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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice,
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 20073-1/2024 r.g.a.c. promosso unitamente al merito ai sensi dell'art.671 c.p.c. da Parte_1
(avv.to Orlando Antonio) nei confronti di e Controparte_1 CP_2
(avv.to De Simone Sergio);
[...]
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 07.02.2025 pronuncia la seguente
ORDINANZA
1.Con istanza ex art.671 c.p.c. proposta nell'atto di citazione del procedimento iscritto al n. 20073/2024 r.g.a.c. ha Parte_1
chiesto all'intestato Tribunale di “disporre sequestro conservativo nei
confronti dei predetti coniugi per le somme sopra dette comprensive degli
oneri per danni ed interessi maturati e/o per il valore attuale degli
immobili all'epoca, privi di licenza edilizia e falsamente dichiarati dal
[...]
, come immobili senza licenza, ma utilizzati Persona_1
ininterrottamente dallo stesso in proprio e quale erede del defunto
genitore ”. Persona_2
1.1. Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda in quanto del tutto priva sia di fumus che di periculum.
2. E' noto che funzione del sequestro conservativo è quella di assicurare preventivamente, in attesa della decisione sul merito e quindi dell'accertamento del credito, il futuro soddisfacimento di questo, se e quando sarà accertato definitivamente, concretizzando, anticipatamente rispetto alla decisione definitiva di merito, la garanzia generica ex art. 2740
c.c. mediante il vincolo imposto, con l'esecuzione della misura cautelare,
su uno o più beni costituenti il patrimonio del debitore, che siano idonei,
in futuro, accertato definitivamente il credito, al soddisfacimento coattivo di questo.
Va poi evidenziato che in tema di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.
,ai fini del requisito del "fumus boni iuris", va accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare;
non è, invece, necessario né che il credito sia liquido
(cioè determinato nel suo ammontare) né che sia esigibile (e cioè non sottoposto a termine o a condizione), essendo sufficiente che sia attuale, e non meramente ipotetico ed eventuale” (Tribunale Nola, sez. II,
23/03/2011: ma vedi anche Trib. Bari 23.04.09).
Quanto all'altro requisito del periculum in mora, secondo l'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità e di merito ricorre tutte le volte in cui possa fondatamente prevedersi, in base a concreti elementi inerenti l'entità del credito ed i beni oggetto del sequestro, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio del debitore e con l'atteggiamento da questi concretamente assunto, che vengano disperse le garanzie del credito (Cass. sez. II, 13 novembre 1997; Trib. Nola
15.07.11).
In particolare, la valutazione del rischio potenziale della perdita delle garanzie del credito, in cui si sostanzia il periculum in mora, deve essere ancorata a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto di sequestro;
dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità
reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo.
2.1. Ebbene, nel caso di specie, parte istante nulla ha allegato e provato in relazione alla sussistenza del periculum in mora, essendosi limitato a richiedere apoditticamente l'adozione dello strumento cautelare.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
3. Spese al definitivo, trattandosi di istanza cautelare formulata unitamente al merito.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in persona del giudice dott.ssa
Nunzia Tesone, letto l'art.671 c.p.c.:
1) rigetta il ricorso;
2) spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti.
Così deciso in Napoli, 12.02.2025
Il giudice
(dott.ssa Nunzia Tesone)