Sentenza 13 gennaio 2012
Massime • 1
L'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva non superiore ad un anno, anche come parte residua di maggior pena, non può essere disposta nel caso in cui sia in esecuzione un provvedimento di cumulo comprensivo di titolo per uno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. pen., pur quando la pena ad esso relativa sia stata interamente espiata e sia in corso di esecuzione la pena riferibile alla condanna per un reato estraneo al predetto art. 4-bis.
Commentari • 4
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di Fabio Gianfilippi Sommario: 1.Disposizioni emergenziali e carcere. - 2.L'esecuzione domiciliare in deroga: requisiti e preclusioni. - 3.La nuova misura alla prova del sovraffollamento e del rischio sanitario. - 4.Le licenze straordinarie per i semiliberi. 1.Disposizioni emergenziali e carcere. Il DL “cura Italia” approvato ieri contiene, all'interno di una vasta congerie di interventi legati alle più varie necessità connesse all'emergenza che stiamo attraversando, anche alcune disposizioni relative al carcere (art. 123 e 124), che si aggiungono a quelle, per la verità di portata assai limitata, contenute nel DL 8 marzo 2020 n. 11. 2.L'esecuzione domiciliare in deroga: requisiti e …
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Leggi di più… - 3. Ancora sull'applicabilità della liberazione anticipata speciale aiEleonora Montani · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Clicca qui per leggere l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, 30 giugno 2014. Clicca qui per leggere l'ordinanza del Magistrato di Sorgveglianza di Vercelli, 19 giugno 2014. 1. Le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Milano e del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli qui commentate affrontano la controversa questione dell'applicabilità della liberazione anticipata speciale di cui all'art. 4 d.l. 146/2013 ai condannati a pene inflitte per taluni dei delitti di cui all'art. 4 bis o.p., tema già oggetto di attenzione in questa rivista [cfr. A. Della Bella, Sull'applicabilità della liberazione anticipata speciale ai condannati con cumuli di pene comprensivi di quelle …
Leggi di più… - 4. Le disposizioni emergenziali del DL 17 marzo 2020 n. 18 per contenere il rischio di diffusione dell’epidemia di COVID19 nel contesto penitenziarioFabio Gianfilippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 18 marzo 2020
di Fabio Gianfilippi Sommario: 1.Disposizioni emergenziali e carcere. - 2.L'esecuzione domiciliare in deroga: requisiti e preclusioni. - 3.La nuova misura alla prova del sovraffollamento e del rischio sanitario. - 4.Le licenze straordinarie per i semiliberi. 1.Disposizioni emergenziali e carcere. Il DL “cura Italia” approvato ieri contiene, all'interno di una vasta congerie di interventi legati alle più varie necessità connesse all'emergenza che stiamo attraversando, anche alcune disposizioni relative al carcere (art. 123 e 124), che si aggiungono a quelle, per la verità di portata assai limitata, contenute nel DL 8 marzo 2020 n. 11. 2.L'esecuzione domiciliare in deroga: requisiti e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2012, n. 25046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25046 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/01/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 81
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 30468/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR OB, n. il 28/10/1969;
avverso l'ordinanza n. 228/2011 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di POTENZA, del 08/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. FRANCESCO SALZANO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso con le conseguenze di legge.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'8 giugno 2011 il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 69-bis, comma 3, Ord. Pen., da RA BE, detenuto presso la Casa circondariale di Potenza, avverso il provvedimento del 14 aprile 2011 del Magistrato di sorveglianza di Potenza, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della misura della esecuzione della pena presso il domicilio, avanzata dallo stesso ai sensi della L. 26 novembre 2010, n. 199, art. 1, comma 3. 1.1. A ragione della decisione il Tribunale rilevava che:
- il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto ostativa alla concessione del chiesto beneficio la condanna dell'istante anche per il reato di associazione per delinquere di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 compreso nel provvedimento di cumulo n. 36/2010 SIEP
della Procura Generale di Salerno, implicitamente ammettendo che non poteva farsi luogo allo scioglimento del cumulo delle sanzioni per enucleare - al fine di accertarne l'avvenuta espiazione - la parte di pena relativa al reato ostativo;
- la questione di diritto posta dal detenuto, con il reclamo, atteneva all'applicabilità del nuovo istituto della esecuzione della pena presso il domicilio anche in costanza di pene in esecuzione, relative a condanne per reati ostativi a tale applicazione, laddove potesse riscontrarsi, sciogliendo il cumulo giuridico o materiale delle sanzioni, che quelle attinenti ai reati ostativi risultavano espiate, rimanendo in esecuzione quelle relative a reati non ostativi;
