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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA D'EL Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 417/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIALE UNGHERIA, 56 33100 UDINE presso lo studio dell'avv. PETRILLO
MONICA, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO XXII Controparte_1 C.F._1
MARZO 25 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. URSU RALUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. RAMPONI MATTEO giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione rigettata, anche in via istruttoria ed incidentale,
In via principale e di merito: - Accogliere l'appello proposto dalla società per i motivi Parte_1 dedotti e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 290/2025 R. Sent. del Tribunale Ordinario di
Milano, Quinta Sez. Civile, emessa in data 13.01.2025, pubblicata il 14.01.2025, nel procedimento civile R.G. n. 49569/2021 (Repert. n. 383/2025 del 15.01.2025, Sent. n. Cronol. 172/2025 del
14.01.2025), rigettare le domande e pretese tutte dell'Arch in quanto infondate e/o Controparte_1 illegittime in fatto e in diritto;
- condannare l'Arch. (C.F. Controparte_1 C.F._2
) al risarcimento dei danni in favore dell'odierna attrice appellante nella misura ritenuta di
[...] giustizia ai sensi dell'art. 96 cpc per aver agito in giudizio con malafede o colpa grave per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di citazione in appello.
In via istruttoria: - Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado della causa RG 49569/2021 del
Tribunale Ordinario di Milano, nonché l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione in appello.
In ogni caso: - Spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione:
- disporre, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350-bis c.p.c. e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità o disporre l'integrale rigetto per manifesta infondatezza dell'appello proposto dalla società , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 290/2025 emessa dal Tribunale di
Milano e pubblicata in data 14.01.2025 all'esito del giudizio R.G. n. 49569/2021, per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza di primo grado. In via principale: - dichiarare l'inammissibilità e disporre l'integrale rigetto dell'appello proposto dalla società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 avverso la sentenza n. 290/2025 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 14.01.2025
pagina 2 di 13 all'esito del giudizio R.G. n. 49569/2021, per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza di primo grado.
In via istruttoria: - accertare e dichiarare l'avvenuta rinuncia della parte appellante alle istanze istruttorie formulate in primo grado. Per mero tuziorismo difensivo, si insiste anche in questa sede affinché vengano respinte tutte le istanze istruttorie avversarie formulate in primo grado. Si richiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla dizione “vero che”:
1. L'Arch. ha segnalato a la società RE SGR di Gestione del Risparmio, CP_1 Parte_1 specializzata nell'istituzione e gestione di Fondi di Investimento Alternativi Immobiliari, dimostratasi interessata ad “avere un rapporto continuativo con un Gruppo di gestione (ndr nel caso di specie
, disposto a cedere gli immobili a reddito”, come da allegato n.3 che Le si rammostra?; Parte_1
2. l'Arch. ha trovato un investitore (la RE SGR), interessato all'acquisizione delle sole mura a CP_1
Cont reddito, volendo la assicurarsi, invece, la gestione della nascitura ?; Parte_1
3. ad oggi, la struttura di cui trattasi - sita nel Comune di Torrevecchia Pia (PV) - è pienamente operativa e gestita dalla odierna convenuta?; Parte_1
4. Le ha rappresentato la necessità di trovare un consulente per i propri investimenti nel Parte_1
Cont campo delle ?;
5. Lei, a seguito di tale segnalazione, ha presentato l'Arch. alla;
Controparte_1 CP_4
6. al tempo Lei lavorava presso la società , operante nel settore delle costruzioni, e che Parte_2
Cont anche detta società era interessata alla operazione di realizzazione della di Torrevecchia Pia
(PV)?;
7. successivamente al conferimento dell'incarico di consulenza all'Arch. la costruzione CP_1
Cont della di Torrevecchia Pia (PV) venne affidata alla ditta Carron? Si indica quale testimone il signor residente in [...], su tutti i capitoli. In subordine, nella denegata e non creduta Testimone_1 ipotesi di ammissione della prova testimoniale avversaria, si richiede vengano ammessi i seguenti capitoli a prova contraria: 1) Vero che in data 23 ottobre 2018 Lei inviava via WeTransfer all'indirizzo e-mail dell'Ing, ( dei file relativi al progetto di Controparte_1 Email_1
Cont realizzazione della di Torrevecchia Pia per cui è causa, come da documentazione che Le si rammostra (si esibiscono al teste le pagine 45 e 46 dell'allegato n.2);
2) Vero che in data 23 ottobre 2018 Lei inviava una comunicazione all'indirizzo e-mail dell'Ing,
( dall'oggetto V)” in cui Controparte_1 Email_1 Parte_3 riassumeva l'operazione di cui si era discusso nell'incontro del 22 ottobre.
pagina 3 di 13 2018 e che in tale mail è espressamente riportata, al punto 1), la ” , come da Parte_4 documentazione che Le si rammostra (si esibiscono al teste le pagine 52 e 53 dell'allegato n.2);
3) Vero che in data 24 ottobre 2018 Lei inviava una comunicazione all'indirizzo e-mail dell'Ing,
( dall'oggetto V)” nella Controparte_1 Email_1 Parte_3 quale espressamente ringraziava l'Ing. “sin d'ora per la sua collaborazione alla riuscita CP_1 dell'operazione”, come da documentazione che Le si rammostra (si esibisce al teste la pagina 55 dell'allegato n.2);
4) Vero che in data 16 dicembre 2018 Lei inviava una comunicazione all'indirizzo e-mail dell'Ing,
( nella quale rispondeva a una precedente e-mail dell'Ing. Controparte_1 Email_1
Cont in medesima data, nella quale Le veniva prospettata un'opportunità di investimento in una in CP_1
LI , come da documentazione che Le si rammostra (si esibiscono al teste le pagine 17 e 18 dell'allegato n.2);
5) Vero che in data 14 marzo e 4 aprile 2019 l'Ing, Le inviava due mail dall'oggetto CP_1 [...]
