì appello ovvero chiamare a doverosi e motivati chiarimenti il precedente
C.t.u. officiato affinché, sempre nel contradditorio delle parti e dei loro consulenti, renda i giusti schiarimenti.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
16/01/2024, si costituiva nel presente giudizio di gravame l'appellata, CP_1 la quale, di contro, nel premettere di aver già liquidato spontaneamente in favore della danneggiata le somme riconosciutele dalla sentenza impugnata, ad ella versando l'importo complessivo di euro 4.695,22 (capitale più competenze professionali), deduceva ed eccepiva, nell'ordine: — l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; — nel merito, l'infondatezza dell'avverso gravame, per avere il Giudice di Pace adottato un ragionamento logico-giuridico corretto nel condividere le risultanze della CTU;
— l'infondatezza dell'avversa pretesa relativa al riconoscimento del danno morale;
— l'inammissibilità delle richieste istruttorie in ordine alla rinnovazione della CTU.
Sulla base di tali considerazioni, la predetta parte appellata concludeva chiedendo:
“1) In via preliminare e per i motivi di cui al capo I della presente comparsa, accertarsi e dichiararsi (in spontanea esecuzione della sentenza pronunciata dal
Giudice di Pace di Afragola n. 2957/22) il pagamento da parte di CP_1 dell'importo pari ad € 4.695,22 (di cui € 2.874,82 per sorta capitale ed € 1.820,40 per competenze professionali), mediante bonifico bancario su n. IBAN
[...], in favore della sig.ra (giusta Controparte_3 autorizzazione del 2.3.23 da parte dell'attrice, sig.ra ; Parte_1
n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
2) Fermo il punto 1 ut supra, rigettare, in ogni caso, l'appello proposto dalla sig.ra
perché inammissibile, improcedibile, nullo e, comunque, infondato Parte_1 sia sull'an che sul quantum debeatur e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2957/2022 del 18- 21.12.2022, emessa dal Giudice di Pace di
Afragola, nella persona della Dott.ssa Morelli;
3) Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorari del presente grado di giudizio.”.
Non si costituiva, invece, neppure nel presente giudizio di appello l'ulteriore appellato e responsabile civile nonostante la ritualità della Controparte_2 notificazione dell'atto di citazione in appello eseguita nei propri confronti, cosicché del medesimo ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data
12/02/2024.
Nel prosieguo del giudizio, disposta l'acquisizione in atti del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata l'udienza del 18/09/2025 per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti de termini di cui all'art. art. 352 c.p.c. (così come novellato dal D.lgs. 149/2022) per il deposito delle note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva riservata in decisione con provvedimento del 22/09/2025.
In via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Nel merito l'appello si è rivelato infondato e non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
In particolare, in parte infondati ed in parte addirittura inammissibili, giusto il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., si sono rivelati i generici motivi di gravame proposti da parte appellante, con i quali ella ha censurato la valutazione della CTU operata dal giudice di prime cure.
Occorre, infatti, previamente osservare che le critiche avanzate sul punto da parte appellante avverso la sentenza di primo grado sono apparse, in parte qua, tutt'altro che specifiche secondo gli stringenti parametri dettati dall'art. 342 c.p.c..
In particolare, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale, ai fini della specificità dei motivi dell'appello, non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma
è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, unendo alla parte volitiva dell'appello una parte n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., 2.2.2005,
n. 2041; Cass., 28.5.2004, n. 10314; Cass., 22.12.2004, n. 23742).
Ebbene, nel caso di specie, appare palese ed evidente come l'appellante si sia soffermata in una censura diffusa e onnicomprensiva della gravata decisione — in ordine ai profili in esame — , senza, tuttavia, corroborare le generali ed astratte considerazioni espresse con i necessari elementi di confronto che, censurando in concreto la decisione del Giudice di prossimità, consentano di superarne il dictum.
