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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 329/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 17/02/2023 al n. 329/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. STEFANO PINZAUTI e rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO
MUNGARI come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1 CP_3
(C.F.[...]), e (C.F. Controparte_4
), elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. LUCCHESI C.F._2
FABRIZIO che le rappresenta e difende unitamente all'avv. DA TOFORI ORNELLA, come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE- avverso la sentenza n. 35/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in data 13/01/2023; trattenuta in decisione all'udienza del sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “insistono affinchè l'adita Corte di Appello pronunci, con sentenza, la cessazione della materia del contendere, a spese integralmente compensate tra le parti;
essi dichiarano fin d'ora di rinunciare, come rinunciano, ai termini ex art. 189 c.p.c.”; per parti appellate: “insiste affinché l'adita Corte pronunci con sentenza la cessazione della materia del contendere, dichiarando fin d'ora di rinunciare ai termini ex art. 190
c.p.c.”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Controparte_1
Corte di Appello di Firenze e , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 proponendo appello avverso la sentenza n. 35/2023 con la quale il Tribunale di Lucca
l'aveva condannata a corrispondere alle convenute, nella misura di 1/3 ciascuna,
l'importo di euro 1.500.000,00 a titolo di indennizzo assicurativo, oltre interessi.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite le parti appellate, contestando le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma.
All'esito della fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. la causa era trattenuta in decisione dal collegio.
Con istanza congiunta in data 10.07.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo che la causa fosse rimessa sul ruolo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Disposta la remissione della causa sul ruolo, all'udienza del 9.10.2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti costituite hanno depositato note nelle quali hanno espressamente chiesto la pronuncia di sentenza di cessazione della materia del contendere a spese compensate, contestualmente rinunciando ai termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La transazione che le parti hanno dato atto di aver concluso, facendo venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale, determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10437 del 15.4.2019). La cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, proprio l'interesse delle parti a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita. In tal senso ben si può attingere dal recente insegnamento del giudice nomofilattico
(cfr. Cass SSUU 11 aprile 2018 n. 8980) che ha infatti affermato che, nell'ipotesi in cui nel corso del giudizio di gravame (nel caso preso in esame dalle SU si trattava del giudizio di legittimità), le parti raggiungano un accordo che definisce la controversia, si deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo configurabile un sopravvenuto disinteresse delle parti alla decisione del ricorso, id est una sopravvenuta inammissibilità del ricorso stesso, che porterebbe al passaggio in giudicato della sentenza gravata (sulla linea di questo arresto cfr. in motivazione Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018 n. 24083).
Non a caso, già in precedenza (cfr. Cass. sez. 1, 7 maggio 2009 n. 10553) si era chiaramente affermato che la cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione non conduce all'inammissibilità nè dell'appello, nè del ricorso per cassazione, bensì porta alla "rimozione delle sentenze già emesse, perchè prive
d'attualità", essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e il conseguente interesse alla richiesta di pronuncia di merito (cfr. da ultimo nel medesimo senso Cass.
n° 6444/2019).
Calando i suddetti principi nella fattispecie in esame deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che la regolamentazione pattizia del rapporto tra le parti mediante l'accordo che ha posto fine alla lite si sostituisce alla sentenza impugnata.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita e/o superata.
Quanto alle spese, la richiesta di compensazione si pone in linea con l'intervenuto accordo che le parti hanno dato atto di aver concluso.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide:
1) in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere inter partes;
2) dichiara le spese di lite del grado interamente compensate tra le parti
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 17/02/2023 al n. 329/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. STEFANO PINZAUTI e rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO
MUNGARI come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1 CP_3
(C.F.[...]), e (C.F. Controparte_4
), elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. LUCCHESI C.F._2
FABRIZIO che le rappresenta e difende unitamente all'avv. DA TOFORI ORNELLA, come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE- avverso la sentenza n. 35/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in data 13/01/2023; trattenuta in decisione all'udienza del sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “insistono affinchè l'adita Corte di Appello pronunci, con sentenza, la cessazione della materia del contendere, a spese integralmente compensate tra le parti;
essi dichiarano fin d'ora di rinunciare, come rinunciano, ai termini ex art. 189 c.p.c.”; per parti appellate: “insiste affinché l'adita Corte pronunci con sentenza la cessazione della materia del contendere, dichiarando fin d'ora di rinunciare ai termini ex art. 190
c.p.c.”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Controparte_1
Corte di Appello di Firenze e , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 proponendo appello avverso la sentenza n. 35/2023 con la quale il Tribunale di Lucca
l'aveva condannata a corrispondere alle convenute, nella misura di 1/3 ciascuna,
l'importo di euro 1.500.000,00 a titolo di indennizzo assicurativo, oltre interessi.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite le parti appellate, contestando le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma.
All'esito della fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. la causa era trattenuta in decisione dal collegio.
Con istanza congiunta in data 10.07.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo che la causa fosse rimessa sul ruolo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Disposta la remissione della causa sul ruolo, all'udienza del 9.10.2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti costituite hanno depositato note nelle quali hanno espressamente chiesto la pronuncia di sentenza di cessazione della materia del contendere a spese compensate, contestualmente rinunciando ai termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La transazione che le parti hanno dato atto di aver concluso, facendo venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia giudiziale, determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 10437 del 15.4.2019). La cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, proprio l'interesse delle parti a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita. In tal senso ben si può attingere dal recente insegnamento del giudice nomofilattico
(cfr. Cass SSUU 11 aprile 2018 n. 8980) che ha infatti affermato che, nell'ipotesi in cui nel corso del giudizio di gravame (nel caso preso in esame dalle SU si trattava del giudizio di legittimità), le parti raggiungano un accordo che definisce la controversia, si deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo configurabile un sopravvenuto disinteresse delle parti alla decisione del ricorso, id est una sopravvenuta inammissibilità del ricorso stesso, che porterebbe al passaggio in giudicato della sentenza gravata (sulla linea di questo arresto cfr. in motivazione Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018 n. 24083).
Non a caso, già in precedenza (cfr. Cass. sez. 1, 7 maggio 2009 n. 10553) si era chiaramente affermato che la cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione non conduce all'inammissibilità nè dell'appello, nè del ricorso per cassazione, bensì porta alla "rimozione delle sentenze già emesse, perchè prive
d'attualità", essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e il conseguente interesse alla richiesta di pronuncia di merito (cfr. da ultimo nel medesimo senso Cass.
n° 6444/2019).
Calando i suddetti principi nella fattispecie in esame deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che la regolamentazione pattizia del rapporto tra le parti mediante l'accordo che ha posto fine alla lite si sostituisce alla sentenza impugnata.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita e/o superata.
Quanto alle spese, la richiesta di compensazione si pone in linea con l'intervenuto accordo che le parti hanno dato atto di aver concluso.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide:
1) in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere inter partes;
2) dichiara le spese di lite del grado interamente compensate tra le parti
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori