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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'avv. SPANO S., Spano C., Valentini M. Parte_1
e Schiavone E.C.
ricorrente
contro con l'avv. SOGGIA MARIO CP_1
convenuta
avente ad oggetto: mansioni superiori
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16/06/2022, la società ricorrente conviene in giudizio il lavoratore per sentire dichiarare la legittimità dell'inquadramento contrattuale del ricorrente e quindi la insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù della diffida accertativa del 1.2.22 della ITL di Taranto.
Il lavoratore resisteva.
Escussi i testi addotti alla udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. Il ricorso è infondato.
Quanto alla questione preliminare relativa alla opposizione a precetto della mancata notifica del titolo esecutivo va detto quanto segue.
L'art.12 dlgs 124 del 2004, come novellato nel 2020, prevede che “Qualora nell'ambito dell'attivita' di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro
a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro puo' promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale oppure in caso di rigetto del ricorso il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista ((...)) efficacia di titolo esecutivo”.
Certamente non occorre la notifica del titolo in forma esecutiva ex art.479 cpc atteso che si tratta di un titolo esecutivo non di formazione giudiziale, per il quale la notifica avviene direttamente da parte della ITL per cui il lavoratore non deve provvedere nuovamente alla notifica dello stesso ai sensi dell'art.479 cpc.
In particolare in caso di rigetto del ricorso il provvedimento di diffida accertativa diventa esecutivo ex lege e viene notificato dalla ITL al datore di lavoro, che dunque ben conosce che lo stesso ha efficacia esecutiva e che se ha da contestare la debenza delle somme può tranquillamente proporre ricorso per far valere le proprie ragioni.
In altre parole la notifica della mera diffida accertativa effettivamente non basta, ma la notifica del rigetto del ricorso avverso la stessa equivale alla notifica della diffida accertativa munita ex lege di esecutività. Inutile sarebbe pertanto onerare il lavoratore della indicazione nel precetto del provvedimento che ha disposto la esecutorietà,
Erroneamente l'opponente richiama la precedente normativa in vigore fino al 14.9.20, atteso che allorchè c'è stato il rigetto del ricorso (9.6.22) era vigente già la novella normativa che non prevede più che la diffida accertativa acquisti efficacia con provvedimento del Direttore della DTL, secondo il principio del tempus regit actum.
Tuttavia la società contesta anche nel merito la debenza delle somme oggetto della diffida accertativa, sicchè occorre esaminare il merito della vicenda.
L'opposto è dipendente della società in virtù di un rapporto di Parte_1
lavoro subordinato con la mansione di addetto al banco macelleria, inquadramento nel IV Livello del CCNL Terziario Confcommercio. L'opposto tuttavia ha chiesto l'intervento della ITL sostenendo che, per il tutto il periodo di lavoro alle dipendenze della in cui è stata assegnata al punto vendita di Sava Corso Parte_1
Umberto I, ha svolto in concreto le mansioni di macellaio specializzato provetto, essendosi sempre occupato di tutte le fasi della lavorazione della carne suina, bovina e del pollame, in particolare: la toelettatura, la rimondatura, la disossatura con utilizzo di coltello da disosso, la pesatura, il taglio anatomico, la rifilatura dei tagli, nonché del taglio, a filo a mano a macchina, per la presentazione della carne in vassoio e al riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco. Sulla base di tale premessa fattuale rivendica il diritto all'inquadramento nel superiore III Livello, e conseguentemente lamenta di essere stata retribuito in misura inadeguata e non proporzionata alla qualità del lavoro prestato, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost..
L'ITL ha concluso dopo accesso ispettivo per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori inquadrabili nel III liv ccnl dal 1 marzo 2017, con differenze retributive quantificate in € 9973,30.
