Cass. civ., sez. I, sentenza 04/08/2006, n. 17699
CASS
Sentenza 4 agosto 2006

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Il terzo che garantisca presso la banca negoziatrice il pagamento di assegno non trasferibile in favore di soggetto, diverso dal beneficiario, che poi a quest'ultimo, ormai dichiarato fallito, rimetta la relativa somma, risponde in via extracontrattuale, verso l'emittente, delle conseguenze dannose della declaratoria di inefficacia del pagamento da lui eseguito mediante quel titolo, promossa dal curatore del fallimento del beneficiario, in quanto reca un contributo causale alla produzione del danno, essendo il pagamento dell'assegno avvenuto grazie al suo intervento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/08/2006, n. 17699
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17699
    Data del deposito : 4 agosto 2006

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