In altre parole, parte appellante non ha in alcun modo chiarito come, nel caso di specie, le argomentazioni sottese dal Giudice di Pace alla propria decisione, in ordine alla valutazione della CTU espletate nel corso del giudizio di primo grado, possano essere superate. Al contrario, nel sostituire alla motivazione della gravata decisione le proprie alternative e personali valutazioni di parte, la medesima parte appellante si è limitata ad una mera riproposizione delle proprie difese già spiegate in primo grado, in maniera del tutto astratta e svincolata dalla concretezza delle motivazioni poste a base della decisione oggetto di gravame, finendo, in tal modo, per utilizzare lo strumento impugnatorio attivato quale mezzo di gravame totalmente devolutivo e a critica non vincolata, e ciò in chiara violazione degli artt. 339 e ss. c.p.c..
Invero — e venendo anche all'esame di merito dei suddetti motivi di gravame proposti — , va precisato che alcuna censura può essere mossa all'impugnata decisione in ordine ai profili in esame.
Con il sostanzialmente unico motivo di gravame proposto l'appellante, Pt_1
ha lamentato la non corretta motivazione del Giudice di Pace nel ritenere di
[...] riconoscere alla danneggiata un danno biologico permanente nella misura del 2%, nonostante il proprio Consulente di Parte abbia perorato la tesi di una quantificazione di tale danno nella misura del 4%.
La doglianza appare infondata, in quanto la motivazione espressa sul punto dal
Giudice di Pace risulta logica, argomentata e condivisibile, oltre che strettamente ancorata e in sintonia sia con gli elementi probatori acquisiti al processo che con i principi giuridici valevoli in materia.
L'appellante ha, in particolare, contestato le risultanze della CTU svolta nell'ambito del giudizio di primo grado, affidando le proprie censure in merito alle considerazioni già svolte dal proprio Consulente di Parte nominato in primo grado.
Tuttavia, ciò facendo, parte appellante si è limitata semplicemente a riproporre, in ordine a tale questione, le medesime difese già spiegate in primo grado, tramite integrale richiamo alle osservazioni formulate alla CTU dal proprio Consulente di parte, senza, però, incanalare tali astratte considerazioni in una critica adeguata e specifica alla concretezza della motivazione della decisione impugnata, tale da ribaltarne il dictum.
n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
Ed invero, dalla lettura della relazione medico-legale d'ufficio versata in atti, si evince che ivi il C.T.U. ha adeguatamente motivato, anche in risposta alle osservazioni del C.T.P. di parte attrice — odierna appellante — , il danno biologico riconosciuto alla danneggiata.
In particolare, è dato analiticamente leggere nelle risposte che il CTU di primo grado
(dott. ) forniva alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice Persona_1
(dott. : “Nello specifico la pratica clinica e medico-legale, nonchè la Persona_2 letteratura scientifica, insegnano che le lesioni capsuloligamentose (da Lei accreditabili in quanto emerse strumentalmente durante l'iter clinico) conseguono solo ai traumi
DISTORSIVI che possono essere di vario grado (1°, 2°, etc.), in funzione del maggiore o minore coinvolgimento delle strutture capsuloligamentose. Essi, in funzione della gravità, si manifestano in fase acuta con segni clinici di vario rilievo semeiologico che, partendo dalle lesioni semplici, ovvero senza alcuna compromissione capsuloligamentosa, sono costituiti da calor (aumento di temperatura al termotatto), rubor (semplice rossore reattivo), tumor
(tumefazioni da versamento articolare e/o periarticolare), functio lesa (impotenza funzionale di diversa gravità). Tali segni clinici non risultano mai verificatesi nè descritti da parte dei Sanitari del PS (che si limitarono a definire le lesioni come dei semplici traumatismi contusivi guaribili in 3 GIORNI). Per quanto innanzi, ne deriva
l'insussistenza del nesso di causalità tra lesioni descritte in prime cure e menomazioni descritte nel seguito per carenza dei criteri elementari del nesso di causalità, quali quello della efficienza qualitativa (trauma contusivo e non distorsivo), nonché dei criteri della seriazione fenomenologica (assenza dei segni tipici delle lesioni articolari in fase acuta assenza di versamento articolare). Dubbia apparirebbe anche la sussistenza del nesso tra l'evento e le lesioni riscontrate durante l'iter clinico essendo altamente improbabile che un tamponamento ingeneri nel terzo trasportato di un "furgoncino" un meccanismo distorsivo (solo durante l'iter clinico) tale da provocare una lesione meniscale al ginocchio destro, un interessamento della cuffia dei rotatori destra e della caviglia omolaterale. Pertanto, ad oggi, i postumi