(PV)” nelle quali Le riferiva di essersi sentito con l'Ing. di RE Parte_3 Per_1 circa gli sviluppi dell'operazione di Torrevecchia Pia, anche con riferimento il coinvolgimento di nella medesima operazione, come da documentazione che Le si rammostra (si esibiscono al CP_5 teste le pagine 28 e 29 dell'allegato n.2);
6) Vero che in data 11 settembre 2019 Lei inviava una comunicazione all'indirizzo e- mail dell'Ing,
( del seguente letterale tenore: ciao, mi Controparte_1 Email_1 CP_1 interessa la cosa, carnate non la ho guardata essendo fuori per lutto questa settimana. Ci sentiamo domattina. Ciao”, come da documentazione che Le si rammostra (si esibisce al teste la pagina 16 dell'allegato n.2); 7) Vero che nella mail di cui al precedente capitolo Lei rispondeva a una precedente e- mail dell'Ing. in medesima data, nella quale l'Ing. Le prospettava l'opportunità di CP_1 CP_1 realizzare una RSA da 120 posti letto nel Comune di Cremona, come da documentazione che Le si rammostra (si esibisce al teste la pagina 8 dell'allegato n.2);
8) Vero che in data 18 settembre 2019 Lei inviava una comunicazione all'indirizzo e- mail dell'Ing,
( nella quale rispondeva a una precedente e-mail dell'Ing. Controparte_1 Email_1
Cont datata 17 settembre 2019, nella quale Le veniva chiesto se aveva da proporre a degli CP_1 investitori con cui l'Ing. aveva contatti, come da documentazione che Le si rammostra (si CP_1 esibiscono al teste le pagine 6 e7 dell'allegato n.2);
pagina 4 di 13 9) Vero che in data 19 novembre 2019 interveniva tra Lei e l'Ing. uno scambio di mail ad oggetto CP_1
Cont le LOI (letters of interest) per alcune , tra cui quella di Torrevecchia Pia, come da documentazione che Le si rammostra (si esibisce al teste la pagina 39 dell'allegato n.2);
10) Vero che in data 28 novembre 2019 Lei inviava una comunicazione all'indirizzo e- mail dell'Ing,
( nella quale rispondeva a due precedenti e-mail dell'Ing Controparte_1 Email_1
Cont datate 30 ottobre e 27 novembre 2019 riguardo la possibilità di investire in una nella zona di CP_1
Parma, come da documentazione che Le si rammostra (si esibiscono al teste le pagine 1, 2 e 3 dell'allegato n.2). Si indica quale teste, a prova contraria, il Dr. residente in [...]sul Testimone_2
SI (TV).
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali al 15% dell'imponibile per entrambi i gradi di giudizio, nonché in relazione al subprocedimento di inibitoria per sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata
RG 417/2025-1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'arch. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano la Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al pagamento del compenso spettantegli, da quantificarsi
[...]
Cont in euro 194.000,00, pari al 2% del prezzo di vendita della di Torrevecchia Pia, acquistata dalla
RE SGR, oltre IVA e altre imposte dovute.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva che:
- in data 30.10.2018 l'arch. stipulava con la convenuta una scrittura privata, relativa ad un CP_1 incarico di consulenza tecnica e commerciale, con cui quest'ultima dava mandato all'odierno attore “di Cont reperire una o più o di ricerca di un investitore, effettuando tutte le verifiche tecniche preliminari”
(così art. 2 della suddetta scrittura);
- l'attore individuava un investitore nella RE SGR, una società di Gestione del Risparmio, specializzata nell'istituzione e gestione di Fondi di Investimento Alternativi Immobiliari che, in data
12.12.2019, concludeva con l'odierna convenuta, tramite la società di costruzioni Carron Cav. GE
s.p.a., un contratto di compravendita avente ad oggetto due terreni siti nel Comune di Torrevecchia Pia Cont (PV) di proprietà della convenuta, su cui veniva poi edificata la , affidata in gestione a Parte_1
pagina 5 di 13 - era dunque incontrovertibile che tale affare fosse stato effettivamente concluso, soddisfacendo le condizioni di cui alla scrittura privata siglata tra le parti in causa e determinando, quindi, in capo all'arch. il diritto al compenso pattuito. CP_1
La si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese. Controparte_2
In particolare, osservava che:
- l'arch. non aveva alcun diritto alla provvigione dallo stesso pretesa poiché non risultava iscritto CP_1 all'albo degli agenti di affari in mediazione;
- l'operazione oggetto della presente causa era stata effettuata ben oltre il termine di vigenza del contratto (cfr. punto 15 del contratto), con esclusione di qualsivoglia pretesa creditoria come dalle parti espressamente previsto;
- l'incarico affidato all'arch. riguardava esclusivamente la ricerca e il reperimento di RSA già CP_1 esistenti e quindi, nel caso di specie, non trovava comunque applicazione quanto previsto dal punto 3 dell'art. 11 del contratto di consulenza, con conseguente non debenza del pagamento della provvigione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannava parte convenuta al pagamento della somma di euro 194.000,00, oltre IVA se dovuta e oneri e interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Nello specifico il Giudice di prime cure osservava che dall'esame della scrittura privata, stipulata dalle parti in data 30.10.2018, si evinceva chiaramente che il contratto non assumeva esclusiva configurazione di contratto di mandato, in quanto il “consulente” si era impegnato “nella ricerca e nel Cont reperimento di sul territorio italiano da acquistare libere dalla gestione e/o da prendere in locazione, o nella ricerca di investitori interessati all'acquisizione delle sole mura a reddito nella disponibilità del gestore (cfr. lett. d ed E doc. 1 di parte attrice), e tale profilo è collegato e connotato dalle valutazioni tipiche del contratto di consulenza demandato alla parte attrice, persona munita di specifiche competenze legate alla qualifica di architetto che hanno agevolato la conclusioni dell'affare”.
Osservava poi che l'opera professionale era stata indubbiamente espletata, come si evinceva dallo scambio di email contenute nell'allegato 2 prodotto da parte attrice;
sicché riconosceva il diritto dell'arch. al compenso pattuito. CP_1
pagina 6 di 13 ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che Controparte_2 saranno di seguito esaminati, insistendo per l'integrale riforma della sentenza gravata con condanna dell'appellato al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c.
L'arch. si è costituito in giudizio, concludendo per la conferma della sentenza impugnata. CP_1
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 7 ottobre 2025 sulle conclusioni in epigrafe specificate, previa assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente qualificato il rapporto intercorso tra le parti quale attività di consulenza, benché lo stesso fosse pacificamente riconducibile all'istituto della mediazione.
Secondo la prospettazione di parte appellante depongono in tal senso le allegazioni svolte da parte attrice, che nell'atto di citazione aveva formulato domanda di pagamento della provvigione per l'asserita attività di intermediazione prestata nonché l'esame del contratto il quale, al punto 12, prevede che il compenso è subordinato al buon esito dell'operazione e, al punto 14, dispone che il compenso “è da ritenersi omnicomprensivo di tutte le prestazioni e le attività svolte dal consulente in esecuzione del presente contratto, ivi comprese tutte le spese ed i costi diretti e indiretti [..]
