Sentenza 4 agosto 2006
Massime • 1
Il terzo che garantisca presso la banca negoziatrice il pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto, diverso dal beneficiario, che poi a quest'ultimo, ormai dichiarato fallito, rimetta la relativa somma, risponde in via extracontrattuale, verso l'emittente, delle conseguenze dannose della declaratoria di inefficacia del pagamento da lui eseguito mediante quel titolo, promossa dal curatore del fallimento del beneficiario, in quanto reca un contributo causale alla produzione del danno, essendo il pagamento dell'assegno avvenuto grazie al suo intervento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/08/2006, n. 17699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17699 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giuseppe - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo STUDIO LEGALE PANARITI, rappresentato e difeso dagli avvocati PANARITI BENITO P., GAVAZZI VINICIO, giusta comparsa di costituzione;
- ricorrente -
contro
FOMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato LUIGI JANARI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRAGA MASSIMO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIANO SOC. COOP. A R.L., FALLIMENTO TRACON S.R.L., PARONI GIANNI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 621/2002 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 18/09/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2006 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PANARITI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 10 gennaio 1996 fallimento della Tracon s.r.l., dichiarato con sentenza del 26 novembre 1992, in persona del suo curatore in carica, adì il Tribunale di Brescia chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia nei confronti della massa a mente della L. Fall., art. 44, due pagamenti, di cui l'uno per L. 21.420.000 e l'altro per L. 23.283.11. eseguiti dalla società Foma, debitrice della fallita, mediante assegni non trasferibili, emessi all'ordine di quest'ultima in data 30.11.92, quindi dopo l'apertura della procedura, negoziati presso la Cassa rurale ed artigiana di Riano divenuta in corso di giudizio Banca di credito cooperativo di Riano che era istituto diverso dal trattario, ed incassati in data 2 dicembre 1992 dall'amministratore della società fallita sig. AR NN, e che, per l'effetto, detta convenuta fosse condannata a pagare le somme portate dai suddetti titoli in favore della massa. In punto di fatto era accaduto che gli assegni, emessi col vincolo d'intrasferibilità, erano stati incassati da un terzo grazie alla garanzia offerta alla banca dal sig. ER TI, che ottenne per il corrispondente importo n. 5 assegni circolari che quindi consegnò al terzo predetto, fidanzato della figlia, e che questi girò al AR che infine li incassò.
Radicatosi il contradditorio, la convenuta chiamò in causa sia l'anzidetta banca sia l'amministratore della fallita, sig. AR NN, che aveva incassato le somme, nonché il sig. TI ER, che aveva apposto sui titoli la firma per conoscenza e garanzia, chiedendo di essere manlevata in caso di condanna. Nel merito dedusse di aver ignorato che la società Tracon creditrice fosse già stata dichiarata fallita al momento in cui emise gli assegni controversi.
I terzi, costituitisi in giudizio con separate difese, contestarono la fondatezza della domanda spiegata nei loro rispettivi confronti;
segnatamente, il TI, che aveva apposto la firma per garanzia, dedusse la propria condizione di buona fede.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, con sentenza n. 2412 del 17.8.99, accolse sia la domanda principale che quella di manlveva, ma nei confronti del solo AR, rigettandola invece nei confronti del TI e della Cassa rurale di Riano.
Le decisione venne impugnata innanzi alla Corte d'appello di Brescia dalla società Foma, che per quel che ora interessa lamentò l'erroneità delle statuizioni censurate siccome, a suo avviso, dalle deduzioni confessorie del TI ne emergeva responsabilità nei propri confronti sia in via contrattuale che in via aquiliana. La Corte di merito ha ravvisato responsabilità extracontrattuale del predetto, avendo reputato che senza la sua intromissione nell'operazione non sarebbe stato possibile incassare i titoli presso banca diversa dal trattario. Quindi con la statuizione in epigrafe n. 621 depositata il 18.9.02 e notificata il 17.1.03, ha parzialmente accolto il gravame, condannandolo in solido col AR a tenere indenne la società Foma.
Contro questa decisione il TI ha infine proposto il presente ricorso per Cassazione che ha affidato a tre mezzi.
Solo la società Foma ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e critica la sentenza impugnata in quanto avrebbe erroneamente asserito, per il principio di equivalenza delle cause, che l'evento lesivo non si sarebbe prodotto senza il suo intervento giacché senza il suo contributo causale il titolo non sarebbe stato incassato. Il principio evocato opera a condizione che la causa prossima non fosse sufficiente a produrre l'evento dannoso in presenza di preciso nesso causale, che la Corte di merito non ha però verificato.
Col secondo mezzo lamenta violazione della medesima norma in relazione agli artt. 1176 e 1189 c.c., ed ascrive alla Corte di merito di aver erroneamente ritenuto che la sua condotta rappresentasse antecedente necessario dell'evento, non neutralizzato dal comportamento della società Foma, che invece, se avesse agito secondo i principi enunciati nelle norme rubricate, avrebbe dovuto rifiutare i pagamenti. Deve infatti ravvisarsi la responsabilità esclusiva della predetta, sia perché non ha provato la sua buona fede, sia perché deve ritenersi plausibile che se avesse usato ordinaria diligenza avrebbe dovuto evitare di consegnare gli assegni all'amministratore della fallita. Il suo comportamento rappresenta quindi condizione necessaria ed esclusiva dell'evento, tale da neutralizzare ogni altro successivo contegno.