stabilizzati, oggetto della valutazione del DB residuato al sinistro stradale che vide protagonista la sig.ra (...trauma contusivo di spalla ginocchio e caviglia destra esitato Pt_1 in una sfumata sindrome algo-disfunzionale dei distretti interessati...), si riferiscono solo ed esclusivamente a quanto residuato al trauma policontusivo (non distorsivo) e polidistrettuale patito dalla periziata. Difatti, non potendosi riscontrare un nesso causale tra le lesioni riscontrate in PS e le menomazioni emerse durante l'iter clinico (interessamento capsulo ligamentose a carico della spalla e del ginocchio) si è ritenuto congruo valutare - anche e soprattutto alla luce dell'obiettività emersa in sede di visita - i soli postumi del trauma policontusivo emerso in PS. In conclusione, quindi, in assenza di ulteriori rilievi tecnici o specifici quesiti integrativi da parte dell'Ill.mo Sig. Giudice, si ritengono accreditabili gli esiti, ancorchè sfumati, del trauma policontusivo a carico della spalla del ginocchio e del piede destro. Alla luce di tutto quanto sopra si confermano le conclusioni valutative espresse nelle bozze di relazione e si spera di aver in qualche modo chiarito i dubbi e le perplessità sollevate nelle sue note controdeduttive.” (cfr. net controdeduttive del CTU alle osservazioni del n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
CTP di parte attrice prodotte in atti anche dalla stessa parte appellante, alle pagg. 13
e 14).
Ora, in ordine a tali motivazioni, parte appellante, lungi dall'aver articolato uno specifico motivo di gravame che ne abbia censurato in concreto la portata decisionale, in fatto e in diritto, si è limitato unicamente e tralaticiamente a richiamare, ancora una volta, anche nel presente giudizio di appello, le considerazioni svolte dal proprio CTP e, tuttavia, già compiutamente esaminate sia dall'Ausiliario del giudice che dallo stesso giudicante di primo grado.
In merito, inoltre, non appare superfluo anche osservare come “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.”
(cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Per cui il suddetto motivo di gravame non merita accoglimento.
Tutte le altre considerazioni svolte da parte appellante nel proposto atto di gravame sono da considerarsi mere considerazioni difensive, che non si sono concretizzate in veri e propri e specifici motivi di gravame della impugnata decisione e che devono, in ogni caso, considerarsi assorbite nelle considerazioni innanzi già svolte (oltre che in quelle già espressa nella stessa impugnata decisione e non specificamente censurate).
Per tutto quanto precede, l'appello va integralmente rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti di parte appellata costituita, liquidate, come da dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n.
147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr.
Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dalla costituita parte appellata vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013).
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis
D.P.R. 115/2002.
Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma
1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
OS NC, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 6132/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso sentenza n.
2957/22 resa dal Giudice di Pace di Afragola in data 18/12/2022, depositata in Cancelleria in data 21/12/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3654/2021 r.g.", pendente tra
[...] Part
— appellante — e — appellati Parte_1 CP_1 CP_2
— , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna parte appellante, al pagamento, in favore della parte Parte_1 appellata costituita, in persona del legale rappresentante p.t., delle CP_1 spese di lite per il presente giudizio di gravame, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), di cui euro 200,00 (duecento/00) per spese, ed euro n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
1.800,00 (milleottocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 21/11/2025
IL GIUDICE
(dott. OS NC)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. OS NC, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 6132/2023 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 18/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte, preceduta dall'assegnazione dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla modifica da ultimo apportata dal D.lgs. 149/2022),
TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Casavatore (NA) al Viale Michelangelo n. 34, presso lo studio dell'Avv. Gatta Ciro
(c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in C.F._2 calce all'atto di citazione;
APPELLANTE
E (c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'Avv.