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errata interpretazione della documentazione prodotta e l'omessa valutazione di prove decisive ai fini dell'accertamento del diritto alla provvigione.
Sostiene a tale riguardo che, a prescindere dalla qualificazione del rapporto, il pagamento del compenso non è dovuto, in quanto in nessun punto del documento contrattuale è previsto l'affidamento all'arch. dell'incarico di reperire soggetti interessati all'acquisto di terreni di proprietà della per CP_1 Parte_1 una futura (ed eventuale) edificazione di strutture sanitarie.
In particolare, l'operazione “Torrevecchia Pia” è stata genericamente menzionata dall'arch. CP_1 soltanto alle pagg. 28 e 44 dell'allegato 2 con la mera finalità di richiedere “generiche informazioni” in merito all'operazione; sicché, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, le mail in questione non forniscono prova dell'adempimento dell'obbligazione.
pagina 7 di 13 Con il terzo motivo l'appellante lamenta che, essendo cessato il contratto in data 30.6.2019, alcun corrispettivo è maturato in favore dell'arch. in quanto l'attività svolta si riferisce al mese di CP_1 novembre 2019.
In particolare, sostiene l'appellante che, secondo quanto previsto dall'art. 15 del contratto, il diritto alla Cont provvigione presuppone che sia stata formulata una proposta di compravendita di una o più nel periodo di vigenza del contratto;
nel caso in esame l'allegato documento n. 4, richiamato dal Giudice di prime cure, è rappresentato da una mera lettera di intenti, che difetta degli elementi essenziali della proposta di compravendita.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Nelle premesse del contratto del 30.10.2018 (v. doc. 1 atto di citazione di primo grado) si legge Cont espressamente quanto segue: “per le attività di promozione finalizzata alla ricerca di sul territorio italiano da acquistare libere dalla gestione e/o da prendere in locazione, o per la ricerca di investitori
(Sgr, Private Equity ecc) interessati all'acquisizione delle sole mura a reddito nella disponibilità del
Gestore, il Gestore ha deciso di avvalersi anche dell'esperienza e dell'assistenza di un consulente tecnico e commerciale”.
Sulla base di tale premessa che – come precisato dalle parti - costituisce “parte essenziale ed inscindibile del presente contratto”, “il Gestore conferisce al Consulente, il quale dal canto suo accetta, l'incarico di consulenza tecnica e commerciale (Attività di consulenza) al fine di reperire una
o più RSA o di ricerca di investitore, effettuando tutte le verifiche preliminari, come sopra precisato.
L'attività di consulenza avrà ad oggetto, in particolare, tutti i servizi di ricerca di mercato, lo scouting,
l'analisi tecnica preliminare delle singole RSA, il reperimento della documentazione del caso”.
Da ciò si desume, quindi, che l'incarico conferito all'arch. non era rappresentato da una mera CP_1 attività di intermediazione, ma da una più ampia attività di consulenza, che comprendeva l'espletamento di “servizi di ricerca di mercato, lo scouting, l'analisi tecnica preliminare delle singole
RSA, il reperimento della documentazione del caso”, attività che richiedono specifiche competenze tecniche, legate alla qualifica di architetto.
Tale conclusione trova conferma, come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure, nella comunicazione e-mail del 30.10.2019 (v. doc. 2 fascicolo parte attrice) con la quale il consulente informava il rappresentante di sui “profili tecnici legati ad esempio all'individuazione della Parte_1 slp (si direbbe l'acronimo di superficie lorda di pavimento) alla specificazione delle urbanizzazioni pagina 8 di 13 esterne e dei tempi di attuazione, alla comparazione rispetto altre aree con extra oneri più elevati”
(così pag. 5 sentenza di primo grado).
Ciò evidenzia quindi che, a prescindere dalla circostanza che la mail in questione non fosse riferita alla
RSA oggetto di causa, l'attività prestata dall'arch. era relativa anche ad aspetti tecnici, che CP_1 esulano dall'attività di intermediazione.
Infatti, come pure risulta dal tenore dalla clausola n. 6 del contratto, l'arch. si era obbligato con CP_1
a prestare assistenza e consulenza “intrattenendo con tutti i potenziali proprietari (o Parte_1
Cont locatari) delle i necessari rapporti onde ricercare le soluzioni contrattuali ed economico- finanziarie più opportune”, al fine di perseguire l'interesse del Gestore al perfezionamento dell'operazione.
Di conseguenza, come ha evidenziato il Giudice di prime cure, l'incarico conferito all'arch. esula CP_1 dall'ambito della mediazione, in quanto l'opera svolta non era finalizzata in via esclusiva alla mera messa in relazione delle parti interessate alla conclusione dell'affare, ma aveva un oggetto ben più ampio, dovendo il consulente prendere in esame tutti gli aspetti di carattere tecnico legati all'acquisto Cont di e al finanziamento dell'operazione.
Non rileva, poi, il fatto che il pagamento del compenso fosse condizionato al buon esito dell'operazione, in quanto la pattuizione di una clausola di tal genere non è di per sé idonea a determinare la qualificazione del rapporto in termini di mediazione.
Quanto alla doglianza di parte appellante, (oggetto del secondo motivo di gravame) secondo cui non vi sarebbe prova dell'adempimento del contratto, si osserva quanto segue.
Dalle comunicazioni intercorse tra le parti in causa (riportate nel doc. 2 fascicolo parte attrice) si evince che durante la vigenza del contratto l'arch. aveva fattivamente collaborato per la ricerca di una CP_1
RSA o di un investitore, effettuando tutte le verifiche tecniche preliminari del caso, in adempimento delle pattuizioni contrattuali.
Appaiono significative in tal senso, in particolare, la mail del 30.11.2018 (citata anche dal Giudice di prime cure) con la quale l'arch. comunicava alla controparte di aver individuato un'area, idonea CP_1 per la costruzione di una RSA, nel comune di Brescia e dava indicazioni sulla procedura edilizia necessaria e la mail del 5.11.2018, con cui l'arch. informava la controparte dell'incontro CP_1 preliminare avuto con il dott. found manager della RE Sgr di Torino, e Persona_2
pagina 9 di 13 confermava a l'appuntamento fissato per l'8.11.2018 con la predetta società di investimenti, Parte_1 che aveva manifestato l'interesse ad avere “un rapporto continuativo con un Gruppo di gestione, disposto a cedere gli immobili a reddito” (così pag. 43 doc. 2).
