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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/06/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2011/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria IN RI Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2011/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , _2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. BAZINI LUDOVICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
B.GO REGALE 15 43121 PARMA presso il difensore avv. BAZINI LUDOVICO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTONI Controparte_1 C.F._3
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIALE PAOLO TOSCHI N. 15 PARMA presso il difensore avv. CANTONI ANDREA
APPELLATO
AD OGGETTO: 2043 cc RISARCIMENTO DEL DANNO – INTERESSI EX ART. 1284, 4° co., CC - APPLICABILITA' - PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA:
Le parti hanno concluso come da verbale e note scritte depositate.
pagina 1 di 5 APPELLANTE: << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: − in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.847/2023, resa inter partes dal Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico Dott. Marco Vittoria, nel procedimento n.914/2018 R.G., pubblicata il 21/6/2023, mai notificata, e conseguentemente dire tenuto e condannare il Sig. al pagamento in Controparte_1 favore degli appellanti degli interessi legali alla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>.
APPELLATO: << “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Bologna, rigettata ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, rigettare l'appello proposto da parte dei sigg.ri e _2
, confermando l'impugnata sentenza n. 847/2023 emessa dal Tribunale di Parma. Parte_1
Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.>>.
FATTO E DIRITTO A MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 12/2/18 e CP_2 Controparte_3 deducevano di avere subito un'aggressione da parte del vicino di casa, CP_1
che aveva procurato loro lesioni e la necessità di trasferirsi in altra casa di loro
[...] proprietà, al fine di sottrarsi al rischio di nuove aggressioni.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertata la responsabilità dello stesso negli eventi del 25/11/16 e condannato a pagare la somma di € 69.833,46 per la e la somma di CP_2
€ 19.099,96 per l' o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, Parte_1
a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo;
1.1 Il convenuto si costituiva in giudizio, impugnava la domanda attorea, deduceva di non avere provocato lesioni agli attori, lesioni che dovevano essere provate. Contestava i danni richiesti sia sotto il profilo patrimoniale che non patrimoniale, e concludeva per il rigetto delle domande.
1.2 Nel corso del giudizio così instaurato, gli attori decedevano ed a loro succedevano i figli e _2 Parte_1
1.3 L'istruttoria orale e per CTU medico legale, evidenziava la responsabilità e le lesioni lamentate. Il Tribunale di Parma condannava il convenuto al pagamento della complessiva somma di € 21.791,92, per il danno biologico e le spese mediche accertate, respingendo ogni domanda di risarcimento relativa al danno patrimoniale, ulteriormente allegato, somma determinata all'attualità, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre € 600,00 per spese di CTP, € 819,95 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p. come per legge, ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
pagina 2 di 5 2. Avverso e per la riforma parziale della sentenza n. 847/2023, resa dal Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico Dott. Marco Vittoria, pubblicata il 21/6/2023 e mai notificata, proponevano appello gli attori con un unico motivo.
2.1 Resisteva l'appellato, costituitosi ritualmente.
3. L'appello è ammissibile e infondato.
3.1 Con l'unico motivo di appello, letteralmente rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt.111 VI co. Cost., 1224 c.c., 1284 c.c., come integrato dall'art.17 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, in relazione al capo della sentenza secondo cui sulla somma di € 21.791,92 vengono riconosciuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo, sul presupposto che tale somma andrebbe devalutata per poi favorire la decorrenza degli interessi, ma poiché la rivalutazione supera l'entità degli interessi, viene riconosciuta la somma in valuta attuale”, si censura il capo di sentenza dove vengono riconosciuti gli interessi al tasso legale, quindi, quelli previsti dall'art. 1284, 1^ co., cc, dalla domanda al saldo, in luogo di quelli che invece andavano correttamente riconosciuti ai sensi dell'art. 1284, 4^ co., cc.
3.2 In primo luogo la Corte condivide la scelta di campo operata dall'appellante ossia che la sentenza de qua con l'indicazione del sintagma “interessi legali” abbia voluto far riferimento al saggio previsto dall'art. 1284, 1^ co., cc. A tal proposito si registrano peraltro recenti interventi della Suprema Corte anche a SU [Cfr. Sez. U - , Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 (Rv. 670951 - 02) e in senso sostanzialmente conforme Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19015 del 11/07/2024 (Rv. 671805 - 01); Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19015 del 11/07/2024 (Rv. 671805 - 01) ; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025 (Rv. 673754 - 01)].
La sentenza gravata non contiene alcun riferimento normativo e nessuna causale specifica con la conseguenza che gli interessi, accordati dalla sentenza al saldo, devono intendersi gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, 1^ co., cc.
3.3 L'esame del merito induce ad alcune valutazioni, partendo dal dato testuale dell'art. 1284, 4^ co., cc, dalla sua ratio e dai risvolti fattuali.