NO PA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa in C.F._3 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
E
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: “Appello avverso sentenza n. 2957/22 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Afragola in data 18/12/2022, depositata in Cancelleria in data 21/12/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3654/2021 r.g.”.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18/09/2025.
n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l'appellante, Pt_1
impugnava la sentenza n. 2957/22 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
[...]
Afragola in data 18/12/2022, depositata in Cancelleria in data 21/12/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3654/2021 r.g., con cui era stata parzialmente accolta la domanda da essa stessa proposta in relazione alle lesioni asseritamente subite, quale terza trasportata, in seguito al sinistro stradale verificatosi il 06/02/2021, alle ore 12.30 circa, in Nola (Na) alla Via Vittorio Veneto.
La sentenza impugnata accertava che nelle su menzionate circostanze di tempo e di luogo, mentre la si trovava a bordo dell'autocarro Porter Piaggio Tg. Parte_1
BS 860 BM di proprietà del Sig. e condotto dal medesimo, lo stesso Controparte_2 andava a tamponare, con il proprio lato anteriore, il lato posteriore del veicolo Fiat
Punto Tg. CN 075 PK che lo precedeva. Per effetto dell'urto, la , quale Parte_1 terza trasportata dell'autocarro Porter Piaggio Tg. BS 860 BM assicurato per la RCA da riportava lesioni personali. CP_1
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di Afragola dichiarava la colpa concorrente di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro e, per l'effetto, condannava al pagamento della somma di euro 2.317,74 a titolo di CP_1 risarcimento danni in favore di oltre interessi e spese di CTU e Parte_1 processuali.
A sostegno del proposto gravame, con i due motivi di impugnazione proposti, ma entrambi rivolti sostanzialmente a censurare un unico profilo della sentenza gravata,
l'appellante deduceva ed eccepiva la contraddittoria e/o illogica e/o apparente motivazione della sentenza impugnata, per avere il Giudice di Pace accolto in modo acritico e senza adeguata contestualizzazione gli esiti della CTU medica svolta nell'ambito di quel processo, che aveva quantificato il danno biologico riportato dall'attrice nel 2%, anziché nella misura del 4%, sostenuta, invece, dal proprio
Consulente di Parte, omettendo di esaminare le osservazioni da quest'ultimo mosse alla relazione tecnica d'ufficio.
Tanto premesso, l'appellante concludeva chiedendo al Tribunale adito in grado di appello di:
“1) Dichiararsi l'appello proponibile, procedibile e legittimo;
n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
2) In accoglimento dei motivi di gravame sopra indicati, e che quivi sui abbiano per integralmente riportati e cogniti, si riformi parzialmente l'appellata sentenza come indicato nei motivi di gravame;
3) E, per l'effetto, in riforma parziale della cennata pronunzia, si condannino unitamente e solidalmente la , in persona del l.r.p.t. ed il Sig. CP_1 [...]
, ciascheduno pel proprio titolo, ovvero chi di ragione, al CP_2 pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 3.785,97, quale differenza tra quanto riconosciuto nella ridetta et impugnata sentenza e quanto effettivamente dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della decisione di 1° grado sino all'effettivo soddisfo;
4) In virtù del principio della soccombenza, condannarsi i precitati convenuti, sempre col vincolo della solidarietà, alla refusione delle spese di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.
