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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/10/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.10.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ORIOLI GIANLUCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Stradella, Via Trento, n. 72;
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MORGANTI VALERIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Stradella, Via Trento, n. 63;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cigognola, in data 08/09/2012, (atto n.11, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012); separati consensualmente con sentenza n. 67/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 17.7.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori in via condivisa;
3) I genitori, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse per la minore, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla vita sociale, all'attività sportiva ed alla salute e si terranno informati dei fatti rilevanti per un effettivo esercizio pag. 1 di 4 condiviso dell'affidamento nel rispetto, ove possibile, delle inclinazioni e delle aspettative di;
Per_1
4) I coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, ossia attinenti alla vita quotidiana della minore;
5) La figlia avrà collocazione prevalente e residenza presso la madre con diritto del padre di vederla e tenerla con sé ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici. In ogni caso, la figlia starà presso il padre la giornata del martedì (con pernotto e rientro il pomeriggio successivo)
e, sempre, all'uscita da scuola ed in occasione dei rientri pomeridiani;
6) Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà fino a 20 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori, i quali concorderanno i rispettivi periodi di vacanza entro il
30 maggio di ogni anno, in ragione delle esigenze lavorative di ciascuno, con indicazione all'altro della località di villeggiatura prescelta;
7) Nelle vacanze natalizie la figlia trascorrerà con un genitore il pranzo del giorno di
Natale e con l'altro la cena del giorno di Natale e così anche il 26 dicembre, e così ad anni alterni, con impegno dei genitori di accordarsi per tempo in merito ad eventuali periodi di vacanza fuori casa. Nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà il pranzo di
Pasqua con un genitore e la cena del giorno di Pasqua con l'altro genitore e così anche il giorno di Pasquetta e così ad anni alterni. Per le restanti festività previste nel corso dell'anno -cioè a dire i giorni del 01 gennaio, 06 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
1° novembre, 8 dicembre- la collocazione della minore sarà concordata tra i genitori nel corso dell'anno;
8) I genitori avranno libera facoltà di contattare la figlia quando si trova presso l'altro genitore (pertanto ogni genitore dovrà agevolare detti contatti);
9) I genitori si impegnano ad attenersi al principio della gradualità in merito alla frequentazione di nuovi partner in presenza della figlia minore;
10) Il Signor continuerà a vivere nella ex casa familiare sita in Stradella Parte_2
(PV) via Caduti di Nassiriya n.7, mentre la RA , di comune accordo Parte_1 con il marito, si è già trasferita presso altro alloggio con la figlia minore asportando i propri effetti personali ed i beni ed arredi concordemente già individuati con il marito;
pag. 2 di 4 10) I coniugi concordano che l'assegno unico universale continui ad essere percepito dalla RA;
Parte_1
11) Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro
450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) per dodici mensilità a titolo di contributo per il concorso nel mantenimento ordinario della figlia;
detta somma verrà rivalutata annualmente in base all'indice Istat;
12) Le spese cosiddette “extra-assegno” saranno a carico dei coniugi in misura del 50% in conformità al Protocollo stipulato tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia n. 2323/16 del 9 novembre 2016, che i ricorrenti dichiarano di conoscere, secondo le modalità ivi indicate e salvo migliori accordi;
13) Ciascuno dei coniugi attesta di essere economicamente autosufficiente disponendo di risorse patrimoniali e di redditi adeguati e i coniugi rinunciano a pretese di mantenimento reciproco;
14) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni di residenza entro il termine di trenta giorni;
15) Ciascun genitore ha in custodia uno (dei due) animali d'affezione e si occuperà integralmente ed in via esclusiva delle relative cure e del mantenimento;
16) I coniugi concordano che le sopra specificate condizioni sono operative a far tempo dalla sottoscrizione del ricorso, spese compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. sentenza n. 67/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il
17.7.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno pag. 3 di 4 reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Cigognola, in data 08/09/2012, Parte_1 Parte_2
