CASS
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non configura violazione del "ne bis in idem" la pronuncia della Corte di appello sulla richiesta di consegna quando una precedente decisione abbia rifiutato la medesima consegna senza valutare la sussistenza dei relativi presupposti, ma in ragione di questioni meramente processuali (nella specie, mancato invio, da parte dello Stato emittente, della documentazione integrativa richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2025, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento
04339-25 omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto: disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte REPUBBLICA ITALIANA
☑Imposto dalla legge In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta da
162 NN RI
- Presidente
IL NN GI Sent. n. sez. /2025
IA AL
CC ROo Relatore - CC-31/01/2025
IA AB NA R.G.N. 1034/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SC IA NA, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte di Appello di Catanzaro
udita la relazione svolta dal Consigliere CC ROo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele
Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Antonio Contaldi, difensore di SC IA NA, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro ha respinto la richiesta di consegna di SC NA NA alle competenti
Autorità della Romania, in relazione al m.a.e. emesso per i reati di associazione a delinquere, tratta di minori ed evasione, commessi in Romania negli anni 2015,
2016 e 2020, disponendo il riconoscimento della sentenza di condanna emessa il
12 giugno 2018 dal Tribunale di Dolj, irrevocabile dal 20 febbraio 2020, ai fini
1 h dell'esecuzione in Italia conformemente al diritto interno della pena di anni sei e mesi sei irrogata nei confronti della SC con l'anzidetta sentenza.
La Corte di appello, avendo ravvisato la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, commi 2 e 2-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art.15 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 e dalla legge 10 agosto
2023, n. 15, trattandosi di persona che risiede sul territorio italiano legittimamente e in via continuativa da almeno cinque anni, ha disposto riconoscimento della sentenza estera ai fini dell'esecuzione in Italia della pena irrogata dall'autorità giudiziaria rumena, limitatamente alla sola sentenza di condanna sopra specificata.
Con riferimento all'altra sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Craiova
del 10 giugno 2024, sebbene anch'essa oggetto del medesimo mandato di arresto europeo, la Corte di appello ha escluso i presupposti tanto per il riconoscimento come anche ai fini della consegna allo Stato emittente in difetto del requisito della doppia punibilità, trattandosi di condanna per un fatto non previsto come reato dalla legge penale italiana (in particolare, sebbene qualificato come evasione il fatto si riferisce alla mancata osservanza dell'obbligo di presentarsi in carcere per l'esecuzione della pena).
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il difensore di fiducia di SC IA NA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo qui di seguito illustrato.
2.1. Violazione di legge in relazione alla violazione del divieto di un secondo giudizio essendo il MAE oggetto del presente procedimento la riproposizione di un precedente MAE già deciso dalla Corte di appello di Bari con la sentenza del 7 ottobre 2021 con la quale era stata respinta la richiesta di consegna, senza disporre il riconoscimento della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Dolj, emessa in data 12 giugno 2018 e divenuta irrevocabile il 20 febbraio 2020 a carico della ricorrente.
Secondo il ricorrente la Corte di appello ha escluso erroneamente la sussistenza dell'identità dei reati oggetto della nuova richiesta di consegna, valorizzando la sentenza del Giudice di Craiova di condanna emessa il 10 giugno
2 h CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 8 gennaio 2025, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La sentenza è stata depositata con motivazione contestuale all'udienza del
17 dicembre 2024, con conseguente scadenza del termine utile di giorni cinque per impugnare il giorno 22 dicembre 2024, secondo quanto previsto dall'art. 22 della 1. 22 aprile 2005, n.69, come modificato dal d. Igs. 2 febbraio 2021, n.10.
Si deve, infatti, ricordare che in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso entro il termine di giorni cinque dalla conoscenza legale della sentenza impugnata.
Il termine decorre dalla lettura della sentenza che a norma dell'art. 17, comma
6, legge 69 del 2005 equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.
Costituisce parimenti principio consolidato che anche per le sentenze in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione Europea, il rinvio, operato dall'art. 12, comma 10,
del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, che disciplina il mandato di arresto europeo, implica l'applicazione anche delle modifiche che sono state apportate a tale legge dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
(Sez. 6, n. 22805 del 08/06/2022, G., Rv. 283466).
2. Il ricorso, anche a prescindere dalla sua tardività, è comunque inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.
Secondo l'orientamento consolidato cui si intende dare continuità, anche in tema di mandato di arresto europeo l'art. 707 cod. proc. pen. - applicabile alla consegna europea in virtu' dell'art. 39, comma 1, legge n. 69 del 2005 - attribuisce alla sentenza definitiva con la quale sono state dichiarate non sussistenti le condizioni per l'accoglimento di una prima domanda di consegna un effetto preclusivo "allo stato degli atti" e "rebus sic stantibus", destinato a venir meno qualora la nuova domanda richieda l'apprezzamento di elementi in precedenza non valutati dall'autorità giudiziaria (cfr. Sez. 6, n. 25333 del 25/06/2021, VI
Emiy, Rv. 281533).