5) Si rimette al prudente apprezzamento di S.V. in via alternativa, e senza rinunzia della giustezza della valutazione medico-legale compiuta in parte motiva:
a) Rinnovazione delle operazioni peritali con altro Esperto officioso che in contraddittorio delle parti formuli motivato ed adeguato parere circa l'entità degli esiti lamentati dalla appellante nel sinistro per cui vi fu processo di 1° grado ed oggidì appello ovvero chiamare a doverosi e motivati chiarimenti il precedente
C.t.u. officiato affinché, sempre nel contradditorio delle parti e dei loro consulenti, renda i giusti schiarimenti.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
16/01/2024, si costituiva nel presente giudizio di gravame l'appellata, CP_1 la quale, di contro, nel premettere di aver già liquidato spontaneamente in favore della danneggiata le somme riconosciutele dalla sentenza impugnata, ad ella versando l'importo complessivo di euro 4.695,22 (capitale più competenze professionali), deduceva ed eccepiva, nell'ordine: — l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; — nel merito, l'infondatezza dell'avverso gravame, per avere il Giudice di Pace adottato un ragionamento logico-giuridico corretto nel condividere le risultanze della CTU;
— l'infondatezza dell'avversa pretesa relativa al riconoscimento del danno morale;
— l'inammissibilità delle richieste istruttorie in ordine alla rinnovazione della CTU.
Sulla base di tali considerazioni, la predetta parte appellata concludeva chiedendo:
“1) In via preliminare e per i motivi di cui al capo I della presente comparsa, accertarsi e dichiararsi (in spontanea esecuzione della sentenza pronunciata dal
Giudice di Pace di Afragola n. 2957/22) il pagamento da parte di CP_1 dell'importo pari ad € 4.695,22 (di cui € 2.874,82 per sorta capitale ed € 1.820,40 per competenze professionali), mediante bonifico bancario su n. IBAN
[...], in favore della sig.ra (giusta Controparte_3 autorizzazione del 2.3.23 da parte dell'attrice, sig.ra ; Parte_1
n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
2) Fermo il punto 1 ut supra, rigettare, in ogni caso, l'appello proposto dalla sig.ra
perché inammissibile, improcedibile, nullo e, comunque, infondato Parte_1 sia sull'an che sul quantum debeatur e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2957/2022 del 18- 21.12.2022, emessa dal Giudice di Pace di
Afragola, nella persona della Dott.ssa Morelli;
3) Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorari del presente grado di giudizio.”.
Non si costituiva, invece, neppure nel presente giudizio di appello l'ulteriore appellato e responsabile civile nonostante la ritualità della Controparte_2 notificazione dell'atto di citazione in appello eseguita nei propri confronti, cosicché del medesimo ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza resa in data
12/02/2024.
Nel prosieguo del giudizio, disposta l'acquisizione in atti del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata l'udienza del 18/09/2025 per la remissione della causa in decisione, previa assegnazione alle parti de termini di cui all'art. art. 352 c.p.c. (così come novellato dal D.lgs. 149/2022) per il deposito delle note e comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva riservata in decisione con provvedimento del 22/09/2025.
In via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Nel merito l'appello si è rivelato infondato e non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
In particolare, in parte infondati ed in parte addirittura inammissibili, giusto il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., si sono rivelati i generici motivi di gravame proposti da parte appellante, con i quali ella ha censurato la valutazione della CTU operata dal giudice di prime cure.
Occorre, infatti, previamente osservare che le critiche avanzate sul punto da parte appellante avverso la sentenza di primo grado sono apparse, in parte qua, tutt'altro che specifiche secondo gli stringenti parametri dettati dall'art. 342 c.p.c..
In particolare, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale, ai fini della specificità dei motivi dell'appello, non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma
è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, unendo alla parte volitiva dell'appello una parte n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., 2.2.2005,
n. 2041; Cass., 28.5.2004, n. 10314; Cass., 22.12.2004, n. 23742).
Ebbene, nel caso di specie, appare palese ed evidente come l'appellante si sia soffermata in una censura diffusa e onnicomprensiva della gravata decisione — in ordine ai profili in esame — , senza, tuttavia, corroborare le generali ed astratte considerazioni espresse con i necessari elementi di confronto che, censurando in concreto la decisione del Giudice di prossimità, consentano di superarne il dictum.