È del tutto evidente che nelle obbligazioni a contenuto risarcitorio, nello specifico peraltro discendenti da una manifesta responsabilità aquiliana, il dato normativo non è congruente con quello fattuale tipico delle obbligazioni risarcitorie. Infatti, quest'ultime hanno alla base un credito quantomeno incerto nel quantum, che non si conosce prima dell'accertamento giudiziale. È proprio tale ragione di illiquidità entra in conflitto con la ratio della norma in questione, che invece presuppone un debitore che conosce in pieno il contenuto della propria obbligazione, quindi, è in grado di adempiere ma non lo fa e, pertanto, accetta il rischio di essere considerato inadempiente e deve sopportarne le conseguenze. Questa è la ratio posta a base dell'art. 1284, 4° co., cc.
pagina 3 di 5 Viceversa nelle obbligazioni a contenuto risarcitorio il debitore non conosce l'entità del proprio debito e deve attendere la pronuncia giudiziale.
La Suprema Corte è intervenuta ripetutamente sulla questione e soltanto nel precedente invocato dalla difesa dell'appellante si è pronunciata favorevolmente ossia ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 1284, 4^ co., cc, affermando il seguente principio di diritto < Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione. >>
[Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 (Rv. 666489 - 01)].
Tuttavia la Corte ritiene di aderire a quel maggioritario orientamento che esclude la praticabilità di una siffatta applicazione al caso di specie in quanto <
6. Coerentemente a tali premesse, l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).>> [ Cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023 in motivazione pag.6; conformemente Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 28409 del 07/11/2018 (Rv. 651183 - 01); Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14512 del 09/05/2022 (Rv. 664788 - 01) in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo].
Ne consegue che l'appello non può essere accolto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore e le voci previste, relativo al disputandum, soccombenza che fa capo all'appellante in ragione della giurisprudenza assolutamente corretta e prevalente e sin da epoca antecedente alla proposizione del gravame.
5. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. 13 1-quater
DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 _2 CP_1 disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
-rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
-condanna l pagamento Parte_1 _2 in solido delle spese di lite in favore di che liquida nella Controparte_1 somma di euro 3.900 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Bologna, 28/03/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Maria IN RI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria IN RI Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2011/2023 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , _2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. BAZINI LUDOVICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
B.GO REGALE 15 43121 PARMA presso il difensore avv. BAZINI LUDOVICO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTONI Controparte_1 C.F._3
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIALE PAOLO TOSCHI N. 15 PARMA presso il difensore avv. CANTONI ANDREA
APPELLATO
AD OGGETTO: 2043 cc RISARCIMENTO DEL DANNO – INTERESSI EX ART. 1284, 4° co., CC - APPLICABILITA' - PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA ODIERNA:
Le parti hanno concluso come da verbale e note scritte depositate.
pagina 1 di 5 APPELLANTE: << Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: − in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.847/2023, resa inter partes dal Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico Dott. Marco Vittoria, nel procedimento n.914/2018 R.G., pubblicata il 21/6/2023, mai notificata, e conseguentemente dire tenuto e condannare il Sig. al pagamento in Controparte_1 favore degli appellanti degli interessi legali alla domanda al saldo. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.>>.
APPELLATO: << “Voglia l'ill.ma Corte d'Appello di Bologna, rigettata ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, rigettare l'appello proposto da parte dei sigg.ri e _2
, confermando l'impugnata sentenza n. 847/2023 emessa dal Tribunale di Parma. Parte_1
Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.>>.
FATTO E DIRITTO A MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 12/2/18 e CP_2 Controparte_3 deducevano di avere subito un'aggressione da parte del vicino di casa, CP_1
che aveva procurato loro lesioni e la necessità di trasferirsi in altra casa di loro
[...] proprietà, al fine di sottrarsi al rischio di nuove aggressioni.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertata la responsabilità dello stesso negli eventi del 25/11/16 e condannato a pagare la somma di € 69.833,46 per la e la somma di CP_2
€ 19.099,96 per l' o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, Parte_1
a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dal giorno del dovuto al saldo;
1.1 Il convenuto si costituiva in giudizio, impugnava la domanda attorea, deduceva di non avere provocato lesioni agli attori, lesioni che dovevano essere provate. Contestava i danni richiesti sia sotto il profilo patrimoniale che non patrimoniale, e concludeva per il rigetto delle domande.