Pertanto anche il secondo motivo di gravame deve essere respinto.
Quanto alle doglianze di parte appellante, secondo cui l'affare con RE sarebbe stato concluso da in data successiva alla conclusione del rapporto di consulenza (censure oggetto del terzo Parte_1 motivo d'appello) si osserva quanto segue.
L'art. 10 del contratto inter partes dispone espressamente quanto segue: “Il presente contratto avrà decorrenza dalla data del suo perfezionamento e rimarrà in vigore tra le Parti sino al 30 giugno 2019.
Sopraggiunta tale data il presente accordo si intenderà automaticamente cessato senza necessità di alcuna disdetta a carico delle Parti. Resta salva la facoltà delle Parti di prorogare, con separato accordo scritto, la durata del presente contratto. Nel caso vi siano ancora trattative in corso il Gestore si obbliga ad estendere, con un accordo di novazione, la durata del presente contratto sino alla concorrenza ed al buon esito delle operazioni a tutela del diritto del Consulente di ricevere il compenso per il lavoro svolto”.
L'art. 15 del contratto prevede poi che: “In caso di risoluzione del presente incarico alla sua naturale scadenza o ad una successiva per eventuali rinnovi, le Parti, di comune accordo, convengono che dopo tale data, salvo quanto ancora in essere a livello di trattative in corso, per le quali sia stata formulata, Cont in corso di vigenza del presente incarico, una proposta per la compravendita di una o più , nulla a qualsiasi titolo potrà essere preteso l'una dall'altra”.
Nel caso in esame dalla citata mail del 5.11.2018 si evince che già in data 8 novembre 2018 l'arch. aveva individuato un investitore, la società RE, interessata a compiere un'operazione di CP_1 investimento con Parte_1
Il successivo 15 novembre 2018 RE predisponeva una lettera di intenti al fine di condividere con la controparte “gli elementi essenziali del potenziale investimento” (v. doc. 4 fascicolo parte attrice).
Con e-mail del 19.11.2018, l'arch. informava in merito alla disamina eseguita sulla CP_1 Parte_1 lettera d'intenti presentata da RE in relazione all'operazione Torrevecchia Pia: “credo che vogliano preliminarmente definire i modelli per poi andare a sottoscrivere le LOI di tutte e tre le operazioni o con un'unica LOI più articolata o con tre LOI diverse. Non so (ma posso provare a chiedere) se
pagina 10 di 13 l'operazione di Torrevecchia è subordinata alle altre due operazioni, oppure no. Tu ne hai già parlato con ?”. Per_1
Con e-mail del 4.04.2019 (v. doc. 7 fascicolo parte attrice) l'Arch. informava sui CP_1 Parte_1
Cont colloqui avuti con RE il 28.03.2019, per la di , affermando quanto segue: Parte_3
“dovrebbe avergli dato indicazioni sul possibile valore di acquisizione ad opera finita con
l'indicazione del canone di locazione atteso, mentre mi diceva che stava definendo i costi CP_5 dell'operazione. Mi ha detto anche che loro sono pronti, ma attendono che abbia titolo CP_5
Cont sull'area per sottoscrivere un accordo per l'acquisizione della ad opera finita”.
Risulta poi pacificamente dagli atti di causa che l'affare tra e RE veniva Parte_1 CP_5 concluso con la sottoscrizione del contratto preliminare in data 12.12.2019 (v. doc. 6 fascicolo parte attrice) con il quale vendeva e trasferiva a Carron Cav. GE spa la piena proprietà dei Parte_1 terreni siti nel Comune di Torrevecchia Pia (PV); a loro volta e si impegnavano a CP_5 Parte_1 rispettare il cronoprogramma concernente rispettivamente le attività di costruzione, a cura e spese di
, e le attività di progettazione degli arredi e la fornitura degli stessi, a cura e a spese di CP_5
Parte_1
Si conveniva poi espressamente in detto contratto che “I predetti impegni di vengono convenuti CP_5
Cont affinchè abbia tutti gli elementi necessari per valutare l'idoneità della ad essere Parte_1
Cont assunta in locazione. Impegno di ad assumere in locazione la entro 30 giorni dal Parte_1 rilascio del certificato di agibilità o scia sostitutiva. Il contratto di locazione sarà sottoscritto Cont direttamente da Carron. All'atto di acquisto della , RE subentrerà nel contratto di locazione in qualità di locatore, ai sensi dell'art. 1602 codice civile ed rinuncia ad esercitare il diritto di Parte_1
Cont prelazione per l'acquisto della da parte di RE alle condizioni che saranno convenute nel contratto preliminare di vendita che verrà successivamente sottoscritto tra e RE”. CP_5
Da ciò si evince, quindi, il fattivo contributo prestato dall'arch. per il buon esito dell'affare, in CP_1 quanto l'appellato ha individuato in RE l'investitore interessato a portare a termine l'operazione e ha realizzato l'intento di condurre in locazione l'immobile, acquisendo la gestione della Parte_1
Cont
.
Non rileva, poi, in senso contrario, il fatto che il contratto preliminare sia stato sottoscritto in data successiva alla cessazione dell'incarico di consulenza.
pagina 11 di 13 Invero, secondo quanto dispone l'art. 10 ultima parte del contratto di consulenza, “nel caso vi siano ancora trattative in corso il gestore si obbliga a estendere, con un accordo di novazione, la durata del presente contratto sino alla concorrenza ed al buon esito delle operazioni a tutela del diritto del consulente di ricevere il compenso per il lavoro svolto”.
Nel caso in esame le trattative volte alla realizzazione della operazione economica oggetto di causa erano già in corso alla data di cessazione del contratto di consulenza: la menzionata lettera di intenti, infatti, è stata predisposta da RE in data 15 novembre 2018, ovvero in data anteriore alla cessazione del contratto, indicata nel giugno del 2029.
Pertanto, l'intervenuta cessazione del contratto di consulenza non ha fatto venir meno il diritto del consulente di percepire il compenso per il lavoro svolto.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, desunti dai valori medi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 172/2025, resa in data 13 gennaio
2025 e pubblicata il 14 gennaio 2025 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'Arch. le spese del grado, liquidate in euro Controparte_1
9.991,00, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 12 di 13 Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2025
Il Presidente est.