In altre parole, parte appellante non ha in alcun modo chiarito come, nel caso di specie, le argomentazioni sottese dal Giudice di Pace alla propria decisione, in ordine alla valutazione della CTU espletate nel corso del giudizio di primo grado, possano essere superate. Al contrario, nel sostituire alla motivazione della gravata decisione le proprie alternative e personali valutazioni di parte, la medesima parte appellante si è limitata ad una mera riproposizione delle proprie difese già spiegate in primo grado, in maniera del tutto astratta e svincolata dalla concretezza delle motivazioni poste a base della decisione oggetto di gravame, finendo, in tal modo, per utilizzare lo strumento impugnatorio attivato quale mezzo di gravame totalmente devolutivo e a critica non vincolata, e ciò in chiara violazione degli artt. 339 e ss. c.p.c..
Invero — e venendo anche all'esame di merito dei suddetti motivi di gravame proposti — , va precisato che alcuna censura può essere mossa all'impugnata decisione in ordine ai profili in esame.
Con il sostanzialmente unico motivo di gravame proposto l'appellante, Pt_1
ha lamentato la non corretta motivazione del Giudice di Pace nel ritenere di
[...] riconoscere alla danneggiata un danno biologico permanente nella misura del 2%, nonostante il proprio Consulente di Parte abbia perorato la tesi di una quantificazione di tale danno nella misura del 4%.
La doglianza appare infondata, in quanto la motivazione espressa sul punto dal
Giudice di Pace risulta logica, argomentata e condivisibile, oltre che strettamente ancorata e in sintonia sia con gli elementi probatori acquisiti al processo che con i principi giuridici valevoli in materia.
L'appellante ha, in particolare, contestato le risultanze della CTU svolta nell'ambito del giudizio di primo grado, affidando le proprie censure in merito alle considerazioni già svolte dal proprio Consulente di Parte nominato in primo grado.
Tuttavia, ciò facendo, parte appellante si è limitata semplicemente a riproporre, in ordine a tale questione, le medesime difese già spiegate in primo grado, tramite integrale richiamo alle osservazioni formulate alla CTU dal proprio Consulente di parte, senza, però, incanalare tali astratte considerazioni in una critica adeguata e specifica alla concretezza della motivazione della decisione impugnata, tale da ribaltarne il dictum.
n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
Ed invero, dalla lettura della relazione medico-legale d'ufficio versata in atti, si evince che ivi il C.T.U. ha adeguatamente motivato, anche in risposta alle osservazioni del C.T.P. di parte attrice — odierna appellante — , il danno biologico riconosciuto alla danneggiata.
In particolare, è dato analiticamente leggere nelle risposte che il CTU di primo grado
(dott. ) forniva alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice Persona_1
(dott. : “Nello specifico la pratica clinica e medico-legale, nonchè la Persona_2 letteratura scientifica, insegnano che le lesioni capsuloligamentose (da Lei accreditabili in quanto emerse strumentalmente durante l'iter clinico) conseguono solo ai traumi
DISTORSIVI che possono essere di vario grado (1°, 2°, etc.), in funzione del maggiore o minore coinvolgimento delle strutture capsuloligamentose. Essi, in funzione della gravità, si manifestano in fase acuta con segni clinici di vario rilievo semeiologico che, partendo dalle lesioni semplici, ovvero senza alcuna compromissione capsuloligamentosa, sono costituiti da calor (aumento di temperatura al termotatto), rubor (semplice rossore reattivo), tumor
(tumefazioni da versamento articolare e/o periarticolare), functio lesa (impotenza funzionale di diversa gravità). Tali segni clinici non risultano mai verificatesi nè descritti da parte dei Sanitari del PS (che si limitarono a definire le lesioni come dei semplici traumatismi contusivi guaribili in 3 GIORNI). Per quanto innanzi, ne deriva