- l'infondatezza del reclamo trovava il suo fondamento nella natura giuridica dell'istituto, nel suo inquadramento sistematico e nella finalità della sua previsione, specificatamente analizzate, che consentivano di rilevare che la misura si poneva come modalità di esecuzione della pena diversa da quella ordinaria, la cui automaticità di applicazione escludeva una valutazione circa la personalità del condannato, il suo percorso rieducativo e la individualizzazione dei trattamento sanzionatorio, e che l'Introduzione di preclusioni sulla base della pericolosità del condannato, tratta dalla commissione di reati di particolare gravità, confermava l'estraneità dell'istituto a finalità di prevenzione speciale e rieducazione e la sua finalizzazione a esigenze di prevenzione generale e di difesa sociale;
- la presenza, pertanto, nel provvedimento di cumulo del reato ostativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 precludeva la concessione del beneficio invocato e non era, pertanto, operabile lo scioglimento del cumulo, prevalendo - in presenza di reati ostativi - l'unitarietà della esecuzione.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione, per mezzo del suo difensore, RA BE, che ne chiede l'annullamento sulla base di unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, che ha premesso il richiamo ai dati fattuali relativi alla sua posizione giuridica, l'ordinanza impugnata è irragionevole per contrasto con i principi costituzionalmente individuati e garantiti dagli artt. 3 e 27 Cost., che vincolano il legislatore a strutturare l'esecuzione delle pene a fini di risocializzazione;
è illogica perché richiama, al fine di negare l'opera rieducativa della esecuzione della pena presso il domicilio, istituti penitenziari specifici, tra i quali la sospensione condizionata della esecuzione della pena ai sensi della L. n. 207 del 2003, la cui applicazione, invece, secondo l'orientamento di questa
Corte, suppone la verifica della idoneità dell'opera rieducativa della pena nel caso concreto;
è illogica e contraddittoria nella parte relativa alla negazione dello scioglimento del cumulo, la cui necessità è ravvisata da questa Corte ogni volta che il condannato possa trame qualunque beneficio durante l'esecuzione della pena, in coerenza con una interpretazione dell'art.
4-bis Ord. Pen. conforme alla Costituzione;
è illogica e contraddittoria anche nella parte in cui, pur richiamando i dettami della Corte costituzionale, afferma che il beneficio della esecuzione della pena presso il domicilio prescinde da qualsiasi verifica di meritevolezza e di progresso nel percorso rieducativo, prevedendo la legge la trasmissione da parte della direzione dell'istituto penitenziario al magistrato di sorveglianza di una relazione sulla condotta tenuta dall'interessato durante la detenzione.
Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, ricorrono tutti i presupposti di legge per la concessione in suo favore del beneficio della esecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi della L. n.199 del 2010, in relazione alla condanna attualmente in espiazione per i reati di falsità in scrittura privata e ricettazione continuata, non ostativi alla concessione di misure sostitutive al3 detenzione ai sensi dell'art.
4-bis Ord. Pen., da scindersi da quella per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 2 e 3, art. 73, comma 1, e art. 110 c.p. e art. 81 c.p., comma 2 interamente espiata.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso, sul rilievo che la L. n. 199 del 2010 ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio del finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost., attribuendo l'iniziativa per l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi, rispettivamente, alla direzione dell'istituto penitenziario o al pubblico ministero, a seconda che il soggetto sia detenuto o meno, e la decisione sulla esecuzione alla competenza del magistrato di sorveglianza, e declinando all'art. 1, comma 2, le esclusioni oggettive, sostanzialmente riproduttive di quelle operative per il c.a. indultino, di cui alla L. n. 207 del 2003, e sul rilievo della non operabilità dello scioglimento del cumulo, formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni ostativi alla concessione del beneficio, al fine di consentire, per la parte imputata a reati diversi da quelli ostativi, la concessione del beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La legge n. 199 del 2010, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, ha introdotto "una speciale modalità di esecuzione della pena, volta ad attuare il principio dei finalismo rieducativo, sancito dall'art. 27 Cost.", e "finalizzata a rendere possibile l'esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni ai carcere", in presenza della "situazione di emergenza nella quale si trovano le strutture penitenziarie italiane". L'istituto, che prevede l'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura e che si caratterizza per la sua efficacia temporanea, limitata temporalmente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, "alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013", si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, ritenuti di scarsa pericolosità.