RA D'EL
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RA D'EL Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 417/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIALE UNGHERIA, 56 33100 UDINE presso lo studio dell'avv. PETRILLO
MONICA, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO XXII Controparte_1 C.F._1
MARZO 25 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. URSU RALUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. RAMPONI MATTEO giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione rigettata, anche in via istruttoria ed incidentale,
In via principale e di merito: - Accogliere l'appello proposto dalla società per i motivi Parte_1 dedotti e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 290/2025 R. Sent. del Tribunale Ordinario di
Milano, Quinta Sez. Civile, emessa in data 13.01.2025, pubblicata il 14.01.2025, nel procedimento civile R.G. n. 49569/2021 (Repert. n. 383/2025 del 15.01.2025, Sent. n. Cronol. 172/2025 del
14.01.2025), rigettare le domande e pretese tutte dell'Arch in quanto infondate e/o Controparte_1 illegittime in fatto e in diritto;
- condannare l'Arch. (C.F. Controparte_1 C.F._2
) al risarcimento dei danni in favore dell'odierna attrice appellante nella misura ritenuta di
[...] giustizia ai sensi dell'art. 96 cpc per aver agito in giudizio con malafede o colpa grave per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di citazione in appello.
In via istruttoria: - Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado della causa RG 49569/2021 del
Tribunale Ordinario di Milano, nonché l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di citazione in appello.
In ogni caso: - Spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione:
- disporre, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350-bis c.p.c. e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità o disporre l'integrale rigetto per manifesta infondatezza dell'appello proposto dalla società , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 290/2025 emessa dal Tribunale di
Milano e pubblicata in data 14.01.2025 all'esito del giudizio R.G. n. 49569/2021, per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza di primo grado. In via principale: - dichiarare l'inammissibilità e disporre l'integrale rigetto dell'appello proposto dalla società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 avverso la sentenza n. 290/2025 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata in data 14.01.2025
pagina 2 di 13 all'esito del giudizio R.G. n. 49569/2021, per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza di primo grado.
In via istruttoria: - accertare e dichiarare l'avvenuta rinuncia della parte appellante alle istanze istruttorie formulate in primo grado. Per mero tuziorismo difensivo, si insiste anche in questa sede affinché vengano respinte tutte le istanze istruttorie avversarie formulate in primo grado. Si richiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla dizione “vero che”:
1. L'Arch. ha segnalato a la società RE SGR di Gestione del Risparmio, CP_1 Parte_1 specializzata nell'istituzione e gestione di Fondi di Investimento Alternativi Immobiliari, dimostratasi interessata ad “avere un rapporto continuativo con un Gruppo di gestione (ndr nel caso di specie
, disposto a cedere gli immobili a reddito”, come da allegato n.3 che Le si rammostra?; Parte_1
2. l'Arch. ha trovato un investitore (la RE SGR), interessato all'acquisizione delle sole mura a CP_1
Cont reddito, volendo la assicurarsi, invece, la gestione della nascitura ?; Parte_1
3. ad oggi, la struttura di cui trattasi - sita nel Comune di Torrevecchia Pia (PV) - è pienamente operativa e gestita dalla odierna convenuta?; Parte_1
4. Le ha rappresentato la necessità di trovare un consulente per i propri investimenti nel Parte_1
Cont campo delle ?;
5. Lei, a seguito di tale segnalazione, ha presentato l'Arch. alla;
Controparte_1 CP_4
6. al tempo Lei lavorava presso la società , operante nel settore delle costruzioni, e che Parte_2
Cont anche detta società era interessata alla operazione di realizzazione della di Torrevecchia Pia
(PV)?;
7. successivamente al conferimento dell'incarico di consulenza all'Arch. la costruzione CP_1
Cont della di Torrevecchia Pia (PV) venne affidata alla ditta Carron? Si indica quale testimone il signor residente in [...], su tutti i capitoli. In subordine, nella denegata e non creduta Testimone_1 ipotesi di ammissione della prova testimoniale avversaria, si richiede vengano ammessi i seguenti capitoli a prova contraria: 1) Vero che in data 23 ottobre 2018 Lei inviava via WeTransfer all'indirizzo e-mail dell'Ing, ( dei file relativi al progetto di Controparte_1 Email_1
Cont realizzazione della di Torrevecchia Pia per cui è causa, come da documentazione che Le si rammostra (si esibiscono al teste le pagine 45 e 46 dell'allegato n.2);
2) Vero che in data 23 ottobre 2018 Lei inviava una comunicazione all'indirizzo e-mail dell'Ing,
( dall'oggetto V)” in cui Controparte_1 Email_1 Parte_3 riassumeva l'operazione di cui si era discusso nell'incontro del 22 ottobre.
pagina 3 di 13 2018 e che in tale mail è espressamente riportata, al punto 1), la ” , come da Parte_4 documentazione che Le si rammostra (si esibiscono al teste le pagine 52 e 53 dell'allegato n.2);
3) Vero che in data 24 ottobre 2018 Lei inviava una comunicazione all'indirizzo e-mail dell'Ing,
( dall'oggetto V)” nella Controparte_1 Email_1 Parte_3 quale espressamente ringraziava l'Ing. “sin d'ora per la sua collaborazione alla riuscita CP_1 dell'operazione”, come da documentazione che Le si rammostra (si esibisce al teste la pagina 55 dell'allegato n.2);
4) Vero che in data 16 dicembre 2018 Lei inviava una comunicazione all'indirizzo e-mail dell'Ing,
( nella quale rispondeva a una precedente e-mail dell'Ing. Controparte_1 Email_1
Cont in medesima data, nella quale Le veniva prospettata un'opportunità di investimento in una in CP_1
LI , come da documentazione che Le si rammostra (si esibiscono al teste le pagine 17 e 18 dell'allegato n.2);
5) Vero che in data 14 marzo e 4 aprile 2019 l'Ing, Le inviava due mail dall'oggetto CP_1 [...]