Col terzo motivo denuncia ancora violazione della norma citata in riferimento all'art. 1992 c.c., deducendo che il suo comportamento non ha causato il danno perché la banca, in presenza di clausola d'intrasferibilità, ha violato la norma rubricata, sicché devesi escludersene la buona fede, rivenuta invece dalla Corte territoriale. La società Foma resistente replica che la condotta del TI è stata determinante, perché se non avesse attestato la falsa verità che l'assegno veniva incassato da soggetto diverso dal legale rappresentante della Tracom, e sapendo che questo non poteva incassarli presso altri istituti, il fatto non sarebbe accaduto. Il ricorso appare infondato.
I tre motivi coltivano censure correlate da unico nesso logico e possono perciò essere esaminati congiuntamente.
È pacifico in punto di fatto che la funzione svolta dal TI nella vicenda fattuale come ricostruita in atti, fu quella di legittimare innanzi alla banca, che era diversa dal trattario, che il soggetto che presentò i titoli per l'incasso ne fosse il beneficiario che vi aveva apposto la firma per girata, consentendone in tal maniera la riscossione da parte del detto soggetto benché i titoli fossero intrasferibili.
Il comportamento anzidetto ha convalidato una prassi illegittima in uso presso le banche che ha consentito, violando le regole sulla circolazione degli assegni, che i titoli pur essendo intrasferibili, e recando quindi una girata che non legittimava un terzo alla loro presentazione per l'incasso, venissero negoziati presso istituto diverso dal trattario. L'intromissione del TI nell'operazione ha rappresentato dunque un anello decisivo nella concatenazione degli apporti causali che hanno determinato l'evento dannoso, dal momento che è incontroverso che senza la sua firma per girata e garanzia, la banca, di cui egli era cliente e che confidò nella sua copertura, non avrebbe pagato le somme portate dagli assegni non trasferibili a soggetto diverso dal beneficiario.
In conclusione, la sua intermediazione, pacificamente consapevole, consentì al fidanzato della figlia di ottenere le somme portate dai titoli al fine di consegnarle, come del resto è pacificamente avvenuto, al AR, legale rappresentante della società beneficiarla, che rappresentò il destinatario finale dell'intera operazione.
Il ricorrente non smentisce questa ricostruzione, ne' quindi che senza il suo contributo le somme non sarebbero uscite dal patrimonio della società Foma, che per l'effetto ha dovuto subire il doppio pagamento.
In questa cornice di fatto l'approdo censurato appare corretto in chiave di stretto diritto laddove, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, ha accolto la domanda di manleva della Foma, asserendo che, mediante la falsa attestazione di conoscenza e della prestazione di garanzia del TI si è determinata l'illecita intromissione, che la società predetta ha denunciato in termini di collusione, avente efficacia causale determinante nella produzione dell'evento dannoso. La ratio decidendi poggia infatti su applicazione corretta del principio desumibile dalle norme rubricate, secondo cui il giudice di merito è tenuto a condurre verifica necessaria per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale richiesto dall'art. 2043 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale tra azione ed evento alla stregua del principio della "conditio sine qua non", temperato da quello della regolarità causale, sottesi entrambi agli artt. 40 e 41 c.c., con la conseguenza che, quando l'evento dannoso è stato cagionato da una pluralità di azioni coeve, devesi loro riconoscere un'efficienza causale del danno se nella concatenazione degli avvenimenti abbiano determinato una situazione tale che l'evento non si sarebbe verificato, a meno che non vi sia una causa sopravvenuta da sola sufficiente a provocare l'evento perché autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto tale da degradare le cause preesistenti al rango di mere occasioni, avendo interrotto il legame causale tra esse e l'evento (cfr. per tutte Cass. n. 15789/2003). Ed invero, come del resto ha osservato correttamente il giudice del gravame, il solo contributo causale della Foma, pacificamente sanzionabile a mente della norma fallimentare applicata e nei fatti sanzionato mediante la declaratoria d'inefficacia del pagamento, non assume il valore scriminante che il ricorrente invoca attribuendovi forza tale da neutralizzare sul piano eziologico la condotta posta in essere che consentì al AR di ottenere la soddisfazione del eredito, siccome il contegno della detta convenuta, di buona o mala fede, di diligenza ovvero di negligenza, doveva essere scrutinato in relaziona alla domanda formulata dalla procedura, rispetto alla quale avrebbero potuto, in astratto, assumere una seppur discutibile rilevanza. Nella concatenazione delle circostanze che hanno determinato il pagamento effettivo dei titoli, che essa non doveva rilasciare ed in relazione ai quali e stata emessa condanna alla restituzione delle relative somme, la condotta della Foma si è solo innestata senza però rivestire efficacia esclusiva. Per il residuo, il motivo esprime censure attinenti al merito dell'apprezzamento delle circostanze di fatto condotto dalla Corte territoriale che non è sindacabile in questa sede.
Ne discende il rigetto del ricorso con conseguente condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2006