3 È stato coerentemente affermato che in tema di mandato di arresto europeo, non configura violazione del principio del "ne bis in idem" la pronuncia di una successiva decisione che dispone la consegna dell'interessato all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente quando una precedente decisione abbia negato detta consegna definendo soltanto questioni attinenti al rito o meramente pregiudiziali, senza deliberare sul merito della richiesta (Sez. 6, n. 8812 del
25/02/2011, Balliu, Rv. 249640; Sez. 6, n. 18872 del 26/04/2018, Di Lallo, Rv.
273134).
Non può perciò trovare applicazione del divieto di un secondo giudizio allorchè la consegna, sia stata rifiutata senza una decisione sulla sussistenza dei relativi presupposti, ma per effetto del mancato invio da parte dello Stato richiedente della documentazione integrativa richiesta, potendosi pronunciare la Corte sulla medesima richiesta, modificando la precedente decisione di rifiuto poiché basata non sulla valutazione dei presupposti sostanziali ma solo su decadenze formali.
Va osservato, inoltre, che nel primo procedimento, essendo la domanda di informazioni finalizzata a conoscere le condizioni detentive assicurate in Romania
a madre di prole di età interiore ad anni tre, e, quindi, in previsione della esecuzione della pena nello Stato emittente, deve ritenersi che non fosse stato neppure addotto il motivo di rifiuto della residenza continuativa in Italia da oltre cinque anni, che a norma della citata disposizione giustifica il rifiuto della consegna ma a condizione che la pena sia eseguita in Italia, essendo in tale ultimo caso evidentemente irrilevanti ed ininfluenti le informazioni richieste sulle condizioni riservate alle madri detenute in Romania.
3. Dall'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma
5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della
L. n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
• Amoros NN RI
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente
SEZIONE VI PENALE
- 3 FEB ZUZ5
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDE
OR RA -
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 per il reato di evasione, che, essendo stata ritenuta non suscettibile di dare seguito alla consegna per difetto della doppia punibilità, andava ritenuta ininfluente rispetto alla decisione assunta con riferimento alla sentenza di condanna che è stata oggetto del riconoscimento e che era la stessa sentenza di condanna oggetto della procedura di consegna europea definitasi con la sentenza di rigetto della richiesta di consegna, divenuta irrevocabile perché non impugnata.
04339-25 omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto: disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte REPUBBLICA ITALIANA
☑Imposto dalla legge In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta da
162 NN RI
- Presidente
IL NN GI Sent. n. sez. /2025
IA AL
CC ROo Relatore - CC-31/01/2025
IA AB NA R.G.N. 1034/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SC IA NA, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte di Appello di Catanzaro
udita la relazione svolta dal Consigliere CC ROo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele
Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Antonio Contaldi, difensore di SC IA NA, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Catanzaro ha respinto la richiesta di consegna di SC NA NA alle competenti
Autorità della Romania, in relazione al m.a.e. emesso per i reati di associazione a delinquere, tratta di minori ed evasione, commessi in Romania negli anni 2015,
2016 e 2020, disponendo il riconoscimento della sentenza di condanna emessa il
12 giugno 2018 dal Tribunale di Dolj, irrevocabile dal 20 febbraio 2020, ai fini
1 h dell'esecuzione in Italia conformemente al diritto interno della pena di anni sei e mesi sei irrogata nei confronti della SC con l'anzidetta sentenza.
La Corte di appello, avendo ravvisato la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, commi 2 e 2-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art.15 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 e dalla legge 10 agosto
2023, n. 15, trattandosi di persona che risiede sul territorio italiano legittimamente e in via continuativa da almeno cinque anni, ha disposto riconoscimento della sentenza estera ai fini dell'esecuzione in Italia della pena irrogata dall'autorità giudiziaria rumena, limitatamente alla sola sentenza di condanna sopra specificata.
Con riferimento all'altra sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Craiova
del 10 giugno 2024, sebbene anch'essa oggetto del medesimo mandato di arresto europeo, la Corte di appello ha escluso i presupposti tanto per il riconoscimento come anche ai fini della consegna allo Stato emittente in difetto del requisito della doppia punibilità, trattandosi di condanna per un fatto non previsto come reato dalla legge penale italiana (in particolare, sebbene qualificato come evasione il fatto si riferisce alla mancata osservanza dell'obbligo di presentarsi in carcere per l'esecuzione della pena).
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il difensore di fiducia di SC IA NA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo qui di seguito illustrato.