(PV)” nelle quali Le riferiva di essersi sentito con l'Ing. di RE Parte_3 Per_1 circa gli sviluppi dell'operazione di Torrevecchia Pia, anche con riferimento il coinvolgimento di nella medesima operazione, come da documentazione che Le si rammostra (si esibiscono al CP_5 teste le pagine 28 e 29 dell'allegato n.2);
6) Vero che in data 11 settembre 2019 Lei inviava una comunicazione all'indirizzo e- mail dell'Ing,
( del seguente letterale tenore: ciao, mi Controparte_1 Email_1 CP_1 interessa la cosa, carnate non la ho guardata essendo fuori per lutto questa settimana. Ci sentiamo domattina. Ciao”, come da documentazione che Le si rammostra (si esibisce al teste la pagina 16 dell'allegato n.2); 7) Vero che nella mail di cui al precedente capitolo Lei rispondeva a una precedente e- mail dell'Ing. in medesima data, nella quale l'Ing. Le prospettava l'opportunità di CP_1 CP_1 realizzare una RSA da 120 posti letto nel Comune di Cremona, come da documentazione che Le si rammostra (si esibisce al teste la pagina 8 dell'allegato n.2);
8) Vero che in data 18 settembre 2019 Lei inviava una comunicazione all'indirizzo e- mail dell'Ing,
( nella quale rispondeva a una precedente e-mail dell'Ing. Controparte_1 Email_1
Cont datata 17 settembre 2019, nella quale Le veniva chiesto se aveva da proporre a degli CP_1 investitori con cui l'Ing. aveva contatti, come da documentazione che Le si rammostra (si CP_1 esibiscono al teste le pagine 6 e7 dell'allegato n.2);
pagina 4 di 13 9) Vero che in data 19 novembre 2019 interveniva tra Lei e l'Ing. uno scambio di mail ad oggetto CP_1
Cont le LOI (letters of interest) per alcune , tra cui quella di Torrevecchia Pia, come da documentazione che Le si rammostra (si esibisce al teste la pagina 39 dell'allegato n.2);
10) Vero che in data 28 novembre 2019 Lei inviava una comunicazione all'indirizzo e- mail dell'Ing,
( nella quale rispondeva a due precedenti e-mail dell'Ing Controparte_1 Email_1
Cont datate 30 ottobre e 27 novembre 2019 riguardo la possibilità di investire in una nella zona di CP_1
Parma, come da documentazione che Le si rammostra (si esibiscono al teste le pagine 1, 2 e 3 dell'allegato n.2). Si indica quale teste, a prova contraria, il Dr. residente in [...]sul Testimone_2
SI (TV).
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali al 15% dell'imponibile per entrambi i gradi di giudizio, nonché in relazione al subprocedimento di inibitoria per sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata
RG 417/2025-1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'arch. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano la Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al pagamento del compenso spettantegli, da quantificarsi
[...]
Cont in euro 194.000,00, pari al 2% del prezzo di vendita della di Torrevecchia Pia, acquistata dalla
RE SGR, oltre IVA e altre imposte dovute.
A fondamento della domanda parte attrice deduceva che:
- in data 30.10.2018 l'arch. stipulava con la convenuta una scrittura privata, relativa ad un CP_1 incarico di consulenza tecnica e commerciale, con cui quest'ultima dava mandato all'odierno attore “di Cont reperire una o più o di ricerca di un investitore, effettuando tutte le verifiche tecniche preliminari”
(così art. 2 della suddetta scrittura);
- l'attore individuava un investitore nella RE SGR, una società di Gestione del Risparmio, specializzata nell'istituzione e gestione di Fondi di Investimento Alternativi Immobiliari che, in data
12.12.2019, concludeva con l'odierna convenuta, tramite la società di costruzioni Carron Cav. GE
s.p.a., un contratto di compravendita avente ad oggetto due terreni siti nel Comune di Torrevecchia Pia Cont (PV) di proprietà della convenuta, su cui veniva poi edificata la , affidata in gestione a Parte_1
pagina 5 di 13 - era dunque incontrovertibile che tale affare fosse stato effettivamente concluso, soddisfacendo le condizioni di cui alla scrittura privata siglata tra le parti in causa e determinando, quindi, in capo all'arch. il diritto al compenso pattuito. CP_1
La si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese. Controparte_2
In particolare, osservava che:
- l'arch. non aveva alcun diritto alla provvigione dallo stesso pretesa poiché non risultava iscritto CP_1 all'albo degli agenti di affari in mediazione;
- l'operazione oggetto della presente causa era stata effettuata ben oltre il termine di vigenza del contratto (cfr. punto 15 del contratto), con esclusione di qualsivoglia pretesa creditoria come dalle parti espressamente previsto;
- l'incarico affidato all'arch. riguardava esclusivamente la ricerca e il reperimento di RSA già CP_1 esistenti e quindi, nel caso di specie, non trovava comunque applicazione quanto previsto dal punto 3 dell'art. 11 del contratto di consulenza, con conseguente non debenza del pagamento della provvigione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannava parte convenuta al pagamento della somma di euro 194.000,00, oltre IVA se dovuta e oneri e interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Nello specifico il Giudice di prime cure osservava che dall'esame della scrittura privata, stipulata dalle parti in data 30.10.2018, si evinceva chiaramente che il contratto non assumeva esclusiva configurazione di contratto di mandato, in quanto il “consulente” si era impegnato “nella ricerca e nel Cont reperimento di sul territorio italiano da acquistare libere dalla gestione e/o da prendere in locazione, o nella ricerca di investitori interessati all'acquisizione delle sole mura a reddito nella disponibilità del gestore (cfr. lett. d ed E doc. 1 di parte attrice), e tale profilo è collegato e connotato dalle valutazioni tipiche del contratto di consulenza demandato alla parte attrice, persona munita di specifiche competenze legate alla qualifica di architetto che hanno agevolato la conclusioni dell'affare”.
Osservava poi che l'opera professionale era stata indubbiamente espletata, come si evinceva dallo scambio di email contenute nell'allegato 2 prodotto da parte attrice;
sicché riconosceva il diritto dell'arch. al compenso pattuito. CP_1
pagina 6 di 13 ha interposto appello avverso tale sentenza per i motivi che Controparte_2 saranno di seguito esaminati, insistendo per l'integrale riforma della sentenza gravata con condanna dell'appellato al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c.
L'arch. si è costituito in giudizio, concludendo per la conferma della sentenza impugnata. CP_1
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 7 ottobre 2025 sulle conclusioni in epigrafe specificate, previa assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente qualificato il rapporto intercorso tra le parti quale attività di consulenza, benché lo stesso fosse pacificamente riconducibile all'istituto della mediazione.
Secondo la prospettazione di parte appellante depongono in tal senso le allegazioni svolte da parte attrice, che nell'atto di citazione aveva formulato domanda di pagamento della provvigione per l'asserita attività di intermediazione prestata nonché l'esame del contratto il quale, al punto 12, prevede che il compenso è subordinato al buon esito dell'operazione e, al punto 14, dispone che il compenso “è da ritenersi omnicomprensivo di tutte le prestazioni e le attività svolte dal consulente in esecuzione del presente contratto, ivi comprese tutte le spese ed i costi diretti e indiretti [..]