La società, tuttavia, sostiene che l'opposto ha sempre svolto le mansioni proprie del
IV Livello riconosciuto in contratto, in quanto la carne viene consegnata dai fornitori quasi completamente lavorata e da qui consegnata a tutti i punti vendita presso cui giunge posizionata, disossata, ed in prevalenza già depurata delle parti non commestibili, oltre che divisa per tipologia di animale, per taglio/sezione, nonché confezionata con l'etichetta che descrive ogni singolo pezzo.
Preliminarmente giova rammentare che l'art. 2103 c.c. – nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.lgs. 81/2015) – prevedeva che: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi … Ogni patto contrario è nullo”. La norma, dopo la novella del 2015, dispone che: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli pagina 4 di 11 elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi … Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”. Il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre sei mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive. Ne consegue, che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. In altri termini “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cass.
n. 8025/2003). Infine, nel caso di assegnazione di mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza sia stata qualitativa e/o quantitativa “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass. 2969/2021). La giurisprudenza della S.C., in conformità con il dettato normativo, ritiene, quindi, che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, il giudice del merito, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica ed adeguata motivazione, deve seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte. A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n.
6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n.
12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000,
Cass. Civ. n. 3528 del 1999).
La prova testimoniale espletata ha consentito di appurare che le mansioni di fatto svolte dal lavoratore non appaiono ricomprese nel IV Livello di inquadramento, formalmente riconosciuto al lavoratore, in quanto questi ha svolto: “con perizia e autonomia operativa, attività riguardanti pressoché tutte le fasi del trattamento del prodotto venduto (con la sola eccezione del taglio anatomico, svolto direttamente dai fornitori della carne) e richiedenti una capacità professionale, relativa al settore merceologico di assegnazione, certamente approfondita e specialistica”. In particolare, a parere del giudicante, la parte opposta ha assolto all'onere probatorio di cui era gravata, ossia di provare che, sin dal marzo 2017 ha svolto mansioni ricomprese nel III Livello del CCNL del Settore a cui appartengono i lavoratori che
“svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali [,] che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”: tra cui rientra a titolo esemplificativo il “macellaio specializzato provetto”, cioè “il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”. Diversamente, appartengono al IV Livello, riconosciuto alla parte ricorrente dalla società datrice di lavoro, i “lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”: rientra in tale livello di inquadramento il “banconiere di spacci di carne” e lo “specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita”. In altre parole il IV Livello commercio, che è il livello di inquadramento naturale degli addetti alla vendita al pubblico (quali commessi, banconieri con funzioni di vendita, cassieri ecc.) non richiede, per quanto qui interessa, una specifica ed adeguata conoscenza delle parti anatomiche dei bovini, dei suini e del pollame, né il possesso di una manualità acquisita attraverso una approfondita preparazione teorico-pratica, né infine implica l'utilizzo dei vari strumenti adatti per le diverse tipologie di tagli di carne che vengono preparate su richiesta del cliente.
Diversamente è stato accertato che l , con perizia e autonomia operativa, si Pt_2
occupa delle attività riguardanti pressoché tutte le fasi del trattamento del prodotto venduto con la sola eccezione del taglio anatomico, svolto direttamente dai fornitori della carne per quanto riguarda la carne bovina. Tuttavia per alcune tipologie di carne, come pollame e agnello, le carcasse arrivano intere, sicchè il macellaio si occupa anche del taglio anatomico, di fatto svolgendo tutte le fasi di lavorazione richiesta dal ccnl. Quanto all'autonomia operativa propria del III liv ccnl va detto che ovviamente non trattasi di una autonomia assoluta, ma ovviamente sempre nell'ambito delle mansioni assegnate, sicchè il fatto che vi fossero della precise indicazioni da parte di circa le modalità di lavorazione e confezionamento Pt_1
della carne, anche previste in uno specifico manuale operativo, non esclude che residuasse una autonomia del macellaio. Ad esempio il teste ha precisato Tes_1
che tutti i macellai operano in autonomia nei limiti delle indicazioni commerciali che vengono date dal datore di lavoro per avere omogeneità tra tutti i punti vendita.