2.1. Violazione di legge in relazione alla violazione del divieto di un secondo giudizio essendo il MAE oggetto del presente procedimento la riproposizione di un precedente MAE già deciso dalla Corte di appello di Bari con la sentenza del 7 ottobre 2021 con la quale era stata respinta la richiesta di consegna, senza disporre il riconoscimento della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Dolj, emessa in data 12 giugno 2018 e divenuta irrevocabile il 20 febbraio 2020 a carico della ricorrente.
Secondo il ricorrente la Corte di appello ha escluso erroneamente la sussistenza dell'identità dei reati oggetto della nuova richiesta di consegna, valorizzando la sentenza del Giudice di Craiova di condanna emessa il 10 giugno
2 h CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 8 gennaio 2025, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La sentenza è stata depositata con motivazione contestuale all'udienza del
17 dicembre 2024, con conseguente scadenza del termine utile di giorni cinque per impugnare il giorno 22 dicembre 2024, secondo quanto previsto dall'art. 22 della 1. 22 aprile 2005, n.69, come modificato dal d. Igs. 2 febbraio 2021, n.10.
Si deve, infatti, ricordare che in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso entro il termine di giorni cinque dalla conoscenza legale della sentenza impugnata.
Il termine decorre dalla lettura della sentenza che a norma dell'art. 17, comma
6, legge 69 del 2005 equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.
Costituisce parimenti principio consolidato che anche per le sentenze in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione Europea, il rinvio, operato dall'art. 12, comma 10,
del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, che disciplina il mandato di arresto europeo, implica l'applicazione anche delle modifiche che sono state apportate a tale legge dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
(Sez. 6, n. 22805 del 08/06/2022, G., Rv. 283466).
2. Il ricorso, anche a prescindere dalla sua tardività, è comunque inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.
Secondo l'orientamento consolidato cui si intende dare continuità, anche in tema di mandato di arresto europeo l'art. 707 cod. proc. pen. - applicabile alla consegna europea in virtu' dell'art. 39, comma 1, legge n. 69 del 2005 - attribuisce alla sentenza definitiva con la quale sono state dichiarate non sussistenti le condizioni per l'accoglimento di una prima domanda di consegna un effetto preclusivo "allo stato degli atti" e "rebus sic stantibus", destinato a venir meno qualora la nuova domanda richieda l'apprezzamento di elementi in precedenza non valutati dall'autorità giudiziaria (cfr. Sez. 6, n. 25333 del 25/06/2021, VI
Emiy, Rv. 281533).
3 È stato coerentemente affermato che in tema di mandato di arresto europeo, non configura violazione del principio del "ne bis in idem" la pronuncia di una successiva decisione che dispone la consegna dell'interessato all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente quando una precedente decisione abbia negato detta consegna definendo soltanto questioni attinenti al rito o meramente pregiudiziali, senza deliberare sul merito della richiesta (Sez. 6, n. 8812 del
25/02/2011, Balliu, Rv. 249640; Sez. 6, n. 18872 del 26/04/2018, Di Lallo, Rv.
273134).
Non può perciò trovare applicazione del divieto di un secondo giudizio allorchè la consegna, sia stata rifiutata senza una decisione sulla sussistenza dei relativi presupposti, ma per effetto del mancato invio da parte dello Stato richiedente della documentazione integrativa richiesta, potendosi pronunciare la Corte sulla medesima richiesta, modificando la precedente decisione di rifiuto poiché basata non sulla valutazione dei presupposti sostanziali ma solo su decadenze formali.
Va osservato, inoltre, che nel primo procedimento, essendo la domanda di informazioni finalizzata a conoscere le condizioni detentive assicurate in Romania
a madre di prole di età interiore ad anni tre, e, quindi, in previsione della esecuzione della pena nello Stato emittente, deve ritenersi che non fosse stato neppure addotto il motivo di rifiuto della residenza continuativa in Italia da oltre cinque anni, che a norma della citata disposizione giustifica il rifiuto della consegna ma a condizione che la pena sia eseguita in Italia, essendo in tale ultimo caso evidentemente irrilevanti ed ininfluenti le informazioni richieste sulle condizioni riservate alle madri detenute in Romania.
3. Dall'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma
5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della
L. n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
• Amoros NN RI
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente
SEZIONE VI PENALE
- 3 FEB ZUZ5
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDE
OR RA -
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 per il reato di evasione, che, essendo stata ritenuta non suscettibile di dare seguito alla consegna per difetto della doppia punibilità, andava ritenuta ininfluente rispetto alla decisione assunta con riferimento alla sentenza di condanna che è stata oggetto del riconoscimento e che era la stessa sentenza di condanna oggetto della procedura di consegna europea definitasi con la sentenza di rigetto della richiesta di consegna, divenuta irrevocabile perché non impugnata.