1.2 Nel corso del giudizio così instaurato, gli attori decedevano ed a loro succedevano i figli e _2 Parte_1
1.3 L'istruttoria orale e per CTU medico legale, evidenziava la responsabilità e le lesioni lamentate. Il Tribunale di Parma condannava il convenuto al pagamento della complessiva somma di € 21.791,92, per il danno biologico e le spese mediche accertate, respingendo ogni domanda di risarcimento relativa al danno patrimoniale, ulteriormente allegato, somma determinata all'attualità, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre € 600,00 per spese di CTP, € 819,95 per spese, rimborsi al 15%, IVA e c.p. come per legge, ponendo definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
pagina 2 di 5 2. Avverso e per la riforma parziale della sentenza n. 847/2023, resa dal Tribunale di Parma, in persona del Giudice Unico Dott. Marco Vittoria, pubblicata il 21/6/2023 e mai notificata, proponevano appello gli attori con un unico motivo.
2.1 Resisteva l'appellato, costituitosi ritualmente.
3. L'appello è ammissibile e infondato.
3.1 Con l'unico motivo di appello, letteralmente rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt.111 VI co. Cost., 1224 c.c., 1284 c.c., come integrato dall'art.17 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, in relazione al capo della sentenza secondo cui sulla somma di € 21.791,92 vengono riconosciuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo, sul presupposto che tale somma andrebbe devalutata per poi favorire la decorrenza degli interessi, ma poiché la rivalutazione supera l'entità degli interessi, viene riconosciuta la somma in valuta attuale”, si censura il capo di sentenza dove vengono riconosciuti gli interessi al tasso legale, quindi, quelli previsti dall'art. 1284, 1^ co., cc, dalla domanda al saldo, in luogo di quelli che invece andavano correttamente riconosciuti ai sensi dell'art. 1284, 4^ co., cc.
3.2 In primo luogo la Corte condivide la scelta di campo operata dall'appellante ossia che la sentenza de qua con l'indicazione del sintagma “interessi legali” abbia voluto far riferimento al saggio previsto dall'art. 1284, 1^ co., cc. A tal proposito si registrano peraltro recenti interventi della Suprema Corte anche a SU [Cfr. Sez. U - , Sentenza n. 12449 del 07/05/2024 (Rv. 670951 - 02) e in senso sostanzialmente conforme Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19015 del 11/07/2024 (Rv. 671805 - 01); Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19015 del 11/07/2024 (Rv. 671805 - 01) ; Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025 (Rv. 673754 - 01)].
La sentenza gravata non contiene alcun riferimento normativo e nessuna causale specifica con la conseguenza che gli interessi, accordati dalla sentenza al saldo, devono intendersi gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, 1^ co., cc.
3.3 L'esame del merito induce ad alcune valutazioni, partendo dal dato testuale dell'art. 1284, 4^ co., cc, dalla sua ratio e dai risvolti fattuali.
È del tutto evidente che nelle obbligazioni a contenuto risarcitorio, nello specifico peraltro discendenti da una manifesta responsabilità aquiliana, il dato normativo non è congruente con quello fattuale tipico delle obbligazioni risarcitorie. Infatti, quest'ultime hanno alla base un credito quantomeno incerto nel quantum, che non si conosce prima dell'accertamento giudiziale. È proprio tale ragione di illiquidità entra in conflitto con la ratio della norma in questione, che invece presuppone un debitore che conosce in pieno il contenuto della propria obbligazione, quindi, è in grado di adempiere ma non lo fa e, pertanto, accetta il rischio di essere considerato inadempiente e deve sopportarne le conseguenze. Questa è la ratio posta a base dell'art. 1284, 4° co., cc.
pagina 3 di 5 Viceversa nelle obbligazioni a contenuto risarcitorio il debitore non conosce l'entità del proprio debito e deve attendere la pronuncia giudiziale.
La Suprema Corte è intervenuta ripetutamente sulla questione e soltanto nel precedente invocato dalla difesa dell'appellante si è pronunciata favorevolmente ossia ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 1284, 4^ co., cc, affermando il seguente principio di diritto < Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione. >>
[Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 (Rv. 666489 - 01)].
Tuttavia la Corte ritiene di aderire a quel maggioritario orientamento che esclude la praticabilità di una siffatta applicazione al caso di specie in quanto <
6. Coerentemente a tali premesse, l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3, Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).>> [ Cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19063 del 05/07/2023 in motivazione pag.6; conformemente Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 28409 del 07/11/2018 (Rv. 651183 - 01); Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14512 del 09/05/2022 (Rv. 664788 - 01) in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo].
Ne consegue che l'appello non può essere accolto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore e le voci previste, relativo al disputandum, soccombenza che fa capo all'appellante in ragione della giurisprudenza assolutamente corretta e prevalente e sin da epoca antecedente alla proposizione del gravame.
5. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. 13 1-quater
DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 _2 CP_1 disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
-rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
-condanna l pagamento Parte_1 _2 in solido delle spese di lite in favore di che liquida nella Controparte_1 somma di euro 3.900 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Bologna, 28/03/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pietro Iovino dott. Maria IN RI
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