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'errata interpretazione della documentazione prodotta e l'omessa valutazione di prove decisive ai fini dell'accertamento del diritto alla provvigione.
Sostiene a tale riguardo che, a prescindere dalla qualificazione del rapporto, il pagamento del compenso non è dovuto, in quanto in nessun punto del documento contrattuale è previsto l'affidamento all'arch. dell'incarico di reperire soggetti interessati all'acquisto di terreni di proprietà della per CP_1 Parte_1 una futura (ed eventuale) edificazione di strutture sanitarie.
In particolare, l'operazione “Torrevecchia Pia” è stata genericamente menzionata dall'arch. CP_1 soltanto alle pagg. 28 e 44 dell'allegato 2 con la mera finalità di richiedere “generiche informazioni” in merito all'operazione; sicché, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, le mail in questione non forniscono prova dell'adempimento dell'obbligazione.
pagina 7 di 13 Con il terzo motivo l'appellante lamenta che, essendo cessato il contratto in data 30.6.2019, alcun corrispettivo è maturato in favore dell'arch. in quanto l'attività svolta si riferisce al mese di CP_1 novembre 2019.
In particolare, sostiene l'appellante che, secondo quanto previsto dall'art. 15 del contratto, il diritto alla Cont provvigione presuppone che sia stata formulata una proposta di compravendita di una o più nel periodo di vigenza del contratto;
nel caso in esame l'allegato documento n. 4, richiamato dal Giudice di prime cure, è rappresentato da una mera lettera di intenti, che difetta degli elementi essenziali della proposta di compravendita.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Nelle premesse del contratto del 30.10.2018 (v. doc. 1 atto di citazione di primo grado) si legge Cont espressamente quanto segue: “per le attività di promozione finalizzata alla ricerca di sul territorio italiano da acquistare libere dalla gestione e/o da prendere in locazione, o per la ricerca di investitori
(Sgr, Private Equity ecc) interessati all'acquisizione delle sole mura a reddito nella disponibilità del
Gestore, il Gestore ha deciso di avvalersi anche dell'esperienza e dell'assistenza di un consulente tecnico e commerciale”.
Sulla base di tale premessa che – come precisato dalle parti - costituisce “parte essenziale ed inscindibile del presente contratto”, “il Gestore conferisce al Consulente, il quale dal canto suo accetta, l'incarico di consulenza tecnica e commerciale (Attività di consulenza) al fine di reperire una
o più RSA o di ricerca di investitore, effettuando tutte le verifiche preliminari, come sopra precisato.
L'attività di consulenza avrà ad oggetto, in particolare, tutti i servizi di ricerca di mercato, lo scouting,
l'analisi tecnica preliminare delle singole RSA, il reperimento della documentazione del caso”.
Da ciò si desume, quindi, che l'incarico conferito all'arch. non era rappresentato da una mera CP_1 attività di intermediazione, ma da una più ampia attività di consulenza, che comprendeva l'espletamento di “servizi di ricerca di mercato, lo scouting, l'analisi tecnica preliminare delle singole
RSA, il reperimento della documentazione del caso”, attività che richiedono specifiche competenze tecniche, legate alla qualifica di architetto.
Tale conclusione trova conferma, come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure, nella comunicazione e-mail del 30.10.2019 (v. doc. 2 fascicolo parte attrice) con la quale il consulente informava il rappresentante di sui “profili tecnici legati ad esempio all'individuazione della Parte_1 slp (si direbbe l'acronimo di superficie lorda di pavimento) alla specificazione delle urbanizzazioni pagina 8 di 13 esterne e dei tempi di attuazione, alla comparazione rispetto altre aree con extra oneri più elevati”
(così pag. 5 sentenza di primo grado).
Ciò evidenzia quindi che, a prescindere dalla circostanza che la mail in questione non fosse riferita alla
RSA oggetto di causa, l'attività prestata dall'arch. era relativa anche ad aspetti tecnici, che CP_1 esulano dall'attività di intermediazione.
Infatti, come pure risulta dal tenore dalla clausola n. 6 del contratto, l'arch. si era obbligato con CP_1
a prestare assistenza e consulenza “intrattenendo con tutti i potenziali proprietari (o Parte_1
Cont locatari) delle i necessari rapporti onde ricercare le soluzioni contrattuali ed economico- finanziarie più opportune”, al fine di perseguire l'interesse del Gestore al perfezionamento dell'operazione.
Di conseguenza, come ha evidenziato il Giudice di prime cure, l'incarico conferito all'arch. esula CP_1 dall'ambito della mediazione, in quanto l'opera svolta non era finalizzata in via esclusiva alla mera messa in relazione delle parti interessate alla conclusione dell'affare, ma aveva un oggetto ben più ampio, dovendo il consulente prendere in esame tutti gli aspetti di carattere tecnico legati all'acquisto Cont di e al finanziamento dell'operazione.
Non rileva, poi, il fatto che il pagamento del compenso fosse condizionato al buon esito dell'operazione, in quanto la pattuizione di una clausola di tal genere non è di per sé idonea a determinare la qualificazione del rapporto in termini di mediazione.
Quanto alla doglianza di parte appellante, (oggetto del secondo motivo di gravame) secondo cui non vi sarebbe prova dell'adempimento del contratto, si osserva quanto segue.
Dalle comunicazioni intercorse tra le parti in causa (riportate nel doc. 2 fascicolo parte attrice) si evince che durante la vigenza del contratto l'arch. aveva fattivamente collaborato per la ricerca di una CP_1
RSA o di un investitore, effettuando tutte le verifiche tecniche preliminari del caso, in adempimento delle pattuizioni contrattuali.
Appaiono significative in tal senso, in particolare, la mail del 30.11.2018 (citata anche dal Giudice di prime cure) con la quale l'arch. comunicava alla controparte di aver individuato un'area, idonea CP_1 per la costruzione di una RSA, nel comune di Brescia e dava indicazioni sulla procedura edilizia necessaria e la mail del 5.11.2018, con cui l'arch. informava la controparte dell'incontro CP_1 preliminare avuto con il dott. found manager della RE Sgr di Torino, e Persona_2
pagina 9 di 13 confermava a l'appuntamento fissato per l'8.11.2018 con la predetta società di investimenti, Parte_1 che aveva manifestato l'interesse ad avere “un rapporto continuativo con un Gruppo di gestione, disposto a cedere gli immobili a reddito” (così pag. 43 doc. 2).