l'insussistenza del nesso di causalità tra lesioni descritte in prime cure e menomazioni descritte nel seguito per carenza dei criteri elementari del nesso di causalità, quali quello della efficienza qualitativa (trauma contusivo e non distorsivo), nonché dei criteri della seriazione fenomenologica (assenza dei segni tipici delle lesioni articolari in fase acuta assenza di versamento articolare). Dubbia apparirebbe anche la sussistenza del nesso tra l'evento e le lesioni riscontrate durante l'iter clinico essendo altamente improbabile che un tamponamento ingeneri nel terzo trasportato di un "furgoncino" un meccanismo distorsivo (solo durante l'iter clinico) tale da provocare una lesione meniscale al ginocchio destro, un interessamento della cuffia dei rotatori destra e della caviglia omolaterale. Pertanto, ad oggi, i postumi stabilizzati, oggetto della valutazione del DB residuato al sinistro stradale che vide protagonista la sig.ra (...trauma contusivo di spalla ginocchio e caviglia destra esitato Pt_1 in una sfumata sindrome algo-disfunzionale dei distretti interessati...), si riferiscono solo ed esclusivamente a quanto residuato al trauma policontusivo (non distorsivo) e polidistrettuale patito dalla periziata. Difatti, non potendosi riscontrare un nesso causale tra le lesioni riscontrate in PS e le menomazioni emerse durante l'iter clinico (interessamento capsulo ligamentose a carico della spalla e del ginocchio) si è ritenuto congruo valutare - anche e soprattutto alla luce dell'obiettività emersa in sede di visita - i soli postumi del trauma policontusivo emerso in PS. In conclusione, quindi, in assenza di ulteriori rilievi tecnici o specifici quesiti integrativi da parte dell'Ill.mo Sig. Giudice, si ritengono accreditabili gli esiti, ancorchè sfumati, del trauma policontusivo a carico della spalla del ginocchio e del piede destro. Alla luce di tutto quanto sopra si confermano le conclusioni valutative espresse nelle bozze di relazione e si spera di aver in qualche modo chiarito i dubbi e le perplessità sollevate nelle sue note controdeduttive.” (cfr. net controdeduttive del CTU alle osservazioni del n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
CTP di parte attrice prodotte in atti anche dalla stessa parte appellante, alle pagg. 13
e 14).
Ora, in ordine a tali motivazioni, parte appellante, lungi dall'aver articolato uno specifico motivo di gravame che ne abbia censurato in concreto la portata decisionale, in fatto e in diritto, si è limitato unicamente e tralaticiamente a richiamare, ancora una volta, anche nel presente giudizio di appello, le considerazioni svolte dal proprio CTP e, tuttavia, già compiutamente esaminate sia dall'Ausiliario del giudice che dallo stesso giudicante di primo grado.
In merito, inoltre, non appare superfluo anche osservare come “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.”
(cfr., ex multis, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
Per cui il suddetto motivo di gravame non merita accoglimento.
Tutte le altre considerazioni svolte da parte appellante nel proposto atto di gravame sono da considerarsi mere considerazioni difensive, che non si sono concretizzate in veri e propri e specifici motivi di gravame della impugnata decisione e che devono, in ogni caso, considerarsi assorbite nelle considerazioni innanzi già svolte (oltre che in quelle già espressa nella stessa impugnata decisione e non specificamente censurate).
Per tutto quanto precede, l'appello va integralmente rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti di parte appellata costituita, liquidate, come da dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n.
147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr.
Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dalla costituita parte appellata vittoriosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013).
Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis
D.P.R. 115/2002.
Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma
1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
OS NC, definitivamente pronunciando, in grado di appello, nella causa iscritta al n. 6132/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: "Appello avverso sentenza n.
2957/22 resa dal Giudice di Pace di Afragola in data 18/12/2022, depositata in Cancelleria in data 21/12/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3654/2021 r.g.", pendente tra
[...] Part
— appellante — e — appellati Parte_1 CP_1 CP_2
— , ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna parte appellante, al pagamento, in favore della parte Parte_1 appellata costituita, in persona del legale rappresentante p.t., delle CP_1 spese di lite per il presente giudizio di gravame, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), di cui euro 200,00 (duecento/00) per spese, ed euro n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 8 di 9 N. 6132/2023 R.G.A.C.
1.800,00 (milleottocento/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 21/11/2025
IL GIUDICE
(dott. OS NC)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 6132/2023 r.g.a.c. Pag. 9 di 9