In definitiva il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in complessivi € 2600,00 oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 27.3.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'avv. SPANO S., Spano C., Valentini M. Parte_1
e Schiavone E.C.
ricorrente
contro con l'avv. SOGGIA MARIO CP_1
convenuta
avente ad oggetto: mansioni superiori
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16/06/2022, la società ricorrente conviene in giudizio il lavoratore per sentire dichiarare la legittimità dell'inquadramento contrattuale del ricorrente e quindi la insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in virtù della diffida accertativa del 1.2.22 della ITL di Taranto.
Il lavoratore resisteva.
Escussi i testi addotti alla udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo. Il ricorso è infondato.
Quanto alla questione preliminare relativa alla opposizione a precetto della mancata notifica del titolo esecutivo va detto quanto segue.
L'art.12 dlgs 124 del 2004, come novellato nel 2020, prevede che “Qualora nell'ambito dell'attivita' di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro
a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro puo' promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale oppure in caso di rigetto del ricorso il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista ((...)) efficacia di titolo esecutivo”.
Certamente non occorre la notifica del titolo in forma esecutiva ex art.479 cpc atteso che si tratta di un titolo esecutivo non di formazione giudiziale, per il quale la notifica avviene direttamente da parte della ITL per cui il lavoratore non deve provvedere nuovamente alla notifica dello stesso ai sensi dell'art.479 cpc.
In particolare in caso di rigetto del ricorso il provvedimento di diffida accertativa diventa esecutivo ex lege e viene notificato dalla ITL al datore di lavoro, che dunque ben conosce che lo stesso ha efficacia esecutiva e che se ha da contestare la debenza delle somme può tranquillamente proporre ricorso per far valere le proprie ragioni.
In altre parole la notifica della mera diffida accertativa effettivamente non basta, ma la notifica del rigetto del ricorso avverso la stessa equivale alla notifica della diffida accertativa munita ex lege di esecutività. Inutile sarebbe pertanto onerare il lavoratore della indicazione nel precetto del provvedimento che ha disposto la esecutorietà,
Erroneamente l'opponente richiama la precedente normativa in vigore fino al 14.9.20, atteso che allorchè c'è stato il rigetto del ricorso (9.6.22) era vigente già la novella normativa che non prevede più che la diffida accertativa acquisti efficacia con provvedimento del Direttore della DTL, secondo il principio del tempus regit actum.
Tuttavia la società contesta anche nel merito la debenza delle somme oggetto della diffida accertativa, sicchè occorre esaminare il merito della vicenda.
L'opposto è dipendente della società in virtù di un rapporto di Parte_1
lavoro subordinato con la mansione di addetto al banco macelleria, inquadramento nel IV Livello del CCNL Terziario Confcommercio. L'opposto tuttavia ha chiesto l'intervento della ITL sostenendo che, per il tutto il periodo di lavoro alle dipendenze della in cui è stata assegnata al punto vendita di Sava Corso Parte_1
Umberto I, ha svolto in concreto le mansioni di macellaio specializzato provetto, essendosi sempre occupato di tutte le fasi della lavorazione della carne suina, bovina e del pollame, in particolare: la toelettatura, la rimondatura, la disossatura con utilizzo di coltello da disosso, la pesatura, il taglio anatomico, la rifilatura dei tagli, nonché del taglio, a filo a mano a macchina, per la presentazione della carne in vassoio e al riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco. Sulla base di tale premessa fattuale rivendica il diritto all'inquadramento nel superiore III Livello, e conseguentemente lamenta di essere stata retribuito in misura inadeguata e non proporzionata alla qualità del lavoro prestato, ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost..
L'ITL ha concluso dopo accesso ispettivo per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori inquadrabili nel III liv ccnl dal 1 marzo 2017, con differenze retributive quantificate in € 9973,30.
La società, tuttavia, sostiene che l'opposto ha sempre svolto le mansioni proprie del
IV Livello riconosciuto in contratto, in quanto la carne viene consegnata dai fornitori quasi completamente lavorata e da qui consegnata a tutti i punti vendita presso cui giunge posizionata, disossata, ed in prevalenza già depurata delle parti non commestibili, oltre che divisa per tipologia di animale, per taglio/sezione, nonché confezionata con l'etichetta che descrive ogni singolo pezzo.