Pertanto anche il secondo motivo di gravame deve essere respinto.
Quanto alle doglianze di parte appellante, secondo cui l'affare con RE sarebbe stato concluso da in data successiva alla conclusione del rapporto di consulenza (censure oggetto del terzo Parte_1 motivo d'appello) si osserva quanto segue.
L'art. 10 del contratto inter partes dispone espressamente quanto segue: “Il presente contratto avrà decorrenza dalla data del suo perfezionamento e rimarrà in vigore tra le Parti sino al 30 giugno 2019.
Sopraggiunta tale data il presente accordo si intenderà automaticamente cessato senza necessità di alcuna disdetta a carico delle Parti. Resta salva la facoltà delle Parti di prorogare, con separato accordo scritto, la durata del presente contratto. Nel caso vi siano ancora trattative in corso il Gestore si obbliga ad estendere, con un accordo di novazione, la durata del presente contratto sino alla concorrenza ed al buon esito delle operazioni a tutela del diritto del Consulente di ricevere il compenso per il lavoro svolto”.
L'art. 15 del contratto prevede poi che: “In caso di risoluzione del presente incarico alla sua naturale scadenza o ad una successiva per eventuali rinnovi, le Parti, di comune accordo, convengono che dopo tale data, salvo quanto ancora in essere a livello di trattative in corso, per le quali sia stata formulata, Cont in corso di vigenza del presente incarico, una proposta per la compravendita di una o più , nulla a qualsiasi titolo potrà essere preteso l'una dall'altra”.
Nel caso in esame dalla citata mail del 5.11.2018 si evince che già in data 8 novembre 2018 l'arch. aveva individuato un investitore, la società RE, interessata a compiere un'operazione di CP_1 investimento con Parte_1
Il successivo 15 novembre 2018 RE predisponeva una lettera di intenti al fine di condividere con la controparte “gli elementi essenziali del potenziale investimento” (v. doc. 4 fascicolo parte attrice).
Con e-mail del 19.11.2018, l'arch. informava in merito alla disamina eseguita sulla CP_1 Parte_1 lettera d'intenti presentata da RE in relazione all'operazione Torrevecchia Pia: “credo che vogliano preliminarmente definire i modelli per poi andare a sottoscrivere le LOI di tutte e tre le operazioni o con un'unica LOI più articolata o con tre LOI diverse. Non so (ma posso provare a chiedere) se
pagina 10 di 13 l'operazione di Torrevecchia è subordinata alle altre due operazioni, oppure no. Tu ne hai già parlato con ?”. Per_1
Con e-mail del 4.04.2019 (v. doc. 7 fascicolo parte attrice) l'Arch. informava sui CP_1 Parte_1
Cont colloqui avuti con RE il 28.03.2019, per la di , affermando quanto segue: Parte_3
“dovrebbe avergli dato indicazioni sul possibile valore di acquisizione ad opera finita con
l'indicazione del canone di locazione atteso, mentre mi diceva che stava definendo i costi CP_5 dell'operazione. Mi ha detto anche che loro sono pronti, ma attendono che abbia titolo CP_5
Cont sull'area per sottoscrivere un accordo per l'acquisizione della ad opera finita”.
Risulta poi pacificamente dagli atti di causa che l'affare tra e RE veniva Parte_1 CP_5 concluso con la sottoscrizione del contratto preliminare in data 12.12.2019 (v. doc. 6 fascicolo parte attrice) con il quale vendeva e trasferiva a Carron Cav. GE spa la piena proprietà dei Parte_1 terreni siti nel Comune di Torrevecchia Pia (PV); a loro volta e si impegnavano a CP_5 Parte_1 rispettare il cronoprogramma concernente rispettivamente le attività di costruzione, a cura e spese di
, e le attività di progettazione degli arredi e la fornitura degli stessi, a cura e a spese di CP_5
Parte_1
Si conveniva poi espressamente in detto contratto che “I predetti impegni di vengono convenuti CP_5
Cont affinchè abbia tutti gli elementi necessari per valutare l'idoneità della ad essere Parte_1
Cont assunta in locazione. Impegno di ad assumere in locazione la entro 30 giorni dal Parte_1 rilascio del certificato di agibilità o scia sostitutiva. Il contratto di locazione sarà sottoscritto Cont direttamente da Carron. All'atto di acquisto della , RE subentrerà nel contratto di locazione in qualità di locatore, ai sensi dell'art. 1602 codice civile ed rinuncia ad esercitare il diritto di Parte_1
Cont prelazione per l'acquisto della da parte di RE alle condizioni che saranno convenute nel contratto preliminare di vendita che verrà successivamente sottoscritto tra e RE”. CP_5
Da ciò si evince, quindi, il fattivo contributo prestato dall'arch. per il buon esito dell'affare, in CP_1 quanto l'appellato ha individuato in RE l'investitore interessato a portare a termine l'operazione e ha realizzato l'intento di condurre in locazione l'immobile, acquisendo la gestione della Parte_1
Cont
.
Non rileva, poi, in senso contrario, il fatto che il contratto preliminare sia stato sottoscritto in data successiva alla cessazione dell'incarico di consulenza.
pagina 11 di 13 Invero, secondo quanto dispone l'art. 10 ultima parte del contratto di consulenza, “nel caso vi siano ancora trattative in corso il gestore si obbliga a estendere, con un accordo di novazione, la durata del presente contratto sino alla concorrenza ed al buon esito delle operazioni a tutela del diritto del consulente di ricevere il compenso per il lavoro svolto”.
Nel caso in esame le trattative volte alla realizzazione della operazione economica oggetto di causa erano già in corso alla data di cessazione del contratto di consulenza: la menzionata lettera di intenti, infatti, è stata predisposta da RE in data 15 novembre 2018, ovvero in data anteriore alla cessazione del contratto, indicata nel giugno del 2029.
Pertanto, l'intervenuta cessazione del contratto di consulenza non ha fatto venir meno il diritto del consulente di percepire il compenso per il lavoro svolto.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, desunti dai valori medi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 172/2025, resa in data 13 gennaio
2025 e pubblicata il 14 gennaio 2025 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere all'Arch. le spese del grado, liquidate in euro Controparte_1
9.991,00, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
pagina 12 di 13 Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 15 ottobre 2025
Il Presidente est.
RA D'EL
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