(atto n.11, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.10.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ORIOLI GIANLUCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Stradella, Via Trento, n. 72;
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MORGANTI VALERIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Stradella, Via Trento, n. 63;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cigognola, in data 08/09/2012, (atto n.11, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012); separati consensualmente con sentenza n. 67/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 17.7.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori in via condivisa;
3) I genitori, di comune accordo, assumeranno le decisioni di maggiore interesse per la minore, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla vita sociale, all'attività sportiva ed alla salute e si terranno informati dei fatti rilevanti per un effettivo esercizio pag. 1 di 4 condiviso dell'affidamento nel rispetto, ove possibile, delle inclinazioni e delle aspettative di;
Per_1
4) I coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, ossia attinenti alla vita quotidiana della minore;
5) La figlia avrà collocazione prevalente e residenza presso la madre con diritto del padre di vederla e tenerla con sé ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi e scolastici. In ogni caso, la figlia starà presso il padre la giornata del martedì (con pernotto e rientro il pomeriggio successivo)
e, sempre, all'uscita da scuola ed in occasione dei rientri pomeridiani;
6) Durante il periodo estivo la figlia trascorrerà fino a 20 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori, i quali concorderanno i rispettivi periodi di vacanza entro il
30 maggio di ogni anno, in ragione delle esigenze lavorative di ciascuno, con indicazione all'altro della località di villeggiatura prescelta;
7) Nelle vacanze natalizie la figlia trascorrerà con un genitore il pranzo del giorno di
Natale e con l'altro la cena del giorno di Natale e così anche il 26 dicembre, e così ad anni alterni, con impegno dei genitori di accordarsi per tempo in merito ad eventuali periodi di vacanza fuori casa. Nelle vacanze pasquali la minore trascorrerà il pranzo di
Pasqua con un genitore e la cena del giorno di Pasqua con l'altro genitore e così anche il giorno di Pasquetta e così ad anni alterni. Per le restanti festività previste nel corso dell'anno -cioè a dire i giorni del 01 gennaio, 06 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno,
1° novembre, 8 dicembre- la collocazione della minore sarà concordata tra i genitori nel corso dell'anno;
8) I genitori avranno libera facoltà di contattare la figlia quando si trova presso l'altro genitore (pertanto ogni genitore dovrà agevolare detti contatti);
9) I genitori si impegnano ad attenersi al principio della gradualità in merito alla frequentazione di nuovi partner in presenza della figlia minore;
10) Il Signor continuerà a vivere nella ex casa familiare sita in Stradella Parte_2
(PV) via Caduti di Nassiriya n.7, mentre la RA , di comune accordo Parte_1 con il marito, si è già trasferita presso altro alloggio con la figlia minore asportando i propri effetti personali ed i beni ed arredi concordemente già individuati con il marito;
pag. 2 di 4 10) I coniugi concordano che l'assegno unico universale continui ad essere percepito dalla RA;
Parte_1
11) Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro
450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) per dodici mensilità a titolo di contributo per il concorso nel mantenimento ordinario della figlia;
detta somma verrà rivalutata annualmente in base all'indice Istat;
12) Le spese cosiddette “extra-assegno” saranno a carico dei coniugi in misura del 50% in conformità al Protocollo stipulato tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia n. 2323/16 del 9 novembre 2016, che i ricorrenti dichiarano di conoscere, secondo le modalità ivi indicate e salvo migliori accordi;
13) Ciascuno dei coniugi attesta di essere economicamente autosufficiente disponendo di risorse patrimoniali e di redditi adeguati e i coniugi rinunciano a pretese di mantenimento reciproco;
14) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni di residenza entro il termine di trenta giorni;
15) Ciascun genitore ha in custodia uno (dei due) animali d'affezione e si occuperà integralmente ed in via esclusiva delle relative cure e del mantenimento;
16) I coniugi concordano che le sopra specificate condizioni sono operative a far tempo dalla sottoscrizione del ricorso, spese compensate fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. sentenza n. 67/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il
17.7.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno pag. 3 di 4 reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Cigognola, in data 08/09/2012, Parte_1 Parte_2
(atto n.11, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4