Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 102 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. FABBRI CARLOTTA con ricorso depositato in data 14/01/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli (C.F. ), Controparte_2 C.F._3 nato a [...] il [...] e (C.F. Controparte_3
), nata a [...] il [...]. C.F._4
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1. I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dei medesimi presso la madre, residente in [...]51, non sussistendo motivi ostativi in tal senso. Pertanto, viene rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere la prole;
2. Il padre avrà la facoltà di tenere con sè i figli, presso la propria residenza sita in Ravenna, Via Bassa Urbina nr.7, nelle giornate del martedì, a partire dall'uscita da scuola sino al giorno successivo ove il padre provvederà ad accompagnarli a scuola, e del venerdì, dall'uscita da scuola incluso il pernottamento. Durante il fine settimana, ciascun genitore terrà con sé i figli a settimane alternate. Nella settimana di competenza della madre, ella terrà i minori dal sabato prima dell'orario di pranzo sino alla domenica sera, incluso il pernottamento. Nella settimana di competenza del padre, egli terrà i minori dal venerdì pomeriggio dopo scuola sino alla domenica sera dopo cena, escluso il pernottamento domenicale.
3. I genitori terranno con sè i figli, rispettivamente 7 gg anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, 3 gg anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Vigilia, Capodanno, Pasqua e Lunedì
1
Le parti si impegnano in ogni caso a rivolgersi primariamente all'altro genitore per la cura, l'assistenza e la collocazione dei minori così come per necessità improvvise ed emergenze.
4. Le parti definiscono congiuntamente gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo e psicologico, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute nel piano genitoriale allegato.
5. Con riferimento alle spese per il mantenimento dei minori, il sig. Parte_1
corrisponderà alla Sig.ra un assegno mensile pari a €
[...] Controparte_1
400,00, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat. La relativa somma verrà versata dal sig. sul Parte_1
c/c intestato alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese Controparte_1
6. Con riferimento alle spese straordinarie, da intendersi quelle indicate e contenute nel Protocollo del Tribunale di Ravenna,che le parti dichiarano di conoscere ed al quale intendono attenersi, esse verranno corrisposte da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, entro il mese successivo a quello della spesa. In deroga al predetto Protocollo, le Parti concordano che le spese relative all'abbigliamento per i figli verranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ognuno che dovranno reciprocamente rifondersi il mese successivo a quello dell'anticipo. Detta ripartizione di spesa come sopra descritta potrà subire una modifica laddove la sig.ra dovesse osservare un periodo di disoccupazione e/o dovesse Controparte_1 vedersi ridotta la retribuzione lavorativa al di sotto di quella del padre;
per l'effetto, le spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 60% in capo al padre e del 40% in capo alla madre.
7. L'assegno unico verrà richiesto ed incassato interamente dalla sig.ra _1
.
[...]
8. La casa familiare, resterà nell'uso esclusivo del sig. . Parte_1
9. Le parti dichiaravano di aver definito tutti i rapporti, anche economici, pendenti fra loro e di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione;
10. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Acquisito l'intervento del Pubblico Ministero1, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 14/01/2025 e riportato in parte motiva.
- prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. Spese compensate, come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 04/04/2025
Il Presidente
Massimo Di Patria
rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono
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