La legge, infatti, esclude l'applicabilità della detenzione presso il domicilio nei confronti di soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'art.
4-bis Orò. Pen., dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-bis Ord. Pen., salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dal successivo art. 14-ter, e in presenza del concreto pericolo di fuga o di commissione di altri delitti e di insussistenza della idoneità e della effettività dei domicilio, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato, a norma dell'art. 1, comma 2).
3. La prevista esclusione dalla concessione della misura dei "soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art.
4-bis" pone la questione della sua applicazione nel caso in cui, come nel caso di specie, essendo in corso di esecuzione la pena, determinata con provvedimento di cumulo, relativa a due titoli esecutivi, uno dei quali per reato indicato dall'art. 4-6/s Ord. Pen., e come tale espressamente escluso dall'ambito oggettivo della legge, e l'altro per reato compreso in detto ambito oggettivo, la pena relativa al reato ostativo è stata già interamente espiata.
3.1. Questa Corte ha costantemente affermato, intervenendo in materia di sospensione condizionata della esecuzione della pena, di cui alla L. n. 207 del 2003, che non è operabile lo scioglimento del cumulo delle pene concorrenti, prevalendo l'unitarietà della esecuzione, in presenza di titoli ostativi, rappresentati da condanne per reati inclusi nell'art.
4-b/s Ord. Pen., al fine di enucleare e accertare l'avvenuta espiazione dellia parte di pena relativa a detti reati (tra le altre, Sez. 1, n. 9423 del 07/01/2010, dep. 09/03/2010, Cantora, Rv. 246822; Sez. 1, n. 15988 del 02/04/2009, dep. 16/04/2009, Mariano, Rv. 243175; Sez. 1, n. 47005 del 12/10/2008, dep. 18/12/2008, Esposito, Rv. 242056; Sez. 1, n. 17810 del 08/04/2008, dep. 05/05/2008, Amante, Rv. 239853; Sez. 1, n. 253 del 12/11/2007, dep. 07/01/2008, Fichera, Rv. 238843).
3.2. Il principio di diritto affermato con detti ripetuti interventi di questa Corte, che ha esaminato l'istituto della sospensione condizionata sul piano teorico e sistematico anche alla luce dei lavoratori parlamentari, evidenziando la sua incidenza non sulla durata ma sulle modalità di esecuzione della pena, la sua esclusione In presenza di reati particolarmente gravi Individuati come tali dallo stesso legislatore e in presenza del concreto pericolo di fuga e di recidiva del condannato, e il suo collegamento a un preciso momento temporale e a un preciso limite di pena, il cui superamento lo esclude in toto, avuto riguardo all'espresso richiamo all'art. 516, comma 5 e 51-ter Ord. Pen., relativi alla sopravvenienza di nuovi titoli privativi della libertà personale, e alla verifica della insussistenza è del tutto pertinente al nuovo istituto, che ripete nella specificità delle sue previsioni quelle caratterizzanti l'Indicato istituto della sospensione condizionata.
3.3. In coerenza con i già affermati condivisi principi, deve, quindi, ritenersi del tutto corretta e legittima la motivazione del Tribunale che ha respinto la richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio, avanzata dal ricorrente, opponendo la unitarietà della esecuzione e la non operabifità dello scioglimento del cumulo in presenza di reati ostativi.
4. Il ricorso, in quanto infondato alla stregua dei detti rilievi che hanno carattere assorbente rispetto alle ulteriori deduzioni svolte, deve essere respinto.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012