Preliminarmente giova rammentare che l'art. 2103 c.c. – nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.lgs. 81/2015) – prevedeva che: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi … Ogni patto contrario è nullo”. La norma, dopo la novella del 2015, dispone che: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli pagina 4 di 11 elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi … Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”. Il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre sei mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive. Ne consegue, che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro, indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. In altri termini “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cass.
n. 8025/2003). Infine, nel caso di assegnazione di mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza sia stata qualitativa e/o quantitativa “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass. 2969/2021). La giurisprudenza della S.C., in conformità con il dettato normativo, ritiene, quindi, che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, il giudice del merito, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica ed adeguata motivazione, deve seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte. A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n.
6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n.
12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000,
Cass. Civ. n. 3528 del 1999).
La prova testimoniale espletata ha consentito di appurare che le mansioni di fatto svolte dal lavoratore non appaiono ricomprese nel IV Livello di inquadramento, formalmente riconosciuto al lavoratore, in quanto questi ha svolto: “con perizia e autonomia operativa, attività riguardanti pressoché tutte le fasi del trattamento del prodotto venduto (con la sola eccezione del taglio anatomico, svolto direttamente dai fornitori della carne) e richiedenti una capacità professionale, relativa al settore merceologico di assegnazione, certamente approfondita e specialistica”. In particolare, a parere del giudicante, la parte opposta ha assolto all'onere probatorio di cui era gravata, ossia di provare che, sin dal marzo 2017 ha svolto mansioni ricomprese nel III Livello del CCNL del Settore a cui appartengono i lavoratori che
“svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali [,] che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”: tra cui rientra a titolo esemplificativo il “macellaio specializzato provetto”, cioè “il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco”. Diversamente, appartengono al IV Livello, riconosciuto alla parte ricorrente dalla società datrice di lavoro, i “lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”: rientra in tale livello di inquadramento il “banconiere di spacci di carne” e lo “specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita”. In altre parole il IV Livello commercio, che è il livello di inquadramento naturale degli addetti alla vendita al pubblico (quali commessi, banconieri con funzioni di vendita, cassieri ecc.) non richiede, per quanto qui interessa, una specifica ed adeguata conoscenza delle parti anatomiche dei bovini, dei suini e del pollame, né il possesso di una manualità acquisita attraverso una approfondita preparazione teorico-pratica, né infine implica l'utilizzo dei vari strumenti adatti per le diverse tipologie di tagli di carne che vengono preparate su richiesta del cliente.
Diversamente è stato accertato che l , con perizia e autonomia operativa, si Pt_2
occupa delle attività riguardanti pressoché tutte le fasi del trattamento del prodotto venduto con la sola eccezione del taglio anatomico, svolto direttamente dai fornitori della carne per quanto riguarda la carne bovina. Tuttavia per alcune tipologie di carne, come pollame e agnello, le carcasse arrivano intere, sicchè il macellaio si occupa anche del taglio anatomico, di fatto svolgendo tutte le fasi di lavorazione richiesta dal ccnl. Quanto all'autonomia operativa propria del III liv ccnl va detto che ovviamente non trattasi di una autonomia assoluta, ma ovviamente sempre nell'ambito delle mansioni assegnate, sicchè il fatto che vi fossero della precise indicazioni da parte di circa le modalità di lavorazione e confezionamento Pt_1
della carne, anche previste in uno specifico manuale operativo, non esclude che residuasse una autonomia del macellaio. Ad esempio il teste ha precisato Tes_1
che tutti i macellai operano in autonomia nei limiti delle indicazioni commerciali che vengono date dal datore di lavoro per avere omogeneità tra tutti i punti vendita.
In definitiva il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto che liquida in complessivi € 2600,00 oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 27.3.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE